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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8574 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37061/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
19.12.24
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Luca Silvestri e dall'Avv. Maria Cristina Pansarella ATTORI E
(P.Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, difesa dall' Avv. Donato Di Pelino
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
pagina 1 di 6 costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da e per un importo di euro 18.000,00, per un lavoro Parte_1 Pt_2 in qualità di autori televisivi e di rinvenimento testimonial per uno spot pubblicitario per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, nell'Aprile 2021, il Dipartimento Editoria della Presidenza, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid e con il Ministero della Salute, indiceva un bando di gara per la realizzazione di una campagna di comunicazione sul piano vaccinale anti-Covid 19; partecipava alla gara e presentava un Controparte_1 progetto per la campagna che prevedeva la realizzazione di spot per la TV, per la radio e contributi vari sui social network, che, come idea creativa di base, prevedeva l'utilizzo di un gesto, il segno di V di vittoria, che i vari testimonial (vip e persone comuni) eseguivano davanti alla telecamera.
Sempre nel mese di aprile, iniziarono i contatti tra e affinchè Pt_3 Parte_1 quest'ultimo con le sue competenze professionali, collaborasse al progetto.
Secondo parte attrice, la prestazione richiesta consisteva nello scrivere i testi degli spot, le sceneggiature e gestire la realizzazione di quanto ideato, contattando gli ospiti (testimonial) ed impostando la corretta attuazione di una comunicazione efficace anche sul set durante le riprese;
i predetti sostengono di aver elaborato una prima formula per gli spot come invito diretto e urgente a vaccinarsi, che poi gli fu chiesto di modificare, in quanto in quella fase i vaccini non erano stati forniti in numero sufficiente a soddisfare richieste di tutta la popolazione, quindi formularono una seconda idea più tesa a sensibilizzare e a far vedere il vaccino come un desiderio di prossima realizzazione (doc. 1 ter).
La circostanza emerge dalla relazione predisposta per la Presidenza del Consiglio, inviata con mail dell'11 maggio 2021 all'agenzia (doc. 1 e 1 bis), in cui viene detto: “La nostra intenzione è di creare dunque uno o due film da 30 secondi più votati al carattere emozionale, prima di entrare nel vivo della campagna con una più esplicita esortazione a compiere la sana e necessaria azione della vaccinazione. Senza però tralasciare la viralità del gesto da noi ideato”, nonché dalla risposta di
[...] con email del 13.5.21, in cui scrive: “Ciao, vi allego il documento inviato alla cioè il Pt_3 Pt_4 vostro con qualche piccolo ritocco mio e di , allegando lo script creato dagli autori (doc. 1 Per_1 ter) ed inviato l'11 maggio (doc. 1) con la formulazione definitiva (doc. 2 e 2 bis); successivi scambi di corrispondenza telematica tra e gli attori (docc. da 8 a 12) confermano il Pt_3 lavoro collettivo sui testi degli script.
Pertanto, emerge, in primo luogo, un sicuro apporto creativo di e alla Parte_1 Pt_2 sceneggiatura degli spot. pagina 2 di 6 Secondo la ricostruzione di parte attrice, dalla fine di aprile 2021, il lavoro di preparazione degli spot si è svolto in maniera veloce e intensa, con una disponibilità full time delle giornate,
e nel giro di un mese circa è stato svolto il grosso del lavoro e soprattutto tutto ciò che riguardava i due autori e Parte_1 Pt_2
Il compenso convenuto per il lavoro era pari ad euro 18.000,00, come risulta da un messaggio del 3 maggio 2021 comunicato via WhatsApp da , direttore di produzione, a Parte_5
(doc. 2 convenuta). Parte_1
Tale circostanza è confermata da parte convenuta, la quale, però, sostiene che la cifra sia stata pattuita per una collaborazione della durata di 6 mesi e non come corrispettivo forfettario.
Secondo parte attrice, ulteriore apporto fornito riguarderebbe la presenza degli autori durante il c.d. “girato”, ossia durante le riprese, al fine di impostare il tipo di prodotto che ne sarebbe conseguito e, in alcuni casi, anche per dare continuità ad alcuni contatti che risultavano privilegiati con gli autori per il loro ruolo specifico svolto nella vicenda.
