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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N 690 /2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere rel.est.
dott. Maurizio Ferla Componente privato dott. Grazia Cannarozzo Componente privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite aventi ad oggetto: “DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITA”, iscritte:
al n. 690/23 VG promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Barone C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT), Via Fisicara n. 14 (tel-fax 0933-
1961367), giusta procura in atti
1 Appellante
e nei confronti di avv. Erminia Patanè , nella qualità di tutore dei minori 1) Parte_2
n a Caltagirone il 18.09.2006 2)
[...] C.F._3 Parte_3
a Caltagirone 12.3.2010 )
[...] C.F._4 Parte_4
a Caltagirone 31/10/2016 4) n a C.F._5 Parte_5
Caltagirone il 02/07/2018 5) n a C.F._6 Parte_6
Caltagirone il 23/01/2021 , in giudizio personalmente ex C.F._7
art 86 c.p.c.
Appellata
E nei confronti di nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._8
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
HR AR ( ), con studio in Caltagirone V.le Europa C.F._9
n. 32, ove è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E Al n. 796/23 VG promossa da nato a [...] il [...] ( ), ivi Controparte_1 C.F._8
residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. HR
AR ), con studio in Caltagirone V.le Europa n. 32, ove C.F._9
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti appellante
e nei confronti di avv. Erminia Patanè, nella qualità di tutore dei minori: 1) Parte_2
n a Caltagirone il 18.09.2006 2)
[...] C.F._3 Parte_7
[...] a Caltagirone 12.3.2010 )
[...] C.F._4 Parte_4
a Caltagirone 31/10/2016 4) n a C.F._5 Parte_5
Caltagirone il 02/07/2018 5) n a C.F._6 Parte_6
Caltagirone il 23/01/2021 , in giudizio personalmente ex C.F._7
art 86 c.p.c. con elezione di domicilio in Catania via G Leopardi 60 presso lo studio legale dell'avv Erminia Patanè
Appellata
E
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Barone C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT), Via Fisicara n. 14 (tel-fax 0933-
1961367), giusta procura in atti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 54/2023 emessa in data 22.05.2023 nel proc. 25/2022 ab.,
il Tribunale per i Minorenni di Catania, in accoglimento del ricorso del minorile, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Parte_8
(nata Caltagirone, il 18.09.2006), nata a Parte_2 Parte_3
Caltagirone, 12.03.2010), (nato a [...], [...]), Parte_4
(nato a [...], [...]), (nato Parte_5 Parte_6
23.01.2021); ha vietato qualsiasi contatto dei predetti minori con i genitori,
e con qualsiasi parente, inclusa Controparte_1 Parte_1
la sorella e con qualsiasi terzo non autorizzato e la consegna Persona_1
3 dei minori a qualunque parente materno e paterno;
ha confermato la nomina del tutore provvisorio Avv. Erminia Patanè.
Con ricorso depositato in data 25.6.2023, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza che ha eccepito la violazione Parte_1
dell'art. 10 L. n. 184/1983, per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado. Nel merito, lamentava la “errata valutazione del Tribunale di prime cure in merito alla condotta genitoriale della sig.ra , asserendo che il Tribunale si sarebbe Parte_1
occupato quasi interamente della condotta del padre dei minori e non di quella della che è una donna incensurata che da marzo 2022 si trova Parte_1
sottoposta alla custodia cautelare in carcere. Sosteneva che in nessuna relazione in atti sarebbero emersi episodi maltrattanti dell'appellante verso i figli e che il procedimento penale in corso a carico della si Parte_1
poggerebbe essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Parte_2
figlia della che sarebbero a giudizio della difesa contraddittorie. Parte_1
Aggiungeva, inoltre, che le altre parti, sentite in sede di incidente probatorio,
avrebbero smentito le dichiarazioni di Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.12.2023, si è costituito il padre dei minori, che in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
che il provvedimento originario non sarebbe stato notificato a tutti i litisconsorti necessari potenziali destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 184 del 1983 (quali parenti entro il quarto grado) e che sarebbe violato l'art.10 legge n.184/1983 per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado.
Nel merito, lamentava che il Giudice di prime cure avrebbe erratamente
4 valutato la condotta genitoriale, sostenendo che il nucleo familiare del conduceva una vita semplice “caratterizzata dalla frenesia di essere Pt_2
numeroso per la presenza di sei (6) figli.” e nulla di quanto ascrittogli sarebbe veritiero.
Con comparsa del 05.12.2023 si è costituito l'avv. Erminia Patanè, nella qualità
di tutrice dei minori, che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando in primo luogo che la convocazione dei parenti entro il quarto grado andrebbe effettuata solo nel caso in cui manchino i genitori e dunque in fattispecie diverse da quella del presente procedimento. Nel merito, la tutrice evidenziava le profonde carenze genitoriali della coppia, che vanno oltre la “questione penale”, e il fatto che i genitori dei minori non siano in grado di fornire un modello educativo valido, né di impartire le giuste regole educative ai figli.
Con autonomo ricorso anche padre dei minori, ha Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza suddetta, eccependo la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado e lamentando, nel merito, l'errata valutazione da parte del tribunale di prime cure della condotta genitoriale.
Con ordinanza resa all'udienza del 28.2.2024 la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti separatamente incoati.
Con ordinanza del 15.1.2025 la Corte disponeva le audizioni degli affidatari dei minori in via riservata, delegando il Consigliere Relatore ed i componenti onorari della Corte per tali adempimenti, che sono stati ritualmente espletati.
All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, il
P.G. ha chiesto il rigetto di tutti i gravami, e la Corte ha posto la causa in decisione.
5 Preliminarmente, va rilevato che gli appelli, proposti da Parte_1
e sono tempestivi, posto che i gravami sono
[...] Controparte_1
stati depositati nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983 decorrente dalla notifica della sentenza.
Va, altresi', rilevato che il contraddittorio e' integro, in quanto appare infondata l'eccezione sollevata da entrambi gli appellanti in ordine alla violazione dell'art. 10 L. 184/1983, per non essere stati convocati i nonni, considerato che,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ascendenti sono legittimati passivi necessari solo quando manchino i genitori (e sempre che, in tal caso, abbiano rapporti significativi con il minore).
Invero, nel procedimento di adottabilità ex art. 10, comma 2, della l. n. 184 del
1983, la partecipazione "ab initio" con assistenza legale degli "altri parenti",
purché in rapporti significativi col minore, è necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori e non anche quando essi siano
"potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria, sicché, quando – come nella fattispecie in esame- sono presenti entrambi i genitori, i nonni, pur se possono essere sentiti e convocati, non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite difesa tecnica, ferma restando la loro legittimazione ad intervenire nel processo ove da essi ritenuto opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023,
n.13377).
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che ai sensi dell'art. 8, comma
4, della L. n. 183 del 1984 "Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti,
di cui dell'art. 10, comma 2". L'uso della disgiuntiva "o" e il richiamo all'art. 10,
comma 2, rendono evidente che la partecipazione ab initio con assistenza
6 legale degli "altri parenti" - purché in rapporti significativi con il minore - è
necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori, e non anche quando essi siano "potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria. Presenti entrambi i genitori, i nonni - pur se possono essere sentiti e convocati - non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite la difesa tecnica, e ciò ferma restando la loro legittimazione a intervenire nel processo ove lo ritengano opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023,
n.13377; Cass. n. 18607 del 30/06/2021).
Ciò premesso, nel merito, va evidenziato che la figlia che è nata il Pt_2
18.09.2006, ha ormai raggiunto la maggiore età. Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il raggiungimento della maggiore età dei figli, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità
genitoriale, indipendentemente dall'accertamento dell'inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta, laddove sopraggiunga nel corso del giudizio de potestate, il venir meno dell'interesse alla decisione di merito,
imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti provvisori eventualmente adottati.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia di adottabilità della figlia Pt_2
Quanto, poi, alla pronuncia dell'adottabilità degli altri figli, ancora minorenni,
degli odierni appellanti, ad avviso della Corte, entrambi gli appelli sono infondati, dovendosi ritenere, che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei minori in epigrafe generalizzati.
7 Il Tribunale per i minorenni ha posto a fondamento della decisione la seguente documentazione:
-l'annotazione di P.G. del 18.08.21 dei Carabinieri di Orte, all'esito della denuncia della “vendita di una figlia di 14 anni in cambio di venti pecore” da parte di Controparte_1
- le relazioni dei S.S. del Comune di Caltagirone del 30.08.21 e del 03/11/2021,
Interventi già attivati in favore del nucleo destinatari di vari benefici Pt_2
economici e negli anni 2010 2011 2012 anche della misura assistenziale dell'educativa domiciliare, ove si segnalala persistente scarsa collaborazione dei genitori e “il carattere impulsivo del capofamiglia che ha avuto anche problemi con la giustizia”, nonchè la mancata adesione richiami educativi da parte di entrambi i genitori, “ che negli ultimi sono apparsi più sfuggenti e meno interessati alle iniziative proposte dal servizio sociale” e la persistente evasione scolastica dei primi quattro figli, come da segnalazione ancora rinnovata nel 2010;
- i certificati del casellario giudiziale del e del CP_1 Per_2
; Parte_9
- la documentazione riguardante il procedimento penale a carico dei due genitori per riduzione in schiavitù e concorso in violenza sessuale ai danni della figlia minore verbali di trascrizione delle intercettazioni, Pt_2
ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei predetti,
trascrizione dell'audizione delle figlie minori e n sede di Pt_2 Pt_3
incidente probatorio;
-documentazione ASP e relazione SNPI di Acireale relativa alle figlie minori e Pt_2 Pt_3
8 -verbali di audizione dei genitori;
-relazione della comunità che ospita dal 13.12.2022; Pt_2
-audizione dei collocatari dei minori;
- la relazione dell'
-il verbale di audizione della sorella germana maggiorenne;
Per_1
-la relazione dell'associazione META COMETA;
la comunicazione da parte del
Commissariato di Caltagirone di reato nei confronti di Per_4
, fratello germano dei minori.
