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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 3490/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 05/11/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. TA IA ON;
Per la parte appellata è comparso l'avv. ENRICO ROSARIO SCUDERI per delega dell'avv.
IS CA, il quale insiste nella istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e, in subordine, insiste in tutte le eccezioni e difese già formulate;
l'avv. TA IA ON si oppone alla istanza di sospensione;
Il Giudice rilevato che, in materia di sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla CGUE di una questione analoga a quella da decidere, la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria; rilevato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione
pagina 1 di 17 del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass.
n. 1139/2025); ritenuto che la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”; ritenuto che, nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non sia ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente;
P.T.M. rigetta la richiesta di sospensione e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
ZZ, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 3490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA IA ON per procura in atti appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IS CA per procura in atti appellata
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 28.2.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 317/2021, emessa dal Giudice di Pace di Acireale, depositata il
30.07.2021, con la quale, in relazione all'estinzione anticipata del contratto n. 673926 del pagina 3 di 17 31.08.2015, era stato negato il suo diritto al rimborso delle “commissioni di attivazione”, delle
“spese di istruttoria preliminare”, delle “commissioni di intermediazione”, in quanto oneri interamente sostenuti dalla banca e rientranti tra i costi up front, riconoscendole soltanto il diritto al rimborso delle “commissioni di gestione” e delle “spese di notifica e postali”, pari ad
€ 322,10, oltre alla somma di € 406,00 a titolo di “rate erroneamente ritenute insolute”.
La contestava la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui non aveva Parte_1 dichiarato l'invalidità dell'art. 4.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto n. 673926 del 31.08.2015 con riferimento a tutte le voci ivi indicate, con la conseguente qualificazione degli oneri e/o commissioni non interamente maturati come oneri “recurring”.
Quantificava la propria pretesa in € 2.273,96, secondo il criterio di calcolo “pro rata temporis”. In via subordinata, per il caso di qualificazione delle commissioni e/o degli oneri accessori come “up front”, quantificava la propria pretesa creditoria in € 1.813,06, da calcolarsi attraverso il diverso criterio di calcolo c.d. “relativamente proporzionale”.
Si costituiva in giudizio l'appellata contumace nel giudizio di primo Controparte_2 grado, contestando l'appello.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 7.6.2022 – sostituita dal deposito di note - l'appellante dichiarava che era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 sexies TUB e che si era in attesa della decisione della Corte
Costituzionale; con ordinanza del 14.06.2022 la causa veniva rinviata all'udienza del
13.02.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 21.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025, alla quale viene decisa.
L'appello è fondato nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente le domande della , riconoscendo Parte_1 la vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
4.2 del contratto del 31.8.2015 limitatamente Con alle voci di cui alle lettere C) e E), e ha condannato, per quel che interessa in questa sede,
pagina 4 di 17 Banca- istituto bancario del Lavoro spa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 728,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
La ha impugnato la sentenza, ritenendola erronea nella parte in cui non ha Parte_1 riconosciuto la vessatorietà dell'art.
4.2. anche per le voci di cui alle lettere A), B), F).
Al fine di verificare la fondatezza dell'appello occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB (d.lgs. n.
385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la materia del rimborso in caso di estinzione anticipata era disciplinata dall'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese
pagina 5 di 17 notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riguardo tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la
Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che
“la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi,
l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere
pagina 6 di 17 contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_3
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza IT), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili); la Corte di Giustizia ha affermato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella pagina 7 di 17 riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione n. 26525 del 17.12.2019 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, DI Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Una tale conclusione, resa con riguardo al credito immobiliare ai consumatori, risulta solo apparentemente contrastare con la sentenza IT. In particolare, se nella direttiva 2008/48
pagina 8 di 17 (oggetto del caso IT e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso DI Bank
Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto.
A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. IT.
Il legislatore nazionale ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
pagina 9 di 17 n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei
pagina 10 di 17 contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzione.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)”.
Per tali motivi, venuta meno la distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha diritto ad ottenere il rimborso sia delle spese di istruzione, sia delle commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi a titolo di remunerazione per l'attività svolta.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125 sexies, c. 3, T.U.B.
(non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli pagina 11 di 17 oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza,
04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex plurimis, Collegio di coordinamento ABF
n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n. 1273).
pagina 12 di 17 Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 4.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 673926 del 31.8.2015, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore.
Nel predetto contratto sono indicate le voci dei costi: A. spese istruttoria- B. commissioni attivazione - C. commissione gestione- E. oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali – F. oneri di intermediazione, l'importo trattenuto al momento dell'erogazione.
Tutte le spese per l'erogazione del credito sono state inserite nel contratto in un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento tra i costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto. Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di quantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto.
Ne discende che il contraente privato non avrebbe potuto individuare i costi variabili, in funzione della durata del rapporto e del numero di rate sostenute. In mancanza di indicazioni espresse, non è possibile stabilire, con certezza, se le voci indicate concernessero costi “up front”, e ciò non può ritorcersi, in ragione di quanto sopra, a discapito del contraente privato.
Pertanto, va affermato il diritto dell'appellante di ottenere il rimborso di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra illustrati, e tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi “up- front” e costi “recurring”.
Dunque, ad integrazione della sentenza appellata, va dichiarata la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b, d. lgs. n. 206/2005, dell'art.
4.2. delle condizioni generali del contratto del 31.8.2015, in virtù del quale “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione gli importi indicati alle lettere A) B) E) F) e le spese di gestione documentate del progetto economico, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 13. Gli importi indicati alle
pagina 13 di 17 lettere C) e D) saranno invece rimborsabili al Cedente per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel precedente punto 3.1.”.
La clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto di esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale, atteso che la remunerazione dei servizi accessori viene trattenuta indipendentemente dalla durata e dalla esecuzione del contratto, dunque anche per prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora eseguite per intero. La clausola in esame è, pertanto, nulla (in questo senso, ex plurimis,
C. Cass., ord. n. 25977/2023, cit., sent. n. 25977/2023, nonché ABF n. 3415/2013), CP_4 rimanendo valido il contratto (cfr. art. 36 d. lgs. 206/05: “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”).
In merito al criterio di calcolo applicato si osserva quanto segue.
La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza “IT”, non ha indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, dunque, si ritiene che, in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo, senza distinguere tra le varie voci di costo.
In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi rimborsabili nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Nel caso di specie, le commissioni per oneri di intermediazione (voce A del contratto) e per provvigione dell'intermediario (voce C del contratto) vanno calcolate secondo il criterio della pagina 14 di 17 curva degli interessi (o del c.d. relativamente proporzionale), in quanto previsto dall'art.
4.2 che rinvia all'art 3.1 del contratto. Del resto, l'appellante non ha dimostrato la eventuale vessatorietà del predetto criterio di calcolo, di cui, peraltro, ha richiesto l'applicazione in via subordinata.
Si osserva peraltro che – malgrado parte della giurisprudenza di merito individui il criterio della curva degli interessi quale sistema meno agevole da verificare per il consumatore rispetto al criterio del “pro rata temporis” o costo ammortizzato – il nuovo art. 125 sexies, c. 2, TUB, prevede espressamente che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, con conseguente liceità delle clausole che prevedono un diverso sistema di calcolo.
Una parte della giurisprudenza di merito considera il criterio della curva degli interessi criterio equitativo generale da applicarsi per i costi up front (cfr. Tribunale Torino, Sez. I,
20.03.2023 n. 853: “La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la 'curva degli interessi' e il metodo del 'costo ammortizzato', previsto dal novellato art. 125- sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita ('vita residua') e durata originaria
e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri
(cioè 'dovuti per la vita residua”).
Non depongono in senso contrario neanche i principi contenuti nella direttiva UE n.
48/2008 (considerando 39) e nella nuova direttiva UE n. 2225/2008 (considerando 70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025), secondo cui, in caso di rimborso anticipato, “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito”.
Il criterio della curva degli interessi rispetta i principi di trasparenza e comprensibilità, in quanto, sebbene implichi l'applicazione, per tutti i costi, del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, e sebbene risulti normalmente più oneroso per il pagina 15 di 17 consumatore, la sua applicazione risulta ricostruibile sulla base del piano di ammortamento e non richiede l'esecuzione di conteggi complessi.
A questo punto, in accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto della di Parte_1 ottenere la restituzione dei seguenti ulteriori importi: € 275,07 per spese di istruttoria (voce A del contratto), € 477,31 per commissioni di attivazione (voce B del contratto); € 1.060,68 per la voce oneri di intermediazione “commissioni all'intermediario” (voce F del contratto), dunque va condannata a corrispondere all'appellante l'ulteriore somma di € CP_2
1.813,06, oltre interessi legali dalla domanda (dovendo presumersi la buona fede, cfr. C. Cass.,
n. 2993/2019; SS.UU., n. 15895/2019) al soddisfo.
La sentenza appellata deve essere, pertanto, riformata nel senso indicato.
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), alla luce delle significative innovazioni normative e del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi nel corso del presente giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate per metà, ponendo la residua metà a carico dell'appellata, con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Esse sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: per questo grado d'appello in € 1.800,00 per compensi (€
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione,
€ 500,00 per la fase decisionale), oltre agli esborsi pari ad € 174,00, e per il primo grado in €
610,00, avuto riguardo alla quantificazione operata dal primo giudice, non contestata, e €
100,00 per esborsi, importi sui quali operare la compensazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n. 3490/2022 R.G, vertente tra (appellante) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (appellata), disattesa ogni diversa CP_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 317/2021, emessa dal Giudice di Pace di Acireale, condanna CP_2 alla restituzione, in favore di , dell'ulteriore importo di € 1.813,06,
[...] Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della Controparte_2
residua metà, che liquida, per il presente grado d'appello, in € 900,00 per compensi e €
87,00 per esborsi e, per il primo grado, in € 305,00 per compensi e € 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Giuliano Bertone.
Così deciso in Catania il 05/11/2025.
Il Giudice
Milena ZZ
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TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 05/11/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. TA IA ON;
Per la parte appellata è comparso l'avv. ENRICO ROSARIO SCUDERI per delega dell'avv.
IS CA, il quale insiste nella istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e, in subordine, insiste in tutte le eccezioni e difese già formulate;
l'avv. TA IA ON si oppone alla istanza di sospensione;
Il Giudice rilevato che, in materia di sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla CGUE di una questione analoga a quella da decidere, la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria; rilevato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione
pagina 1 di 17 del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass.
n. 1139/2025); ritenuto che la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”; ritenuto che, nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non sia ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente;
P.T.M. rigetta la richiesta di sospensione e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
ZZ, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 3490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA IA ON per procura in atti appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IS CA per procura in atti appellata
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 28.2.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 317/2021, emessa dal Giudice di Pace di Acireale, depositata il
30.07.2021, con la quale, in relazione all'estinzione anticipata del contratto n. 673926 del pagina 3 di 17 31.08.2015, era stato negato il suo diritto al rimborso delle “commissioni di attivazione”, delle
“spese di istruttoria preliminare”, delle “commissioni di intermediazione”, in quanto oneri interamente sostenuti dalla banca e rientranti tra i costi up front, riconoscendole soltanto il diritto al rimborso delle “commissioni di gestione” e delle “spese di notifica e postali”, pari ad
€ 322,10, oltre alla somma di € 406,00 a titolo di “rate erroneamente ritenute insolute”.
La contestava la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui non aveva Parte_1 dichiarato l'invalidità dell'art. 4.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto n. 673926 del 31.08.2015 con riferimento a tutte le voci ivi indicate, con la conseguente qualificazione degli oneri e/o commissioni non interamente maturati come oneri “recurring”.
Quantificava la propria pretesa in € 2.273,96, secondo il criterio di calcolo “pro rata temporis”. In via subordinata, per il caso di qualificazione delle commissioni e/o degli oneri accessori come “up front”, quantificava la propria pretesa creditoria in € 1.813,06, da calcolarsi attraverso il diverso criterio di calcolo c.d. “relativamente proporzionale”.