Tuttavia, i documenti indicati come elementi probatori relativi a tale fase (doc. 23, 24 e 25) non sono allegati alla citazione.
Gli attori sostengono, poi, che sussistono numerose mail di lavoro, ma hanno ritenuto non necessario depositarle, in quanto, secondo loro, la tempistica e l'intensità dei lavori che ha permesso una realizzazione del progetto entro la fine di maggio sono già dimostrate dal resto della documentazione.
Non è comunque contestato tra le parti che la collaborazione si interruppe a fine maggio, dato anche un episodio accaduto in data 27.5.21. durante il quale ebbe una Parte_1 reazione alterata, in relazione alla partecipazione della sorella medico per uno degli spot.
La parte convenuta non ha contestato il conferimento di incarico a ritenendo che Parte_1 potesse essere la persona più adatta per contattare personaggi del mondo dello spettacolo, lavorare sulle sceneggiature e alla gestione dei testimonial sui set dei vari spot;
conferma che, prima della ufficializzazione della gara, avvenuta in data 17.05.2021, e Controparte_1 iniziarono a lavorare su ipotesi di eventuali nomi da contattare e su ipotesi di testo Parte_1 redatte da e Tes_1 Tes_2
Tuttavia, parte convenuta sostiene che il direttore di produzione della , Controparte_1
, concordò con il compenso di euro 18.000,00 per circa sei mesi Testimone_3 Parte_1 di lavoro, a fronte della presenza del predetto sul set per girare 20 spot e della sua supervisione sul montaggio degli stessi ed ha eccepito la carenza di legittimazione di Pt_2 incaricato da e non dalla società. Parte_1
La parte convenuta lamenta, inoltre, che la professionalità di quest'ultimo non sia stata all'altezza della sua fama e che l'episodio del 27.5.21, in cui vi fu una incomprensione circa l'utilizzo della sorella del predetto come testimonial e un susseguente alterco tra e Parte_1 la produzione, sia stato foriero di danni per la società; tuttavia, di tali danni non è fornita alcuna prova e, dunque, non può ritenersi fondata la relativa eccezione di inadempimento.
A fronte, quindi, della non contestata compartecipazione di e alla ideazione Parte_1 Pt_2 degli spot ed alla partecipazione di alle riprese del 27.5.21 ed alle due riprese con Parte_1 pagina 3 di 6 e resta da chiarire se l'importo di euro 18.000,00, confermato Persona_2 CP_2 come compenso economico, sia stato calcolato sulla previsione di una collaborazione di 6 mesi o meno;
va, invece, respinta la eccezione di difetto di legittimazione di il quale ha Pt_2 chiaramente partecipato al progetto con il consenso della società, come si evince dalla corrispondenza in atti. Va, al proposito, sottolineato, visto anche l'onere probatorio gravante su parte attrice, che le prove orali articolate dalla predetta non sono state ammesse, in quanto i capitoli non sono stati formulati per capitoli specifici, come richiesto dall'art. 244 cpc, e non sono stati allegati molti documenti richiamati in citazione o nei capitoli di prova quali documenti da mostrare ai testi. Ammessa comunque la teste di parte attrice, in prova contraria, Testimone_4 all'udienza del 20.9.23, essa ha riferito che: “a era stato richiesto solo di contattare i Parte_1 testimonial per valutare la loro disponibilità per un numero indefinito di spot;
ADR: specifico che sono stata incaricata da come collaboratrice esterna, viste le mie competenze, di fare una ricerca Parte_1 iniziale della disponibilità dei testimonial per la campagna;
ADR: su indicazione di ho Parte_1 quindi collaborato con il Gruppo convenuto;
ADR ho partecipato ad una riunione da remoto con
e i responsabili della società convenuta, e nonché altri soggetti, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Tes_2 circa alla fine di aprile del 2021, e si è parlato del fatto che la campagna era pronta e che io e Parte_1 dovessimo solo contattare i testimonial;
non si è parlato di altre attività da svolgere da parte di
ADR non so se prima di questa riunione ci fossero stati altri contatti tra e il Parte_1 Parte_1
