Sentenza 24 maggio 2023
Massime • 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto impignorabile il diritto dell'esecutata all'indennizzo assicurativo, riferibile ad un rapporto contrattuale preesistente al pignoramento e divenuto liquido ed esigibile in conseguenza di una successiva statuizione di condanna emessa in un separato giudizio, essendo irrilevante che il diritto dell'assicurata alla garanzia della compagnia assicuratrice fosse subordinato all'effettivo adempimento, da parte della prima, dell'obbligazione risarcitoria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2023, n. 14419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14419 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 71/2021 depositata in data 22 marzo 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e del quarto motivo FATTI DI CAUSA 1. NO BA, creditore di EN RO, in esito al pignoramento presso terzi del 12 marzo 2002 ‹‹di tutte le somme che 3 per qualunque titolo o ragione RO EN in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta accredita(va) dalle Assicurazioni RA s.p.a. sino alla concorrenza della somma di lire 200.000.000, oltre spese e competenze della procedura..››, incardinò, dinanzi al Tribunale di Trieste, giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo nei confronti di Assicurazioni RA s.p.a., a seguito della dichiarazione negativa resa da quest’ultima nel processo esecutivo promosso in danno della debitrice ed avente ad oggetto il credito da questa vantato nei confronti della società assicuratrice in forza di polizza assicurativa. Costituitasi la Assicurazioni RA s.p.a., la quale eccepì, tra l’altro, l’improponibilità della domanda del creditore, in quanto già oggetto di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Rieti, ed integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice EN RO, intervenne in giudizio TI IN EL, a sua volta creditore nei confronti della esecutata. Il Tribunale di Trieste sospese il giudizio in attesa della definizione del giudizio presupposto, promosso dinanzi al Tribunale di Rieti da TI OR EL nei confronti di EN RO e della RA TA s.p.a., avente ad oggetto l’impugnazione del lodo conseguito dal primo nei confronti della convenuta RO, la quale aveva spiegato domanda di garanzia nei confronti di RA TA s.p.a.; detto giudizio venne definito con sentenza n. 2023/2013 della Corte d’appello di Roma, passata in giudicato, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla RO, condannò la Assicurazioni generali s.p.a. a manlevare e tenere indenne EN RO da quanto quest’ultima era stata condannare a pagare, a titolo di risarcimento, in favore dell’OR con la sentenza gravata, comunque nei limiti di euro 103.291,00. Riassunto dal BA il giudizio precedentemente sospeso, si costituì la Assicurazioni RA s.p.a., che rese dichiarazione positiva, 4 ed intervenne in giudizio TI OR EL;
integrato il contraddittorio nei confronti di IC PA, nella qualità di erede di EN RO, il Tribunale di Trieste dichiarò inammissibile l’intervento e rigettò la domanda del creditore. 2. Proposto gravame da NO BA, la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione. Ha, in particolare, osservato che ‹‹l’obbligo disposto dalla Corte di appello di Roma a carico di RA, di tenere manlevata la assicurata RO EN sino all’importo di euro 103.291,00›› non costituiva un credito della stessa, ma un credito spettante ‹‹semmai ad un terzo (nel caso di specie, TI OR EL), come tale non pignorabile con la procedura di esecuzione presso terzi. Ha, inoltre, rilevato che ‹‹l’oggetto della procedura di pignoramento presso terzi inizialmente proposta era stato il credito spettante alla RO in forza della polizza sottoscritta con la RA e precisamente un diritto di indennizzo››, che il Tribunale di Rieti, con sentenza definitiva, aveva accertato non spettare alla debitrice esecutata, cosicché era corretta la decisione del giudice di primo grado che aveva accertato l’insussistenza del diritto di credito oggetto del pignoramento presso terzi. Ha, pure, confermato, in difetto di impugnazione sul punto, il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’intervento di OR EL, pur sottolineando che doveva ritenersi astrattamente sussistente una legittimazione del EL, per essere titolare di un proprio diritto di credito, ed ha condannato, infine, NO BA al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado. 3. NO BA ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a quattro motivi. Resistono con autonomi controricorsi RA TA s.p.a., e TI OR EL. IC PA non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 21 marzo 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall’art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte come riportate in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, occorre precisare che si è formato il giudicato interno sulla ritenuta inammissibilità dell’intervento di TI OR EL, avendo la Corte d’appello di Trieste rilevato il difetto di impugnazione incidentale della sentenza di primo grado sul punto, nei termini di legge. In controricorso (a pag. 8), d’altro canto, lo stesso OR EL, nella esposizione dello svolgimento del giudizio di secondo grado, riconosce di essersi limitato in quella sede a riproporre le eccezioni già svolte in primo grado, anche ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., insistendo per il rigetto del gravame proposto dal creditore NO BA e per la declaratoria di insussistenza dell’obbligo del terzo e della conseguente insussistenza del diritto del creditore procedente ad assoggettare ad esecuzione forzata il credito pignorato. 