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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2650/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4ed elettivamente domiciliato presso Comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte - Via 89027 Sant'Eufemia D'Aspromonte RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6534/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.4.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE, REGIONE CALABRIA e COMUNE DI SANT'EUFEMIA Ricorrente_1d'ASPROMONTE depositato in data 16.4.2025, , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259000538163 000 notificato il 4.2.2025 portante
1. la cartella n. 09420110026554773000 per TASSA AUTO anni 2005-2006;
2. la cartella n. 09420150001798610000 per TASSA AUTO anno 2011;
3. la cartella n. 09420200009410765000 per pretesa TARI anno 2019;
4. l'avviso di accertamento n. TDKTDKM000275 per IRPEF anno 2011.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica degli atti presupposto ed essere comunque estinta per decadenza/prescrizione le pretese. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva che tutte gli atti impugnati, esclusa solo la cartella per TARI comunque notificata regolarmente, erano già compresi in altro precedente avviso di intimazione regolarmente notificato come da documentazione allegata. Anche AGENZIA ENTRATE si costituiva e opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento sub 4. Entrambi le resistenti poi chiedevano rigettarsi l'eccezione di prescrizione non essendo decorso il termine decennale, anche per la nota sospensione di cui alla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19. Chiedevano pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze. All'odierna udienza, presente il solo difensore dell'Ufficio, che insisteva nelle proprie deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Mette conto che la produzione offerta da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ANGENZIA ENTRATO ha smentito l'assunto dell'omessa notifica degli atti presupposto;
d'altro canto, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha provato, da ultimo, la notifica a mani di familiare convivente in data 15.11.2019 (con CAN inviata il 19.11.2019) del precedente AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420199009343656000 portante tutti i carichi impugnati. Tanto implica anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie (e delle sanzioni) per i carichi di cui alla cartella sub 3 e all'avviso sub 4, essendo il relativo termine decennale e quinquennale non ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione impugnata (4.2.2025) a motivo della sospensione ex lege [ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, a mente del quale: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”] per l'emergenza Covid-19, dall'8.3 al 31.8.2021; ed infatti la sospensione dei termini di versamento ha implicato necessariamente pure la sospensione della relativa attività di riscossione, e dunque la inesigibilità del credito nel medesimo lasso temporale. Merita al contrario accoglimento l'eccezione di prescrizione della pretesa per i carichi per TASSA auto di cui alle cartelle sub 1 e 2, notoriamente assoggettati invece a prescrizione triennale, non avendo AdER offerto prova della notifica di altri atti interruttivi precedenti la notifica dell'intimazione impugnata.
Il ricorso può dunque trovare accoglimento solo nei limiti appena detti. Il che incide sul regolamento delle spese di lite, che stante la reciproca soccombenza, devono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione alle cartelle per TASSA AUTO. Rigetta nel resto. Compensa le spese.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2650/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4ed elettivamente domiciliato presso Comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte - Via 89027 Sant'Eufemia D'Aspromonte RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000538163 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6534/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.4.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE, REGIONE CALABRIA e COMUNE DI SANT'EUFEMIA Ricorrente_1d'ASPROMONTE depositato in data 16.4.2025, , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259000538163 000 notificato il 4.2.2025 portante
1. la cartella n. 09420110026554773000 per TASSA AUTO anni 2005-2006;
2. la cartella n. 09420150001798610000 per TASSA AUTO anno 2011;
3. la cartella n. 09420200009410765000 per pretesa TARI anno 2019;
4. l'avviso di accertamento n. TDKTDKM000275 per IRPEF anno 2011.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica degli atti presupposto ed essere comunque estinta per decadenza/prescrizione le pretese. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva che tutte gli atti impugnati, esclusa solo la cartella per TARI comunque notificata regolarmente, erano già compresi in altro precedente avviso di intimazione regolarmente notificato come da documentazione allegata. Anche AGENZIA ENTRATE si costituiva e opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento sub 4. Entrambi le resistenti poi chiedevano rigettarsi l'eccezione di prescrizione non essendo decorso il termine decennale, anche per la nota sospensione di cui alla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19. Chiedevano pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze. All'odierna udienza, presente il solo difensore dell'Ufficio, che insisteva nelle proprie deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Mette conto che la produzione offerta da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ANGENZIA ENTRATO ha smentito l'assunto dell'omessa notifica degli atti presupposto;
d'altro canto, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha provato, da ultimo, la notifica a mani di familiare convivente in data 15.11.2019 (con CAN inviata il 19.11.2019) del precedente AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420199009343656000 portante tutti i carichi impugnati. Tanto implica anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie (e delle sanzioni) per i carichi di cui alla cartella sub 3 e all'avviso sub 4, essendo il relativo termine decennale e quinquennale non ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione impugnata (4.2.2025) a motivo della sospensione ex lege [ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, a mente del quale: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”] per l'emergenza Covid-19, dall'8.3 al 31.8.2021; ed infatti la sospensione dei termini di versamento ha implicato necessariamente pure la sospensione della relativa attività di riscossione, e dunque la inesigibilità del credito nel medesimo lasso temporale. Merita al contrario accoglimento l'eccezione di prescrizione della pretesa per i carichi per TASSA auto di cui alle cartelle sub 1 e 2, notoriamente assoggettati invece a prescrizione triennale, non avendo AdER offerto prova della notifica di altri atti interruttivi precedenti la notifica dell'intimazione impugnata.
Il ricorso può dunque trovare accoglimento solo nei limiti appena detti. Il che incide sul regolamento delle spese di lite, che stante la reciproca soccombenza, devono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione alle cartelle per TASSA AUTO. Rigetta nel resto. Compensa le spese.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)