Versione
21 maggio 2009
21 maggio 2009
Art. 7. (Principi e criteri direttivi relativi ai tributi
delle regioni e alle compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonche' le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformita' al principio di territorialita' di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di' consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.
delle regioni e alle compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonche' le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformita' al principio di territorialita' di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di' consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.
Commentari • 18
- 1. Risoluzione del 01/04/2015 n. 4 - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscaleDipartimento delle Finanze · 1 aprile 2015 · 3.1604497
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 250
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 26/05/2025, n. 3367Provvedimento: […] Eccepisce l'illegittimità della Sentenza, nella parte in cui i Giudici individuano nell'iscrizione al PRA il presupposto impositivo della TAR, disconoscendo la sua (reale e) unica funzione di mera pubblicità notizia. Sostiene che il presupposto impositivo della TAR è dato dalla situazione giuridica soggettiva della proprietà o del possesso del veicolo, come espressamente statuito dal combinato disposto degli artt. 5 D.L. 953/1982 e 7 L. 42/2009;Leggi di più...
- principio di territorialità·
- giurisdizione tributaria·
- abuso del diritto·
- motivazione avvisi di accertamento·
- tassa automobilistica·
- libertà di iniziativa economica·
- decadenza accertamento·
- PRA·
- compensazione spese di lite·
- art. 10-bis Statuto del Contribuente