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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2259 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Rosa Fanizzi, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 6/06/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in SAarica (LE) il 31/08/2012;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 24/08/2015; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
1 Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Pt_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, che hanno contratto matrimonio in SAarica (Le), il 31/08/2012
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Nociglia al n. 6, parte II, serie B, anno 2012), alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e fissare la propria residenza ove essi vorranno, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'immobile, già residenza coniugale e familiare, sito in Castromediano –
Frazione di Cavallino alla via C. Nepote n. 38, resterà nella esclusiva disponibilità della dott.ssa , che ci vivrà con la figlia minore Parte_1
. Per_1
I coniugi dichiarano, sin da ora, che a far data dall'omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Lecce, la dott.ssa sarà Parte_1 autorizzata a cambiare la serratura della porta di accesso al proprio studio sito all'interno della casa familiare, nonché a sostituire le credenziali e le password di accesso a tutte le telecamere esistenti nella casa familiare e al
2 sistema di allarme, al fine di detenerne in via esclusiva il controllo da remoto.
Il SI. , da parte sua, si impegna a comunicare e concordare Parte_2 preventivamente alla/con la dott.ssa ogni visita presso la Parte_1 casa familiare e a non utilizzare la stessa nel periodo estivo, quando la madre e la figlia minore potranno soggiornare ad Otranto nella casa estiva della famiglia d'origine della prima.
3. Il SI. resterà nella casa familiare per il periodo necessario Parte_2 alla individuazione di una nuova residenza che sia consona alle proprie eSIenze e a quelle della minore e, in ogni caso, per un tempo non superiore a tre mesi dall'omologa del presente ricorso da parte del Tribunale di Lecce, con impegno a trasferire la propria residenza entro il medesimo termine.
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-ter co. 3 c.c., saranno assunte dalla madre e dal padre in maniera autonoma, e comunque nell'interesse della minore, durante i periodi in cui la stessa sarà collocata presso ciascun genitore;
entrambi i genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia, secondo le naturali inclinazioni di questi e a favorire duraturi e SInificativi rapporti della figlia con ciascuno di essi.
5. La figlia rimarrà prevalentemente collocata presso la dimora familiare con la madre, in Castromediano – Frazione di Cavallino alla via C. Nepote n.
38.
6. Il padre potrà tenerla con sé, nel corso della settimana, nei giorni di martedì
e venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, prelevandola dalla casa materna e/o dal luogo di frequenza dell'attività sportiva e tenendola con sé anche per la cena;
negli altri giorni della settimana il padre avrà, comunque, la facoltà di vedere la bambina, compatibilmente con le attività ed eSIenze di studio, ludiche e sportive della stessa, previo accordo fra i coniugi.
7. Ed inoltre, il padre terrà con sé la figlia presso la propria residenza, a settimane alterne, dal venerdì, prelevandola da scuola e/o dalla casa materna, fino alla successiva domenica, per poi riportarla presso il domicilio
3 della madre entro le ore 19,00, fatte salve diverse eSIenze della minore che di volta in volta dovranno essere considerate da entrambi i genitori e/o diverso accordo tra questi ultimi.
8. Ciascun genitore terrà con sé la figlia, alternativamente negli anni, il giorno della Vigilia di Natale, ovvero il giorno di Natale;
il 31 dicembre, ovvero il
1 gennaio;
il giorno di SAto Stefano ovvero il 6 gennaio;
il giorno di
Pasqua, ovvero il Lunedì dell'Angelo, seguendo per gli altri giorni di vacanze scolastiche l'accordo di cui ai punti 6) e 7) del presente ricorso.
9. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto, previo accordo tra gli stessi, da stabilirsi ogni anno entro il 30 maggio, in base alle eSIenze lavorative di entrambi e alle attività ed eSIenze della minore.
Durante lo stesso periodo delle vacanze estive, sarà nella facoltà della dott.ssa trasferirsi con la figlia minore presso la casa estiva Parte_1 della sua famiglia d'origine in Otranto, per cui il SI. si Parte_2 impegna, nel medesimo periodo, a prelevare e riportare la figlia nella medesima casa durante i giorni in cui potrà esercitare il proprio diritto di visita/permanenza con la stessa.
