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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 28/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 12903 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Pt_1 rappr. e dif. dall'avv. FARETRA ANNA;
Opponente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. CALO' ANDREA;
Opposto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso per ingiunzione depositato il 13.09.2023, premesso: di lavorare alle Controparte_1 dipendenze della , con mansioni di Collaboratore professionale infermiere presso il Pronto Soccorso Pt_1 del Presidio Ospedaliero di Molfetta ed inquadramento nel CCNL Comparto Sanità; di avere lavorato nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020 nel presidio ospedaliero di Molfetta a stretto contatto con “pazienti
Covid” o presunti tali, per un totale di n. 30 turni nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020; che il reparto presso cui lavorava (nel periodo in oggetto) risultava inserito tra le strutture indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in Legge n.
27/2020, modificato dal D.L. 34/2020 e definite dall'Accordo Regionale del 28.05.2020; che per il personale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica, ricompreso nella fascia A) in ragione dell'attività espletata, è stato previsto un incentivo pari a 63,00 euro per ogni turno;
che per il suddetto titolo le era stato, esclusivamente, corrisposto un acconto pari ad euro 1.295,33 lordi;
che, invece, per l'attività prestata le sarebbe spettato, in virtù dell'Accordo regionale del 28.05.2020, il maggiore importo di euro 1.890,00 lordi, calcolato moltiplicando la somma di euro 63,00 per 30 turni lavorativi;
che, quindi, essa ricorrente rimaneva debitrice nei confronti dell'Azienda sanitaria di un importo pari ad euro 594,67 lordi.
In data 22.09.2023 con decreto n. 1254/2023 era ingiunto alla , il pagamento della somma di euro Pt_1
594,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria.
1 Con ricorso depositato il 17/11/2023 la ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto Pt_1 ingiuntivo, notificato in data 09.10.2023, contestando di dovere alcunché a titolo di differenza per incentivo
Covid e concludendo, quindi, nel senso della revoca del titolo monitorio.
A fondamento della opposizione ha dedotto la che sulla base della contrattazione integrativa aziendale Pt_1 del 3.08.2020 aveva deciso di attribuire un acconto del 50 % a tutto il personale, parametrando l'importo alla fascia A) del citato Accordo regionale, così corrispondendo 63,00 lordi per ciascun turno;
sicché a fronte dei turni effettuati e della decurtazione degli oneri aziendali era stata corrisposta la somma satisfattiva di euro
1.294,35; ragione per cui più nulla era dovuto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della opposizione. CP_1
Quindi alla odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa, dandosi reciprocamente atto che la questione in discussione – riguardante il quantum della prestazione – era circoscritta alle modalità di decurtazione degli oneri aziendali, decurtazione che, appunto, incideva sul quantum finale.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente della locale Corte di appello (sent. n. 1723/2024), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile.
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L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si riportano.
Sul punto è intervenuta la Corte di appello di Bari – sentenza depositata telematicamente il 7.03.2025 dalla Part
- la quale, nel rigettare l'appello della e confermare la pronuncia del giudice di prime CP_1 cure, ha affermato, in sintesi, che <<
1.d. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era "al lordo"), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli oneri ed IRAP gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno nè all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del "premio"/indennitä" prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.>>
Alla luce delle suesposte considerazioni la opposizione va respinta, poiché è del tutto condivisibile la tesi della lavoratrice.
In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1254/2023, presentata da nei Pt_1 confronti di , con ricorso depositato il 17/11/2023, così provvede: Controparte_1
- rigetta la opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in euro 300,00, oltre Pt_1 accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 28/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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