[...]
Sulla base di tali risultanze ha ritenuto la coppia Parte_10
radicalmente inadeguata al ruolo di genitore.
Nella motivazione, il Tribunale per i minorenni cita diversi episodi in cui il si sarebbe dimostrato un modello educativo del tutto inadeguato Pt_2
(ad esempio avrebbe coinvolto in una sparatoria alcuni dei figli minori;
avrebbe consentito loro l'utilizzo di armi da fuoco).
La vicenda più grave tra quelle citate nella motivazione è certamente l'accusa,
per entrambi i genitori, di concorso nel reato di riduzione in schiavitù per avere
“ceduto” come fosse un oggetto la figlia minore al pregiudicato Pt_2
quarantaduenne “amico di famiglia”, in cambio di Persona_5
denaro. Sempre con riguardo al è emerso che lo stesso avrebbe Per_2
manifestato interesse anche per la piccola dalle intercettazioni emerge Pt_3
in tutta evidenza il suo interesse sessuale per la bambina), e i genitori avrebbero permesso all'uomo di dormire insieme con la minore, che all'epoca aveva soltanto dieci anni. Per tali gravissimi fatti ai danni della prole, la e il sono tuttora sottoposti, dal 2022, alla Parte_1 CP_1
misura della custodia cautelare in carcere. Sottolinea il primo Giudice che dalle
9 intercettazioni è emerso, tra le altre cose, che anche la come il Parte_1
avrebbe gettato tra le braccia del a figlia in cambio di Pt_2 Per_2
vantaggi di vario tipo. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la donna sarebbe rimasta del tutto silente davanti alle violenze consumatesi all'interno del nucleo familiare (es violenze fisiche di varia intensità).
Ritiene la Corte -all'esito dell'attenta disamina delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado e anche alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta nella presente fase processuale- che gli appelli siano infondati e pertanto debbano essere rigettati, non potendosi che confermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale dei minori Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e la totale irrecuperabilità delle capacità di minima cura da parte dei
[...]
genitori.
Invero, è granitico il quadro accusatorio nei confronti di entrambi i genitori
(chiamati a rispondere dei reati di riduzione in schiavitù e concorso in atti sessuali ai danni della figlia all'epoca minorenne) , quadro accusatorio Pt_2
che non è fondato – come invece sostenuto dagli odierni appellanti-
esclusivamente sulle dichiarazioni della figlia (la cui attendibilità viene Pt_2
contestata negli atti d'appello), bensì sull'esito delle intercettazioni che, già esse solo, non lasciano alcun dubbio in ordine gravissima condotta realizzata da entrambi gli odierni appellanti ai danni della prole.
È in atti la sentenza della Corte d'Assise di Catania con cui gli odierni appellanti sono stati condannati in primo grado complessivamente alla pena di anni 14 la e di anni 14 mesi 6 di reclusione il Parte_1 Pt_2
entrambi per il reato di cui all'art. 600 e 602 ter c.p. e per il reato di cui agli art. 10 110-609 quater, nonché il anche per il reato 336 c.p., per avere Pt_2
minacciato (affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni) l'assistente sociale del Comune di
Caltagirone dott.ssa , la quale lo aveva contattato e gli aveva Per_6
rappresentato i problemi di dispersione scolastica della figlia Pt_3
Ora – a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti- rileva la Corte che, nel processo de quo, l'asse portante dell'impianto accusatorio nei confronti di e è costituito dal corposo esito Parte_1 Controparte_1
delle intercettazioni espletate nel corso del procedimento penale e richiamate nella sentenza di condanna in atti (e già presenti negli atti del fascicolo del
Tribunale per i minorenni nella richiesta di applicazione di custodia cautelare datata 4.3.2022), intercettazioni che già da sole consentono di delineare un pesantissimo quadro in ordine alle condotte gravemente pregiudizievoli realizzate ai danni della prole dagli odierni appellanti.
Non si tratta di conversazioni isolate, ambigue o interpretabili in chiave neutra,
bensì di un flusso continuo di dialoghi che restituisce, con drammatica chiarezza, la strutturazione di un sistema familiare di sfruttamento, fondato sull'abuso dell'autorità genitoriale, sulla violenza e sulla minaccia.
Le numerosissime intercettazioni (riportate nella sentenza di condanna della
Corte d'Assise suindicata) non solo comprovano la piena consapevolezza dei genitori rispetto alla relazione sessuale tra la figlia minore e Persona_5
ma dimostrano un contributo attivo, causale e funzionale alla
[...]
prosecuzione di tale relazione, nonché l'esistenza di una controprestazione economica, tanto da qualificare penalmente la condotta in termini di riduzione in schiavitù.
11 Nell'atto di appello proposto da si contesta la Parte_1
ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, sostenendo che nulla di penalmente rilevante emergerebbe a carico della stessa, la quale mai avrebbe tenuto condotte maltrattanti verso la prole.
Osserva la Corte che, in realtà, dalle intercettazioni emerge una figura materna che ha completamente abdicato alla funzione di protezione, trasformandosi in intermediaria e beneficiaria dello sfruttamento della figlia.
A differenza di quanto allegato in appello, appare chiaro cha la Parte_1
è tutt'altro che ignara, sorpresa o contraria al rapporto della piccola con Pt_2
il pluripregiudicato quarantaduenne al contrario, il suo Persona_5
linguaggio e le sue iniziative rivelano una piena interiorizzazione del sistema,
che ella contribuisce a mantenere e razionalizzare.
Uno degli snodi probatori più rilevanti è costituito dalle richieste di denaro rivolte a che si collocano temporalmente in immediata Persona_5
correlazione con la permanenza notturna di presso l'abitazione Pt_2
dell'uomo.
Emblematica è l'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. T.1207).
La conversazione avviene poche ore dopo che ha trascorso la notte e la Pt_2
mattinata a casa di occupandosi delle faccende domestiche. La Per_2
telefona e, con tono apparentemente dimesso ma in realtà Parte_1
assertivo, chiede:
“Puoi farmi quel favore… cento euro… devo fare la spesa.”
Il contenuto non può essere letto isolatamente. È la sequenza fattuale a conferire alla richiesta un valore decisivo:
la figlia ha appena “reso la prestazione” (sessuale e domestica), e la madre
12 incassa, chiedendo denaro per far fronte alle necessità familiari. La promessa di restituzione (“poi te li ridò”) resta priva di concretezza e appare meramente strumentale a mantenere un'apparenza di liceità.
Ulteriore profilo di gravità emerge dalle conversazioni in cui aggiorna Pt_2
la madre sulle attività svolte in casa di Persona_5
Nelle intercettazioni del 15 dicembre 2021 (prog. T.206) e dell'11 gennaio 2022
(prog. T.587), la giovane ragazzina riferisce di lavare casa, cambiare le lenzuola,
sistemare i vestiti del pregiudicato e completare le pulizie prima del suo rientro.
La madre ascolta, approva, talvolta organizza. Non vi è alcuna reazione di allarme rispetto al fatto che una quindicenne svolga mansioni tipiche di una convivente adulta, in un'abitazione estranea, presso un uomo
(pluripregiudicato) di 42 anni.
Queste conversazioni dimostrano che la non solo tollera, ma Parte_1
gestisce e normalizza una situazione di servitù, che integra uno degli elementi costitutivi dell'art. 600 c.p.
Di particolare valore sintomatico sono le intercettazioni nelle quali la madre discute con di aspetti intimi della figlia, quali l'igiene Persona_5
personale o il ciclo mestruale.
Nell'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. 81), la chiede se Parte_1
abbia vestiti puliti presso l'abitazione dell'uomo; nella risposta, Pt_2
i esprime con disprezzo sulla ragazzetta, definendola sporca: “ma Per_2
quella sporca è... una pezza di sporca è, quella se si lava una volta ogni sette giorni”. La madre non reagisce, non contesta, non interrompe la conversazione.
13 Ancora più rivelatrice è la conversazione del 28 novembre 2021 (prog. T.40),
nella quale si fa riferimento al ciclo mestruale della minore con assoluta disinvoltura, in presenza dell'uomo adulto;
in tale conversazione la sta parlando con la figlia e partecipa anche Parte_1 Pt_2 Persona_5
Ad un certo punto la madre riprende la figlia dicendole di calmarsi e a
[...]
tale esortazione replica icendo che aveva il Persona_5 Pt_2
“marchisi”.
Queste intercettazioni mostrano la totale dissoluzione del ruolo genitoriale e attestano che la madre accetta e interiorizza la coabitazione di fatto,
rinunciando a ogni funzione di protezione.
Dalle intercettazioni emerge un contributo causale della anche al Parte_1
reato sessuale. Sono al riguardo significative le conversazioni in cui assiste alle imposizioni di on si oppone alla permanenza notturna della Persona_5
figlia, interviene per persuaderla ad adeguarsi.
Nell'intercettazione del 12 febbraio 2022 (prog. 1230), fferma: Per_2
“Da stasera ti corichi qua.”
reagisce, chiedendo “E chi lo dice?”, ma la madre non interviene a Pt_2
tutela della figlia.
Ancora sono indicative le intercettazioni di cui ai progressivi dal T. 904 al T.
936 del 22/02/2022 ove si registra uno scambio di messaggi tra e Pt_2 Per_5
da cui emerge che la minore si è allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre. La persona offesa, inoltre, afferma che si sarebbe allontanata da tutti, accusando i essersi comportato da Persona_5
“traditore” in quanto aveva ancora una volta raccontato ai genitori dei loro litigi. Il ercava di giustificarsi affermando che al loro litigio - Persona_5
14 nel corso del quale, a suo dire, egli sarebbe stato colpito da con uno Pt_2
schiaffo - era presente la madre.