Gruppo o altri accordi;
ADR confermo che ha svolto tutte le attività indicate nel capitolo, Parte_1 perché, per quanto riguarda le sceneggiature, le ho lette direttamente, per quanto riguarda il lavoro sui set, ero in contatto con gli agenti dei vari vip e sapevo che si stavano girando con la presenza di e per il montaggio, so sicuramente di un montaggio, perché ero al telefono con l'agente di Parte_1 nel momento in cui stavano facendo il montaggio e mi ha riferito che era presente anche Parte_6
; ADR: alla riunione di cui ho detto sopra i responsabili del gruppo convenuto, parlavano Parte_1 con come ulteriore incaricato della attività in questione;
avevamo anche creato una chat comune Pt_2 con tutti i soggetti indicati presenti alla riunione per collaborare comunemente;
ADR le conoscenze di
e mie dei vip chiamati per gli spot sono state determinanti per l'inizio e lo sviluppo di Parte_1 Pt_2 tutti gli spot prodotti;
”. All'udienza del 10.1.24 il teste comune, , direttore di produzione, ha Testimone_3 affermato: “io sono stato direttore di produzione degli spot e sono stato incaricato dal
[...]
; ADR : “non ricordo il numero di spot che erano previsti e di quanti mi sono occupato, penso CP_1 meno di 20” ADR: “so che la referente per il contatto con i vip era in collaborazione Testimone_4 con mi ricordo la presenza di sul set solo per la prima giornata lavorativa;
Parte_1 Parte_1
ADR: in quella giornata abbiamo preparato diversi spot, circa 4 o 5, tra cui quello con e Parte_6 ha dato indicazioni sul contenuto degli spot, confrontandosi con gli attori e con la troupe;
Parte_1
ADR: “il testo dello spot di cui al doc. 56 che mi esibisce lo ricordo come il testo usato da ho Parte_6 saputo sia da che da che il primo era stato incaricato di scrivere le sceneggiature Parte_1 Tes_2
e occuparsi della parte creativa;
ADR: ricordo che dai primi incontri per l'inizio delle lavorazioni alla
pagina 4 di 6 Testim fine della collaborazione è passato circa un mese” “durante quel periodo come ho detto ho visto sul set una volta e poi l'ho sentito spesso telefonicamente per vari aspetti tecnici delle Parte_1 lavorazioni;
una volta andò in trasferta a Verona per una intervista alla e una volta andò in Per_2 uno studio Rai per il lancio di uno spot con (…) ADR: “oltre un altro autore CP_2 Parte_1 incaricato era loro lavorano in collaborazione e era presente con la giornata Pt_2 Pt_2 Parte_1 lavorativa di cui ho parlato;
specifico che gli incontri creativi non sono stati fatti in mia presenza”. Alla successiva domanda, sul contenuto degli accordi economici ha risposto: “è vero;
essendo io direttore di produzione dovevo scegliere come indirizzare il budget nelle varie voci di spesa;
ADR: la proposta iniziale la feci in via telefonica a per poi avviare la trattativa con il Gruppo;
ADR: Parte_1
“il periodo proposto era di qualche mese senza effettive specificazioni”.
Le dichiarazioni della teste sono in parte irrilevanti, perchè riporta circostanze apprese Tes_6 solo de relato da e non ricorda la presenza di sul set il 27.5.21, circostanza Pt_3 Parte_1 che è, invece, pacifica tra le parti, ma sono utili nel far emergere che le giornate di lavoro sul set furono più di una.
Così ricostruita l'istruttoria, non emerge con certezza che il corrispettivo sia stato concordato per un periodo di lavoro di 6 mesi, ma, visto quanto ha dichiarato parlando di Parte_5 qualche mese di collaborazione, appare plausibile che il compenso complessivo di Parte_1 sia stato valutato non solo in relazione alla ideazione delle sceneggiature e ricerca di testimonial, ma anche alla direzione degli spot e del montaggio;
la teste di parte attrice,
afferma che sapeva de relato della partecipazione di a queste fasi e lo Tes_4 Parte_1 stesso conferma che partecipò alle riprese del 27.5.21, in cui sono stati girati solo 4 Parte_1
o 5 spot;
probabilmente, l'episodio avvenuto in quella data ha interrotto in modo anticipato la collaborazione.
È anche provato che, dopo quella data, siano stati girati altri spot dello stesso contenuto, ma con altri testimonial; tuttavia, non è stato provato in modo certo dalla convenuta il periodo complessivo di lavorazione, non essendo rilevanti a fini probatori gli stati di avanzamento lavori e le fatture contabili emesse da nei confronti della Presidenza del Controparte_1
Consiglio (doc. da 6 al 12), trattandosi di documenti privi di ufficialità e di provenienza unilaterale, non confermati, ad esempio, da documenti o pagamenti provenienti della PA.
Quindi, il compenso dovrà essere calcolato applicando i criteri di cui all'art. 2225 c.c., tenendo conto del complessivo apporto degli autori, in relazione all'opera realizzata.
Considerando la loro partecipazione alla ideazione degli spot, il complessivo impegno di un mese di collaborazione e la presenza di alla realizzazione di 4 o 5 spot durante la Parte_1 giornata del 27.5.21, si ritiene congruo il corrispettivo complessivo di euro 10.000,00, oltre Iva se dovuta, quale credito solidale di e Parte_1 Pt_2
Pertanto, la ordinanza ex art. 186 bis cpc emessa durante il giudizio solo in favore di sarà revocata. Parte_1
Non risultano chiesti in modo esplicito gli interessi, che, quindi, non vengono riconosciuti.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM
55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, senza condanna per la pagina 5 di 6 mancata adesione alla negoziazione assistita, vista la riduzione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, quantificato in euro 10.000,00, oltre iva se dovuta, il compenso complessivo spettante per l'opera di cui è causa, condanna la parte convenuta al relativo pagamento in favore delle parti attrici, in solido;
- revoca la ordinanza ex art. 186 bis cpc emessa in data 16.5.23;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite delle parti attrici, che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 264,00 per spese.
Roma, 9.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 6 di 6
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37061/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
19.12.24
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Luca Silvestri e dall'Avv. Maria Cristina Pansarella ATTORI E
(P.Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, difesa dall' Avv. Donato Di Pelino
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
pagina 1 di 6 costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da e per un importo di euro 18.000,00, per un lavoro Parte_1 Pt_2 in qualità di autori televisivi e di rinvenimento testimonial per uno spot pubblicitario per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, nell'Aprile 2021, il Dipartimento Editoria della Presidenza, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid e con il Ministero della Salute, indiceva un bando di gara per la realizzazione di una campagna di comunicazione sul piano vaccinale anti-Covid 19; partecipava alla gara e presentava un Controparte_1 progetto per la campagna che prevedeva la realizzazione di spot per la TV, per la radio e contributi vari sui social network, che, come idea creativa di base, prevedeva l'utilizzo di un gesto, il segno di V di vittoria, che i vari testimonial (vip e persone comuni) eseguivano davanti alla telecamera.
Sempre nel mese di aprile, iniziarono i contatti tra e affinchè Pt_3 Parte_1 quest'ultimo con le sue competenze professionali, collaborasse al progetto.
Secondo parte attrice, la prestazione richiesta consisteva nello scrivere i testi degli spot, le sceneggiature e gestire la realizzazione di quanto ideato, contattando gli ospiti (testimonial) ed impostando la corretta attuazione di una comunicazione efficace anche sul set durante le riprese;
i predetti sostengono di aver elaborato una prima formula per gli spot come invito diretto e urgente a vaccinarsi, che poi gli fu chiesto di modificare, in quanto in quella fase i vaccini non erano stati forniti in numero sufficiente a soddisfare richieste di tutta la popolazione, quindi formularono una seconda idea più tesa a sensibilizzare e a far vedere il vaccino come un desiderio di prossima realizzazione (doc. 1 ter).
