Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 21.05.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39933 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Paolo Colombo, Francesco Tonini e Rossella Gullo;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Controparte_1 C.F._2
Alessandro Conistabile;
OPPOSTI
Oggetto: inadempimento canoni di locazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11421/2024 (R.G. Parte_1
n. 20654/2024), emesso dal Tribunale di Milano, in data 27 agosto 2024, e notificato il 18.09.2024, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 4.761,79 per canoni scaduti e spese, oltre interessi legali, in favore di convenendo quest'ultima in giudizio per sentire revocare Controparte_1
il decreto ingiuntivo, accertare l'insistenza del diritto di credito vatato sul rilievo che il titolo azionato era invalido e che parte locatrice era inadempiente ai sensi dell'art. 1460 c.c..
L'opponente deduceva, in particolare, la nullità e/o ineffocacia del contratto azionato in via monitaria in quanto il locale in oggetto era accatastato in categoria C/2 che identifica i magazzini e
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locatrice ai sensi dell'art. 1460 c.c. in quanto in occasione dell'evento calamitoso del 20 luglio 2020 il locale era stato allagato perché l'impianto idraulico non era dotato di apposita valvola di sicurezza c.d.
"antiriflusso", in contrasto con le regole di igiene e salubrità previste dal regolamento di igiene del
Comune di Milano per chi affitta un locale al piano seminterrato per attività che comportano la presenza di persone, per cui il marito non aveva potuto utilizzarlo.
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del combinato di sposto Controparte_1
degli artt. 447-bis c.p.c. e 641 c.p.c., di cui chiedeva, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Diposta la trasformazione del rito all'udienza del 21.05.2025 la causa veniva decisa all'esito della discussione orale.
Preliminarmente va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, concesso per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all' art. 447 -bis c.p.c.,
erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestiva in virtù del principio di conversione qualora l'atto di citazione venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all' art. 641 c.p.c..
L'opposizione proposta con citazione, come nel caso di specie, può valere come ricorso solo quando viene portata a conoscenza del giudice mediante il deposito in cancelleria, mentre al fine di verificarne la tempestività, non può riconoscersi alcun valore alla sua notificazione a controparte, ancorché
eseguita nel termine previsto, atteso che essendo avvenuta prima del deposito concerne una opposizione non ancora venuta ad esistenza.
Tanto premesso, va osservato che dagli atti di citazione in opposizione e dagli atti di causa si evince che il decreto é stato notificato in data 18.09.2024, per cui l'opposizione é intempestiva, in quanto l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria il 7/11/2024, allorquando era decorso il termine perentorio di quaranta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 641 e 647 c.p.c..
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile, mentre il decreto ingiuntivo impugnato, divenuto immutabile, dev'essere confermato.
Attesa la definitività del decreto, che ha acquistato efficacia di giudicato, é preclusa a questo giudice l'indagine di ogni altra questione relativa alla fondatezza delle eccezioni proposte dall'opponente.
Sotto tale profilo, infatti, va detto che il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della tardiva opposizione, fa stato circa l'esistenza, la validità e la sussistenza del rapporto corrente tra le parti, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi ed estintivi, dedotti e deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria dalla locatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 21 maggio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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