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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357/2020 promossa da:
(CF.: ) difesa dall'Avv. TODARO VALERIA e Parte_1 C.F._1 domiciliata in Varese Via Speroni 14 presso il difensore
ATTORE/I contro
CF.: difesa dall'Avv. PIATTI CARLO e Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Varese Via Como 5 presso il difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“ NEL MERITO:
in via principale, per le ragioni tutte di cui agli atti ed in accoglimento della spiegata opposizione, revocare o annullare o dichiarare inammissibile e/o nullo e/o comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG.967/2020;
in subordine, accertato e dichiarato l'inadempimento della Controparte_2
per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto, revocare o annullare o
[...] dichiarare inammissibile e/o nullo e/o comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 8 545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio
RG.967/2020 qui opposto;
in via ulteriormente subordinata accertata e dichiarata l'intervenuta estinzione dei crediti ingiunti, in accoglimento della presente opposizione per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare inammissibile e/o nullo e/o comunque privo di giuridico il decreto ingiuntivo n. 545/2020, emesso dal
Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG.967/2020 qui opposto, con ogni conseguente provvedimento per i motivi dedotti in atti;
IN OGNI CASO: condannare parte opposta alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: a modifica e revoca dei provvedimenti assunti dall'Ill.mo Giudice Istruttore con ordinanza in data 30/12/2022, si chiede ammettersi parte opponente alla prova testimoniale sui capitoli dedotti con memoria ex art. 183 VI co n. 2 cpc depositata telematicamente in data 29/03/2021 con i testi ivi indicati e, ciò, precisamente sul capitolo n. 4 che di seguito integralmente si ritrascrive:
4. Vero che il doc. 3 di parte opposta che si rammostra al teste è pagina dell'agenda su cui il annotava gli acconti ricevuti dall'opponente. Controparte_1
A fronte della documentazione (doc. 04) di formazione successiva allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie versata in atti con deposito telematico del 06/11/2023, si chiede disporsi CTU volta ad accertare, salvo riserva di integrazione del quesito, lo stato dei luoghi e le opere di cui è vertenza, la sussistenza dei vizi con riferimento alle opere non eseguite ed eseguite senza l'osservanza della regola dell'arte con verifica di congruità della richiesta economica di
[...] in relazione alle opere preventivate (doc. 03 parte opposta) ed a quelle Controparte_1 effettivamente eseguite (doc. 03 e 04 parte opponente) nonché con contestuale stima dei costi per le opere di rispristino ed emenda compresi costi collaterali per l'allestimento del cantiere, lo smontaggio/rimontaggio del tetto, fornitura materiale nonché di smaltimento e trasporto del materiale di risulta.”
Per parte convenuta:
““Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
Rigettare integralmente l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 545/2020 emesso dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Cajani, in data
11.08.2020 ovvero condannare il sig. a pagare al sig. l'importo Parte_1 Controparte_1 capitale di €. 11.123,00 o la diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e spese di giustizia.
Col favore di spese e competenze della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.” pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il SI conveniva Parte_1 il signor titolare della ditta Controparte_1 Controparte_2
affinché il Tribunale di Varese revocasse o annullasse il decreto ingiuntivo n.:545/2020 emesso
[...] il giorno 11.8.2020 per la somma di €11.123,00, ottenuto dal convenuto opposto in danno dell'attore opponente.
Il decreto si fonda sulla fattura 1/2017 per il complessivo importo, IVA compresa, di €12.573,00 rimasta parzialmente impagata per la somma di €11.073,00 cui si devono aggiungere i costi per l'estratto autentico pari ad €50,00 e così in totale per €11.123,00 (IVA inclusa).
Il SI fonda la propria opposizione sia sulla violazione degli articoli 533 e ss c.p.c., per la Pt_1 mancanza di prova scritta del credito, per omessa dimostrazione dell'esatto inadempimento delle prestazioni il cui costo veniva quantificato nella fattura azionata in via monitoria, sull'inadempimento dell'opposto per l'assenza di prova dell'ammontare del credito e, da ultimo, per estinzione del credito intervenuta prima del deposito del ricorso per ingiunzione.