Tali elementi smentiscono categoricamente quanto dichiarato dalla Pt_2
dinnanzi all'A.G. e quanto sostenuto nell'appello, ove si asserisce la sua totale estraneità ai gravissimi fatti commessi ai danni della figlia.
Nell'appello proposto da , si sostiene che non vi Controparte_1
sia stato nessun abbandono della prole da parte di quest'ultimo ma
“accudimento e dedizione anche in considerazione dello sviluppo psicofisico dei minori” e che “anche sulla base delle evidenti contraddizioni delle dichiarazioni minorili è verosimile ritenere che i genitori possano essere scagionati dalle gravissime accuse più gravi, anche in forza delle di non colpevolezza costituzionalmente garantita”.
Orbene, evidenzia la Corte che dalle intercettazioni del procedimento penale richiamate nella sentenza penale in atti di cui sopra, se la madre appare come il gestore economica e organizzativa del sistema, il padre emerge come il braccio coercitivo, colui che garantisce, con la violenza e la minaccia, la permanenza della figlia nello stato di soggezione.
L'intercettazione ambientale del 16 febbraio 2022 (prog. 1371) costituisce uno dei passaggi più gravi dell'intero compendio.
Quando nvita a dire ai genitori che resterà a dormire da lui Per_2 Pt_2
(“non ti vergognare”), risponde: Pt_2
“Ma a me cosa stai raccontando? Basta che lei faccia la brava con…”
Questa frase, per il suo contenuto e per il contesto in cui viene pronunciata manifesta piena consapevolezza della natura della relazione, rivela
15 l'accettazione della subordinazione della figlia, qualifica la permanenza come condizionata a una condotta di compiacimento.
Nella conversazione progressivo 1813 del giorno 25/02/2022 RIT. 3281/21, in presenza del parlano, con estrema Pt_2 Persona_5 Pt_2
naturalezza, di biancheria intima, di igiene personale e di assorbenti, in particolare ice: “ Domani è troppo tardi. Poi devi prendere le Persona_5
mutande”, replica “Ma io ce le ho”. Pure qua ce le Pt_2 Persona_5
hai”, al chè “No, c'ho queste messe”, e il E quando ti sei Pt_2 Per_2
cambiata?” , “leri sera. Va beh, già... ce... cioè, avevo messo Pt_2
l'assorbente”, il eplica: “Con me ti devi lavare”, e “Oh! Mi Per_2 Pt_2
scoccio a lavarmi... “, ibadisce “Con me ti devi lavare, eh. Non Persona_5
m'interessa, devi fare la doccia”. E dillo a he te li porta Pt_3 Pt_3 Pt_2
replica “Non me li porta quasi a voler proteggere, purtroppo lei sola e Pt_3
non certo i genitori per come si illustrerà meglio in prosieguo, la sorellina.
La violenza del padre emerge con chiarezza nell'intercettazione del 22 febbraio
2022 (prog. 1609), in cui dirato per aver Persona_5
visto la piccola “on line”, non esita a minacciarla. Come può vedersi Pt_2
dalla trascrizione, la minaccia consiste nel farle dare “botte” dal padre: “Che
poi ti faccio dare botte da tuo padre.”
La minaccia è credibile, perché si fonda su una prassi familiare nota alla minore. La reazione di (“Va bene”) dimostra l'efficacia coercitiva di tale Pt_2
richiamo.
Questo dialogo cristallizza il ruolo di come strumento di Pt_2
intimidazione funzionale allo sfruttamento della povera ragazzina.
16 Ancora nei progressivi, già sopra richiamati a proposito della posizione della dal T. 904 al T. 936 del 22/02/2022 si registra uno scambio di Parte_1
messaggi tra e dai quali emerge che la minore si è Pt_2 Persona_5
allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre.
Proprio le reazioni dei genitori rappresentano una forte pressione psicologica per la piccola della quale il i avvale per piegare il Pt_2 Persona_5
volere della persona offesa. Sono tanti i litigi nei quali Persona_5
minaccia la piccola di parlare con il odierno appellante. Nel Pt_2 Pt_2
progr. 58 del 20/01/2022, ad esempio, rimprovera a i Pt_2 Persona_5
abusare di sostanze alcoliche. Nel corso della discussione, avvenuta tramite scambio di messaggi, il sa il ricatto di riferire tutto al padre di Per_2
Per altro quelle del on restano solo minacce. Dopo il litigio Pt_2 Per_2
di cui sopra, in effetti, elefona al chiedendogli di Persona_5 Pt_2
raggiungerlo a casa. Tale è l'urgenza che non finisce di cenare per Pt_2
andare da Nel corso della conversazione il Persona_5 Per_2
manifesta tutta la sua insoddisfazione per il comportamento di che Pt_2
aveva “sbagliato a parlare'' con lui. In tale contesto lungi dal Pt_2
prendere le difese della figlia o, quantomeno, mediare le due posizioni (come ci si potrebbe aspettare da un padre) si mostra completamente asservito alle tesi del li dice pure che con lui aveva troppa libertà e che Per_2 Pt_2
avrebbe dovuto essere più duro (“E tu sbagli, tu, oggi, non la... .. le dai troppa libertà, un pochettino non... una volta ogni tanto, devi essere più duro, e un pochettino evitare...”). Gli dice, anche, che parlerà con la figlia, senza metterle le mani addosso, ma solo perché il on vuole (v. Progressivo Persona_5 Stessa dinamica si registra nel corso del prog. 190 del 17 /02/2022. Anche in questo caso i due stanno litigando e dice a he non gli Pt_2 Persona_5
scriverà più. Anche in questo caso il reagisce con minaccia di Per_2
raccontare tutto al padre della ragazza, il cui intervento non si faceva certo attendere. Una volta rientrato in casa, il parla subito con la figlia, Pt_2
minacciandola pesantemente. Nella sentenza di condanna si evidenzia che il dialogo che ne segue, letto al di fuori dell'ipotesi accusatoria, è a dir poco surreale: di fronte ad una ragazzina di quattordici anni che sembra volere interrompere la relazione con il pluripregiudicato quarantaduenne, si assiste all'intervento del padre che, anzitutto, costringe la figlia a riprendere i contatti con l'uomo (“tu non lo devi bloccare, ora sbloccalo”). Dopodiché Pt_2
minaccia dicendole che ciò che fa il on le deve Pt_2 Persona_5
interessare (“se beve, se se ne va con una puttana, a te non ti interessa niente, è
il tuo padrino e basta”- Intercettazione Telematica Progressivo 42 giorno
20/01/2022 ore 21:25:17). Peraltro, il richiamato ruolo di padrino è palesemente una sorta di “mascheramento”, un modo per legittimare la invasiva presenza del non solo e non tanto davanti alla figlia, ma soprattutto Per_2
all'esterno. Infatti, ogni qual volta ci sia stata la necessità di giustificare il rapporto evidentemente anomalo tra i due agli occhi degli estranei che chiedevano spiegazioni, gli appellanti si sono appellati proprio al rapporto
“ (si veda l'intercettazione di cui Progr. T.323 del 12/12/2021 Controparte_2
e ancora quella di cui Progr. 75 del 21/01/2022; anche nel corso del controllo di polizia la sera del 23/06/2021 in casa del quando quest'ultimo e il Per_2
giustificavano la presenza di proprio evidenziando il Pt_2 Pt_2
rapporto “ ). Per altro l'obiettivo della cresima di Tamara Controparte_2
18 non è mai emerso nel corso dei diversi mesi di intercettazioni telefoniche.
Questo non perché, come sostenuto dalle difese nel giudizio penale,
l'emergenza della pandemia avesse bloccato tutte le celebrazioni (nel 2021 la fase più acuta della pandemia era stata superata e la celebrazione dei sacramenti era ripresa, seppure con le dovute cautele) ma perché non era mai stato un reale obiettivo, essendosi trattato solo di un escamotage per attribuire a n legame privilegiato ed insospettabile con la piccola Persona_5
Per altro che i genitori fosse ben consapevoli della natura dei rapporti Pt_2
tra la piccola e il merge con chiarezza dalle intercettazioni Pt_2 Per_2
(ed è, sostanzialmente, ammesso dagli stessi appellanti- si vedano a titolo meramente esemplificativo: Progr. n. 1268 del 14/02/2022 in cui in Pt_2
presenza dei genitori, rivolgendosi al ice “Dillo, “ti amo”, dillo” , Per_2
o ancora nel Progr. 751 del 31/12/2021 in cui 'Tamara: “già papà mi ha detto “ti stai sentendo con tuo marito?”, noi eravamo litigati e io gli ho detto “sì, è a posto, è a lavoro, stanno... sta lavorando in campagna”.).
Ancora significativa dell'assoluta inidoneità a svolgere il ruolo genitoriale è la conversazione di cui al progressivo n. 504 del 21/01/2022, nel corso della quale fa ascoltare al n audio messaggio inviatole dal Pt_2 Persona_5
padre. Nel messaggio il padre rivolge le consuete minacce alla figlia, così da convincerla – o meglio “costringerla” - a rispettare il volere della famiglia ed in particolare di in affidamento in prova ai servizi Persona_5
sociali dopo una condanna definitiva a 25 anni di reclusione per omicidio), al quale -a detta dell'odierno appellante, dovrebbe “baciare i piedi” perché solo grazie a lui lo stesso non “l'ammazza a legnate”. Pt_2
19 Va poi evidenziato che dalle intercettazioni è emerso che gli odierni appellanti non hanno protetto neanche la figlia ll'epoca di dieci anni, dalle turpi Pt_3
mire del Per_2
Indicativa è una prima conversazione di cui al progr. 59 del 05/01/2022 ore
21:23:57, nel corso della quale il volendo sostenere che Per_2 [...]
avesse già avuto esperienze sessuali - ricorda a “quel Pt_3 Pt_2
giorno” in cui la sorella si era coricata con entrambi. risponde Pt_2
rimproverando al di avere fatto qualcosa alla sorella (v. Per_2
Intercettazione telematica Progressivo 59 giorno 05/01/2022).