La circostanza emerge dalla relazione predisposta per la Presidenza del Consiglio, inviata con mail dell'11 maggio 2021 all'agenzia (doc. 1 e 1 bis), in cui viene detto: “La nostra intenzione è di creare dunque uno o due film da 30 secondi più votati al carattere emozionale, prima di entrare nel vivo della campagna con una più esplicita esortazione a compiere la sana e necessaria azione della vaccinazione. Senza però tralasciare la viralità del gesto da noi ideato”, nonché dalla risposta di
[...] con email del 13.5.21, in cui scrive: “Ciao, vi allego il documento inviato alla cioè il Pt_3 Pt_4 vostro con qualche piccolo ritocco mio e di , allegando lo script creato dagli autori (doc. 1 Per_1 ter) ed inviato l'11 maggio (doc. 1) con la formulazione definitiva (doc. 2 e 2 bis); successivi scambi di corrispondenza telematica tra e gli attori (docc. da 8 a 12) confermano il Pt_3 lavoro collettivo sui testi degli script.
Pertanto, emerge, in primo luogo, un sicuro apporto creativo di e alla Parte_1 Pt_2 sceneggiatura degli spot. pagina 2 di 6 Secondo la ricostruzione di parte attrice, dalla fine di aprile 2021, il lavoro di preparazione degli spot si è svolto in maniera veloce e intensa, con una disponibilità full time delle giornate,
e nel giro di un mese circa è stato svolto il grosso del lavoro e soprattutto tutto ciò che riguardava i due autori e Parte_1 Pt_2
Il compenso convenuto per il lavoro era pari ad euro 18.000,00, come risulta da un messaggio del 3 maggio 2021 comunicato via WhatsApp da , direttore di produzione, a Parte_5
(doc. 2 convenuta). Parte_1
Tale circostanza è confermata da parte convenuta, la quale, però, sostiene che la cifra sia stata pattuita per una collaborazione della durata di 6 mesi e non come corrispettivo forfettario.
Secondo parte attrice, ulteriore apporto fornito riguarderebbe la presenza degli autori durante il c.d. “girato”, ossia durante le riprese, al fine di impostare il tipo di prodotto che ne sarebbe conseguito e, in alcuni casi, anche per dare continuità ad alcuni contatti che risultavano privilegiati con gli autori per il loro ruolo specifico svolto nella vicenda.
Tuttavia, i documenti indicati come elementi probatori relativi a tale fase (doc. 23, 24 e 25) non sono allegati alla citazione.
Gli attori sostengono, poi, che sussistono numerose mail di lavoro, ma hanno ritenuto non necessario depositarle, in quanto, secondo loro, la tempistica e l'intensità dei lavori che ha permesso una realizzazione del progetto entro la fine di maggio sono già dimostrate dal resto della documentazione.
Non è comunque contestato tra le parti che la collaborazione si interruppe a fine maggio, dato anche un episodio accaduto in data 27.5.21. durante il quale ebbe una Parte_1 reazione alterata, in relazione alla partecipazione della sorella medico per uno degli spot.
La parte convenuta non ha contestato il conferimento di incarico a ritenendo che Parte_1 potesse essere la persona più adatta per contattare personaggi del mondo dello spettacolo, lavorare sulle sceneggiature e alla gestione dei testimonial sui set dei vari spot;
conferma che, prima della ufficializzazione della gara, avvenuta in data 17.05.2021, e Controparte_1 iniziarono a lavorare su ipotesi di eventuali nomi da contattare e su ipotesi di testo Parte_1 redatte da e Tes_1 Tes_2
Tuttavia, parte convenuta sostiene che il direttore di produzione della , Controparte_1
, concordò con il compenso di euro 18.000,00 per circa sei mesi Testimone_3 Parte_1 di lavoro, a fronte della presenza del predetto sul set per girare 20 spot e della sua supervisione sul montaggio degli stessi ed ha eccepito la carenza di legittimazione di Pt_2 incaricato da e non dalla società. Parte_1
La parte convenuta lamenta, inoltre, che la professionalità di quest'ultimo non sia stata all'altezza della sua fama e che l'episodio del 27.5.21, in cui vi fu una incomprensione circa l'utilizzo della sorella del predetto come testimonial e un susseguente alterco tra e Parte_1 la produzione, sia stato foriero di danni per la società; tuttavia, di tali danni non è fornita alcuna prova e, dunque, non può ritenersi fondata la relativa eccezione di inadempimento.
