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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2024 -1
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1510/2024 -1 promosso da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. LABRIOLA RENATO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE TRIZIO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE WALTER
RESISTENTE
Il Giudice dott. Francesca Sirianni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con istanza ex art. 700 c.p.c. contenuta nell'atto di citazione depositato in data 14.11.2024 la chiedeva la sospensione dell'esecutività della determina n. 274 del 10/10/2024 Parte_1 dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castignano (AP), avente ad oggetto la escussione polizza per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per i lavori di miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità del teatro comunale del Comune di . CP_1
Allegava che: essa ricorrente aveva eseguito i lavori di restauro del teatro comunale di , CP_1 terminati con certificato di ultimazione lavori redatto in data 31.1.2022, nel quale veniva riscontrata la sola mancanza di alcune lavorazioni marginali, poi regolarmente eseguite;
solo successivamente il Comune appaltante aveva sollevato contestazioni di gravi inadempimenti (tra cui infiltrazioni d'acqua dal tetto) e dichiarato la risoluzione del contratto con determina n. 265 del 18.8.2023, impugnata in separato giudizio (n.r.g. 1058/2024); con successiva determina n. 274 del 10.10.2024 la stazione appaltane aveva escusso la polizza fideiussoria, rilasciata dalla Controparte_2 il provvedimento di escussione era illegittimo, sia perché non vi era stato alcun inadempimento, sia perché esso era stato adottato oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sia, infine, per essere l'accertamento degli eventuali danni già oggetto di un pendente giudizio di a.t.p. (n.r.g.
885/2024); se non si fossero sospesi gli effetti della escussione della polizza, la si Parte_1 sarebbe trovata soggetta a procedura finalizzata alla restituzione dell'importo.
Costituitosi il eccepiva l'inammissibilità ex art. 669 quater c.p.c. del ricorso Controparte_1 cautelare, per non essere stato proposto al giudice del giudizio n.r.g. 1508/2024 nel quale era introdotta la domanda di merito relativa all'escussione della polizza, e per difetto di contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice. Allegava l'infondatezza nel merito del ricorso cautelare richiesto, anche per mancanza della necessaria urgenza, e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13.3.2025 la decisione veniva riservata.
Pagina 1 Preliminarmente non appare fondata l'eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio, posto che ciò che viene domandato nell'odierna fase cautelare è solo la sospensione dell'esecutività della determina n. 274 del 10/10/2024 dall'Ufficio Tecnico comunale convenuto.
Vi è fondato dubbio circa il fatto che la cautela sia stata chiesta al giudice competente per il merito.
Deve, infatti, considerarsi che l'oggetto del presente giudizio e quello del giudizio n.r.g. 1508/2024 sono in parte diversi (questo avendo ad oggetto la disapplicazione della determina 274 di escussione della polizza e quello la disapplicazione della determina n. 265 di declaratoria della risoluzione nonché l'accertamento della regolare esecuzione del contratto di appalto e la illegittimità della risoluzione) ma in parte corrispondenti, avendo la in entrambi richiesto di “accertare e Parte_1 dichiarare la illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria n. 110897497 di € 78.124,13, rilasciata in data 29 ottobre 2020 dalla . Peraltro, tale ultima domanda Controparte_2 risulterebbe inammissibile in questa sede, essendo già stata proposta in separato e precedente giudizio.
In ogni caso, il ricorso proposto non è fondato, sotto il profilo della carenza di periculum in mora, per le ragioni di seguito indicate.
In diritto, il periculum in mora deve sostanziarsi, secondo il disposto dell'art. 700 c.p.c., in un
“pregiudizio imminente e irreparabile”, che deve essere specificamente allegato e provato dal ricorrente. In particolare, il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ricorre qualora la lamentata lesione del proprio diritto non risulti suscettibile di essere riparata a pieno in via risarcitoria o recuperatoria dalla futura sentenza di merito. Infatti, essa ricorre (oltre che nel caso di irreversibilità del pregiudizio, che riguarda tipicamente i diritti a contenuto non patrimoniale, anche) quando l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto, ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito (cfr. Trib. Lecce 8.1.13, ord., in G. mer. 13, 1045; Trib. Catanzaro 10.2.12, ord., in ilcaso.it; Trib. Lamezia Terme 25.3.11, ord., in G. mer. 11, 3133).
L'irreparabilità del pregiudizio – sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. – può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, principalmente attinenti alla sfera personale, la cui tutela richieda l'immediatezza dell'intervento e per i quali la restituito in integrum risulta complessa o inattuabile e pressante è, invece, l'esigenza di soluzioni di tutela preventiva ed a contenuto inibitorio;
il pregiudizio irreparabile, invece, non sussiste laddove siano in discussione aspetti di carattere prettamente economico, rispetto ai quali la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo la parte ulteriormente allegare e dimostrare l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettività irreparabilità (cfr. Trib. Modena sez I 09.07.2003; Trib. Nola sez. II
09.10.2008; Trib. Udine 07.04.2015).