La seconda conversazione di interesse è contenuta nel progr. 1609 del
22/02/2022 nel quale il e parlano di e il Persona_5 Pt_2 Pt_3
quarantaduenne torna a manifestare interesse sessuale per la bimbetta,
manifestando la convinzione che la stessa farebbe ben volentieri sesso con lui.
Alla reazione di l'uomo le propone di andare a letto tutti e tre quella Pt_2
sera stessa. Nell'intercettazione, la ragazza accusa il i aver fatto Per_2
qualcosa alla sorella e riferire di essersi anche arrabbiata per tale motivo. Anche
in questo caso, il tenore della conversazione è tale da non lasciare dubbi circa la natura sessuale dell'episodio ricordato.
È dunque acclarato che gli odierni appellanti hanno lasciato che la figlia Pt_3
all'epoca di dieci anni passasse almeno una notte nel casolare del Per_2
come per altro ammesso dal genitore all'udienza del 4.10.22 ed in ogni caso hanno lasciato che la bambina frequentasse, in loro assenza la casa del un uomo che lo stesso ha ammesso che sapeva essere Per_2 Pt_2
stato in carcere per omicidio).
20 Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale,
emerge un altro aspetto che mina fortemente la capacità genitoriale del in relazione alla scorretta gestione dell'interesse dei suoi figli Pt_2
all'educazione e all'istruzione: lo stesso ha minacciato l'assistente sociale dr che lo aveva richiamato alla responsabilità per l'assolvimento Per_6
dell'obbligo di istruzione della figlia n particolare, l'odierno appellante, Pt_3
contattato dall'assistente sociale dott.ssa per i problemi di Per_6
dispersione scolastica della figlia a minacciava al fine di costringerla a Pt_3
non disporre visite domiciliari, affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni.
La prova dell'episodio è integralmente rappresentata dalla conversazione di cui progr. T.324 del 04/01/2022 tra il e l'assistente sociale dott. Pt_2
, la quale lo aveva chiamato per rappresentargli che la figlia Per_6 Pt_3
stava accumulando troppe assenze ed era giunta una segnalazione.
Rappresentata tale situazione, il iniziava a perdere il controllo Pt_2
minacciando l'interlocutrice, dicendole di non avere “niente più da perdere dalla vita” e intimandole di cestinare le segnalazioni relative ai suoi figli.
L'escalation di intimidazioni proseguiva, soprattutto quando la dott.ssa prospettava a la possibilità di far dare un aiuto Per_6 Pt_2
pomeridiano alla figlia il dice “guardi che sto dicendo la Pt_3 Pt_2
verità, la prossima volta che io entro dentro questo cazzo di ufficio, chiudo,
sbarro questo ufficio e mi faccio il carcere...”, la Cannizzo tenta di replicare:
“ascolti una cosa signor , ma il “ ...e faccio (inc.) e Pt_2 Pt_2
qualcuno se ne va al cimitero e io mi faccio il carcere” e prosegue passando alle minacce dirette alla sua interlocutrice (“io so dove abita lei”). La conversazione
21 si conclude con il che minaccia di pagare altre persone per fare Pt_2
“danno a tutti”, “a me mi dovete lasciare perdere perché dottoressa Per_6
io prendo mille euro, me li gioco, mando le persone e le fanno danno, a tutti,
ah, lo sta capendo quello che voglio dite io? Le persone come vedono i soldi gli viene la vista degli occhi, invece di muovermi io, prendo mille euro, me li gioco, mando le persone”. Sentita nel giudizio penale, la dott.ssa ha Per_6
confermato l'episodio, aggiungendo anche che il era solito a questo Pt_2
tipo di reazioni e ricordando un episodio precedente nel quale l'uomo, preso dall'ira, aveva danneggiato un computer del comune.
Va al riguardo rilevata l'omissione perdurante, da parte degli odierni appellanti, del dovere di istruire i figli;
infatti la minore veniva bocciata Pt_2
per ben due volte consecutive per le troppe assenze e stessa sorte capitava anche a a e che hanno interrotto il loro percorso Pt_3 Per_1 Per_4
formativo.
Il – che ha riportato varie condanne penali per delitti contro la Pt_2
persona, maltrattamenti in famiglia commessi negli anni '90, estorsione continuata nel 1998, violenza privata denunciata nel 2002, minacce commesse tra il 2006 e il 2010, lesioni personali reiterate nel 2009 e ulteriori delitti di danneggiamento seguito da incendio attuato negli anni '90 e reiterate nel 2010-
ha perseverato nello stile di vita antisociale anche davanti ai figli: si pensi al compiacimento con cui faceva giocare i piccoli e con il fucile a Pt_5 Pt_4
piombini; si ricordi la sparatoria avvenuta nel 2021 insieme a Controparte_3
(fratello di e altri soggetti;
ancora un episodio
[...] Persona_5
avvenuto nel 2021 alla presenza della figlia in cui Pt_2 Controparte_1
aveva litigato con i parenti di aveva ricevuto un colpo Persona_5
22 d'accetta sul vetro della macchina da parte di O ancora, si Controparte_4
riporta un episodio del 2021 in cui portava il fucile a Controparte_1
piombini per usarlo nel litigio con , Controparte_3 Persona_7
alla presenza dei figli e Per_4 Pt_2
Il Tribunale ha, anche, correttamente evidenziato anche la totale non curanza delle esigenze di riservatezza e di rispetto della persona e delle tappe evolutive dei figli minori, infatti in casa venivano ospitati amici del padre, anche per periodi prolungati, come accaduto con riferimento a O Parte_11
ancora, i genitori lasciavano dormire in casa il fidanzato della figlia , Per_1
, nello stesso letto in cui si coricavano i minori e Controparte_5 Pt_4 Pt_5
mentre intrattenevano dei rapporti sessuali. E' pensabile che il bambino sia stato vittima anche di violenza assistita e ciò si desume dalla marcata aggressività di IC nei confronti della famiglia affidataria. Inoltre, di frequente il bambino ha fatto riferimento a percosse subite da lui e anche dai suoi fratelli e a percosse subite dalla madre ad opera del padre.
Analogo comportamento viene tenuto dal piccolo , anche lui timoroso Pt_5
dei rimproveri accompagnati da percosse, sicuramente subite nella casa famigliare. Il bimbo, inoltre, una volta entrato nella casa degli affidatari, non riusciva a formulare frasi e mostrava un ritardo nello sviluppo psico-motorio.
Analoga valutazione sulla gravissima trascuratezza delle esigenze di crescita dei minori viene fatta con riferimento all'ultimo genito arrivato in casa- Pt_6
famiglia con evidente ipo-tono, problema collegato esclusivamente all'ipo-
stimolazione.
Conclusivamente la valutazione di assoluta ed irreversibile inidoneità
genitoriale di entrambi gli appellanti, nel caso in esame, deve, quindi,
23 pienamente confermarsi, tenuto anche conto dei gravissimi comportamenti tenuti ai danni della prole (in ordine ai quali gli appellanti non mostrano nessuna resipiscenza e anzi cercano di addurre giustificazioni tendenti a minimizzare l'accaduto), e la dichiarazione d'adottabilità va confermata.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001,
che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili,
con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio
(la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca
24 l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( Cass.
n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti
dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi
ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, c. Italia, Pt_12
ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o
CH (v. Cedu, 13 marzo 2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, e EL c. Italia, ric. n. 52763/99) CP_6
ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema,
gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità
giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive
25 e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia,
ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e'
avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere
solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono,
morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza
possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi
da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a
dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto
… l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine,
costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per
consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure
dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le
misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il
ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare
di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio … ai fini
dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di
adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti,
o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità
genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di
26 comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo
conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”.
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali,
calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità
genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità
dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità ( Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri ( Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
- che la condotta dei genitori si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
27 - che tali gravissimi comportamenti non sono mai stati rivisitati dagli odierni appellanti e sono del tutto incompatibili con una crescita serena dei figli minori.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce i minori ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini, in modo ingiustificato, dopo i gravi traumi patiti, a pericolose esperienze che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi,
che verrebbero altrimenti esposti a pericolose sperimentazioni ( cfr. Cass.
10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte rimarcare che, nel caso in esame,
nessuna rilevanza ha avuto un eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che la gravissima condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' certo esser giustificata da tale situazione.
A fronte della situazione gravissima di degrado morale e materiale in cui i reclamanti hanno fatto vivere la prole, la pronunzia della decadenza va integralmente confermata.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, i motivi di gravame, - per vero proposti in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - devono integralmente rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse dei minori e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto
28 psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di questo grado del procedimento, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa (indeterminabile modesto) e all'attività difensiva delle parti, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del tutore dei minori come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte,
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 690/23 R.G. V.G.
e 712/23 RGVG, in riforma della sentenza impugnata:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia dell'adottabilità di n. Caltagirone 18.9.2006; Parte_2
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna e alle spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute dall' avv. Erminia Patanè , nella qualità di tutore dei minori
Parte_2 Parte_3 Parte_4
che liquida in € 16485,70, oltre Parte_5 Parte_6
spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento sia effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione del 10.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere Relatore
Dr. Massimo Escher Dott. Viviana Di Gesu
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
491 giorno 20/01/2022 ore 21:29).