A fronte, quindi, della non contestata compartecipazione di e alla ideazione Parte_1 Pt_2 degli spot ed alla partecipazione di alle riprese del 27.5.21 ed alle due riprese con Parte_1 pagina 3 di 6 e resta da chiarire se l'importo di euro 18.000,00, confermato Persona_2 CP_2 come compenso economico, sia stato calcolato sulla previsione di una collaborazione di 6 mesi o meno;
va, invece, respinta la eccezione di difetto di legittimazione di il quale ha Pt_2 chiaramente partecipato al progetto con il consenso della società, come si evince dalla corrispondenza in atti. Va, al proposito, sottolineato, visto anche l'onere probatorio gravante su parte attrice, che le prove orali articolate dalla predetta non sono state ammesse, in quanto i capitoli non sono stati formulati per capitoli specifici, come richiesto dall'art. 244 cpc, e non sono stati allegati molti documenti richiamati in citazione o nei capitoli di prova quali documenti da mostrare ai testi. Ammessa comunque la teste di parte attrice, in prova contraria, Testimone_4 all'udienza del 20.9.23, essa ha riferito che: “a era stato richiesto solo di contattare i Parte_1 testimonial per valutare la loro disponibilità per un numero indefinito di spot;
ADR: specifico che sono stata incaricata da come collaboratrice esterna, viste le mie competenze, di fare una ricerca Parte_1 iniziale della disponibilità dei testimonial per la campagna;
ADR: su indicazione di ho Parte_1 quindi collaborato con il Gruppo convenuto;
ADR ho partecipato ad una riunione da remoto con
e i responsabili della società convenuta, e nonché altri soggetti, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Tes_2 circa alla fine di aprile del 2021, e si è parlato del fatto che la campagna era pronta e che io e Parte_1 dovessimo solo contattare i testimonial;
non si è parlato di altre attività da svolgere da parte di
ADR non so se prima di questa riunione ci fossero stati altri contatti tra e il Parte_1 Parte_1
Gruppo o altri accordi;
ADR confermo che ha svolto tutte le attività indicate nel capitolo, Parte_1 perché, per quanto riguarda le sceneggiature, le ho lette direttamente, per quanto riguarda il lavoro sui set, ero in contatto con gli agenti dei vari vip e sapevo che si stavano girando con la presenza di e per il montaggio, so sicuramente di un montaggio, perché ero al telefono con l'agente di Parte_1 nel momento in cui stavano facendo il montaggio e mi ha riferito che era presente anche Parte_6
; ADR: alla riunione di cui ho detto sopra i responsabili del gruppo convenuto, parlavano Parte_1 con come ulteriore incaricato della attività in questione;
avevamo anche creato una chat comune Pt_2 con tutti i soggetti indicati presenti alla riunione per collaborare comunemente;
ADR le conoscenze di
e mie dei vip chiamati per gli spot sono state determinanti per l'inizio e lo sviluppo di Parte_1 Pt_2 tutti gli spot prodotti;
”. All'udienza del 10.1.24 il teste comune, , direttore di produzione, ha Testimone_3 affermato: “io sono stato direttore di produzione degli spot e sono stato incaricato dal
[...]