Costituendosi in giudizio l'opposto chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e si opponeva alle tesi di parte opponente significando la piena debenza del credito azionato.
In prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto e, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie e di replica, veniva dato corso all'escussione del testi.
Successivamente, parte attrice chiedeva di essere autorizzata al deposito di un documento (doc.4 dell'opponente), di formazione successiva allo scadere dei termini istruttori, inerente un'indagine a cura di un tecnico di parte sul tetto dell'abitazione del SI , parte convenuta si opponeva ed il Pt_1
Giudice, a seguito di scioglimento di riserva, alle cui motivazioni si rimanda, non autorizzava il deposito e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni a mezzo figli depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Natura del contratto
Nel proprio atto di citazione l'attore afferma: “…le opere delle quali l'opposto richiede (come visto nuovamente) il pagamento non sono mai state eseguite in modo idoneo e corretto e neppure completate: sul punto si veda documentazione fotografica ove può rilevarsi la mancanza della pagina 3 di 8 scossalina e del rivestimento sottogronda (doc.3)”, che per altro è l'unica documentazione prodotta da parte opponente, per dimostrare l'incompleta e non corretta esecuzione dei lavori.
Dalla foto si nota, infatti, la mancanza o incompletezza della finitura del tetto ma non è dato stabilire la data dello scatto.
Secondo la prospettazione dell'opponente, questi avrebbe interrotto i rapporti con il in CP_1 quanto si era avveduto dell'utilizzo di legname vecchio e già ammalorato in luogo di nuovi listelli dei quali, peraltro, il creditore espone il costo in fattura.
Appare evidente che ciò che il convenuto avrebbe dovuto prestare, non fosse riconducibile ad un mero ausilio manuale all'attore ma consistesse nella fornitura e posa di materiali, altrimenti non si spiegherebbe, da un lato, l'addebito mosso, dall'attore al convenuto, in relazione alla qualità degli stessi e dall'altro l'imputazione di non aver completato l'opera mancando dei materiali necessari come la scossalina che non appare nella foto 3 dell'attore.
Atteso quanto sopra, e considerato che la forma del contratto di appalto tra privati è completamente libera (ex multis Cass Ord.:3916/2014) si deve qualificare il rapporto contrattuale intercorso alla stregua di un contratto d'appalto ed in forza di questo l'opponente avrebbe già pagato €5.500,00 in contanti e senza regolare fattura.
Il rapporto intercorso tra le odierne parti deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'appalto anche in ragione della produzione di ricevute di consegna di merce riconducibile alle prestazioni concordate
(doc.4 dei parte opposta) ed anche dalla richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che la moglie dell'attore dichiara di aver presentato a nome del marito, essendosi recata personalmente presso gli uffici comunali insieme al convenuto per depositarla (doc.5 dell'opposto) circostanza confermata anche dal Geom. che afferma di aver compilato tale richiesta di suo pugno e che poi Tes_1 detta dichiarazione era stata portata in comune dal SI CP_1
Parte convenuta afferma che l'appalto conferitole dall'attore consisteva nella “… sostituzione e al rifacimento della copertura del tetto dell'immobile di sua proprietà sito in Malnate, Via Manzoni n. 22.
Anche la moglie dell'attore conferma che nel mese di luglio dell'anno 2017 suo marito avesse incaricato il convenuto di provvedere alla sostituzione e al rifacimento della copertura del tetto del loro immobile.
Per l'esecuzione di tali lavori il sig. titolare dell'omonima ditta, sottoponeva al sig. CP_1 Pt_1 un preventivo con l'indicazione di tutto il materiale e di tutte le opere necessarie per lo svolgimento dell'incarico ricevuto e i relativi costi, per un ammontare di €. 11.090,00, che il committente approvava pagina 4 di 8 apponendo la propria firma (doc. n. 3 di parte opposta).
