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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 43/2025 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Fiorentino De Leo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
IO AL Cao, che lo difende e rappresenta con l'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti plurima del 22 marzo 2024 a rogito dott. notaio in Roma Per_1
(Rep. 37875, Racc. 7313) resistente
Avente ad oggetto: liquidazione e pagamento prestazione obbligatoria
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 07/01/2025, adiva il Tribunale di Messina, sez. Parte_1
Lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno d'invalidità a seguito del decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile al suo riconoscimento.
A sostegno dell'azione proposta, parte ricorrente allegava di avere ottenuto da codesto
Ufficio giudiziario, nel giudizio iscritto al n. r.g. 5453/2023 in data 03/09/2024, il decreto di omologa regolarmente notificato all'Ente resistente il 05/09/2024, che non aveva ancora provveduto a corrispondere al ricorrente la prestazione riconosciuta.
Chiedeva pertanto la condanna dell' alla liquidazione ed al pagamento del beneficio CP_2
assistenziale, con decorrenza aprile 2023 e maggiorazione dei singoli ratei di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l'Ente resistente rappresentava l'avvenuto pagamento della prestazione dovuta e chiedeva che venisse dichiarata la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese stante la mancata comunicazione delle autocertificazioni reddituali e per l'assenza di richieste stragiudiziali di adempimento.
Ritualmente istaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Cessazione della materia del contendere e analisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. dispone che il decreto di omologa, contenente l'accertato requisito sanitario utile alla prestazione, venga notificato agli enti competenti, i quali, subordinatamente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
Nel caso che ci occupa a seguito della notifica dell'omologa, debitamente notificata in data
05/09/2024, l'Ente previdenziale tardivamente liquidava la prestazione dovuta, per la somma di € 8.336,94 il 21/03/2025, a seguito del giudizio introdotto il 07/01/2025.
Deve quindi darsi atto che, nelle more del giudizio si è verificato un fattore sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito e questo Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento delle somme riconosciute come dovute dall . CP_1 Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, atteso che il pagamento della prestazione non veniva prontamente effettuato dall' in ragione della mancata CP_2 comunicazione del modello Ap70, nonostante si trattasse di ripristino della prestazione in precedenza revocata. Vanno pertanto liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche – d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia – desumibile dall'importo liquidato - delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Parte_1 provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
2) Condanna l' resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, CP_1 che liquida in € 2.695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 7 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando