Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 11274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11274 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03776/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota m_dg.GDAP.-OMISSIS-.ID non notificata, comunicata a mezzo pec in data 18.02.2021 con cui la Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio V – Trattamento Economico, ha negato al ricorrente il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2021 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, conosciuto solo in data 18 febbraio 2021, con cui è stata rigettata la sua istanza, presentata in data 30 luglio 2018, di “rimborso dei periodi di congedo ordinario non fruito così come di seguito specificato; n. 35 giorni c.o. anno 2017; n. 23 giorni c.o. anno 2018; n. 2 giorni P.L. 937/77 anno 2018” .
Ha chiesto, altresì, che sia, conseguentemente, riconosciuto il suo diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nel periodo sopra indicato e non fruito.
Premette al riguardo di essere stato assente dal servizio per malattia, senza soluzione di continuità dal 12 ottobre 2017 al 27 luglio 2018 e di essere stato dispensato dal servizio per sopraggiunti limiti di età con decorrenza dal 1° agosto 2018.
L’amministrazione ha riscontrato negativamente la sua richiesta di rimborso ritenendo che, relativamente al personale posto in quiescenza per raggiunti limiti di età, non fosse previsto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario, non ravvisandosi una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 18 del DPR n. 254/1999.
Il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 18 del comma 1 del d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 in combinato disposto con l’art. 14, comma 4, d.p.r. n. 395/1995.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
3. All’udienza di smaltimento del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si rappresentano, ritenendo il Collegio di condividere un orientamento già fatto proprio da questo Tribunale (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma sez. IV sentenza n. 11109 del 3 luglio 2023).
5. Deve osservarsi al riguardo quanto segue.
5.1. L’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 [“Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza]”, dispone:
- al comma 7, che “ il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile”;
- al comma 14, che “ fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
5.2. L’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 (“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), prevede che “ al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
5.3. Inoltre, il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 [“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)]”, all’art. 11, comma 1, ha previsto che, “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza”.
5.4. Su tali disposizioni è intervenuto il divieto generale di corresponsione di indennità sostitutive delle ferie non godute, posto dall’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), per cui “ le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
5.5. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha escluso la illegittimità costituzionale di tale norma, potendo essa essere interpretata, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato e della prassi amministrativa, in senso conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali ed europee a tutela del lavoro, nel senso che il divieto di monetizzazione non opera nelle ipotesi di cessazione dal servizio, qualora il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quali la malattia o altra causa non imputabile, essendo invece il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi riconducibile a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta ad una scelta o a un comportamento del lavoratore, quali dimissioni, risoluzione, mobilità, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età, che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
5.6. Tale interpretazione era stata resa anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012, per cui, sulla base della giurisprudenza nazionale e comunitaria, “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano, invece, vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione”.
5.7. È, poi, intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 luglio 2016 (causa C-341/15), secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione ed è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute; in particolare, quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria; l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute; a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, deve essere interpretato nel senso che esso “osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro; un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia”.
5.8. Anche la giurisprudenza del Giudice d’appello ha ritenuto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 della Costituzione, quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a quest’ultimo comunque imputabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138, relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità; e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349).
6. Da quanto esposto, è dato inferire che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non trova applicazione nei casi in cui il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore; dovendosi, invece, ritenere operante il divieto, tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).
Nel caso di specie, il mancato godimento delle ferie non è imputabile al lavoratore atteso che lo stesso è stato assente dal servizio per malattia, senza soluzione di continuità, dal 12 ottobre 2017 al 27 luglio 2018 ed è stato esonerato dal servizio per sopraggiunti limiti di età con decorrenza dal 1° agosto 2018.
7. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla remunerazione del congedo ordinario non fruito nel 2017 e nel 2018, per un ammontare complessivo di giorni 60 (giorni 35 per l’anno 2017 e giorni 25 - comprensivi di due gironi di riposo ai sensi della legge n. 937/1977 - per l’anno 2018).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento impugnato;
- dichiara il diritto del ricorrente alla remunerazione del congedo ordinario non fruito nel 2017 e nel 2018, per un ammontare complessivo di giorni 60 (giorni 35 per l’anno 2017 e giorni 25 - comprensivi di due gironi di riposo ai sensi della legge n. 937/1977 - per l’anno 2018);
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.