Il predetto documento 3, prodotto da parte opposta, sarebbe, secondo la sua ricostruzione, il vero e proprio preventivo dei lavori poi diventato contratto per accettazione del committente.
Questo documento è costituito da due mezze pagine di un'agenda, contiene l'indicazione di alcune forniture con i relativi costi, una somma che sembrerebbe essere un totale, (11.090€) un'altra somma pari ad €7.000 riquadrata in nero più in basso e a sinistra della pagina, alcune cifre scritte in alto sulla stessa pagina e in rosso, una che riporta la data del 12.9 e più sotto 1.500€ con accanto una firma che appare essere quella del convenuto eseguita in rosso, un'altra scritta sempre in rosso riportante la somma di €2.000 preceduta dalla data 16.9 ed altre due cifre di €1.800 e di €200 cancellate in rosso con vicino la data del 12.9
Sulla stessa pagina si trova anche un'altra firma in inchiostro nero che appare quella dell'attore e che è apposta non in calce al conteggio, ma in alto vicino alla firma in rosso del convenuto a fianco della somma di €1.500.
Importo dell'appalto.
Dal documento 3 dell'opposto non è possibile ricavare alcun dato certo in merito al costo dell'appalto.
La somma degli importi non collima con la somma totale e non si spiega l'importo di €7.000 riquadrato più sotto nella stessa pagina, tuttavia, le prove testimoniali riescono a dare un quadro più completo della vicenda contrattuale.
Il SI , teste di parte attrice, riferisce che l'importo dei lavori preventivato da altro soggetto Tes_2 era di €9.000,00 ma che il costo stimato dal convenuto per la sistemazione del tetto ammontava a
€7.000,00.
Il che da consistenza alla presenza della somma di €7.000,00 presente nel doc.3 che assurgerebbe a costo totale dell'appalto.
Il teste di parte convenuta Geom. afferma di aver redatto un primo preventivo per la somma di Tes_1
€8.000 otre IVA ma non sa dire quali accordi siano intercorsi tra attore e convenuto.
La moglie dell'attore riferisce di un preventivo di €8.000,00 ma di non aver mai visto nulla di scritto.
Si può quindi ragionevolmente ritenere che il costo dell'appalto fosse di €7.000,00 come segnato sulla seconda pagina dell'agenda e riquadrato per evidenziarlo cui si dovranno aggiungere €800,00 per la richiesta di sostituzione non di una ma di tre travi al costo ciascuna di €400.
pagina 5 di 8 La percentuale di sconto operata dal convenuto è pari al 63% circa sul totale e quindi operando lo stesso sconto per le due travi in più il loro importo si riduce da €800 a €296,00 in totale
Il prezzo totale ammonta quindi ad €7.296,00.
I pagamenti effettuati.
Il teste di parte attrice SI afferma che l'attore aveva pagato €2.000,00 al Testimone_3 convenuto in contanti che lui stesso gli aveva prestato la somma, poi restituitagli, e di aver accompagnato l'attore dal convenuto per il pagamento di detta cifra ma di essere rimasto in auto.
Anche il teste di parte attrice SI afferma di ave assistito ad un pagamento per contanti Tes_4 dall'attore ad una persona ma non sa dire di che ammontare e precisamente afferma: “In una occasione il SI mi aveva accompagnato al lavoro e mentre andavamo si era fermato perché mi Parte_1 aveva detto che doveva pagare un altro signore per i lavori fatti per il suo tetto, ho visto i soldi in mano al signor ho visto che li dava all'altra persona in cortile e che l'altra persona segnava Parte_1 qualcosa su un taccuino. Non so quanto soldi fossero.”
Ed ancora:” Ho visto solo questo scambio di denaro non si dire di altri pagamenti.” E sul successivo capitolo afferma “Non riconosco il doc.3 di parte convenuta non l'avevo mai vista”.
