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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7085/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7085 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. D'Onofrio Angelo, come da procura in atti;
ricorrente
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. De Liguori Giuseppe, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/11/2021, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 06/10/1974 in Pompei (NA) (atto di Parte_2 matrimonio n. 44, parte I, anno 1974), dalla cui unione nascevano due figli (attualmente economicamente autosufficienti), chiedeva disporsi lo scioglimento del matrimonio e determinarsi la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge determinato con la pronuncia della separazione coniugale. Parte convenuta, invece, si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di scioglimento del matrimonio e la determinazione dell'assegno divorzile in suo favore in €200,00 ovvero in altra misura ritenuta maggiormente equa. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/6/2022, disponeva la conferma delle
1 disposizioni patrimoniali relative al mantenimento del coniuge stabilite in sede di separazione. Ritenuta la parziale ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalle parti ex art.183, comma VI, c.p.c., si procedeva all'acquisizione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale all'udienza del 03/03/2025. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio civile debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Avverso la pronuncia di separazione avvenuta con sent. n.1240/2017, veniva presentata impugnazione innanzi alla Corte D'Appello di Napoli, la quale con sent. n.1661/2018 pubblicata il 12/04/2018 pronunciava il rigetto dei motivi addotti. In particolare, la Corte-da un'analisi della documentazione reddituale prodotta in primo grado dalle parti- confermava la sussistenza di una sperequazione economica tale da ritenere congruamente determinato l'assegno di mantenimento del coniuge a carico di parte ricorrente.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi sulla richiesta di assegno divorzile avanzata da parte convenuta, per cui va preliminarmente evidenziato che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Pertanto, il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente percepisce l'emolumento pensionistico pari ad
€1.700,00, ha la proprietà esclusiva dell'immobile in cui vive ed ha instaurato una nuova convivenza con la sig.ra . Persona_1 Mentre, parte convenuta percepisce l'emolumento pensionistico pari ad €1.000,00 circa ed è gravata dal pagamento di un canone di locazione pari ad €392,00, oltre oneri condominiali. Inoltre, le parti risultano comproprietarie di un appezzamento di terreno sito in Roccarainola ed entrambe sostengono spese mediche per patologie pregresse. Dall'interrogatorio formale cui è stata sottoposta la parte non Parte_1 si è avuta conferma che egli percepisca il canone di locazione relativo all'immobile sito in Camposano alla Via Provinciale IV Traversa n° 5 (di cui risulta usufruttuario e la figlia nuda proprietaria). È stata, inoltre, da egli confermata la proprietà di un gommone CP_1 che viene dallo stesso utilizzato nei periodi estivi (per potere far il bagno non potendo deambulare sulla spiaggia per le patologie fisiche che lo affliggono e che sono state documentate) e depositato in rimessaggio nel restante periodo dell'anno (cfr. verbale di udienza del 03/03/2025).
2 Dall'analisi dell'ultima documentazione reddituale prodotta agli atti, si evince che quanto ai redditi d'imposta 2019: parte ricorrente riporta un reddito imponibile pari ad
€29.688,00 a fronte di €17.808,00 di parte convenuta. Pertanto, alla luce delle circostanze giuridiche e fattuali esaminate, è emerso che: a)il matrimonio è durato dal 1974 al 2017; b) entrambe le parti risultano pensionate -laddove la sola parte convenuta è gravata da costi locativi ed oneri accessori, mentre, parte ricorrente gode della proprietà esclusiva dell'immobile in cui vive;
c) la situazione economica-patrimoniale-cristallizzata al periodo d'imposta riferito all'anno 2019- fotografa una sperequazione economica tra le parti a favore della parte ricorrente. Dunque, nel caso specifico, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti legali volti al riconoscimento dell'assegno divorzile in chiave perequativa in favore di parte convenuta, la quale somma, da porsi a carico di parte ricorrente ed assoggettata alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali di riferimento, viene quantificata in €200,00.
*** 4.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.7085/2021, così provvede: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile intercorso tra Parte_1
e contratto in data 06/10/1974 in Pompei (NA) (atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 44, parte I, anno 1974); 2) determina in €200,00 l'assegno divorzile, da porsi a carico di Parte_1
in favore di (somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo
[...] Parte_2 gli indici Istat di riferimento);
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pompei (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pompei (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 03/10/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7085 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. D'Onofrio Angelo, come da procura in atti;
ricorrente
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. De Liguori Giuseppe, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/11/2021, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 06/10/1974 in Pompei (NA) (atto di Parte_2 matrimonio n. 44, parte I, anno 1974), dalla cui unione nascevano due figli (attualmente economicamente autosufficienti), chiedeva disporsi lo scioglimento del matrimonio e determinarsi la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge determinato con la pronuncia della separazione coniugale. Parte convenuta, invece, si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di scioglimento del matrimonio e la determinazione dell'assegno divorzile in suo favore in €200,00 ovvero in altra misura ritenuta maggiormente equa. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/6/2022, disponeva la conferma delle
1 disposizioni patrimoniali relative al mantenimento del coniuge stabilite in sede di separazione. Ritenuta la parziale ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalle parti ex art.183, comma VI, c.p.c., si procedeva all'acquisizione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale all'udienza del 03/03/2025. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio civile debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Avverso la pronuncia di separazione avvenuta con sent. n.1240/2017, veniva presentata impugnazione innanzi alla Corte D'Appello di Napoli, la quale con sent. n.1661/2018 pubblicata il 12/04/2018 pronunciava il rigetto dei motivi addotti. In particolare, la Corte-da un'analisi della documentazione reddituale prodotta in primo grado dalle parti- confermava la sussistenza di una sperequazione economica tale da ritenere congruamente determinato l'assegno di mantenimento del coniuge a carico di parte ricorrente.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi sulla richiesta di assegno divorzile avanzata da parte convenuta, per cui va preliminarmente evidenziato che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Pertanto, il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente percepisce l'emolumento pensionistico pari ad
€1.700,00, ha la proprietà esclusiva dell'immobile in cui vive ed ha instaurato una nuova convivenza con la sig.ra . Persona_1 Mentre, parte convenuta percepisce l'emolumento pensionistico pari ad €1.000,00 circa ed è gravata dal pagamento di un canone di locazione pari ad €392,00, oltre oneri condominiali. Inoltre, le parti risultano comproprietarie di un appezzamento di terreno sito in Roccarainola ed entrambe sostengono spese mediche per patologie pregresse. Dall'interrogatorio formale cui è stata sottoposta la parte non Parte_1 si è avuta conferma che egli percepisca il canone di locazione relativo all'immobile sito in Camposano alla Via Provinciale IV Traversa n° 5 (di cui risulta usufruttuario e la figlia nuda proprietaria). È stata, inoltre, da egli confermata la proprietà di un gommone CP_1 che viene dallo stesso utilizzato nei periodi estivi (per potere far il bagno non potendo deambulare sulla spiaggia per le patologie fisiche che lo affliggono e che sono state documentate) e depositato in rimessaggio nel restante periodo dell'anno (cfr. verbale di udienza del 03/03/2025).
2 Dall'analisi dell'ultima documentazione reddituale prodotta agli atti, si evince che quanto ai redditi d'imposta 2019: parte ricorrente riporta un reddito imponibile pari ad
€29.688,00 a fronte di €17.808,00 di parte convenuta. Pertanto, alla luce delle circostanze giuridiche e fattuali esaminate, è emerso che: a)il matrimonio è durato dal 1974 al 2017; b) entrambe le parti risultano pensionate -laddove la sola parte convenuta è gravata da costi locativi ed oneri accessori, mentre, parte ricorrente gode della proprietà esclusiva dell'immobile in cui vive;
c) la situazione economica-patrimoniale-cristallizzata al periodo d'imposta riferito all'anno 2019- fotografa una sperequazione economica tra le parti a favore della parte ricorrente. Dunque, nel caso specifico, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti legali volti al riconoscimento dell'assegno divorzile in chiave perequativa in favore di parte convenuta, la quale somma, da porsi a carico di parte ricorrente ed assoggettata alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali di riferimento, viene quantificata in €200,00.
*** 4.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.7085/2021, così provvede: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile intercorso tra Parte_1
e contratto in data 06/10/1974 in Pompei (NA) (atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 44, parte I, anno 1974); 2) determina in €200,00 l'assegno divorzile, da porsi a carico di Parte_1
in favore di (somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo
[...] Parte_2 gli indici Istat di riferimento);
3) dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pompei (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pompei (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 03/10/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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