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere rel.est.
dott. Maurizio Ferla Componente privato dott. Grazia Cannarozzo Componente privato con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite aventi ad oggetto: “DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITA”, iscritte:
al n. 690/23 VG promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Barone C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT), Via Fisicara n. 14 (tel-fax 0933-
1961367), giusta procura in atti
1 Appellante
e nei confronti di avv. Erminia Patanè , nella qualità di tutore dei minori 1) Parte_2
n a Caltagirone il 18.09.2006 2)
[...] C.F._3 Parte_3
a Caltagirone 12.3.2010 )
[...] C.F._4 Parte_4
a Caltagirone 31/10/2016 4) n a C.F._5 Parte_5
Caltagirone il 02/07/2018 5) n a C.F._6 Parte_6
Caltagirone il 23/01/2021 , in giudizio personalmente ex C.F._7
art 86 c.p.c.
Appellata
E nei confronti di nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._8
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
HR AR ( ), con studio in Caltagirone V.le Europa C.F._9
n. 32, ove è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E Al n. 796/23 VG promossa da nato a [...] il [...] ( ), ivi Controparte_1 C.F._8
residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. HR
AR ), con studio in Caltagirone V.le Europa n. 32, ove C.F._9
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti appellante
e nei confronti di avv. Erminia Patanè, nella qualità di tutore dei minori: 1) Parte_2
n a Caltagirone il 18.09.2006 2)
[...] C.F._3 Parte_7
[...] a Caltagirone 12.3.2010 )
[...] C.F._4 Parte_4
a Caltagirone 31/10/2016 4) n a C.F._5 Parte_5
Caltagirone il 02/07/2018 5) n a C.F._6 Parte_6
Caltagirone il 23/01/2021 , in giudizio personalmente ex C.F._7
art 86 c.p.c. con elezione di domicilio in Catania via G Leopardi 60 presso lo studio legale dell'avv Erminia Patanè
Appellata
E
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Barone C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT), Via Fisicara n. 14 (tel-fax 0933-
1961367), giusta procura in atti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 54/2023 emessa in data 22.05.2023 nel proc. 25/2022 ab.,
il Tribunale per i Minorenni di Catania, in accoglimento del ricorso del minorile, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Parte_8
(nata Caltagirone, il 18.09.2006), nata a Parte_2 Parte_3
Caltagirone, 12.03.2010), (nato a [...], [...]), Parte_4
(nato a [...], [...]), (nato Parte_5 Parte_6
23.01.2021); ha vietato qualsiasi contatto dei predetti minori con i genitori,
e con qualsiasi parente, inclusa Controparte_1 Parte_1
la sorella e con qualsiasi terzo non autorizzato e la consegna Persona_1
3 dei minori a qualunque parente materno e paterno;
ha confermato la nomina del tutore provvisorio Avv. Erminia Patanè.
Con ricorso depositato in data 25.6.2023, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza che ha eccepito la violazione Parte_1
dell'art. 10 L. n. 184/1983, per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado. Nel merito, lamentava la “errata valutazione del Tribunale di prime cure in merito alla condotta genitoriale della sig.ra , asserendo che il Tribunale si sarebbe Parte_1
occupato quasi interamente della condotta del padre dei minori e non di quella della che è una donna incensurata che da marzo 2022 si trova Parte_1
sottoposta alla custodia cautelare in carcere. Sosteneva che in nessuna relazione in atti sarebbero emersi episodi maltrattanti dell'appellante verso i figli e che il procedimento penale in corso a carico della si Parte_1
poggerebbe essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Parte_2
figlia della che sarebbero a giudizio della difesa contraddittorie. Parte_1
Aggiungeva, inoltre, che le altre parti, sentite in sede di incidente probatorio,
avrebbero smentito le dichiarazioni di Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.12.2023, si è costituito il padre dei minori, che in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
che il provvedimento originario non sarebbe stato notificato a tutti i litisconsorti necessari potenziali destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 184 del 1983 (quali parenti entro il quarto grado) e che sarebbe violato l'art.10 legge n.184/1983 per la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado.
Nel merito, lamentava che il Giudice di prime cure avrebbe erratamente
4 valutato la condotta genitoriale, sostenendo che il nucleo familiare del conduceva una vita semplice “caratterizzata dalla frenesia di essere Pt_2
numeroso per la presenza di sei (6) figli.” e nulla di quanto ascrittogli sarebbe veritiero.
Con comparsa del 05.12.2023 si è costituito l'avv. Erminia Patanè, nella qualità
di tutrice dei minori, che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando in primo luogo che la convocazione dei parenti entro il quarto grado andrebbe effettuata solo nel caso in cui manchino i genitori e dunque in fattispecie diverse da quella del presente procedimento. Nel merito, la tutrice evidenziava le profonde carenze genitoriali della coppia, che vanno oltre la “questione penale”, e il fatto che i genitori dei minori non siano in grado di fornire un modello educativo valido, né di impartire le giuste regole educative ai figli.
Con autonomo ricorso anche padre dei minori, ha Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza suddetta, eccependo la mancata convocazione dei nonni paterni e materni ed altri parenti entro il quarto grado e lamentando, nel merito, l'errata valutazione da parte del tribunale di prime cure della condotta genitoriale.
Con ordinanza resa all'udienza del 28.2.2024 la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti separatamente incoati.
Con ordinanza del 15.1.2025 la Corte disponeva le audizioni degli affidatari dei minori in via riservata, delegando il Consigliere Relatore ed i componenti onorari della Corte per tali adempimenti, che sono stati ritualmente espletati.
All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, il
P.G. ha chiesto il rigetto di tutti i gravami, e la Corte ha posto la causa in decisione.
5 Preliminarmente, va rilevato che gli appelli, proposti da Parte_1
e sono tempestivi, posto che i gravami sono
[...] Controparte_1
stati depositati nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983 decorrente dalla notifica della sentenza.
Va, altresi', rilevato che il contraddittorio e' integro, in quanto appare infondata l'eccezione sollevata da entrambi gli appellanti in ordine alla violazione dell'art. 10 L. 184/1983, per non essere stati convocati i nonni, considerato che,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ascendenti sono legittimati passivi necessari solo quando manchino i genitori (e sempre che, in tal caso, abbiano rapporti significativi con il minore).
Invero, nel procedimento di adottabilità ex art. 10, comma 2, della l. n. 184 del
1983, la partecipazione "ab initio" con assistenza legale degli "altri parenti",
purché in rapporti significativi col minore, è necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori e non anche quando essi siano
"potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria, sicché, quando – come nella fattispecie in esame- sono presenti entrambi i genitori, i nonni, pur se possono essere sentiti e convocati, non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite difesa tecnica, ferma restando la loro legittimazione ad intervenire nel processo ove da essi ritenuto opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023,
n.13377).
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che ai sensi dell'art. 8, comma
4, della L. n. 183 del 1984 "Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti,
di cui dell'art. 10, comma 2". L'uso della disgiuntiva "o" e il richiamo all'art. 10,
comma 2, rendono evidente che la partecipazione ab initio con assistenza
6 legale degli "altri parenti" - purché in rapporti significativi con il minore - è
necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori, e non anche quando essi siano "potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria. Presenti entrambi i genitori, i nonni - pur se possono essere sentiti e convocati - non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite la difesa tecnica, e ciò ferma restando la loro legittimazione a intervenire nel processo ove lo ritengano opportuno (v. Cassazione civile sez. I, 16/05/2023,
n.13377; Cass. n. 18607 del 30/06/2021).
Ciò premesso, nel merito, va evidenziato che la figlia che è nata il Pt_2
18.09.2006, ha ormai raggiunto la maggiore età. Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il raggiungimento della maggiore età dei figli, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità
genitoriale, indipendentemente dall'accertamento dell'inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta, laddove sopraggiunga nel corso del giudizio de potestate, il venir meno dell'interesse alla decisione di merito,
imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti provvisori eventualmente adottati.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia di adottabilità della figlia Pt_2
Quanto, poi, alla pronuncia dell'adottabilità degli altri figli, ancora minorenni,
degli odierni appellanti, ad avviso della Corte, entrambi gli appelli sono infondati, dovendosi ritenere, che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei minori in epigrafe generalizzati.
7 Il Tribunale per i minorenni ha posto a fondamento della decisione la seguente documentazione:
-l'annotazione di P.G. del 18.08.21 dei Carabinieri di Orte, all'esito della denuncia della “vendita di una figlia di 14 anni in cambio di venti pecore” da parte di Controparte_1
- le relazioni dei S.S. del Comune di Caltagirone del 30.08.21 e del 03/11/2021,
Interventi già attivati in favore del nucleo destinatari di vari benefici Pt_2
economici e negli anni 2010 2011 2012 anche della misura assistenziale dell'educativa domiciliare, ove si segnalala persistente scarsa collaborazione dei genitori e “il carattere impulsivo del capofamiglia che ha avuto anche problemi con la giustizia”, nonchè la mancata adesione richiami educativi da parte di entrambi i genitori, “ che negli ultimi sono apparsi più sfuggenti e meno interessati alle iniziative proposte dal servizio sociale” e la persistente evasione scolastica dei primi quattro figli, come da segnalazione ancora rinnovata nel 2010;
- i certificati del casellario giudiziale del e del CP_1 Per_2
; Parte_9
- la documentazione riguardante il procedimento penale a carico dei due genitori per riduzione in schiavitù e concorso in violenza sessuale ai danni della figlia minore verbali di trascrizione delle intercettazioni, Pt_2
ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei predetti,
trascrizione dell'audizione delle figlie minori e n sede di Pt_2 Pt_3
incidente probatorio;
-documentazione ASP e relazione SNPI di Acireale relativa alle figlie minori e Pt_2 Pt_3
8 -verbali di audizione dei genitori;
-relazione della comunità che ospita dal 13.12.2022; Pt_2
-audizione dei collocatari dei minori;
- la relazione dell'
-il verbale di audizione della sorella germana maggiorenne;
Per_1
-la relazione dell'associazione META COMETA;
la comunicazione da parte del
Commissariato di Caltagirone di reato nei confronti di Per_4
, fratello germano dei minori.
