Articolo 202 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 201Articolo 203
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
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Versione
30 gennaio 1998
Art. 202.
(Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera)
1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi' classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto. ((11)) ---------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 1997, n. 454 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che il presente articolo cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa L. 454/1997 .
Entrata in vigore il 30 gennaio 1998