10. La minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori;
mentre potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi, sempre in base alle eSIenze di studio e personali della stessa.
11. Il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre il Parte_2 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00, mediante accredito sul c/c alla stessa intestato presso AN SA SA PA (IBAN:
IT97 O030 6979 5651 0000 0003 159), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno al 100% secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
12. Le spese per le eSIenze straordinarie della minore, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lecce, di cui le parti dichiarano di aver preso conoscenza, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. I coniugi si danno atto che tra le spese straordinarie
4 preesistenti, già di fatto sostenute nel corso della relazione matrimoniale
(tra cui rientrano spese sanitarie, scolastiche, parascolastiche, sportive) devono sin d'ora annoverarsi gli esborsi per l'attività sportiva pari ad €
100,00 mensili, che i coniugi si impegnano a sostenere in ragione del 50% ciascuno.
13. Il SI. verserà in favore della SI.ra , entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00, mediante accredito sul c/c alla stessa intestato presso AN SA SA PA
(IBAN: IT97 O030 6979 5651 0000 0003 159), a titolo di contributo per il suo personale mantenimento, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno al 100% secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
14. La dott.ssa si accollerà la rata mensile di € 443,37 del mutuo Parte_1 contratto sulla casa familiare a far data dal mese successivo al trasferimento del SI. nella nuova abitazione e sino alla scadenza dello Parte_2 stesso, salvo eventuali nuovi accordi fra i coniugi e/o modifica delle presenti condizioni nei modi di legge.
15. L'assegno unico verrà richiesto dal SI. e versato sul conto Parte_2 corrente cointestato ai coniugi, affinché resti a disposizione della madre per spese ed eSIenze varie della figlia.
16. I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo di separazione hanno regolato tutte le questioni di carattere patrimoniale in essere tra gli stessi.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2259 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Rosa Fanizzi, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 6/06/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in SAarica (LE) il 31/08/2012;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 24/08/2015; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
1 Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Pt_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, che hanno contratto matrimonio in SAarica (Le), il 31/08/2012
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Nociglia al n. 6, parte II, serie B, anno 2012), alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e fissare la propria residenza ove essi vorranno, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'immobile, già residenza coniugale e familiare, sito in Castromediano –
Frazione di Cavallino alla via C. Nepote n. 38, resterà nella esclusiva disponibilità della dott.ssa , che ci vivrà con la figlia minore Parte_1
. Per_1
I coniugi dichiarano, sin da ora, che a far data dall'omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Lecce, la dott.ssa sarà Parte_1 autorizzata a cambiare la serratura della porta di accesso al proprio studio sito all'interno della casa familiare, nonché a sostituire le credenziali e le password di accesso a tutte le telecamere esistenti nella casa familiare e al
2 sistema di allarme, al fine di detenerne in via esclusiva il controllo da remoto.
Il SI. , da parte sua, si impegna a comunicare e concordare Parte_2 preventivamente alla/con la dott.ssa ogni visita presso la Parte_1 casa familiare e a non utilizzare la stessa nel periodo estivo, quando la madre e la figlia minore potranno soggiornare ad Otranto nella casa estiva della famiglia d'origine della prima.
3. Il SI. resterà nella casa familiare per il periodo necessario Parte_2 alla individuazione di una nuova residenza che sia consona alle proprie eSIenze e a quelle della minore e, in ogni caso, per un tempo non superiore a tre mesi dall'omologa del presente ricorso da parte del Tribunale di Lecce, con impegno a trasferire la propria residenza entro il medesimo termine.
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-ter co. 3 c.c., saranno assunte dalla madre e dal padre in maniera autonoma, e comunque nell'interesse della minore, durante i periodi in cui la stessa sarà collocata presso ciascun genitore;
entrambi i genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia, secondo le naturali inclinazioni di questi e a favorire duraturi e SInificativi rapporti della figlia con ciascuno di essi.