Dall'esame del doc. 3 di parte opposta si nota la presenza di una somma pari ad €1.500 e vicina ad essa una data 12.09 dopo la somma una firma attribuibile al SI e la firma in nero dell'attore CP_1 proprio sotto la cifra.
Si ritiene quindi che vada interpretata come una annotazione di un pagamento avvenuto.
La deposizione del SI porta a ritenere che anche un ulteriore pagamento di €2.000,00 sia Tes_2 intervenuto come per altro segnato sempre sul predetto doc.3.
In totale quindi la somma corrisposta dall'attore al convenuto ammonterebbe ad €3.500 a fronte di un preventivo di €7.296,00.
Restano da corrispondere al convenuto €3.796,00.
Gli ulteriori lavori.
Il teste di parte convenuta signor conferma il montaggio di un ponteggio fisso in Testimone_5 cortile testimonianza smentita dalla moglie del convenuto che parla di trabattello mobile, voce che per altro si rinviene anche nel doc.3, il cosiddetto preventivo, il che porta a ritenere che il convenuto avesse ritenuto sufficiente detto metodo rispetto al montaggio di un ponteggio fisso.
pagina 6 di 8 Per la sua coerenza col preventivo (doc.3) si ritiene che la testimonianza della signora Testimone_6 sia attendibile e di fatto i due testi si elidono sulla specifica circostanza.
Non può quindi ritenersi provata la circostanza dell'utilizzo di un ponteggio fisso extra rispetto al preventivato trabattello. La somma pertanto andrà espunta dal totale dovuto come indicato in fattura
1/2017.
Il teste SI che aveva lavorato con il convenuto al tetto dell'attore, conferma che l'attore Tes_5 avesse voluto la barriera anti vapore e la sostituzione di tre travi anziché una e che la velux fosse stata smontata per averlo constatato il giorno dopo in cantiere.
Il teste inoltre conferma che tutti i lavori indicati nel capitolo 7 di parte convenuta fossero stati eseguiti
Ne consegue che le voci relative alla fornitura e posa di membrana traspirante in tessuto con listelli e il rivestimento sottogronda con lamiera, che trovano conferma nel doc.4 dell'opposto, dovranno essere corrisposte al convenuto.
La qualità dell'opera.
In corso di causa l'opponente ha richiesto che venisse disposta una consulenza d'Ufficio al fine di determinare sia quali opere fossero effettivamente realizzate sia la loro qualità tecnica.
Va sottolineato che il corredo probatorio offerto dall'opponente, in merito a vizi e difetti dell'operato del convenuto, siano limitati alla foto prodotta quale doc.3 che, tuttavia, nulla dice in merito sia al momento in cui è stata scattata, sia in relazione a chi sia il responsabile del difetto evidenziato giacché, seguendo la teoria dell'attore, il convenuto avrebbe solamente dovuto aiutarlo nella realizzazione dell'opera e quindi risulterebbe del tutto incolpevole per eventuali difetti o incompletezza della stessa.
Neppure l'attore ha potuto documentare i difetti della realizzazione della copertura fornendo, nei termini consentiti dal codice di rito, una perizia di parte che ha ritenuto di offrire tardivamente due anni dopo lo spirare dei termini istruttori o altra prova di una qualsivoglia contestazione dell'operato del convenuto.
La richiesta di CTU risulta quindi inammissibile avendo carattere meramente esplorativo.
Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. .545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020, nell'ambito del procedimento monitorio
RG.967/2020, dovrà essere revocato.
Tuttavia il SI dovrà corrispondere al SI la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di €3.796,00 rispetto al preventivo ed €1.903,00 per i lavori extra relativi alla pagina 7 di 8 membrana traspirante ed al rivestimento del sottogronda e così in totale €5.699,00 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n.545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG.967/2020.
Condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta il complessivo importo di €5.699,00 per i titoli di cui in parte motiva oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€919,00 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, €1.701,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2
DM. 55/2014.