[...]
Sulla base di tali risultanze ha ritenuto la coppia Parte_10
radicalmente inadeguata al ruolo di genitore.
Nella motivazione, il Tribunale per i minorenni cita diversi episodi in cui il si sarebbe dimostrato un modello educativo del tutto inadeguato Pt_2
(ad esempio avrebbe coinvolto in una sparatoria alcuni dei figli minori;
avrebbe consentito loro l'utilizzo di armi da fuoco).
La vicenda più grave tra quelle citate nella motivazione è certamente l'accusa,
per entrambi i genitori, di concorso nel reato di riduzione in schiavitù per avere
“ceduto” come fosse un oggetto la figlia minore al pregiudicato Pt_2
quarantaduenne “amico di famiglia”, in cambio di Persona_5
denaro. Sempre con riguardo al è emerso che lo stesso avrebbe Per_2
manifestato interesse anche per la piccola dalle intercettazioni emerge Pt_3
in tutta evidenza il suo interesse sessuale per la bambina), e i genitori avrebbero permesso all'uomo di dormire insieme con la minore, che all'epoca aveva soltanto dieci anni. Per tali gravissimi fatti ai danni della prole, la e il sono tuttora sottoposti, dal 2022, alla Parte_1 CP_1
misura della custodia cautelare in carcere. Sottolinea il primo Giudice che dalle
9 intercettazioni è emerso, tra le altre cose, che anche la come il Parte_1
avrebbe gettato tra le braccia del a figlia in cambio di Pt_2 Per_2
vantaggi di vario tipo. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la donna sarebbe rimasta del tutto silente davanti alle violenze consumatesi all'interno del nucleo familiare (es violenze fisiche di varia intensità).
Ritiene la Corte -all'esito dell'attenta disamina delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado e anche alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta nella presente fase processuale- che gli appelli siano infondati e pertanto debbano essere rigettati, non potendosi che confermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale dei minori Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e la totale irrecuperabilità delle capacità di minima cura da parte dei
[...]
genitori.
Invero, è granitico il quadro accusatorio nei confronti di entrambi i genitori
(chiamati a rispondere dei reati di riduzione in schiavitù e concorso in atti sessuali ai danni della figlia all'epoca minorenne) , quadro accusatorio Pt_2
che non è fondato – come invece sostenuto dagli odierni appellanti-
esclusivamente sulle dichiarazioni della figlia (la cui attendibilità viene Pt_2
contestata negli atti d'appello), bensì sull'esito delle intercettazioni che, già esse solo, non lasciano alcun dubbio in ordine gravissima condotta realizzata da entrambi gli odierni appellanti ai danni della prole.
È in atti la sentenza della Corte d'Assise di Catania con cui gli odierni appellanti sono stati condannati in primo grado complessivamente alla pena di anni 14 la e di anni 14 mesi 6 di reclusione il Parte_1 Pt_2
entrambi per il reato di cui all'art. 600 e 602 ter c.p. e per il reato di cui agli art. 10 110-609 quater, nonché il anche per il reato 336 c.p., per avere Pt_2
minacciato (affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni) l'assistente sociale del Comune di
Caltagirone dott.ssa , la quale lo aveva contattato e gli aveva Per_6
rappresentato i problemi di dispersione scolastica della figlia Pt_3
Ora – a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti- rileva la Corte che, nel processo de quo, l'asse portante dell'impianto accusatorio nei confronti di e è costituito dal corposo esito Parte_1 Controparte_1
delle intercettazioni espletate nel corso del procedimento penale e richiamate nella sentenza di condanna in atti (e già presenti negli atti del fascicolo del
Tribunale per i minorenni nella richiesta di applicazione di custodia cautelare datata 4.3.2022), intercettazioni che già da sole consentono di delineare un pesantissimo quadro in ordine alle condotte gravemente pregiudizievoli realizzate ai danni della prole dagli odierni appellanti.
Non si tratta di conversazioni isolate, ambigue o interpretabili in chiave neutra,
bensì di un flusso continuo di dialoghi che restituisce, con drammatica chiarezza, la strutturazione di un sistema familiare di sfruttamento, fondato sull'abuso dell'autorità genitoriale, sulla violenza e sulla minaccia.
Le numerosissime intercettazioni (riportate nella sentenza di condanna della
Corte d'Assise suindicata) non solo comprovano la piena consapevolezza dei genitori rispetto alla relazione sessuale tra la figlia minore e Persona_5
ma dimostrano un contributo attivo, causale e funzionale alla
[...]
prosecuzione di tale relazione, nonché l'esistenza di una controprestazione economica, tanto da qualificare penalmente la condotta in termini di riduzione in schiavitù.
11 Nell'atto di appello proposto da si contesta la Parte_1
ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, sostenendo che nulla di penalmente rilevante emergerebbe a carico della stessa, la quale mai avrebbe tenuto condotte maltrattanti verso la prole.
Osserva la Corte che, in realtà, dalle intercettazioni emerge una figura materna che ha completamente abdicato alla funzione di protezione, trasformandosi in intermediaria e beneficiaria dello sfruttamento della figlia.
A differenza di quanto allegato in appello, appare chiaro cha la Parte_1
è tutt'altro che ignara, sorpresa o contraria al rapporto della piccola con Pt_2
il pluripregiudicato quarantaduenne al contrario, il suo Persona_5
linguaggio e le sue iniziative rivelano una piena interiorizzazione del sistema,
che ella contribuisce a mantenere e razionalizzare.
Uno degli snodi probatori più rilevanti è costituito dalle richieste di denaro rivolte a che si collocano temporalmente in immediata Persona_5
correlazione con la permanenza notturna di presso l'abitazione Pt_2
dell'uomo.
Emblematica è l'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. T.1207).
La conversazione avviene poche ore dopo che ha trascorso la notte e la Pt_2
mattinata a casa di occupandosi delle faccende domestiche. La Per_2
telefona e, con tono apparentemente dimesso ma in realtà Parte_1
assertivo, chiede:
“Puoi farmi quel favore… cento euro… devo fare la spesa.”
Il contenuto non può essere letto isolatamente. È la sequenza fattuale a conferire alla richiesta un valore decisivo:
la figlia ha appena “reso la prestazione” (sessuale e domestica), e la madre
12 incassa, chiedendo denaro per far fronte alle necessità familiari. La promessa di restituzione (“poi te li ridò”) resta priva di concretezza e appare meramente strumentale a mantenere un'apparenza di liceità.
Ulteriore profilo di gravità emerge dalle conversazioni in cui aggiorna Pt_2
la madre sulle attività svolte in casa di Persona_5
Nelle intercettazioni del 15 dicembre 2021 (prog. T.206) e dell'11 gennaio 2022
(prog. T.587), la giovane ragazzina riferisce di lavare casa, cambiare le lenzuola,
sistemare i vestiti del pregiudicato e completare le pulizie prima del suo rientro.
La madre ascolta, approva, talvolta organizza. Non vi è alcuna reazione di allarme rispetto al fatto che una quindicenne svolga mansioni tipiche di una convivente adulta, in un'abitazione estranea, presso un uomo
(pluripregiudicato) di 42 anni.
Queste conversazioni dimostrano che la non solo tollera, ma Parte_1
gestisce e normalizza una situazione di servitù, che integra uno degli elementi costitutivi dell'art. 600 c.p.
Di particolare valore sintomatico sono le intercettazioni nelle quali la madre discute con di aspetti intimi della figlia, quali l'igiene Persona_5
personale o il ciclo mestruale.
Nell'intercettazione del 6 gennaio 2022 (prog. 81), la chiede se Parte_1
abbia vestiti puliti presso l'abitazione dell'uomo; nella risposta, Pt_2
i esprime con disprezzo sulla ragazzetta, definendola sporca: “ma Per_2
quella sporca è... una pezza di sporca è, quella se si lava una volta ogni sette giorni”. La madre non reagisce, non contesta, non interrompe la conversazione.
13 Ancora più rivelatrice è la conversazione del 28 novembre 2021 (prog. T.40),
nella quale si fa riferimento al ciclo mestruale della minore con assoluta disinvoltura, in presenza dell'uomo adulto;
in tale conversazione la sta parlando con la figlia e partecipa anche Parte_1 Pt_2 Persona_5
Ad un certo punto la madre riprende la figlia dicendole di calmarsi e a
[...]
tale esortazione replica icendo che aveva il Persona_5 Pt_2
“marchisi”.
Queste intercettazioni mostrano la totale dissoluzione del ruolo genitoriale e attestano che la madre accetta e interiorizza la coabitazione di fatto,
rinunciando a ogni funzione di protezione.
Dalle intercettazioni emerge un contributo causale della anche al Parte_1
reato sessuale. Sono al riguardo significative le conversazioni in cui assiste alle imposizioni di on si oppone alla permanenza notturna della Persona_5
figlia, interviene per persuaderla ad adeguarsi.
Nell'intercettazione del 12 febbraio 2022 (prog. 1230), fferma: Per_2
“Da stasera ti corichi qua.”
reagisce, chiedendo “E chi lo dice?”, ma la madre non interviene a Pt_2
tutela della figlia.
Ancora sono indicative le intercettazioni di cui ai progressivi dal T. 904 al T.
936 del 22/02/2022 ove si registra uno scambio di messaggi tra e Pt_2 Per_5
da cui emerge che la minore si è allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre. La persona offesa, inoltre, afferma che si sarebbe allontanata da tutti, accusando i essersi comportato da Persona_5
“traditore” in quanto aveva ancora una volta raccontato ai genitori dei loro litigi. Il ercava di giustificarsi affermando che al loro litigio - Persona_5
14 nel corso del quale, a suo dire, egli sarebbe stato colpito da con uno Pt_2
schiaffo - era presente la madre.
Tali elementi smentiscono categoricamente quanto dichiarato dalla Pt_2
dinnanzi all'A.G. e quanto sostenuto nell'appello, ove si asserisce la sua totale estraneità ai gravissimi fatti commessi ai danni della figlia.
Nell'appello proposto da , si sostiene che non vi Controparte_1
sia stato nessun abbandono della prole da parte di quest'ultimo ma
“accudimento e dedizione anche in considerazione dello sviluppo psicofisico dei minori” e che “anche sulla base delle evidenti contraddizioni delle dichiarazioni minorili è verosimile ritenere che i genitori possano essere scagionati dalle gravissime accuse più gravi, anche in forza delle di non colpevolezza costituzionalmente garantita”.
Orbene, evidenzia la Corte che dalle intercettazioni del procedimento penale richiamate nella sentenza penale in atti di cui sopra, se la madre appare come il gestore economica e organizzativa del sistema, il padre emerge come il braccio coercitivo, colui che garantisce, con la violenza e la minaccia, la permanenza della figlia nello stato di soggezione.
L'intercettazione ambientale del 16 febbraio 2022 (prog. 1371) costituisce uno dei passaggi più gravi dell'intero compendio.
Quando nvita a dire ai genitori che resterà a dormire da lui Per_2 Pt_2
(“non ti vergognare”), risponde: Pt_2
“Ma a me cosa stai raccontando? Basta che lei faccia la brava con…”
Questa frase, per il suo contenuto e per il contesto in cui viene pronunciata manifesta piena consapevolezza della natura della relazione, rivela
15 l'accettazione della subordinazione della figlia, qualifica la permanenza come condizionata a una condotta di compiacimento.
Nella conversazione progressivo 1813 del giorno 25/02/2022 RIT. 3281/21, in presenza del parlano, con estrema Pt_2 Persona_5 Pt_2
naturalezza, di biancheria intima, di igiene personale e di assorbenti, in particolare ice: “ Domani è troppo tardi. Poi devi prendere le Persona_5
mutande”, replica “Ma io ce le ho”. Pure qua ce le Pt_2 Persona_5
hai”, al chè “No, c'ho queste messe”, e il E quando ti sei Pt_2 Per_2
cambiata?” , “leri sera. Va beh, già... ce... cioè, avevo messo Pt_2
l'assorbente”, il eplica: “Con me ti devi lavare”, e “Oh! Mi Per_2 Pt_2
scoccio a lavarmi... “, ibadisce “Con me ti devi lavare, eh. Non Persona_5
m'interessa, devi fare la doccia”. E dillo a he te li porta Pt_3 Pt_3 Pt_2
replica “Non me li porta quasi a voler proteggere, purtroppo lei sola e Pt_3
non certo i genitori per come si illustrerà meglio in prosieguo, la sorellina.
La violenza del padre emerge con chiarezza nell'intercettazione del 22 febbraio
2022 (prog. 1609), in cui dirato per aver Persona_5
visto la piccola “on line”, non esita a minacciarla. Come può vedersi Pt_2
dalla trascrizione, la minaccia consiste nel farle dare “botte” dal padre: “Che
poi ti faccio dare botte da tuo padre.”
La minaccia è credibile, perché si fonda su una prassi familiare nota alla minore. La reazione di (“Va bene”) dimostra l'efficacia coercitiva di tale Pt_2
richiamo.
Questo dialogo cristallizza il ruolo di come strumento di Pt_2
intimidazione funzionale allo sfruttamento della povera ragazzina.
16 Ancora nei progressivi, già sopra richiamati a proposito della posizione della dal T. 904 al T. 936 del 22/02/2022 si registra uno scambio di Parte_1
messaggi tra e dai quali emerge che la minore si è Pt_2 Persona_5
allontanata da casa in quanto era stata picchiata dal padre.
Proprio le reazioni dei genitori rappresentano una forte pressione psicologica per la piccola della quale il i avvale per piegare il Pt_2 Persona_5
volere della persona offesa. Sono tanti i litigi nei quali Persona_5
minaccia la piccola di parlare con il odierno appellante. Nel Pt_2 Pt_2
progr. 58 del 20/01/2022, ad esempio, rimprovera a i Pt_2 Persona_5
abusare di sostanze alcoliche. Nel corso della discussione, avvenuta tramite scambio di messaggi, il sa il ricatto di riferire tutto al padre di Per_2
Per altro quelle del on restano solo minacce. Dopo il litigio Pt_2 Per_2
di cui sopra, in effetti, elefona al chiedendogli di Persona_5 Pt_2
raggiungerlo a casa. Tale è l'urgenza che non finisce di cenare per Pt_2
andare da Nel corso della conversazione il Persona_5 Per_2
manifesta tutta la sua insoddisfazione per il comportamento di che Pt_2
aveva “sbagliato a parlare'' con lui. In tale contesto lungi dal Pt_2
prendere le difese della figlia o, quantomeno, mediare le due posizioni (come ci si potrebbe aspettare da un padre) si mostra completamente asservito alle tesi del li dice pure che con lui aveva troppa libertà e che Per_2 Pt_2
avrebbe dovuto essere più duro (“E tu sbagli, tu, oggi, non la... .. le dai troppa libertà, un pochettino non... una volta ogni tanto, devi essere più duro, e un pochettino evitare...”). Gli dice, anche, che parlerà con la figlia, senza metterle le mani addosso, ma solo perché il on vuole (v. Progressivo Persona_5 Stessa dinamica si registra nel corso del prog. 190 del 17 /02/2022. Anche in questo caso i due stanno litigando e dice a he non gli Pt_2 Persona_5
scriverà più. Anche in questo caso il reagisce con minaccia di Per_2
raccontare tutto al padre della ragazza, il cui intervento non si faceva certo attendere. Una volta rientrato in casa, il parla subito con la figlia, Pt_2
minacciandola pesantemente. Nella sentenza di condanna si evidenzia che il dialogo che ne segue, letto al di fuori dell'ipotesi accusatoria, è a dir poco surreale: di fronte ad una ragazzina di quattordici anni che sembra volere interrompere la relazione con il pluripregiudicato quarantaduenne, si assiste all'intervento del padre che, anzitutto, costringe la figlia a riprendere i contatti con l'uomo (“tu non lo devi bloccare, ora sbloccalo”). Dopodiché Pt_2
minaccia dicendole che ciò che fa il on le deve Pt_2 Persona_5
interessare (“se beve, se se ne va con una puttana, a te non ti interessa niente, è
il tuo padrino e basta”- Intercettazione Telematica Progressivo 42 giorno
20/01/2022 ore 21:25:17). Peraltro, il richiamato ruolo di padrino è palesemente una sorta di “mascheramento”, un modo per legittimare la invasiva presenza del non solo e non tanto davanti alla figlia, ma soprattutto Per_2
all'esterno. Infatti, ogni qual volta ci sia stata la necessità di giustificare il rapporto evidentemente anomalo tra i due agli occhi degli estranei che chiedevano spiegazioni, gli appellanti si sono appellati proprio al rapporto
“ (si veda l'intercettazione di cui Progr. T.323 del 12/12/2021 Controparte_2
e ancora quella di cui Progr. 75 del 21/01/2022; anche nel corso del controllo di polizia la sera del 23/06/2021 in casa del quando quest'ultimo e il Per_2
giustificavano la presenza di proprio evidenziando il Pt_2 Pt_2
rapporto “ ). Per altro l'obiettivo della cresima di Tamara Controparte_2
18 non è mai emerso nel corso dei diversi mesi di intercettazioni telefoniche.
Questo non perché, come sostenuto dalle difese nel giudizio penale,
l'emergenza della pandemia avesse bloccato tutte le celebrazioni (nel 2021 la fase più acuta della pandemia era stata superata e la celebrazione dei sacramenti era ripresa, seppure con le dovute cautele) ma perché non era mai stato un reale obiettivo, essendosi trattato solo di un escamotage per attribuire a n legame privilegiato ed insospettabile con la piccola Persona_5
Per altro che i genitori fosse ben consapevoli della natura dei rapporti Pt_2
tra la piccola e il merge con chiarezza dalle intercettazioni Pt_2 Per_2
(ed è, sostanzialmente, ammesso dagli stessi appellanti- si vedano a titolo meramente esemplificativo: Progr. n. 1268 del 14/02/2022 in cui in Pt_2
presenza dei genitori, rivolgendosi al ice “Dillo, “ti amo”, dillo” , Per_2
o ancora nel Progr. 751 del 31/12/2021 in cui 'Tamara: “già papà mi ha detto “ti stai sentendo con tuo marito?”, noi eravamo litigati e io gli ho detto “sì, è a posto, è a lavoro, stanno... sta lavorando in campagna”.).
Ancora significativa dell'assoluta inidoneità a svolgere il ruolo genitoriale è la conversazione di cui al progressivo n. 504 del 21/01/2022, nel corso della quale fa ascoltare al n audio messaggio inviatole dal Pt_2 Persona_5
padre. Nel messaggio il padre rivolge le consuete minacce alla figlia, così da convincerla – o meglio “costringerla” - a rispettare il volere della famiglia ed in particolare di in affidamento in prova ai servizi Persona_5
sociali dopo una condanna definitiva a 25 anni di reclusione per omicidio), al quale -a detta dell'odierno appellante, dovrebbe “baciare i piedi” perché solo grazie a lui lo stesso non “l'ammazza a legnate”. Pt_2
19 Va poi evidenziato che dalle intercettazioni è emerso che gli odierni appellanti non hanno protetto neanche la figlia ll'epoca di dieci anni, dalle turpi Pt_3
mire del Per_2
Indicativa è una prima conversazione di cui al progr. 59 del 05/01/2022 ore
21:23:57, nel corso della quale il volendo sostenere che Per_2 [...]
avesse già avuto esperienze sessuali - ricorda a “quel Pt_3 Pt_2
giorno” in cui la sorella si era coricata con entrambi. risponde Pt_2
rimproverando al di avere fatto qualcosa alla sorella (v. Per_2
Intercettazione telematica Progressivo 59 giorno 05/01/2022).