5. La figlia rimarrà prevalentemente collocata presso la dimora familiare con la madre, in Castromediano – Frazione di Cavallino alla via C. Nepote n.
38.
6. Il padre potrà tenerla con sé, nel corso della settimana, nei giorni di martedì
e venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, prelevandola dalla casa materna e/o dal luogo di frequenza dell'attività sportiva e tenendola con sé anche per la cena;
negli altri giorni della settimana il padre avrà, comunque, la facoltà di vedere la bambina, compatibilmente con le attività ed eSIenze di studio, ludiche e sportive della stessa, previo accordo fra i coniugi.
7. Ed inoltre, il padre terrà con sé la figlia presso la propria residenza, a settimane alterne, dal venerdì, prelevandola da scuola e/o dalla casa materna, fino alla successiva domenica, per poi riportarla presso il domicilio
3 della madre entro le ore 19,00, fatte salve diverse eSIenze della minore che di volta in volta dovranno essere considerate da entrambi i genitori e/o diverso accordo tra questi ultimi.
8. Ciascun genitore terrà con sé la figlia, alternativamente negli anni, il giorno della Vigilia di Natale, ovvero il giorno di Natale;
il 31 dicembre, ovvero il
1 gennaio;
il giorno di SAto Stefano ovvero il 6 gennaio;
il giorno di
Pasqua, ovvero il Lunedì dell'Angelo, seguendo per gli altri giorni di vacanze scolastiche l'accordo di cui ai punti 6) e 7) del presente ricorso.
9. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto, previo accordo tra gli stessi, da stabilirsi ogni anno entro il 30 maggio, in base alle eSIenze lavorative di entrambi e alle attività ed eSIenze della minore.
Durante lo stesso periodo delle vacanze estive, sarà nella facoltà della dott.ssa trasferirsi con la figlia minore presso la casa estiva Parte_1 della sua famiglia d'origine in Otranto, per cui il SI. si Parte_2 impegna, nel medesimo periodo, a prelevare e riportare la figlia nella medesima casa durante i giorni in cui potrà esercitare il proprio diritto di visita/permanenza con la stessa.
10. La minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori;
mentre potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi, sempre in base alle eSIenze di studio e personali della stessa.
11. Il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre il Parte_2 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00, mediante accredito sul c/c alla stessa intestato presso AN SA SA PA (IBAN:
IT97 O030 6979 5651 0000 0003 159), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno al 100% secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
12. Le spese per le eSIenze straordinarie della minore, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lecce, di cui le parti dichiarano di aver preso conoscenza, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. I coniugi si danno atto che tra le spese straordinarie
4 preesistenti, già di fatto sostenute nel corso della relazione matrimoniale
(tra cui rientrano spese sanitarie, scolastiche, parascolastiche, sportive) devono sin d'ora annoverarsi gli esborsi per l'attività sportiva pari ad €
100,00 mensili, che i coniugi si impegnano a sostenere in ragione del 50% ciascuno.
13. Il SI. verserà in favore della SI.ra , entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00, mediante accredito sul c/c alla stessa intestato presso AN SA SA PA
(IBAN: IT97 O030 6979 5651 0000 0003 159), a titolo di contributo per il suo personale mantenimento, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno al 100% secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
14. La dott.ssa si accollerà la rata mensile di € 443,37 del mutuo Parte_1 contratto sulla casa familiare a far data dal mese successivo al trasferimento del SI. nella nuova abitazione e sino alla scadenza dello Parte_2 stesso, salvo eventuali nuovi accordi fra i coniugi e/o modifica delle presenti condizioni nei modi di legge.
15. L'assegno unico verrà richiesto dal SI. e versato sul conto Parte_2 corrente cointestato ai coniugi, affinché resti a disposizione della madre per spese ed eSIenze varie della figlia.
16. I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo di separazione hanno regolato tutte le questioni di carattere patrimoniale in essere tra gli stessi.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
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