2. Con il primo motivo d’impugnazione NO BA deduce ‹‹Violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 547, 548 e 549 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: omesso esame circa 6 un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -Dichiarazione positiva non contestata – Omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere – oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo››. Rappresenta, in fatto, che: a) in data 27 maggio 2014, i creditori OR EL hanno promosso autonomo pignoramento presso terzi nei confronti della RA TA s.p.a. e che nell’ambito della procedura che si è venuta ad instaurare il terzo, pur evidenziando l’esistenza del precedente pignoramento eseguito dall’odierno ricorrente, ha reso dichiarazione ricognitiva del debito nei confronti di EN RO;
b) i creditori OR EL hanno successivamente promosso giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo nei confronti di RA TA s.p.a. e, all’esito della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione ha reso un provvedimento del seguente tenore: ‹‹assegna al creditore OR EL TI e OR EL GI in proporzione ai rispettivo crediti la somma di cui RA TA s.p.a. sarà riconosciuta debitrice del sig. PA IC nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, noto alle parti, pendente a Trieste, in coda al pignoramento previamente notificato da BA NO e ciò fino alla concorrenza massima del credito precettato di euro 375.161,51 per OR EL TI e di euro .. per spese legali…››; c) anche nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trieste, riassunto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2023/13 della Corte d’appello di Roma, la RA TA s.p.a. ha reso dichiarazione positiva, riconoscendo di essere tenuta ‹‹alla manleva in favore della debitrice esecutata, siccome statuita dalla Corte di appello di Roma fino alla somma di euro 103.291,00››, specificando ulteriormente, con successiva memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.: ‹‹l’accertamento dell’esistenza 7 dell’obbligo della terza esponente si rivela del tutto inutile a fronte della dichiarazione positiva resa dalla Compagnia in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte d’appello di Roma››. Lamenta l’odierno ricorrente che, pur a fronte di tali dichiarazioni, il giudice di primo grado non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come espressamente richiesto, ma ha anzi rigettato la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, sebbene la dichiarazione resa dalla Compagnia non fosse stata oggetto di contestazione;
e che anche il giudice di appello, avallando la decisione del Tribunale, ha disatteso la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. 3. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 106 c.p.c. e 1917 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Erroneo accertamento ed interpretazione del giudicato esterno – Garanzia impropria e inoperatività del principio della estensione della domanda e del pagamento diretto››. Premette il ricorrente che EN RO aveva proposto due distinti atti di appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, e, segnatamente, il primo avverso la statuizione che l’aveva condannata al risarcimento del danno subito dagli OR EL per l’incendio verificatosi il 5 marzo 1996 nel fabbricato di loro proprietà, dalla stessa condotto in locazione, nonché avverso la statuizione che non le aveva riconosciuto il diritto di essere tenuta indenne dalla società assicuratrice per i danni riconosciuti agli OR EL ed, il secondo, avverso il mancato riconoscimento dell’indennizzo relativo ai danni dalla stessa subiti ai beni di sua proprietà, per pretesa inoperatività 8 della polizza a causa della natura dolosa dell’incendio; il primo appello, parzialmente accolto, era stato definito con statuizione di conferma della condanna dell’RO al risarcimento dei danni in favore degli OR EL e con la condanna di RA TA s.p.a. a manlevare l’RO da quanto questa era stata condannata a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dei danneggiati, mentre il secondo appello era stato dichiarato inammissibile. Si duole che la decisione impugnata, in violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2023/13, posta da RA TA s.p.a. a fondamento della dichiarazione positiva di terzo, ha errato nel ritenere che ‹‹l’obbligo disposto dalla Corte di appello di Roma a carico di RA TA s.p.a., di tenere manlevata