La seconda conversazione di interesse è contenuta nel progr. 1609 del
22/02/2022 nel quale il e parlano di e il Persona_5 Pt_2 Pt_3
quarantaduenne torna a manifestare interesse sessuale per la bimbetta,
manifestando la convinzione che la stessa farebbe ben volentieri sesso con lui.
Alla reazione di l'uomo le propone di andare a letto tutti e tre quella Pt_2
sera stessa. Nell'intercettazione, la ragazza accusa il i aver fatto Per_2
qualcosa alla sorella e riferire di essersi anche arrabbiata per tale motivo. Anche
in questo caso, il tenore della conversazione è tale da non lasciare dubbi circa la natura sessuale dell'episodio ricordato.
È dunque acclarato che gli odierni appellanti hanno lasciato che la figlia Pt_3
all'epoca di dieci anni passasse almeno una notte nel casolare del Per_2
come per altro ammesso dal genitore all'udienza del 4.10.22 ed in ogni caso hanno lasciato che la bambina frequentasse, in loro assenza la casa del un uomo che lo stesso ha ammesso che sapeva essere Per_2 Pt_2
stato in carcere per omicidio).
20 Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale,
emerge un altro aspetto che mina fortemente la capacità genitoriale del in relazione alla scorretta gestione dell'interesse dei suoi figli Pt_2
all'educazione e all'istruzione: lo stesso ha minacciato l'assistente sociale dr che lo aveva richiamato alla responsabilità per l'assolvimento Per_6
dell'obbligo di istruzione della figlia n particolare, l'odierno appellante, Pt_3
contattato dall'assistente sociale dott.ssa per i problemi di Per_6
dispersione scolastica della figlia a minacciava al fine di costringerla a Pt_3
non disporre visite domiciliari, affermando di sapere dove abitava e che gli sarebbe altrimenti bastato pagare 1.000 euro per fare danni.
La prova dell'episodio è integralmente rappresentata dalla conversazione di cui progr. T.324 del 04/01/2022 tra il e l'assistente sociale dott. Pt_2
, la quale lo aveva chiamato per rappresentargli che la figlia Per_6 Pt_3
stava accumulando troppe assenze ed era giunta una segnalazione.
Rappresentata tale situazione, il iniziava a perdere il controllo Pt_2
minacciando l'interlocutrice, dicendole di non avere “niente più da perdere dalla vita” e intimandole di cestinare le segnalazioni relative ai suoi figli.
L'escalation di intimidazioni proseguiva, soprattutto quando la dott.ssa prospettava a la possibilità di far dare un aiuto Per_6 Pt_2
pomeridiano alla figlia il dice “guardi che sto dicendo la Pt_3 Pt_2
verità, la prossima volta che io entro dentro questo cazzo di ufficio, chiudo,
sbarro questo ufficio e mi faccio il carcere...”, la Cannizzo tenta di replicare:
“ascolti una cosa signor , ma il “ ...e faccio (inc.) e Pt_2 Pt_2
qualcuno se ne va al cimitero e io mi faccio il carcere” e prosegue passando alle minacce dirette alla sua interlocutrice (“io so dove abita lei”). La conversazione
21 si conclude con il che minaccia di pagare altre persone per fare Pt_2
“danno a tutti”, “a me mi dovete lasciare perdere perché dottoressa Per_6
io prendo mille euro, me li gioco, mando le persone e le fanno danno, a tutti,
ah, lo sta capendo quello che voglio dite io? Le persone come vedono i soldi gli viene la vista degli occhi, invece di muovermi io, prendo mille euro, me li gioco, mando le persone”. Sentita nel giudizio penale, la dott.ssa ha Per_6
confermato l'episodio, aggiungendo anche che il era solito a questo Pt_2
tipo di reazioni e ricordando un episodio precedente nel quale l'uomo, preso dall'ira, aveva danneggiato un computer del comune.
Va al riguardo rilevata l'omissione perdurante, da parte degli odierni appellanti, del dovere di istruire i figli;
infatti la minore veniva bocciata Pt_2
per ben due volte consecutive per le troppe assenze e stessa sorte capitava anche a a e che hanno interrotto il loro percorso Pt_3 Per_1 Per_4
formativo.
Il – che ha riportato varie condanne penali per delitti contro la Pt_2
persona, maltrattamenti in famiglia commessi negli anni '90, estorsione continuata nel 1998, violenza privata denunciata nel 2002, minacce commesse tra il 2006 e il 2010, lesioni personali reiterate nel 2009 e ulteriori delitti di danneggiamento seguito da incendio attuato negli anni '90 e reiterate nel 2010-
ha perseverato nello stile di vita antisociale anche davanti ai figli: si pensi al compiacimento con cui faceva giocare i piccoli e con il fucile a Pt_5 Pt_4
piombini; si ricordi la sparatoria avvenuta nel 2021 insieme a Controparte_3
(fratello di e altri soggetti;
ancora un episodio
[...] Persona_5
avvenuto nel 2021 alla presenza della figlia in cui Pt_2 Controparte_1
aveva litigato con i parenti di aveva ricevuto un colpo Persona_5
22 d'accetta sul vetro della macchina da parte di O ancora, si Controparte_4
riporta un episodio del 2021 in cui portava il fucile a Controparte_1
piombini per usarlo nel litigio con , Controparte_3 Persona_7
alla presenza dei figli e Per_4 Pt_2
Il Tribunale ha, anche, correttamente evidenziato anche la totale non curanza delle esigenze di riservatezza e di rispetto della persona e delle tappe evolutive dei figli minori, infatti in casa venivano ospitati amici del padre, anche per periodi prolungati, come accaduto con riferimento a O Parte_11
ancora, i genitori lasciavano dormire in casa il fidanzato della figlia , Per_1
, nello stesso letto in cui si coricavano i minori e Controparte_5 Pt_4 Pt_5
mentre intrattenevano dei rapporti sessuali. E' pensabile che il bambino sia stato vittima anche di violenza assistita e ciò si desume dalla marcata aggressività di IC nei confronti della famiglia affidataria. Inoltre, di frequente il bambino ha fatto riferimento a percosse subite da lui e anche dai suoi fratelli e a percosse subite dalla madre ad opera del padre.
Analogo comportamento viene tenuto dal piccolo , anche lui timoroso Pt_5
dei rimproveri accompagnati da percosse, sicuramente subite nella casa famigliare. Il bimbo, inoltre, una volta entrato nella casa degli affidatari, non riusciva a formulare frasi e mostrava un ritardo nello sviluppo psico-motorio.
Analoga valutazione sulla gravissima trascuratezza delle esigenze di crescita dei minori viene fatta con riferimento all'ultimo genito arrivato in casa- Pt_6
famiglia con evidente ipo-tono, problema collegato esclusivamente all'ipo-
stimolazione.
Conclusivamente la valutazione di assoluta ed irreversibile inidoneità
genitoriale di entrambi gli appellanti, nel caso in esame, deve, quindi,
23 pienamente confermarsi, tenuto anche conto dei gravissimi comportamenti tenuti ai danni della prole (in ordine ai quali gli appellanti non mostrano nessuna resipiscenza e anzi cercano di addurre giustificazioni tendenti a minimizzare l'accaduto), e la dichiarazione d'adottabilità va confermata.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001,
che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili,
con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio
(la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca
24 l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( Cass.
n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti
dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi
ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, c. Italia, Pt_12
ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o
CH (v. Cedu, 13 marzo 2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, e EL c. Italia, ric. n. 52763/99) CP_6
ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema,
gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità
giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive
25 e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia,
ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e'
avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere
solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono,
morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza
possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi
da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a
dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto
… l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine,
costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per
consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure
dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le
misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il
ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare
di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio … ai fini
dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di
adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti,
o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità
genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di
26 comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo
conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”.
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali,
calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità
genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità
dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità ( Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri ( Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
- che la condotta dei genitori si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
27 - che tali gravissimi comportamenti non sono mai stati rivisitati dagli odierni appellanti e sono del tutto incompatibili con una crescita serena dei figli minori.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce i minori ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini, in modo ingiustificato, dopo i gravi traumi patiti, a pericolose esperienze che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi,
che verrebbero altrimenti esposti a pericolose sperimentazioni ( cfr. Cass.
10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte rimarcare che, nel caso in esame,
nessuna rilevanza ha avuto un eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che la gravissima condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' certo esser giustificata da tale situazione.
A fronte della situazione gravissima di degrado morale e materiale in cui i reclamanti hanno fatto vivere la prole, la pronunzia della decadenza va integralmente confermata.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, i motivi di gravame, - per vero proposti in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - devono integralmente rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse dei minori e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto
28 psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di questo grado del procedimento, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa (indeterminabile modesto) e all'attività difensiva delle parti, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del tutore dei minori come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte,
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 690/23 R.G. V.G.
e 712/23 RGVG, in riforma della sentenza impugnata:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pronuncia dell'adottabilità di n. Caltagirone 18.9.2006; Parte_2
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna e alle spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute dall' avv. Erminia Patanè , nella qualità di tutore dei minori
Parte_2 Parte_3 Parte_4
che liquida in € 16485,70, oltre Parte_5 Parte_6
spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge e dispone che il pagamento sia effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione del 10.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere Relatore
Dr. Massimo Escher Dott. Viviana Di Gesu
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491 giorno 20/01/2022 ore 21:29).
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