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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
l
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maria Cristina Salvadori Presidente Rel.
Dr. Maria Colomba Giuliano Consigliere
Dr.Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2017/2022 del Ruolo Generale
promossa da
Parte_1
(CF: ) C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Soardo del foro di Modena
appellante
contro
Controparte_1
1
[...]
Controparte_2
appellati contumaci
In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia n.1143/22
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, con sentenza pubblicata il 3.11.2022, decidendo la causa promossa da nei confronti di CP_1
e Parte_1 CP_2 Controparte_2 per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dai convenuti ed accertate in sede penale, ha condannato ritenuto responsabile per l'aggressione Controparte_2 fisica nei confronti dell'attore nell'agosto 2013, al pagamento della somma di euro 2.495,00 oltre interessi compensativi da agosto 2013 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché ha condannato i tre convenuti in solido, ritenuti responsabili per i fatti di minaccia, violenza e tentata estorsione commessi da aprile 2013 ad aprile 2014, al pagamento della somma di euro
169.767,00 (già detratta la provvisionale liquidata in sede penale) oltre interessi compensativi e legali come sopra;
il Tribunale ha poi dichiarato, agli effetti del rapporto interno fra i convenuti, che il danno subito dall'attore era riconducibile per il 40% alla responsabilità di per il 30% a quella Controparte_2
per il 30% a quella di Parte_1 CP_2
In particolare il Tribunale ha ritenuto non più contestabile, in quanto accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato, la versione dei fatti esposta dall'attore che, trovandosi in gravi difficoltà economiche, per il tramite di nel gennaio del 2013 aveva contratto un mutuo Persona_1 con di euro 25.000,00 all'interesse usurario del Controparte_2
30% ed era stato costretto a corrispondere la somma di euro 7.000,00 per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2013 ed altre somme per i mesi successivi a seguito di continue pressioni e gravi minacce alla incolumità propria e della propria famiglia.
L'attore aveva riferito che nell'agosto del 2013 aveva subito un'aggressione fisica nella propria abitazione ad opera di sconosciuti che lo avevano immobilizzato, denudato e ferito alla schiena, che la stessa sera si erano
2 presentati e Controparte_2 Persona_1 sollecitando il pagamento con la minaccia che “alcune persone di giù” gli avrebbero incendiato il capannone, la macchina e il palazzo e che anche lo aveva avvicinato presentandosi come il finanziatore CP_2 dell'operazione pretendendo la restituzione del denaro prestato con minacce di morte e prospettandogli la sua vicinanza al clan dei Casalesi.
A seguito della denuncia sporta dall'attore, questi era stato trasferito in località protetta e i convenuti erano stati condannati, per i Controparte_2 delitti di usura, estorsione consumata e tentata e lesioni, mentre gli altri due convenuti per il delitto di tentata estorsione.
Avverso la indicata sentenza a proposto appello Parte_1 censurandone la motivazione sotto molteplici profili:
1) per non avere il Tribunale, nella liquidazione dei danni psichici da disturbo post traumatico da stress, adeguatamente precisato i criteri in base ai quali ha complessivamente liquidato in favore di a titolo di CP_1 risarcimento del danno la somma di euro 204.767,00 così precludendo alle parti il controllo della congruità di tale liquidazione;
2) per avere il Tribunale proceduto alla liquidazione del danno conseguente alle condotte dei convenuti senza verificare se, ed in quale misura, ciascuna condotta, attribuita a ciascun imputato in sede penale, avesse effettivamente cagionato con rapporto di diretta causalità i gravi danni lamentati;
3) per avere il Tribunale ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il grave danno lamentato dall'attore e la condotta di esso appellante senza considerare che quest'ultimo aveva partecipato solo a due singoli episodi (mentre il danno sofferto dall'attore era l'effetto anche dell'aggressione fisica oltre che dall'isolamento derivato dal programma di protezione come collaboratore di giustizia);
4) per avere il Tribunale acriticamente aderito alla CTU che, senza operare alcun distinguo, aveva ricondotto causalmente il danno psicofisico da stress subito dall'attore e quantificato il danno biologico al 30%, senza approfondire se tale disturbo derivava dall'aggressione fisica, dalle intimidazioni o dalle condizioni di vita conseguenti al programma di protezione e senza accertare pregresse patologie che aveva genericamente e superficialmente escluso;
5) per non avere il Tribunale adeguatamente ripartito le quote di responsabilità nei rapporti interni, avendo erroneamente considerato equivalenti le condotte di
3 esso appellante e di per avere sottostimato la condotta di CP_2
Controparte_2
6) per non avere il Tribunale ritenuto il concorso di colpa della vittima per l'adesione al mutuo e al programma di protezione;
7) per avere il Tribunale applicato la massima personalizzazione nella liquidazione del danno biologico.
L'appello è infondato in relazione a tutti i profili sopra enunciati.
