Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2010, n. 14347
CASS
Sentenza 15 giugno 2010

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Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, è doloso il comportamento del lavoratore che nella richiesta di ricostruzione della pensione, abbia sbarrato la domanda, inserita nel prestampato, relativa alla circostanza dell'eventuale prestazione di lavoro all'estero o della pregressa residenza in territorio straniero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2010, n. 14347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14347
    Data del deposito : 15 giugno 2010

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