la assicurata›› sino all’importo di euro 103.291,00 ‹‹non costituisce un credito della stessa ma un diritto a non essere escussa e non avere conseguenze patrimoniali entro i limiti dell’importo predetto›› e che, anzi, si trattava di ‹‹un credito spettante, semmai ad un terzo (nella specie, a TI OR EL)››. Fa rilevare, al riguardo, che, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Rieti n. 303/2005, a fronte della domanda, avanzata dagli OR EL, di condanna ‹‹in solido›› di EN RO e delle RA Assicurazioni s.p.a., la convenuta aveva chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa la società assicuratrice, sul presupposto che gli attori non avessero azione diretta, e la RA s.p.a., costituendosi in giudizio, aveva, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori, ‹‹essendo la Compagnia assicuratrice tenuta ad erogare esclusivamente l’indennizzo dovuto alla propria assicurata››; il Tribunale di Rieti aveva rigettato le domande svolte dagli attori nei confronti delle RA Ass.ni s.p.a. e gli OR non avevano proposto appello incidentale, per cui si era formato il giudicato interno sul rigetto della domanda, considerato che la 9 successiva sentenza d’appello, n. 2023/13, aveva riformato la sentenza di primo grado sul solo capo relativo alla domanda di manleva proposta dalla RO. La Corte d’appello di Trieste, di conseguenza, prosegue il ricorrente, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del giudicato formatosi sull’accoglimento della domanda di garanzia ed a riconoscere l’RO quale unica creditrice delle RA s.p.a. Soggiunge che, in forza del pignoramento presso terzi eseguito in data 12 marzo 2002, e, quindi, in data anteriore alla pronuncia della Corte d’appello di Roma, risulta inapplicabile il disposto di cui al secondo comma dell’art. 1917 cod. civ., che abilita l’assicuratore previa comunicazione all’assicurato, a pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. 4. Con il terzo motivo – rubricato:‹‹ Violazione o Falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 1588, 1589, 1611 e 1917 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 543, 548 e 549 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.›› - il ricorrente sostiene che i giudici di appello hanno errato nell’individuazione dell’oggetto della procedura di pignoramento presso terzi dallo stesso promossa. Rimarca che con l’atto di pignoramento da cui è scaturito il giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo sono state pignorate ‹‹tutte le somme che per qualunque titolo o ragione l’RO EN in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta accredita dalle Assicurazioni RA s.p.a., sino alla concorrenza di lire 200.000.000, oltre spese e competenze della procedura››, comprensive anche dell’indennizzo ad essa spettante in forza della polizza assicurativa, e che la Corte d’appello di Roma, diversamente da quanto ritenuto dalla 10 Corte d’appello di Trieste, non aveva escluso interamente il diritto di indennizzo in favore della RO, ma lo aveva riconosciuto limitatamente alle partite di polizza ‹‹Rischio locativo›› e ‹‹Ricorso terzi››, ai sensi dell’art. 24 delle Condizioni RA di contratto assicurativo. 5. Con il quarto motivo, deducendo la ‹‹Violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; riforma capo sulle spese legali››, il ricorrente chiede la riforma della sentenza impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite. 6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno preliminarmente scrutinati e sono fondati. La decisione impugnata poggia sul presupposto che l’obbligo, disposto dalla Corte di appello di Roma a carico di RA TA s.p.a., di tenere manlevata l’assicurata sino all’importo di euro 103.291,00 non costituisce un credito della stessa, trattandosi di credito spettante ‹‹semmai ad un terzo››, nonché sull’ulteriore assunto che il diritto di indennizzo discendente dal titolo contrattuale non spetta alla debitrice esecutata. Le argomentazioni su cui i giudici di appello hanno fondato il loro convincimento non possono essere condivise. E’ indiscussa l’esistenza del contratto di assicurazione, concluso dalla RO con le RA TA s.p.a., con il quale quest’ultima ha assicurato il cd. rischio locativo, giusta la previsione dell’art. 24 delle condizioni generali di contratto (che espressamente prevedeva: ‹‹La società, nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito 11 dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave del medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni RA di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza››). Vertendosi in ipotesi di assicurazione della responsabilità civile, deve ritenersi che l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare sia sorto nel momento in cui l’assicurata ha causato il danno al terzo (Cass., sez. 3, 08/11/2019, n. 28811) e, comunque, al momento in cui il danneggiato, introducendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti, ha avanzato domanda di risarcimento dei danni nei confronti di EN RO.