Varese, 8 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357/2020 promossa da:
(CF.: ) difesa dall'Avv. TODARO VALERIA e Parte_1 C.F._1 domiciliata in Varese Via Speroni 14 presso il difensore
ATTORE/I contro
CF.: difesa dall'Avv. PIATTI CARLO e Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Varese Via Como 5 presso il difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“ NEL MERITO:
in via principale, per le ragioni tutte di cui agli atti ed in accoglimento della spiegata opposizione, revocare o annullare o dichiarare inammissibile e/o nullo e/o comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG.967/2020;
in subordine, accertato e dichiarato l'inadempimento della Controparte_2
per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto, revocare o annullare o
[...] dichiarare inammissibile e/o nullo e/o comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 8 545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio
RG.967/2020 qui opposto;
in via ulteriormente subordinata accertata e dichiarata l'intervenuta estinzione dei crediti ingiunti, in accoglimento della presente opposizione per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare inammissibile e/o nullo e/o comunque privo di giuridico il decreto ingiuntivo n. 545/2020, emesso dal
Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG.967/2020 qui opposto, con ogni conseguente provvedimento per i motivi dedotti in atti;
IN OGNI CASO: condannare parte opposta alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: a modifica e revoca dei provvedimenti assunti dall'Ill.mo Giudice Istruttore con ordinanza in data 30/12/2022, si chiede ammettersi parte opponente alla prova testimoniale sui capitoli dedotti con memoria ex art. 183 VI co n. 2 cpc depositata telematicamente in data 29/03/2021 con i testi ivi indicati e, ciò, precisamente sul capitolo n. 4 che di seguito integralmente si ritrascrive:
4. Vero che il doc. 3 di parte opposta che si rammostra al teste è pagina dell'agenda su cui il annotava gli acconti ricevuti dall'opponente. Controparte_1
A fronte della documentazione (doc. 04) di formazione successiva allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie versata in atti con deposito telematico del 06/11/2023, si chiede disporsi CTU volta ad accertare, salvo riserva di integrazione del quesito, lo stato dei luoghi e le opere di cui è vertenza, la sussistenza dei vizi con riferimento alle opere non eseguite ed eseguite senza l'osservanza della regola dell'arte con verifica di congruità della richiesta economica di
[...] in relazione alle opere preventivate (doc. 03 parte opposta) ed a quelle Controparte_1 effettivamente eseguite (doc. 03 e 04 parte opponente) nonché con contestuale stima dei costi per le opere di rispristino ed emenda compresi costi collaterali per l'allestimento del cantiere, lo smontaggio/rimontaggio del tetto, fornitura materiale nonché di smaltimento e trasporto del materiale di risulta.”
Per parte convenuta:
““Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
Rigettare integralmente l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 545/2020 emesso dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Cajani, in data
11.08.2020 ovvero condannare il sig. a pagare al sig. l'importo Parte_1 Controparte_1 capitale di €. 11.123,00 o la diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e spese di giustizia.
Col favore di spese e competenze della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.” pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il SI conveniva Parte_1 il signor titolare della ditta Controparte_1 Controparte_2
affinché il Tribunale di Varese revocasse o annullasse il decreto ingiuntivo n.:545/2020 emesso
[...] il giorno 11.8.2020 per la somma di €11.123,00, ottenuto dal convenuto opposto in danno dell'attore opponente.
Il decreto si fonda sulla fattura 1/2017 per il complessivo importo, IVA compresa, di €12.573,00 rimasta parzialmente impagata per la somma di €11.073,00 cui si devono aggiungere i costi per l'estratto autentico pari ad €50,00 e così in totale per €11.123,00 (IVA inclusa).
Il SI fonda la propria opposizione sia sulla violazione degli articoli 533 e ss c.p.c., per la Pt_1 mancanza di prova scritta del credito, per omessa dimostrazione dell'esatto inadempimento delle prestazioni il cui costo veniva quantificato nella fattura azionata in via monitoria, sull'inadempimento dell'opposto per l'assenza di prova dell'ammontare del credito e, da ultimo, per estinzione del credito intervenuta prima del deposito del ricorso per ingiunzione.