Il periculum in mora non può, poi, mai essere riconosciuto implicito, poiché presuppone pur sempre il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre, quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (cfr. Trib. Bologna 25.5.11, ord., in giuraemilia.it;
Trib. Bologna 7.7.11., ord., ivi;
circa la necessaria completezza e rigore della verifica della
Pagina 2 ricorrenza del periculum in mora, v. anche Trib. S.M. Capua Vetere 24.3.05, ord., in G.d. 05, fasc.
25, 53).
Nel caso specifico di pregiudizio economico – quale è quello allegato dal ricorrente – va esclusa la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile qualora il prospettato pregiudizio si risolva in un danno meramente economico e di certa determinabilità (cfr. Trib. Modena 14.7.04, ord., in Comm.
Cedam); mentre la tutela cautelare è ammissibile per un danno patrimoniale solo allorché questo investa situazioni soggettive a contenuto non meramente patrimoniale, con impossibilità di prospettare un risarcimento per equivalente del danno arrecato e arrecabile (cfr. Trib. Venezia
10.5.99, in F.pad. 99, I, 285; Trib. Milano 28.2.96, in Or. G. lav.96, I, 519).
Nel caso di specie non solo non è stata fornita alcuna prova, ma manca anche la allegazione di specifici elementi concreti da cui desumere il paventato periculum.
La società ricorrente, infatti, si è sul punto limitata ad indicare che se “non si sospendono gli effetti della escussione polizza (…), la Società si troverà soggetta a procedura Parte_1 finalizzata alla restituzione dell'importo della polizza escussa” (pag. 13 citazione). Com'è evidente, il paventato periculum non solo è di natura meramente patrimoniale, ma è anche del tutto genericamente indicato. Non vi è, poi, documentazione né allegazione alcuna a sostegno della consistenza patrimoniale della società ricorrente, la quale neppure prospetta la lesione di eventuali situazioni soggettive a contenuto non meramente patrimoniale, né prospetta una qualunque impossibilità risarcitoria.
L'assenza del periculum dell'invocata cautela esime il giudicante dall'esame del fumus boni iuris.
Le spese del presente sub procedimento cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerata la non complessità delle questioni trattate, la limitata attività processuale svolta e l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1 spese del sub procedimento cautelare, liquidate in € 2.612,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
Pagina 3
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1510/2024 -1 promosso da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. LABRIOLA RENATO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE TRIZIO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE WALTER
RESISTENTE
Il Giudice dott. Francesca Sirianni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con istanza ex art. 700 c.p.c. contenuta nell'atto di citazione depositato in data 14.11.2024 la chiedeva la sospensione dell'esecutività della determina n. 274 del 10/10/2024 Parte_1 dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castignano (AP), avente ad oggetto la escussione polizza per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per i lavori di miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità del teatro comunale del Comune di . CP_1
Allegava che: essa ricorrente aveva eseguito i lavori di restauro del teatro comunale di , CP_1 terminati con certificato di ultimazione lavori redatto in data 31.1.2022, nel quale veniva riscontrata la sola mancanza di alcune lavorazioni marginali, poi regolarmente eseguite;
solo successivamente il Comune appaltante aveva sollevato contestazioni di gravi inadempimenti (tra cui infiltrazioni d'acqua dal tetto) e dichiarato la risoluzione del contratto con determina n. 265 del 18.8.2023, impugnata in separato giudizio (n.r.g. 1058/2024); con successiva determina n. 274 del 10.10.2024 la stazione appaltane aveva escusso la polizza fideiussoria, rilasciata dalla Controparte_2 il provvedimento di escussione era illegittimo, sia perché non vi era stato alcun inadempimento, sia perché esso era stato adottato oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sia, infine, per essere l'accertamento degli eventuali danni già oggetto di un pendente giudizio di a.t.p. (n.r.g.
885/2024); se non si fossero sospesi gli effetti della escussione della polizza, la si Parte_1 sarebbe trovata soggetta a procedura finalizzata alla restituzione dell'importo.
Costituitosi il eccepiva l'inammissibilità ex art. 669 quater c.p.c. del ricorso Controparte_1 cautelare, per non essere stato proposto al giudice del giudizio n.r.g. 1508/2024 nel quale era introdotta la domanda di merito relativa all'escussione della polizza, e per difetto di contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice. Allegava l'infondatezza nel merito del ricorso cautelare richiesto, anche per mancanza della necessaria urgenza, e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13.3.2025 la decisione veniva riservata.
Pagina 1 Preliminarmente non appare fondata l'eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio, posto che ciò che viene domandato nell'odierna fase cautelare è solo la sospensione dell'esecutività della determina n. 274 del 10/10/2024 dall'Ufficio Tecnico comunale convenuto.
