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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 689/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Palazzo Mosti - Via Annunziata 12 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708574 DEL 23.06.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 si riporta agli atti depositati ed insiste per la condanna alle spese. Resistente/Appellato: Nessuno è comparso da parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso in data 23-06-2025 dal Comune di Benevento e notificato in pari data, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU per l'annualità 2020. La pretesa tributaria ammonta a €. 5.267,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurima violazione di legge.
In particolare, per prescrizione quinquennale, per violazione del beneficio di esenzione riconosciuto per l'abitazione principale, osservando che l'immobile è stato trasferito al TRUST società_1, del quale egli riveste la carica di amministratore. La domanda attorea è corredata da copiosa giurisprudenza.
Il Comune di Benevento, ente impositore, si è costituito in giudizio rappresentando di aver accolto parzialmente l'istanza in autotutela inoltrata dal contribuente e di aver limitato l'imposizione unicamente all'abitazione sita in Indirizzo_1.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memorie illustrative, a chiarimento e integrazione delle difese svolte.
Nelle more del giudizio è stata emessa ordinanza interlocutoria di accoglimento dell'istanza cautelare.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accoglibile solo in parte e nei limiti qui di seguito precisati.
L'eccezione relativa alla prescrizione del credito tributario è infondata. L'atto interruttivo dei termini prescrizionale che coincide con il provvedimento impugnato è stato legittimamente notificato nel quinto anno successivo a quello dell'imposta inevasa.
Relativamente all'altra doglianza prospettata dal ricorrente nella domanda introduttiva del giudizio, si osserva quanto segue.
Il Comune di Benevento, ente impositore, con provvedimento in autotutela emesso il 25 novembre 2025 ha riconosciuto, in via di autotutela l'esenzione fiscale per l'abitazione principale e relativamente all'unità immobiliare sita in Indirizzo_2.
Alla luce di tale riconoscimento, l'imposizione residua relativa all'altra abitazione, ubicata in Benevento al v. le Indirizzo_1 deve ritenersi legittima, nonostante detto cespite risulti essere segregato nella gestione del trustee. Sul punto occorre ribadire che il trustee non gode di autonoma soggettività giuridica, configurandosi il trust come un mero vincolo di destinazione su un patrimonio separato. Il costante orientamento giurisprudenziale ritiene che «l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo d'imposta…», Cass. Civ. n. 2043/2017; n. 12718/2017.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e relativamente alla parte in cui invoca l'esenzione dell'imposta per la prima casa, sita in Indirizzo_2. La domanda deve essere rigettata per il resto.
La peculiarità della fattispecie, le iniziali oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla natura e al regime fiscale del trust- poi progressivamente consolidate nel senso sopra richiamato- giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 689/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Palazzo Mosti - Via Annunziata 12 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708574 DEL 23.06.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 si riporta agli atti depositati ed insiste per la condanna alle spese. Resistente/Appellato: Nessuno è comparso da parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso in data 23-06-2025 dal Comune di Benevento e notificato in pari data, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU per l'annualità 2020. La pretesa tributaria ammonta a €. 5.267,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurima violazione di legge.
In particolare, per prescrizione quinquennale, per violazione del beneficio di esenzione riconosciuto per l'abitazione principale, osservando che l'immobile è stato trasferito al TRUST società_1, del quale egli riveste la carica di amministratore. La domanda attorea è corredata da copiosa giurisprudenza.
Il Comune di Benevento, ente impositore, si è costituito in giudizio rappresentando di aver accolto parzialmente l'istanza in autotutela inoltrata dal contribuente e di aver limitato l'imposizione unicamente all'abitazione sita in Indirizzo_1.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memorie illustrative, a chiarimento e integrazione delle difese svolte.
Nelle more del giudizio è stata emessa ordinanza interlocutoria di accoglimento dell'istanza cautelare.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accoglibile solo in parte e nei limiti qui di seguito precisati.
L'eccezione relativa alla prescrizione del credito tributario è infondata. L'atto interruttivo dei termini prescrizionale che coincide con il provvedimento impugnato è stato legittimamente notificato nel quinto anno successivo a quello dell'imposta inevasa.
Relativamente all'altra doglianza prospettata dal ricorrente nella domanda introduttiva del giudizio, si osserva quanto segue.
Il Comune di Benevento, ente impositore, con provvedimento in autotutela emesso il 25 novembre 2025 ha riconosciuto, in via di autotutela l'esenzione fiscale per l'abitazione principale e relativamente all'unità immobiliare sita in Indirizzo_2.
Alla luce di tale riconoscimento, l'imposizione residua relativa all'altra abitazione, ubicata in Benevento al v. le Indirizzo_1 deve ritenersi legittima, nonostante detto cespite risulti essere segregato nella gestione del trustee. Sul punto occorre ribadire che il trustee non gode di autonoma soggettività giuridica, configurandosi il trust come un mero vincolo di destinazione su un patrimonio separato. Il costante orientamento giurisprudenziale ritiene che «l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo d'imposta…», Cass. Civ. n. 2043/2017; n. 12718/2017.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e relativamente alla parte in cui invoca l'esenzione dell'imposta per la prima casa, sita in Indirizzo_2. La domanda deve essere rigettata per il resto.
La peculiarità della fattispecie, le iniziali oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla natura e al regime fiscale del trust- poi progressivamente consolidate nel senso sopra richiamato- giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.