Costituendosi in giudizio l'opposto chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e si opponeva alle tesi di parte opponente significando la piena debenza del credito azionato.
In prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto e, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie e di replica, veniva dato corso all'escussione del testi.
Successivamente, parte attrice chiedeva di essere autorizzata al deposito di un documento (doc.4 dell'opponente), di formazione successiva allo scadere dei termini istruttori, inerente un'indagine a cura di un tecnico di parte sul tetto dell'abitazione del SI , parte convenuta si opponeva ed il Pt_1
Giudice, a seguito di scioglimento di riserva, alle cui motivazioni si rimanda, non autorizzava il deposito e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni a mezzo figli depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Natura del contratto
Nel proprio atto di citazione l'attore afferma: “…le opere delle quali l'opposto richiede (come visto nuovamente) il pagamento non sono mai state eseguite in modo idoneo e corretto e neppure completate: sul punto si veda documentazione fotografica ove può rilevarsi la mancanza della pagina 3 di 8 scossalina e del rivestimento sottogronda (doc.3)”, che per altro è l'unica documentazione prodotta da parte opponente, per dimostrare l'incompleta e non corretta esecuzione dei lavori.
Dalla foto si nota, infatti, la mancanza o incompletezza della finitura del tetto ma non è dato stabilire la data dello scatto.
Secondo la prospettazione dell'opponente, questi avrebbe interrotto i rapporti con il in CP_1 quanto si era avveduto dell'utilizzo di legname vecchio e già ammalorato in luogo di nuovi listelli dei quali, peraltro, il creditore espone il costo in fattura.
Appare evidente che ciò che il convenuto avrebbe dovuto prestare, non fosse riconducibile ad un mero ausilio manuale all'attore ma consistesse nella fornitura e posa di materiali, altrimenti non si spiegherebbe, da un lato, l'addebito mosso, dall'attore al convenuto, in relazione alla qualità degli stessi e dall'altro l'imputazione di non aver completato l'opera mancando dei materiali necessari come la scossalina che non appare nella foto 3 dell'attore.
Atteso quanto sopra, e considerato che la forma del contratto di appalto tra privati è completamente libera (ex multis Cass Ord.:3916/2014) si deve qualificare il rapporto contrattuale intercorso alla stregua di un contratto d'appalto ed in forza di questo l'opponente avrebbe già pagato €5.500,00 in contanti e senza regolare fattura.
Il rapporto intercorso tra le odierne parti deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'appalto anche in ragione della produzione di ricevute di consegna di merce riconducibile alle prestazioni concordate
(doc.4 dei parte opposta) ed anche dalla richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che la moglie dell'attore dichiara di aver presentato a nome del marito, essendosi recata personalmente presso gli uffici comunali insieme al convenuto per depositarla (doc.5 dell'opposto) circostanza confermata anche dal Geom. che afferma di aver compilato tale richiesta di suo pugno e che poi Tes_1 detta dichiarazione era stata portata in comune dal SI CP_1
Parte convenuta afferma che l'appalto conferitole dall'attore consisteva nella “… sostituzione e al rifacimento della copertura del tetto dell'immobile di sua proprietà sito in Malnate, Via Manzoni n. 22.
Anche la moglie dell'attore conferma che nel mese di luglio dell'anno 2017 suo marito avesse incaricato il convenuto di provvedere alla sostituzione e al rifacimento della copertura del tetto del loro immobile.
Per l'esecuzione di tali lavori il sig. titolare dell'omonima ditta, sottoponeva al sig. CP_1 Pt_1 un preventivo con l'indicazione di tutto il materiale e di tutte le opere necessarie per lo svolgimento dell'incarico ricevuto e i relativi costi, per un ammontare di €. 11.090,00, che il committente approvava pagina 4 di 8 apponendo la propria firma (doc. n. 3 di parte opposta).
