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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7769/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 7769/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), elett.te dom.to in Casoria Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via G. D'Anna 16 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Eramo (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata C.F._2
all'atto di citazione (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE –
E
società unipersonale (C.F./P.IVA indicata: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale
(già giusta atto a rogito del notaio Controparte_2 CP_1 Per_1
di Verona del 29.06.2015, rep. n. 1436), C.F./P.IVA , giusta
[...] P.IVA_2
procura speciale a rogito del notaio di Verona del 15.12.2016, rep. Persona_1
n. 2790, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), C.F._3
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per procura generale alle liti autenticata nella firma il 29.09.2015 dal notaio Per_1
rep. n. 1616, racc. n. 1161, e con le elettivamente domiciliata presso lo
[...]
Studio dell'Avv. Giuseppe Pezone in Trentola Ducenta (CE) alla Via Caracas n. 1
(domicilio digitale indicato in atti);
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 647/2024, emesso in data 10/03/2024 dal Tribunale di
NA RD su ricorso della società , veniva ingiunto al sig. CP_1 Pt_1
il pagamento della somma di € 15.561,91, oltre interessi, spese e oneri fiscali,
[...]
in relazione a un presunto debito derivante da cessione di contratto di prestito personale.
Con atto di citazione notificato l'1.10.2024, il sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la mancata instaurazione del procedimento di mediazione, l'inefficacia del decreto per tardiva notifica e il difetto di legittimazione attiva in capo a . CP_1
L'opponente contestava infatti di non aver mai sottoscritto un contratto di finanziamento con OS CA S.p.A., ma solo con PI UC S.p.A., e rilevava che la società opposta non aveva prodotto in giudizio la documentazione idonea a dimostrare la cessione del credito dalla banca originaria fino a CP_1
, né l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
[...]
L'opponente deduceva inoltre che i documenti posti a fondamento del ricorso monitorio erano inidonei a provare la fondatezza della pretesa creditoria, mancando la prova dell'avvenuta cessione del credito e della titolarità dello stesso in capo a
. CP_1
Alla luce di tali circostanze, il sig. chiedeva la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
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Si è costituita a mezzo della procuratrice CP_1 Controparte_2
chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione; in via subordinata la
[...]
condanna, previo accertamento, dell'opponente al pagamento della somma di €
15.561,91, oltre interessi e spese.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale del 19.02.2025 in atti) per la mancata presenza del sig. . La mancata Pt_1
partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta, in applicazione dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Preliminarmente il Tribunale deve dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
del decreto ingiuntivo n. 647/2024 del Tribunale di NA RD che è stato depositato in data 10.03.2024 ed è stato notificato in data 29.07.2024.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito della disciplina dettata dall'art.
644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi
in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la
notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice
della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od
irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650
c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento
della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (Cass. Sez. L., 21/01/2019, n. 1509).
Sempre secondo la Cassazione l'inesistenza della notifica “ricorre, oltre che nel caso di
totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli
elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come
notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle
nullità” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018). “Tali elementi
consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base
alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere
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esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come
raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege",
eseguita)” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
Nel caso di specie, sebbene vi sia stato un primo tentativo di notifica tempestivo, in quanto avvenuto con spedizione del 21.03.2024, lo stesso deve considerarsi inesistente.
Ed infatti il tentativo di notifica è stato effettuato a Casoria in via Perugia n. 3,
sebbene nel fascicolo monitorio fosse presente un certificato di residenza, datato
20/09/2023, da cui risultava che risiedeva sì in Casoria, ma in via Parte_1
Galluccio Raffaele n. 10, scala B, interno 10 (peraltro, il medesimo indirizzo indicato nel ricorso monitorio), ossia lo stesso indirizzo presso cui è stata effettuata la seconda notifica dopo il rilascio di un secondo certificato di residenza in data 19.06.2024, che confermava la residenza del sig. in via Galluccio. Pt_1
Pertanto, poiché il primo tentativo di notifica non ha avuto uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento ed è stato effettuato presso un indirizzo che non presentava alcun collegamento con il destinatario, la prima notifica deve considerarsi inesistente ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c.
4. Sebbene il titolo monitorio sia inefficace, parte opposta, nell'ambito del giudizio di opposizione, quale attore in senso sostanziale può riproporre la domanda come espressamente previsto dall'art. 644 c.p.c. (cfr. Cass., 4 gennaio 2002, n. 67; Cass., 6
ottobre 2021, n. 27062).
5. Nel ricorso monitorio, deduce che in data 22/03/2005 CP_1 Parte_1
richiedeva ed otteneva un finanziamento personale n. 33092149 per l'importo di €
31.080,00 presso la OS CA S.p.A..
contesta di aver mai sottoscritto un contratto di finanziamento con Parte_1
OS CA S.p.A.