Vi è fondato dubbio circa il fatto che la cautela sia stata chiesta al giudice competente per il merito.
Deve, infatti, considerarsi che l'oggetto del presente giudizio e quello del giudizio n.r.g. 1508/2024 sono in parte diversi (questo avendo ad oggetto la disapplicazione della determina 274 di escussione della polizza e quello la disapplicazione della determina n. 265 di declaratoria della risoluzione nonché l'accertamento della regolare esecuzione del contratto di appalto e la illegittimità della risoluzione) ma in parte corrispondenti, avendo la in entrambi richiesto di “accertare e Parte_1 dichiarare la illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria n. 110897497 di € 78.124,13, rilasciata in data 29 ottobre 2020 dalla . Peraltro, tale ultima domanda Controparte_2 risulterebbe inammissibile in questa sede, essendo già stata proposta in separato e precedente giudizio.
In ogni caso, il ricorso proposto non è fondato, sotto il profilo della carenza di periculum in mora, per le ragioni di seguito indicate.
In diritto, il periculum in mora deve sostanziarsi, secondo il disposto dell'art. 700 c.p.c., in un
“pregiudizio imminente e irreparabile”, che deve essere specificamente allegato e provato dal ricorrente. In particolare, il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ricorre qualora la lamentata lesione del proprio diritto non risulti suscettibile di essere riparata a pieno in via risarcitoria o recuperatoria dalla futura sentenza di merito. Infatti, essa ricorre (oltre che nel caso di irreversibilità del pregiudizio, che riguarda tipicamente i diritti a contenuto non patrimoniale, anche) quando l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto, ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito (cfr. Trib. Lecce 8.1.13, ord., in G. mer. 13, 1045; Trib. Catanzaro 10.2.12, ord., in ilcaso.it; Trib. Lamezia Terme 25.3.11, ord., in G. mer. 11, 3133).
L'irreparabilità del pregiudizio – sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. – può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, principalmente attinenti alla sfera personale, la cui tutela richieda l'immediatezza dell'intervento e per i quali la restituito in integrum risulta complessa o inattuabile e pressante è, invece, l'esigenza di soluzioni di tutela preventiva ed a contenuto inibitorio;
il pregiudizio irreparabile, invece, non sussiste laddove siano in discussione aspetti di carattere prettamente economico, rispetto ai quali la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo la parte ulteriormente allegare e dimostrare l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettività irreparabilità (cfr. Trib. Modena sez I 09.07.2003; Trib. Nola sez. II
09.10.2008; Trib. Udine 07.04.2015).
Il periculum in mora non può, poi, mai essere riconosciuto implicito, poiché presuppone pur sempre il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre, quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (cfr. Trib. Bologna 25.5.11, ord., in giuraemilia.it;
Trib. Bologna 7.7.11., ord., ivi;
circa la necessaria completezza e rigore della verifica della
Pagina 2 ricorrenza del periculum in mora, v. anche Trib. S.M. Capua Vetere 24.3.05, ord., in G.d. 05, fasc.
25, 53).
Nel caso specifico di pregiudizio economico – quale è quello allegato dal ricorrente – va esclusa la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile qualora il prospettato pregiudizio si risolva in un danno meramente economico e di certa determinabilità (cfr. Trib. Modena 14.7.04, ord., in Comm.
Cedam); mentre la tutela cautelare è ammissibile per un danno patrimoniale solo allorché questo investa situazioni soggettive a contenuto non meramente patrimoniale, con impossibilità di prospettare un risarcimento per equivalente del danno arrecato e arrecabile (cfr. Trib. Venezia
10.5.99, in F.pad. 99, I, 285; Trib. Milano 28.2.96, in Or. G. lav.96, I, 519).
Nel caso di specie non solo non è stata fornita alcuna prova, ma manca anche la allegazione di specifici elementi concreti da cui desumere il paventato periculum.
La società ricorrente, infatti, si è sul punto limitata ad indicare che se “non si sospendono gli effetti della escussione polizza (…), la Società si troverà soggetta a procedura Parte_1 finalizzata alla restituzione dell'importo della polizza escussa” (pag. 13 citazione). Com'è evidente, il paventato periculum non solo è di natura meramente patrimoniale, ma è anche del tutto genericamente indicato. Non vi è, poi, documentazione né allegazione alcuna a sostegno della consistenza patrimoniale della società ricorrente, la quale neppure prospetta la lesione di eventuali situazioni soggettive a contenuto non meramente patrimoniale, né prospetta una qualunque impossibilità risarcitoria.
L'assenza del periculum dell'invocata cautela esime il giudicante dall'esame del fumus boni iuris.
Le spese del presente sub procedimento cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerata la non complessità delle questioni trattate, la limitata attività processuale svolta e l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1 spese del sub procedimento cautelare, liquidate in € 2.612,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
Pagina 3