Il predetto documento 3, prodotto da parte opposta, sarebbe, secondo la sua ricostruzione, il vero e proprio preventivo dei lavori poi diventato contratto per accettazione del committente.
Questo documento è costituito da due mezze pagine di un'agenda, contiene l'indicazione di alcune forniture con i relativi costi, una somma che sembrerebbe essere un totale, (11.090€) un'altra somma pari ad €7.000 riquadrata in nero più in basso e a sinistra della pagina, alcune cifre scritte in alto sulla stessa pagina e in rosso, una che riporta la data del 12.9 e più sotto 1.500€ con accanto una firma che appare essere quella del convenuto eseguita in rosso, un'altra scritta sempre in rosso riportante la somma di €2.000 preceduta dalla data 16.9 ed altre due cifre di €1.800 e di €200 cancellate in rosso con vicino la data del 12.9
Sulla stessa pagina si trova anche un'altra firma in inchiostro nero che appare quella dell'attore e che è apposta non in calce al conteggio, ma in alto vicino alla firma in rosso del convenuto a fianco della somma di €1.500.
Importo dell'appalto.
Dal documento 3 dell'opposto non è possibile ricavare alcun dato certo in merito al costo dell'appalto.
La somma degli importi non collima con la somma totale e non si spiega l'importo di €7.000 riquadrato più sotto nella stessa pagina, tuttavia, le prove testimoniali riescono a dare un quadro più completo della vicenda contrattuale.
Il SI , teste di parte attrice, riferisce che l'importo dei lavori preventivato da altro soggetto Tes_2 era di €9.000,00 ma che il costo stimato dal convenuto per la sistemazione del tetto ammontava a
€7.000,00.
Il che da consistenza alla presenza della somma di €7.000,00 presente nel doc.3 che assurgerebbe a costo totale dell'appalto.
Il teste di parte convenuta Geom. afferma di aver redatto un primo preventivo per la somma di Tes_1
€8.000 otre IVA ma non sa dire quali accordi siano intercorsi tra attore e convenuto.
La moglie dell'attore riferisce di un preventivo di €8.000,00 ma di non aver mai visto nulla di scritto.
Si può quindi ragionevolmente ritenere che il costo dell'appalto fosse di €7.000,00 come segnato sulla seconda pagina dell'agenda e riquadrato per evidenziarlo cui si dovranno aggiungere €800,00 per la richiesta di sostituzione non di una ma di tre travi al costo ciascuna di €400.
pagina 5 di 8 La percentuale di sconto operata dal convenuto è pari al 63% circa sul totale e quindi operando lo stesso sconto per le due travi in più il loro importo si riduce da €800 a €296,00 in totale
Il prezzo totale ammonta quindi ad €7.296,00.
I pagamenti effettuati.
Il teste di parte attrice SI afferma che l'attore aveva pagato €2.000,00 al Testimone_3 convenuto in contanti che lui stesso gli aveva prestato la somma, poi restituitagli, e di aver accompagnato l'attore dal convenuto per il pagamento di detta cifra ma di essere rimasto in auto.
Anche il teste di parte attrice SI afferma di ave assistito ad un pagamento per contanti Tes_4 dall'attore ad una persona ma non sa dire di che ammontare e precisamente afferma: “In una occasione il SI mi aveva accompagnato al lavoro e mentre andavamo si era fermato perché mi Parte_1 aveva detto che doveva pagare un altro signore per i lavori fatti per il suo tetto, ho visto i soldi in mano al signor ho visto che li dava all'altra persona in cortile e che l'altra persona segnava Parte_1 qualcosa su un taccuino. Non so quanto soldi fossero.”
Ed ancora:” Ho visto solo questo scambio di denaro non si dire di altri pagamenti.” E sul successivo capitolo afferma “Non riconosco il doc.3 di parte convenuta non l'avevo mai vista”.
