Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1145
Articolo 2
Versione
25 novembre 1951
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi di contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento e' stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52 .
Entrata in vigore il 25 novembre 1951