Considerato che
il danno si è verificato in data 5 marzo 1996 e che la relativa domanda di risarcimento è stata spiegata dal terzo danneggiato in data antecedente al pignoramento presso terzi, è evidente che il diritto, in capo alla RO, ad essere manlevata ed il corrispondente obbligo a carico della società assicuratrice già esisteva al momento in cui si è proceduto al pignoramento presso terzi. Inoltre, non disponendo il danneggiato di una azione diretta nei confronti della società assicuratrice, il diritto all’indennizzo spettava esclusivamente all’assicurata e non al terzo danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non era tenuto né per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass., sez. 1, 05/12/2008, n. 28834; Cass., sez. 3, 25/02/2021, n. 5259). Al riguardo questa Corte ha già affermato che un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l'obbligazione di garanzia, ma soltanto l'esecuzione dell'obbligazione, e può sussistere o quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ. Più precisamente, va osservato che 12 l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., allorquando prevede la facoltà dell'assicuratore (previa comunicazione all'assicurato) di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede, non muta in alcun modo i soggetti del rapporto assicurativo in questione che restano sempre e solo l'assicurato e l'assicuratore; senza che sorga comunque in capo al danneggiato un qualsivoglia diritto dei confronti dell'assicuratore; e senza quindi che sorga per lui la possibilità di agire direttamente contro l'assicuratore medesimo. La facoltà e l'obbligo predetti concernono solo i soggetti del rapporto assicurativo (assicuratore ed assicurato) e le loro situazioni soggettive attive e passive (diritti, facoltà, ecc.), nel senso che la suddetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta dell'assicuratore in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che ha e continua ad avere (qualunque sia detta modalità) solo nei confronti dell'assicurato. Lo stesso rilevo vale per la facoltà dell'assicurato di richiedere il pagamento diretto. Per cui se l'assicuratore paga direttamente al danneggiato (sia nell'ipotesi che eserciti la sua facoltà di scelta in tal senso, sia nell'ipotesi che esegua il suo obbligo di rispettare la scelta dell'assicurato) adempie sempre e comunque nei confronti dell'assicurato, soddisfacendo un diritto dell'assicurato a questi derivante dal contratto. Se al contrario non esegue detto pagamento al danneggiato, nonostante gli sia stato chiesto dall'assicurato, è nei confronti di quest'ultimo (e solo di quest'ultimo) che è inadempiente (Cass., sez. 3, 05/12/2011). Deve pure considerarsi che, sebbene il diritto all’indennizzo, spettante esclusivamente alla esecutata, alla data del pignoramento eseguito dal BA (2002), fosse ancora illiquido e litigioso, l‘obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurata, sorto per effetto del verificarsi del sinistro di cui l'assicurata è stata chiamato a rispondere, 13 è divenuto esigibile quando è stato accertato e liquidato il debito dell'assicurata nei confronti del danneggiato (Cass., sez. 3, 22/09/2017, n. 22054). In sostanza, sin dalla verificazione dell’evento dannoso, l’assicurata ha subito, in conseguenza dell’insorgere dell’obbligo di risarcimento nei confronti del danneggiato, una diminuzione patrimoniale, la cui esistenza ed il cui preciso ammontare sono stati definitivamente accertati con la sentenza n. 2023/13 pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, e l’assicurata viene tenuta indenne da tale diminuzione patrimoniale in virtù dell’obbligo a carico della società assicuratrice di corrispondere in favore della stessa una somma a titolo di indennizzo di importo corrispondente a quello che l’assicurata deve versare al danneggiato, sia pure nei limiti del massimale di polizza. Sulla base di quanto sopra esposto, è del tutto evidente che la sentenza in questa sede impugnata ha violato il giudicato esterno, derivante dalla decisione della Corte d’appello di Roma, sia là dove ha riconosciuto che l’obbligo, a carico di RA TA s.p.a., di tenere manlevata la RO non costituisce ‹‹un credito della stessa››, ma piuttosto un credito spettante al danneggiato (nella specie, TI OR Cancelli), sia nella parte in cui ha negato che nel giudizio presupposto, definito con la sentenza ormai passata in giudicato, n. 2023/13 della Corte d’appello di Roma, sia stata accertata l’operatività della garanzia entro il limite di massimale di polizza, pari ad euro 103.291,00. Rilevato, dunque, che la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2023/13 ha concluso per l’accoglimento della domanda di garanzia, ritenendo la società assicuratrice obbligata a manlevare la RO, resta da valutare se il diritto dell’esecutata ad essere tenuta indenne da quanto è tenuta a pagare al danneggiato costituisca un credito utilmente pignorabile. 