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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2015/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, LA
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18098/2025 depositato il 07/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Colleferro - Piazza Italia 1 00034 Colleferro RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500014769000 60337
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1176/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a ADER, Direzione Provincale III di Roma, Regione Lazio e Comune di Colleferro in data 10/11/2025 depositato il 07/12/2025, la Ricorrente_2 SRL impugna l'atto di iscrizione preventiva di ipoteca n.09776202500014769000, notificato il 28/10/2025, con il quale l'ADER comunicava la volontà di iscrivere ipoteca per la somma di euro 60.337,79, comprensiva di interessi di mora e degli oneri di riscossione, in relazione a varie cartelle tra cui le seguenti impugnate con l'atto:
1) Cartella n. 09720240262699845000 notificata il 07.01.2025 per la somma complessiva di euro 10.264,11; iva 2023
2) Cartella n. 09720240285373447000 notificata il 23.01.2025 per la somma complessiva di euro 31.495,67; iva, ires 2021
3) Cartella n. 09720250084566618000 notificata il 20.05.2025 per la somma complessiva di euro 145,15; contravvenzione codice strada
4) Cartella n. 09720250094363356000 notificata il 13.06.2025 per la somma complessiva di euro 55,17 . tassa automobilistica 2023.
Deduce:
1.l'inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo del mittente non presente tra quelli censiti nel
REGINDE,
2.intervenuta rottamazione quater come regolata dal comma 240 della legge di Bilancio 2023; nel caso di specie, atteso che la società ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata e non è stata dichiarata decaduta dal beneficio opererebbe, in astratto, il divieto di azioni esecutive.
Chiede venga sospeso l'atto impugnato e nel merito dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della comunicazione. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per le cartelle di competenza, sostenendo che la doglianza inerente l'inesistenza della notifica mediante invio da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri è infondata, anche perchè dalla nota AGID allegata si evince chiaramente che la data di inserimento in IPA dei nuovi indirizzi PEC (tra cui quello dal quale è stata notificata la cartella de qua) è il 01° settembre 2022.
Nel merito osserva che a legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia, mentre i carichi ricompresi nella comunicazione sono stati affidati successivamente a tale data, nel 2023 e 2024.
Si è costituita in giudizio l'ADER eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione per la cartella n.
09720250084566618000 afferente il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada;
nel merito rileva che nulla viene documentato in merito all'istanza di adesione alla cd. Rottamazione Quater e che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate.
La Corte, in via preliminare, osserva che la cartella n. 09720250084566618000 è relativa a contravvenzioni al codice della strada e pertanto per la stessa deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce l'inesistenza della notifica della comunicazione in quanto proveniente da un indirizzo del mittente non presente tra quelli censiti nel REGINDE.
Tale tesi non è condivisibile.
Nel caso di specie, occorre fare riferimento agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 che non prevedono l'obbligo di effettuare la notifica dell'atto, da parte dell'amministrazione, attraverso un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri;
ed infatti il comma 2 del suddetto articolo 26 specifica che “La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” ovvero che(art. 60 comma 7° del D.P.
R. 600/1973), "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" .
Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005) al comma 1 dell'art. 6 bis ha istituito l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI –PEC) delle imprese e dei professionisti;
le norme successive hanno previsto l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC per le imprese in forma societari, per i professionisti iscritti in albi, per le imprese individuali ed hanno quindi disciplinato l'INI .PEC.
Dalla lettura delle norme risulta quindi la necessità dell'iscrizione nei registri per il destinatario della notifica e non anche dell'amministrazione quale mittente dell'atto, essendo quindi privo di rilievo il fatto che l'agenzia abbia utilizzato, ai fini della notificazione, un indirizzo PEC di provenienza diverso rispetto a quello iscritto nel registro.
Peraltro, dalla documentazione allegata in atti, risulta che l'indirizzo PEC dal quale è stata notificata la comunicazione impugnata, è stata inserito in IPA in data 01/09/2022.
Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta di aver presentato istanza di rottamazione;
anche tale doglianza non può essere accolta essendo allo stato estremamente generica.
Ed invero la ricorrente, come correttamente rilevato dall'Ufficio, non documenta nulla in merito alla presentazione dell'istanza e alla eventuale accettazione da parte di ADER;
non deposita alcun pagamento effettuato, ne indica su quali cartelle sarebbe stata eventualmente ammessa la definizione agevolata.
Il ricorso pertanto deve essere respinto. Dalla soccombenza discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione, come in parte motiva, concedendo termine di legge per la riassunzione davanti al Giudice di Pace di Roma. Respinge nel resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascuno ufficio costituito.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, LA
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18098/2025 depositato il 07/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Colleferro - Piazza Italia 1 00034 Colleferro RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500014769000 60337
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1176/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a ADER, Direzione Provincale III di Roma, Regione Lazio e Comune di Colleferro in data 10/11/2025 depositato il 07/12/2025, la Ricorrente_2 SRL impugna l'atto di iscrizione preventiva di ipoteca n.09776202500014769000, notificato il 28/10/2025, con il quale l'ADER comunicava la volontà di iscrivere ipoteca per la somma di euro 60.337,79, comprensiva di interessi di mora e degli oneri di riscossione, in relazione a varie cartelle tra cui le seguenti impugnate con l'atto:
1) Cartella n. 09720240262699845000 notificata il 07.01.2025 per la somma complessiva di euro 10.264,11; iva 2023
2) Cartella n. 09720240285373447000 notificata il 23.01.2025 per la somma complessiva di euro 31.495,67; iva, ires 2021
3) Cartella n. 09720250084566618000 notificata il 20.05.2025 per la somma complessiva di euro 145,15; contravvenzione codice strada
4) Cartella n. 09720250094363356000 notificata il 13.06.2025 per la somma complessiva di euro 55,17 . tassa automobilistica 2023.
Deduce:
1.l'inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo del mittente non presente tra quelli censiti nel
REGINDE,
2.intervenuta rottamazione quater come regolata dal comma 240 della legge di Bilancio 2023; nel caso di specie, atteso che la società ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata e non è stata dichiarata decaduta dal beneficio opererebbe, in astratto, il divieto di azioni esecutive.
Chiede venga sospeso l'atto impugnato e nel merito dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della comunicazione. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per le cartelle di competenza, sostenendo che la doglianza inerente l'inesistenza della notifica mediante invio da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri è infondata, anche perchè dalla nota AGID allegata si evince chiaramente che la data di inserimento in IPA dei nuovi indirizzi PEC (tra cui quello dal quale è stata notificata la cartella de qua) è il 01° settembre 2022.
Nel merito osserva che a legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia, mentre i carichi ricompresi nella comunicazione sono stati affidati successivamente a tale data, nel 2023 e 2024.
Si è costituita in giudizio l'ADER eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione per la cartella n.
09720250084566618000 afferente il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada;
nel merito rileva che nulla viene documentato in merito all'istanza di adesione alla cd. Rottamazione Quater e che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate.
La Corte, in via preliminare, osserva che la cartella n. 09720250084566618000 è relativa a contravvenzioni al codice della strada e pertanto per la stessa deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce l'inesistenza della notifica della comunicazione in quanto proveniente da un indirizzo del mittente non presente tra quelli censiti nel REGINDE.
Tale tesi non è condivisibile.
Nel caso di specie, occorre fare riferimento agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 che non prevedono l'obbligo di effettuare la notifica dell'atto, da parte dell'amministrazione, attraverso un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri;
ed infatti il comma 2 del suddetto articolo 26 specifica che “La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” ovvero che(art. 60 comma 7° del D.P.
R. 600/1973), "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" .
Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005) al comma 1 dell'art. 6 bis ha istituito l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI –PEC) delle imprese e dei professionisti;
le norme successive hanno previsto l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC per le imprese in forma societari, per i professionisti iscritti in albi, per le imprese individuali ed hanno quindi disciplinato l'INI .PEC.
Dalla lettura delle norme risulta quindi la necessità dell'iscrizione nei registri per il destinatario della notifica e non anche dell'amministrazione quale mittente dell'atto, essendo quindi privo di rilievo il fatto che l'agenzia abbia utilizzato, ai fini della notificazione, un indirizzo PEC di provenienza diverso rispetto a quello iscritto nel registro.
Peraltro, dalla documentazione allegata in atti, risulta che l'indirizzo PEC dal quale è stata notificata la comunicazione impugnata, è stata inserito in IPA in data 01/09/2022.
Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta di aver presentato istanza di rottamazione;
anche tale doglianza non può essere accolta essendo allo stato estremamente generica.
Ed invero la ricorrente, come correttamente rilevato dall'Ufficio, non documenta nulla in merito alla presentazione dell'istanza e alla eventuale accettazione da parte di ADER;
non deposita alcun pagamento effettuato, ne indica su quali cartelle sarebbe stata eventualmente ammessa la definizione agevolata.
Il ricorso pertanto deve essere respinto. Dalla soccombenza discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione, come in parte motiva, concedendo termine di legge per la riassunzione davanti al Giudice di Pace di Roma. Respinge nel resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascuno ufficio costituito.