Il primo motivo di gravame va disatteso in quanto, contrariamente ai rilievi svolti dall'appellante, il Tribunale ha chiaramente indicato i criteri seguiti per la liquidazione del danno, pari ad euro 204.767,00, subito da per i CP_1 postumi di natura psicopatologica conseguenti alle condotte dei convenuti avendo espressamente richiamato le conclusioni del CTU sia in ordine al tasso di invalidità permanente (pari al 30%), sia in ordine alla durata e all'entità della invalidità temporanea (quantificata in giorni 90 al 75%, giorni 150 al 50% e giorni 150 al 35%); il Tribunale inoltre, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (già precedentemente indicata nel punto relativo alla liquidazione del danno da lesioni), ha liquidato il danno richiamando le tabelle di Milano del 2021 ed ha espressamente riconosciuto il grado massimo della personalizzazione ivi previsto per il danno biologico.
La liquidazione del danno è stata pertanto adeguatamente motivata dal Tribunale con il preciso riferimento a tutti i criteri adottati la cui corretta individuazione ed applicazione non è stata censurata dall'appellante il quale non ha contestato la congruità dell'importo liquidato né prospettato un diverso più valido procedimento di calcolo.
L'appellante si è limitato con i motivi sub 4 e sub 7 (che, essendo fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente) a censurare la sentenza per la acritica adesione ad una CTU non condivisibile e per la erronea applicazione del coefficiente di massima personalizzazione.
Anche queste censure non sono fondate;
quanto alla CTU , di cui il Tribunale ha motivatamente recepito le conclusioni, va osservato che le valutazioni del
Consulente sono pienamente attendibili e condivisibili in quanto rese all'esito di un'accurata analisi della documentazione medica (relativa non solo alle ferite riportate in seguito all'aggressione dell'agosto 2013,.ma anche alle condizioni psicologiche emerse in occasione del percorso effettuato da con lo CP_1 psicoterapeuta) nonché all'esito di un approfondito esame del periziando e
4 scrupolosa valutazione dei sintomi dallo stesso esposti alla luce dei criteri diagnostici riportati nel DSM-5, in base ai quali lo stato psicologico del stato inquadrato come disturbo post-traumatico da stress cronico, di CP_1 grave entità complicato da vissuti depressivi alternati a stati mentali con vissuto paranoico e disturbi del comportamento alimentare con attacchi bulimici.
La suddetta diagnosi è stata formulata dal CTU sia sulla base di una chiara correlazione tematica e temporale fra gli eventi e l'insorgenza del complesso quadro clinico presentato dal nonché in ragione delle caratteristiche CP_1 del quadro psicopatologico contraddistinto da deterioramento dei livelli di funzionamento generale della persona sotto svariati profili, sia sul presupposto della assenza di precedenti disturbi anamnestici o di altri eventi idonei a generare una preesistente condizione morbosa;
a tale riguardo va osservato che era onere dell'appellante, il quale si è infondatamente doluto della generica esclusione di stati morbosi preesistenti, offrire la prova della esistenza di pregresse patologie che il CTU ha ragionevolmente escluso non avendone trovato riscontro.
L'entità, pari al 30%, della compromissione dell'integrità psicofisica della vittima, che il CTU ha giustificato anche alla luce del profondo cambiamento in senso peggiorativo delle condizioni di vita nei rapporti interpersonali e nella vita di relazione del soggetto, è stata motivata con il riferimento ai baremes contenuti nelle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, considerando la griglia di valori percentuali previsti per i diversi gradi di gravità del disturbo e inquadrando quello presentato dal nel grado “grave complicato” corrispondente al valore 26-30%. CP_1
Infondata è pure la doglianza dell'appellante per la mancata distinzione da parte del CTU delle cause (aggressione fisica, intimidazioni o condizioni di vita conseguenti al programma di protezione) cui era imputabile il danno accertato;
va rilevato in proposito che non era compito del CTU diversificare l'effetto dei diversi eventi che correttamente sono stati considerati all'interno di una complessa, altamente traumatica, vicenda unitariamente intesa alla quale hanno preso parte i convenuti, sia pure con il diverso ruolo riconosciuto dal Tribunale come più avanti si dirà.
Ritiene la Corte che nella specie ricorrano le condizioni per il riconoscimento del grado massimo di personalizzazione del danno biologico come applicato dal
Tribunale per il carattere straordinario ed eccezionale delle conseguenze dannose della vicenda di cui il stato vittime. CP_1
5 L'appellante ha censurato l'applicazione del grado massimo della personalizzazione sul presupposto, erroneo, che il riconoscimento di un risarcimento del danno psicofisico del 30% già fosse ristorativo di ogni pregiudizio e che il danneggiato non avesse allegato e dimostrato i presupposti giustificativi di un ulteriore aumento;
l'appello sul punto appare del tutto generico in quanto non censura specificatamente l'apprezzamento da parte del Tribunale, pienamente condivisibile, della straordinaria intensità delle sofferenze psicofisiche provocate al dalle reiterate condotte CP_1 intimidatorie poste in essere dai convenuti e delle eccezionali ricadute sull'equilibrio mentale e sullo stato d'animo della vittima, oltre che sulla quotidianità della stessa, del timore continuo di essere finito nel mirino di organizzazioni criminali di stampo mafioso.