; ADR : “non ricordo il numero di spot che erano previsti e di quanti mi sono occupato, penso CP_1 meno di 20” ADR: “so che la referente per il contatto con i vip era in collaborazione Testimone_4 con mi ricordo la presenza di sul set solo per la prima giornata lavorativa;
Parte_1 Parte_1
ADR: in quella giornata abbiamo preparato diversi spot, circa 4 o 5, tra cui quello con e Parte_6 ha dato indicazioni sul contenuto degli spot, confrontandosi con gli attori e con la troupe;
Parte_1
ADR: “il testo dello spot di cui al doc. 56 che mi esibisce lo ricordo come il testo usato da ho Parte_6 saputo sia da che da che il primo era stato incaricato di scrivere le sceneggiature Parte_1 Tes_2
e occuparsi della parte creativa;
ADR: ricordo che dai primi incontri per l'inizio delle lavorazioni alla
pagina 4 di 6 Testim fine della collaborazione è passato circa un mese” “durante quel periodo come ho detto ho visto sul set una volta e poi l'ho sentito spesso telefonicamente per vari aspetti tecnici delle Parte_1 lavorazioni;
una volta andò in trasferta a Verona per una intervista alla e una volta andò in Per_2 uno studio Rai per il lancio di uno spot con (…) ADR: “oltre un altro autore CP_2 Parte_1 incaricato era loro lavorano in collaborazione e era presente con la giornata Pt_2 Pt_2 Parte_1 lavorativa di cui ho parlato;
specifico che gli incontri creativi non sono stati fatti in mia presenza”. Alla successiva domanda, sul contenuto degli accordi economici ha risposto: “è vero;
essendo io direttore di produzione dovevo scegliere come indirizzare il budget nelle varie voci di spesa;
ADR: la proposta iniziale la feci in via telefonica a per poi avviare la trattativa con il Gruppo;
ADR: Parte_1
“il periodo proposto era di qualche mese senza effettive specificazioni”.
Le dichiarazioni della teste sono in parte irrilevanti, perchè riporta circostanze apprese Tes_6 solo de relato da e non ricorda la presenza di sul set il 27.5.21, circostanza Pt_3 Parte_1 che è, invece, pacifica tra le parti, ma sono utili nel far emergere che le giornate di lavoro sul set furono più di una.
Così ricostruita l'istruttoria, non emerge con certezza che il corrispettivo sia stato concordato per un periodo di lavoro di 6 mesi, ma, visto quanto ha dichiarato parlando di Parte_5 qualche mese di collaborazione, appare plausibile che il compenso complessivo di Parte_1 sia stato valutato non solo in relazione alla ideazione delle sceneggiature e ricerca di testimonial, ma anche alla direzione degli spot e del montaggio;
la teste di parte attrice,
afferma che sapeva de relato della partecipazione di a queste fasi e lo Tes_4 Parte_1 stesso conferma che partecipò alle riprese del 27.5.21, in cui sono stati girati solo 4 Parte_1
o 5 spot;
probabilmente, l'episodio avvenuto in quella data ha interrotto in modo anticipato la collaborazione.
È anche provato che, dopo quella data, siano stati girati altri spot dello stesso contenuto, ma con altri testimonial; tuttavia, non è stato provato in modo certo dalla convenuta il periodo complessivo di lavorazione, non essendo rilevanti a fini probatori gli stati di avanzamento lavori e le fatture contabili emesse da nei confronti della Presidenza del Controparte_1
Consiglio (doc. da 6 al 12), trattandosi di documenti privi di ufficialità e di provenienza unilaterale, non confermati, ad esempio, da documenti o pagamenti provenienti della PA.
Quindi, il compenso dovrà essere calcolato applicando i criteri di cui all'art. 2225 c.c., tenendo conto del complessivo apporto degli autori, in relazione all'opera realizzata.
Considerando la loro partecipazione alla ideazione degli spot, il complessivo impegno di un mese di collaborazione e la presenza di alla realizzazione di 4 o 5 spot durante la Parte_1 giornata del 27.5.21, si ritiene congruo il corrispettivo complessivo di euro 10.000,00, oltre Iva se dovuta, quale credito solidale di e Parte_1 Pt_2
Pertanto, la ordinanza ex art. 186 bis cpc emessa durante il giudizio solo in favore di sarà revocata. Parte_1
Non risultano chiesti in modo esplicito gli interessi, che, quindi, non vengono riconosciuti.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM
55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, senza condanna per la pagina 5 di 6 mancata adesione alla negoziazione assistita, vista la riduzione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, quantificato in euro 10.000,00, oltre iva se dovuta, il compenso complessivo spettante per l'opera di cui è causa, condanna la parte convenuta al relativo pagamento in favore delle parti attrici, in solido;
- revoca la ordinanza ex art. 186 bis cpc emessa in data 16.5.23;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite delle parti attrici, che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 264,00 per spese.
Roma, 9.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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