Si costituiva in giudizio l'appellata contumace nel giudizio di primo Controparte_2 grado, contestando l'appello.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 7.6.2022 – sostituita dal deposito di note - l'appellante dichiarava che era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 sexies TUB e che si era in attesa della decisione della Corte
Costituzionale; con ordinanza del 14.06.2022 la causa veniva rinviata all'udienza del
13.02.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 21.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025, alla quale viene decisa.
L'appello è fondato nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente le domande della , riconoscendo Parte_1 la vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
4.2 del contratto del 31.8.2015 limitatamente Con alle voci di cui alle lettere C) e E), e ha condannato, per quel che interessa in questa sede,
pagina 4 di 17 Banca- istituto bancario del Lavoro spa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 728,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
La ha impugnato la sentenza, ritenendola erronea nella parte in cui non ha Parte_1 riconosciuto la vessatorietà dell'art.
4.2. anche per le voci di cui alle lettere A), B), F).
Al fine di verificare la fondatezza dell'appello occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB (d.lgs. n.
385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la materia del rimborso in caso di estinzione anticipata era disciplinata dall'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese
pagina 5 di 17 notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riguardo tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la
Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che
“la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi,
l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere
pagina 6 di 17 contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_3
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza IT), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili); la Corte di Giustizia ha affermato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella pagina 7 di 17 riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione n. 26525 del 17.12.2019 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, DI Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Una tale conclusione, resa con riguardo al credito immobiliare ai consumatori, risulta solo apparentemente contrastare con la sentenza IT. In particolare, se nella direttiva 2008/48
pagina 8 di 17 (oggetto del caso IT e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso DI Bank
Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto.
A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. IT.
Il legislatore nazionale ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
pagina 9 di 17 n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei
pagina 10 di 17 contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzione.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)”.
Per tali motivi, venuta meno la distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha diritto ad ottenere il rimborso sia delle spese di istruzione, sia delle commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi a titolo di remunerazione per l'attività svolta.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125 sexies, c. 3, T.U.B.
(non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli pagina 11 di 17 oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza,
04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex plurimis, Collegio di coordinamento ABF
n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n. 1273).
pagina 12 di 17 Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 4.2 (estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 673926 del 31.8.2015, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore.
Nel predetto contratto sono indicate le voci dei costi: A. spese istruttoria- B. commissioni attivazione - C. commissione gestione- E. oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali – F. oneri di intermediazione, l'importo trattenuto al momento dell'erogazione.
Tutte le spese per l'erogazione del credito sono state inserite nel contratto in un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento tra i costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto. Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di quantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto.
Ne discende che il contraente privato non avrebbe potuto individuare i costi variabili, in funzione della durata del rapporto e del numero di rate sostenute. In mancanza di indicazioni espresse, non è possibile stabilire, con certezza, se le voci indicate concernessero costi “up front”, e ciò non può ritorcersi, in ragione di quanto sopra, a discapito del contraente privato.
Pertanto, va affermato il diritto dell'appellante di ottenere il rimborso di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra illustrati, e tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi “up- front” e costi “recurring”.
Dunque, ad integrazione della sentenza appellata, va dichiarata la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b, d. lgs. n. 206/2005, dell'art.
4.2. delle condizioni generali del contratto del 31.8.2015, in virtù del quale “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione gli importi indicati alle lettere A) B) E) F) e le spese di gestione documentate del progetto economico, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 13. Gli importi indicati alle
pagina 13 di 17 lettere C) e D) saranno invece rimborsabili al Cedente per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel precedente punto 3.1.”.
La clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto di esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale, atteso che la remunerazione dei servizi accessori viene trattenuta indipendentemente dalla durata e dalla esecuzione del contratto, dunque anche per prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora eseguite per intero. La clausola in esame è, pertanto, nulla (in questo senso, ex plurimis,
C. Cass., ord. n. 25977/2023, cit., sent. n. 25977/2023, nonché ABF n. 3415/2013), CP_4 rimanendo valido il contratto (cfr. art. 36 d. lgs. 206/05: “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”).
In merito al criterio di calcolo applicato si osserva quanto segue.
La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza “IT”, non ha indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, dunque, si ritiene che, in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo, senza distinguere tra le varie voci di costo.
In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi rimborsabili nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Nel caso di specie, le commissioni per oneri di intermediazione (voce A del contratto) e per provvigione dell'intermediario (voce C del contratto) vanno calcolate secondo il criterio della pagina 14 di 17 curva degli interessi (o del c.d. relativamente proporzionale), in quanto previsto dall'art.
4.2 che rinvia all'art 3.1 del contratto. Del resto, l'appellante non ha dimostrato la eventuale vessatorietà del predetto criterio di calcolo, di cui, peraltro, ha richiesto l'applicazione in via subordinata.
Si osserva peraltro che – malgrado parte della giurisprudenza di merito individui il criterio della curva degli interessi quale sistema meno agevole da verificare per il consumatore rispetto al criterio del “pro rata temporis” o costo ammortizzato – il nuovo art. 125 sexies, c. 2, TUB, prevede espressamente che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, con conseguente liceità delle clausole che prevedono un diverso sistema di calcolo.
Una parte della giurisprudenza di merito considera il criterio della curva degli interessi criterio equitativo generale da applicarsi per i costi up front (cfr. Tribunale Torino, Sez. I,
20.03.2023 n. 853: “La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la 'curva degli interessi' e il metodo del 'costo ammortizzato', previsto dal novellato art. 125- sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita ('vita residua') e durata originaria
e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri
(cioè 'dovuti per la vita residua”).
Non depongono in senso contrario neanche i principi contenuti nella direttiva UE n.
48/2008 (considerando 39) e nella nuova direttiva UE n. 2225/2008 (considerando 70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025), secondo cui, in caso di rimborso anticipato, “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito”.
Il criterio della curva degli interessi rispetta i principi di trasparenza e comprensibilità, in quanto, sebbene implichi l'applicazione, per tutti i costi, del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, e sebbene risulti normalmente più oneroso per il pagina 15 di 17 consumatore, la sua applicazione risulta ricostruibile sulla base del piano di ammortamento e non richiede l'esecuzione di conteggi complessi.
A questo punto, in accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto della di Parte_1 ottenere la restituzione dei seguenti ulteriori importi: € 275,07 per spese di istruttoria (voce A del contratto), € 477,31 per commissioni di attivazione (voce B del contratto); € 1.060,68 per la voce oneri di intermediazione “commissioni all'intermediario” (voce F del contratto), dunque va condannata a corrispondere all'appellante l'ulteriore somma di € CP_2
1.813,06, oltre interessi legali dalla domanda (dovendo presumersi la buona fede, cfr. C. Cass.,
n. 2993/2019; SS.UU., n. 15895/2019) al soddisfo.
La sentenza appellata deve essere, pertanto, riformata nel senso indicato.
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), alla luce delle significative innovazioni normative e del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi nel corso del presente giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate per metà, ponendo la residua metà a carico dell'appellata, con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Esse sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: per questo grado d'appello in € 1.800,00 per compensi (€
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione,
€ 500,00 per la fase decisionale), oltre agli esborsi pari ad € 174,00, e per il primo grado in €
610,00, avuto riguardo alla quantificazione operata dal primo giudice, non contestata, e €
100,00 per esborsi, importi sui quali operare la compensazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n. 3490/2022 R.G, vertente tra (appellante) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (appellata), disattesa ogni diversa CP_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 317/2021, emessa dal Giudice di Pace di Acireale, condanna CP_2 alla restituzione, in favore di , dell'ulteriore importo di € 1.813,06,
[...] Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della Controparte_2
residua metà, che liquida, per il presente grado d'appello, in € 900,00 per compensi e €
87,00 per esborsi e, per il primo grado, in € 305,00 per compensi e € 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Giuliano Bertone.
Così deciso in Catania il 05/11/2025.
Il Giudice
Milena ZZ
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