14 Secondo l'indirizzo costante di questa Corte è ammessa l'assoggettabilità a pignoramento anche dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cass., sez. 1, n. 6206 del 28/06/1994; Cass., sez. 3, 15/03/2004, n. 5235; Cass., sez. 3, 14/10/2005, n. 19967; Cass., sez. L, 10/09/2009, n. 19501; Cass., sez. 6-3, 22/06/2017, n. 15607; Cass., sez. 3, 08/10/2019, n. 25042). L’esigibilità del credito non è, in sostanza, condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato. Pertanto, è suscettibile di assegnazione un credito ‹‹ora per allora››, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma dovuta diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato. Anche di recente (Cass., sez. 3, 27/10/2022, n. 31844) tale orientamento è stato ribadito, tanto che si è affermato che ‹‹anche il credito del promittente venditore, in quanto rinveniente da un contratto preliminare, sia senz’altro assoggettabile a pignoramento ex art. 543 c.p.c.: infatti, esso – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla concreta realizzazione del programma negoziale – è comunque collegato ad un ben identificato e già esistente rapporto, e possiede quindi la capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione›› (così la già citata Cass. n. 5235/2004). Nella fattispecie in esame, l’azione esecutiva ha ad oggetto il diritto della debitrice esecutata all’indennizzo ed è sicuramente riferibile ad un rapporto contrattuale ben definito e già esistente al momento della notifica del pignoramento;
pertanto, a nulla vale sostenere che il diritto 15 della esecutata ad essere manlevata dal terzo pignorato è eventualmente subordinato alla condizione che il soggetto garantito abbia effettivamente adempiuto l’obbligazione in relazione alla quale opera la garanzia, poiché l’espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione, risultando impignorabili soltanto i rediti eventuali e sperati e, perciò, privi, siccome aleatori, di attitudine satisfattiva. Il credito vantato dall’esecutata, per quanto ‹‹litigioso›› ed illiquido al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, è divenuto liquido ed esigibile per effetto della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2023/13, e nei limiti da essa accertati, e, quindi, assegnabile in misura non eccedente quanto necessario al soddisfacimento del credito azionato da NO BA. Non può, quindi, ritenersi, pur a fronte della dichiarazione positiva resa dalla RA TA s.p.a., che il pagamento dell’indennizzo da parte della società di assicurazioni non possa essere eseguito se non previo risarcimento del danno al terzo da parte dell’assicurata. Solitamente, come si è già detto sopra, la società assicuratrice può liberarsi della sua obbligazione versando l’indennizzo direttamente al danneggiato, così esercitando la facoltà ad essa riconosciuta dal secondo comma dell’art. 1917 cod. civ. Nel caso di specie, tuttavia, avendo il creditore pignorante sottoposto ad esecuzione quanto dovuto dal terzo alla debitrice in relazione al titolo contrattuale, il pignoramento deve intendersi esteso all’intero importo che la debitrice esecutata ha diritto di percepire dalla società assicuratrice, ormai vincolato al soddisfacimento del creditore pignorante, indipendentemente dalla circostanza che l’assicurato provveda o meno al risarcimento in favore del danneggiato, e la società 16 di assicurazione non può esercitare la facoltà di cui al secondo comma dell’art. 1917 cod. civ., non potendo sottrarre la somma pignorata a tale vincolo. 7. La fondatezza del secondo e del terzo motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi: il primo, perché lo stesso sviluppo delle qui svolte doglianze da un lato escludeva una cessazione della materia del contendere e dall’altro rendeva evidente la necessità di esaminare le ulteriori questioni poste a base dei motivi secondo e terzo;
il quarto, perché relativo al regime delle spese di lite, da riesaminare funditus in complessiva considerazione dell’esito finale del giudizio. 8. Conclusivamente, accolti il secondo ed il terzo motivo, con assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione