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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3587/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5249/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 24/03/2025 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7935/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli,
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti , riferibile al Condominio nominativo_1, lamentando il difetto di legittimazione passiva in quanto non era amministratore nell'anno oggetto di contestazione-
L'Agenzia delle Entrate chiedeva l'estromissione dal giudizio, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva la cessazione della materia del contendere avendo proceduto all'annullamento dell'atto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 16, con sentenza 5249/2025, dichiarava cessata la materia del contendere condannando l'Ader al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 150,00.
Avverso tale sentenza interponeva appello il Ricorrente_1 lamentando l'erronea quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'estromissione dal giudizio.
La Corte, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025 decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento nei limiti della presente motivazione
Non è in contestazione tra le parti che le spese debbano seguire il regime della soccombenza, ma parte ricorrente lamenta l'erronea quantificazione delle spese operata dal giudice di primo grado che sarebbe dovuta essere di euro 552,00
La prospettazione è solo in parte corrette: la modestia della vicenda induce a prendere a riferimento i valori minimi della tariffa professionale e non può essere riconosciuta la voce istruttoria/trattazione, trattandosi di attività che non è stata espletata con la conseguenza che gli onorari vanno determinati in euro 233,00 per ciascuno dei due gradi di giudizio.
Si compensano le spese dell'Agenzia delle Entrate stante la posizione marginale nella vicenda
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 233,00 (anzichè euro 150,00) ed in euro 233,00 per il presente grado oltre rimborso contributo unificato ed accessori con attribuzione. Dichiara compensate le altre spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3587/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5249/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 24/03/2025 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7935/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli,
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti , riferibile al Condominio nominativo_1, lamentando il difetto di legittimazione passiva in quanto non era amministratore nell'anno oggetto di contestazione-
L'Agenzia delle Entrate chiedeva l'estromissione dal giudizio, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva la cessazione della materia del contendere avendo proceduto all'annullamento dell'atto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 16, con sentenza 5249/2025, dichiarava cessata la materia del contendere condannando l'Ader al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 150,00.
Avverso tale sentenza interponeva appello il Ricorrente_1 lamentando l'erronea quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'estromissione dal giudizio.
La Corte, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025 decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento nei limiti della presente motivazione
Non è in contestazione tra le parti che le spese debbano seguire il regime della soccombenza, ma parte ricorrente lamenta l'erronea quantificazione delle spese operata dal giudice di primo grado che sarebbe dovuta essere di euro 552,00
La prospettazione è solo in parte corrette: la modestia della vicenda induce a prendere a riferimento i valori minimi della tariffa professionale e non può essere riconosciuta la voce istruttoria/trattazione, trattandosi di attività che non è stata espletata con la conseguenza che gli onorari vanno determinati in euro 233,00 per ciascuno dei due gradi di giudizio.
Si compensano le spese dell'Agenzia delle Entrate stante la posizione marginale nella vicenda
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 233,00 (anzichè euro 150,00) ed in euro 233,00 per il presente grado oltre rimborso contributo unificato ed accessori con attribuzione. Dichiara compensate le altre spese