Dall'esame del doc. 3 di parte opposta si nota la presenza di una somma pari ad €1.500 e vicina ad essa una data 12.09 dopo la somma una firma attribuibile al SI e la firma in nero dell'attore CP_1 proprio sotto la cifra.
Si ritiene quindi che vada interpretata come una annotazione di un pagamento avvenuto.
La deposizione del SI porta a ritenere che anche un ulteriore pagamento di €2.000,00 sia Tes_2 intervenuto come per altro segnato sempre sul predetto doc.3.
In totale quindi la somma corrisposta dall'attore al convenuto ammonterebbe ad €3.500 a fronte di un preventivo di €7.296,00.
Restano da corrispondere al convenuto €3.796,00.
Gli ulteriori lavori.
Il teste di parte convenuta signor conferma il montaggio di un ponteggio fisso in Testimone_5 cortile testimonianza smentita dalla moglie del convenuto che parla di trabattello mobile, voce che per altro si rinviene anche nel doc.3, il cosiddetto preventivo, il che porta a ritenere che il convenuto avesse ritenuto sufficiente detto metodo rispetto al montaggio di un ponteggio fisso.
pagina 6 di 8 Per la sua coerenza col preventivo (doc.3) si ritiene che la testimonianza della signora Testimone_6 sia attendibile e di fatto i due testi si elidono sulla specifica circostanza.
Non può quindi ritenersi provata la circostanza dell'utilizzo di un ponteggio fisso extra rispetto al preventivato trabattello. La somma pertanto andrà espunta dal totale dovuto come indicato in fattura
1/2017.
Il teste SI che aveva lavorato con il convenuto al tetto dell'attore, conferma che l'attore Tes_5 avesse voluto la barriera anti vapore e la sostituzione di tre travi anziché una e che la velux fosse stata smontata per averlo constatato il giorno dopo in cantiere.
Il teste inoltre conferma che tutti i lavori indicati nel capitolo 7 di parte convenuta fossero stati eseguiti
Ne consegue che le voci relative alla fornitura e posa di membrana traspirante in tessuto con listelli e il rivestimento sottogronda con lamiera, che trovano conferma nel doc.4 dell'opposto, dovranno essere corrisposte al convenuto.
La qualità dell'opera.
In corso di causa l'opponente ha richiesto che venisse disposta una consulenza d'Ufficio al fine di determinare sia quali opere fossero effettivamente realizzate sia la loro qualità tecnica.
Va sottolineato che il corredo probatorio offerto dall'opponente, in merito a vizi e difetti dell'operato del convenuto, siano limitati alla foto prodotta quale doc.3 che, tuttavia, nulla dice in merito sia al momento in cui è stata scattata, sia in relazione a chi sia il responsabile del difetto evidenziato giacché, seguendo la teoria dell'attore, il convenuto avrebbe solamente dovuto aiutarlo nella realizzazione dell'opera e quindi risulterebbe del tutto incolpevole per eventuali difetti o incompletezza della stessa.
Neppure l'attore ha potuto documentare i difetti della realizzazione della copertura fornendo, nei termini consentiti dal codice di rito, una perizia di parte che ha ritenuto di offrire tardivamente due anni dopo lo spirare dei termini istruttori o altra prova di una qualsivoglia contestazione dell'operato del convenuto.
La richiesta di CTU risulta quindi inammissibile avendo carattere meramente esplorativo.
Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. .545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020, nell'ambito del procedimento monitorio
RG.967/2020, dovrà essere revocato.
Tuttavia il SI dovrà corrispondere al SI la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di €3.796,00 rispetto al preventivo ed €1.903,00 per i lavori extra relativi alla pagina 7 di 8 membrana traspirante ed al rivestimento del sottogronda e così in totale €5.699,00 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n.545/2020, emesso dal Tribunale di Varese in data 11/08/2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG.967/2020.
Condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta il complessivo importo di €5.699,00 per i titoli di cui in parte motiva oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€919,00 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, €1.701,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2
DM. 55/2014.
Varese, 8 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
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