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Nella comparsa di costituzione ha precisato che il contratto era stato CP_1
stipulato con Bipielle CA S.p.A.
Ha prodotto visura camerale (all. 12) della CA S.p.A. da cui risulta che detta società ha acquisito con atto del 9.12.2003 la Bipielle CA S.p.A.
Con altra visura camerale (all.11) ha documentato che OS CA S.p.A. ha incorporato mediante fusione la CA S.p.A. in data 21.12.2009.
L'eccezione dell'opponente è, dunque, infondata, avendo documentato CP_1
che il credito vantato nei confronti del sig. era stato comunque acquisito da Pt_1
OS CA S.p.A.
6. Quanto alla legittimazione, ha depositato copia dell'avviso di cessione CP_1
pubblicato sulla G.U. n. 152 del 28.12.2013 in cui comunicava “di aver CP_3
acquisito … da OS CA S.p.A., mediante un contratto di cessione concluso tra OS
CA e la Società in data 10 dicembre 2013 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un
portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro spettante)
identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti
pecuniari di titolarità della società cedente OS CA che alla data del 31 agosto 2013 (la
"Data di Valutazione") soddisfino tutti i seguenti criteri: - traggano origine da rapporti di
credito al consumo: il contratto de quo rientra nella categoria del credito al consumo;
-siano
vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia: il contratto è sottoscritto
da una persona fisica;
- sia stata dichiarata da parte di OS CA S.p.A. la decadenza del
debitore dei crediti dal beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio
2012”.
Come noto, se l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel suo contenuto minimo non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario dei crediti in blocco, la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od
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ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod.
civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr., ex multis, Cass. n. 5617/2020; Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 4334/2020 e Cass. n. 20495/2020).
Nel caso di specie, il credito vantato dalla OS nei confronti del sig. Pt_1
presentava tutti i requisiti previsti dalla G.U.: in particolare, dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio (all. 11) risulta che il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine il 31/07/2009 (e, quindi, tra il 3.12.1993 ed il
28.07.2012).
ha poi ceduto a con contratto con efficacia dal Controparte_4 Controparte_5
30.11.2015 tutti i crediti “dei quali la NT si era resa titolare nell'ambito dell'operazione
di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtù un contratto di cessione stipulato in data 10
dicembre 2013, con OS CA S.p.A.” come indicato nell'avviso pubblicato sulla G.U.
n. 141del 5.12.2015, prodotto in atti.
È, dunque, evidente che nella cessione fosse ricompreso anche il credito nei confronti del sig. , non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione indicato nell'avviso Pt_1
pubblicato in G.U.
Infine, ha posto in essere in data 13/12/2016, nell'ambito dell'operazione di CP_5
cartolarizzazione, una cessione di crediti in blocco alla società , il cui CP_1
avviso è stato pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 150/2016.
A riprova dell'inclusione del credito nei confronti del sig. nella cessione, Pt_1
ha depositato, oltre all'avviso pubblicato in GU, già depositato in fase CP_1
monitoria, che indica come inclusi nella cessione tutti i crediti “acquistati da CP_5
mediante i seguenti contratti di cessione: … Spv: 30/11/2015”, anche il
[...] CP_3
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contratto di cessione (all. 6 e 6bis) e la lista notarizzata dei crediti acquistati da CP_5
, tra i quali è compreso il credito nei confronti di .
[...] Parte_1
È dunque provata la legittimazione attiva di CP_1
7. Quanto alla prova del credito, è noto che "in tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o
dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di finanziamento l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è
determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il contratto ed allegato l'inadempimento;
l'erogazione della somma non è contestata ed è comunque confermata dall'adempimento di alcune rate.
In ogni caso, l'estratto conto allegato al ricorso monitorio è integrale e riporta tutti i movimenti relativi al rapporto.
8. va dunque condannato ala pagamento della somma di euro Parte_1
15.561,91, oltre interessi al tasso convenzionale di mora del 10% sulla sola sorta capitale di euro 11.567,78 dal 31.07.2009 fino al soddisfo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P. Q. M.
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Il Tribunale di NA RD, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 647/2024 emesso dal Tribunale di NA RD
il 10.03.2024;
- accoglie la domanda di e per l'effetto condanna al CP_1 Parte_1
pagamento in favore di come rappresentata, della somma di Controparte_1
euro 15.561,91, oltre interessi al tasso convenzionale di mora del 10% sulla sola sorta capitale di euro 11.567,78 dal 31.07.2009 fino al soddisfo;
- condanna a pagare in favore di come Parte_1 CP_1
rappresentata, a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro
3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
CPA e Iva come per legge;
- condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 al Parte_1
pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di € 237,00.
Così deciso in Aversa il 29.10.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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