Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 9186/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza collegiale del 16.4.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9186 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1
Copp io elett.nte domicilia e sito a S. Anastasia, via Umberto I n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 410 del 25.10.2023, notificato al ricorrente il 12.4.2024, il Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 23.2.2023, di protezione speciale, su parere contrario espresso il 23.10.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso del 5.5.2024, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando l'integrazione raggiunta sul territorio nazionale, conseguente alla sua presenza in Italia dall'8.6.2006, allo svolgimento di attività lavorativa, nel 2023, per la come addetto al carico ed allo scarico di merci, e nel 2024 per la Controparte_2
E perativa, come facchino;
lamentando una vulnerabilità che conseguirebbe allo sradicamento che subirebbe in caso di rimpatrio, dopo avere trascorso 18 anni in Italia, nonché la precarietà delle condizioni oggettive del paese di origine. Chiedeva di annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e accertare e dichiarare il conseguente diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione pagina 1 di 6
fissava, quindi, l'udienza del 26.2.2025 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda, evidenziando il prosieguo del suo percorso d'integrazione, svoltosi sul territorio nazionale, ed anche l'assenza di precedenti penali a suo carico, come dimostrato dal certificato del casellario giudiziale, che produceva, sostenendo di stato vittima di una truffa in quanto la sua carta postepay sarebbe stata clonata ed utilizzata indebitamente per l'effettuazione da parte di terze persone, a lui completamente estranee e sconosciute, di scommesse on-line. Nulla deduceva il convenuto. Scaduto il termine, il giudice designato fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies c.p.c., l'udienza del 16.4.2025 per discutere la causa. All'udienza del 16.4.2025, presente il ricorrente, all'esito della sua discussione, prodotti documenti, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, al quale rimetteva la decisione della lite. L'impugnazione, alla luce della documentazione prodotta dall'attore nel corso del processo, dopo la pronuncia della su richiamata ordinanza collegiale, è fondata e merita di essere accolta. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale. Alla fattispecie bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì pagina 2 di 6 ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, pagina 3 di 6 comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, si osserva che, dopo la pronuncia dell'ordinanza collegiale su richiamata, innanzitutto l'attore ha dimostrato, con il deposito del certificato del casellario giudiziale del 10.10.2024 e del 31.1.2025, che non risultano precedenti penali a suo carico. Il medesimo ha depositato anche il certificato penale dei carichi pendenti, emesso il 31.1.2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, anch'esso a contenuto negativo. Né il convenuto ha fornito prove di segno contrario. In secondo luogo, l'attore ha provato di avere consolidato il suo percorso d'integrazione sul territorio nazionale. Egli, infatti, ha dimostrato di avere lavorato come addetto al carico ed allo scarico di merci alle dipendenze della dal 5.6.2023 al 30.6.2023, prorogato al Controparte_2
30.9.2023 (cfr. comunicazio unicazione di proroga inviate all'INPS dal datore di lavoro e buste paga emesse da giugno 2023 ad ottobre 2023; estratto dei contributi versati all'INPS). Inoltre, ha dimostrato di avere costituito, dal 2.1.2024, con la pagina 4 di 6 Europo Società Cooperativa, un rapporto di lavoro con mansione di facchino, inizialmente avente scadenza al 30.6.2024, quindi prorogato fino al 31.12.2024 ed al 31.12.2025 (cfr. contratto di lavoro e lettere di proroga fino al 31.12.2024 e fino al 31.12.2025; buste paga anno 2024; estratto dei contributi versati all'INPS al 25.2.2025; CU 2025; buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2025). Dovendo ricordare che “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (cass. 27475\2023; cfr. anche cass. 31371\24), tali documenti permettono di constatare – quale fatto successivo sia al parere negativo espresso dalla Commissione di Caserta e centrato sul difetto d'integrazione nel territorio nazionale (cfr. atto nel fascicolo del convenuto), sia alla pronuncia della su richiamata ordinanza collegiale - che l'istante, almeno negli ultimi anni, ha compiuto apprezzabili sforzi per continuare a radicarsi, in modo effettivo, sul territorio nazionale, consolidando il suo inserimento non solo sul piano lavorativo ma anche sociale, in ragione dei rapporti verosimilmente intrecciati nell'ambiente di lavoro, i quali contribuiscono ad integrare la rete di supporto della vita di ogni individuo (Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”). Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 2,3 e 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale. Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
pagina 5 di 6 • compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 22.4.2025
IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6