Ad aggravare il quadro concorrono i limiti alla libertà, l'isolamento sociale e la privazione o comunque la compromissione delle relazioni affettive conseguenti al programma di protezione al quale il sottoposto. CP_1
Accertato e liquidato complessivamente il danno subito dal al cui CP_1 risarcimento, in applicazione dell'art. 2055 c.c., è stata pronunciata condanna solidale di tutti i convenuti, il Tribunale ha poi diversificato l'apporto causale delle condotte dei tre convenuti nel rapporto interno fra gli stessi in riferimento all'eventuale azione di regresso di ciascun convenuto nei confronti degli altri.
Sul punto le censure formulate con il secondo e il terzo motivo di appello sono infondate;
invero nella valutazione del ruolo che i convenuti hanno rivestito nella vicenda e del diverso apporto causale della condotta di ciascuno al trauma subito dalla vittima, il Tribunale ha tenuto in considerazione gli accertamenti in fatto compiuti in sede penale e coperti dal giudicato.
E del tutto condivisibile la valutazione effettuata dal Tribunale circa la diversa incidenza casuale delle condotte poste in essere dai tre convenuti, adeguatemente motivata e coerente con gli accertamenti in fatto compiuti in sede penale ed espressamente richiamati nella sentenza impugnata come incontestabili in quanto assistiti dal giudicato, laddove è stato considerato prevalente il ruolo rivestito da ed equivalente Controparte_2 quello degli altri due convenuti.
Quanto alla condotta dell'appellante, il Tribunale ha richiamato le risultanze penali circa la costante presenza attiva del medesimo insieme a CP_2 in occasione delle pressioni e intimidazioni poste in essere ai
[...] danni alla vittima, in particolare in occasione della visita a casa in agosto appena
6 un'ora e mezzo dopo l'aggressione (come accertato dalla sentenza penale della
Corte di Appello che ha ravvisato nelle modalità della visita e nel contenuto della conversazione un chiaro messaggio di paternità della spedizione punitiva); quale ulteriore espressione di un rilevante apporto concorsuale da parte di va considerato il ruolo dal medesimo svolto, come Parte_1 accertato in sede penale, nella telefonata intercettata del 26.3.2014 per le espressioni dall'esplicito effetto intimidatorio dal medesimo profferite.
E' del tutto infondata, pertanto, la pretesa dell'appellante di vedere ridimensionato il proprio apporto causale al danno subito dalla vittima riducendo il ruolo dal medesimo rivestito a quello di chi si è limitato a trovare un finanziatore rimanendo estraneo alle trattativa del prestito e di chi si è limitato ad avvertire il del rischio che correva senza alcun intento CP_1 intimidatorio;
ancora una volta va sottolineato che tale prospettazione è stata smentita dalle risultanze degli accertamenti penali dai quali ha preso le mosse il
Tribunale sul presupposto (non specificatamente censurato dall'appellante) della incontestabilità delle condotte poste in essere dai convenuti come accertate con sentenza penale passata in giudicato, per avere e con CP_2 Parte_1 minaccia, e anche con violenza, compiuto atti idonei a CP_2 costringere il al versamento degli interessi conseguenti al prestito CP_1 usurario.
Osserva la Corte che, a parte la equivalenza delle condotte di e di CP_2 per le ragioni già sopra esposte, l'ulteriore danno subito dalla Parte_1 vittima in conseguenza dell'aggressione fisica è stato correttamente ritenuto dal Tribunale come l'effetto della sola condotta di Controparte_2
l'unico di cui è stata accertata in sede penale la responsabilità per le lesioni e l'unico che il Tribunale ha condannato al risarcimento per le lesioni.
La sofferenza ulteriore dovuta all'isolamento conseguente al programma di protezione della vittima come collaboratore di giustizia non può essere ritenuta alla stregua di una autonoma componente del danno sofferto dalla vittima svincolata dalle condotte dei convenuti, ascrivibile ad una sua scelta secondo quanto dedotto dall'appellante con il motivo sub 6 rappresentando essa, al contrario, l'effetto dell'attività delittuosa posta in essere dai convenuti che ha reso necessaria l'adozione del programma di protezione e reso inevitabili i disagi e gli sconvolgimenti che l'isolamento ha portato nella vita della vittima.
Nessun concorso di colpa può quindi riconoscersi in capo a né per CP_1 avere aderito al programma di protezione né per avere contratto il prestito ad
7 interesse usurario, in quanto il danno del cui risarcimento si tratta in questo giudizio non è un pregiudizio meramente economico per le inique condizioni del prestito, ma è rappresentato dalla lesione dell'integrità psicofisica della vittima e dalle sofferenze dalla stessa subite in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dai convenuti.
La sentenza del Tribunale deve quindi essere integralmente confermata.
Nulla per le spese del presente grado stante la contumacia delle parti appellate.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e avverso la sentenza la
[...] CP_2 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia n.1143/22 che integralmente conferma.
Dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Bologna, 3 12.2024
Il Presidente est.
Maria Cristina Salvadori
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