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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Daniela Galazzi Presidente rel. dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa Claudia Spiga Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9383 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Pietro Pontoni e Gabriele La Parte_1
Monica del foro di Milano, con studio in Largo Richini 2/A, presso lo studio dei quali elegge domicilio giusta procura speciale in atti
Parte attrice
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Accertare e dichiarare che è Parte_1 creditrice nei confronti della Sig.ra della somma di Euro 9.190,00 (i.e. Controparte_1
10.000,00 da lei stessa bonificato a proprio favore dedotti Euro 810,00 netti alla stessa
pagina 1 di 3 spettanti per come indicato in narrativa) dalla stessa versata in eccedenza rispetto alla quota spettante e conseguentemente e per l'effetto condannare la Sig.ra CP_1
a restituire a favore di la somma di 9.190,00 oltre agli interessi
[...] Parte_1 legali maturati e maturandi dal dovuto (dal 14 giugno 2024 data di effettuazione del pagamento indebito o comunque, dalla data della diffida del 3 luglio 2024) al saldo, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha formulato domanda di restituzione dell'importo di € 9.190,00 che la Parte_1 convenuta si è autoliquidata in ragione dell'attività dalla stessa prestata quale amministratrice della società dal 7.5.2024 al 14.6.2024 (cfr. relativi verbali di nomina e di revoca), somma non dovuta considerato quanto stabilito al momento della nomina.
La non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso ex art. 281 decies CP_1
c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta.
Ed infatti, nel verbale di nomina del 7.5.2024 era stato deliberato di riconoscere alla a fronte della carica conferita, “con efficacia già dal 1° gennaio 2024, CP_1 un'indennità di fine mandato (TFM) nella misura di Euro 2.500,00 in relazione ad ogni anno intero o frazione di esercizio della carica, con applicazione della normativa fiscale vigente”, oltre ad “un compenso lordo di Euro 30.000,00 per ogni anno o frazione di anno di permanenza nell'incarico di Amministratrice svolto a favore della Società eventualmente frazionabili in mesi (…)”.
É poi pacifico che la convenuta, in data 14.6.2024, consapevole dell'imminente revoca dall'incarico di Amministratore Unico, aveva eseguito autonomamente in proprio favore quattro operazioni di bonifico istantaneo di importo di € 2.500,00 cadauna, per un totale di
€ 10.000,00 recanti causale “Acconto Compenso Annuale Amministratore Unico”.
Orbene, come emerge dal verbale di nomina, a fronte della frazione d'anno in cui è stata amministratrice (pari a 38 giorni), a deve essere riconosciuto l'importo Controparte_1 di € 3.123,29 lordi (netti € 2.544,00), oltre alla quota TFM maturata di complessivi €
pagina 2 di 3 260,27 lordi per complessivi € 3.383,56 lordi;
risulta poi che la società ha versato la somma di € 2.522,60 lordi (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), con un residuo da versare pari ad €
860,96 lordi (netti € 810,00).
Ne consegue che la è tenuta a restituire alla l'importo complessivo CP_1 Parte_1 di € 9190,00: va peraltro sottolineato che la convenuta non ha prospettato alcuna lettura alternativa delle previsioni assembleari relative alle somme alla stessa dovute, rimanendo contumace.
Va quindi accolta la domanda della società attrice condannando la convenuta al pagamento della somma di € 9.190,00 oltre interessi legali dalla data della messa in mora (diffida del 3 luglio 2024) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.377,90 (considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria e con la riduzione del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre € 501,00 per spese vive, iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
9.190,00 oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in complessivi € 2878,90, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il 29 luglio 2025
La Presidente rel. est.
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Daniela Galazzi Presidente rel. dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa Claudia Spiga Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9383 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Pietro Pontoni e Gabriele La Parte_1
Monica del foro di Milano, con studio in Largo Richini 2/A, presso lo studio dei quali elegge domicilio giusta procura speciale in atti
Parte attrice
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Accertare e dichiarare che è Parte_1 creditrice nei confronti della Sig.ra della somma di Euro 9.190,00 (i.e. Controparte_1
10.000,00 da lei stessa bonificato a proprio favore dedotti Euro 810,00 netti alla stessa
pagina 1 di 3 spettanti per come indicato in narrativa) dalla stessa versata in eccedenza rispetto alla quota spettante e conseguentemente e per l'effetto condannare la Sig.ra CP_1
a restituire a favore di la somma di 9.190,00 oltre agli interessi
[...] Parte_1 legali maturati e maturandi dal dovuto (dal 14 giugno 2024 data di effettuazione del pagamento indebito o comunque, dalla data della diffida del 3 luglio 2024) al saldo, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha formulato domanda di restituzione dell'importo di € 9.190,00 che la Parte_1 convenuta si è autoliquidata in ragione dell'attività dalla stessa prestata quale amministratrice della società dal 7.5.2024 al 14.6.2024 (cfr. relativi verbali di nomina e di revoca), somma non dovuta considerato quanto stabilito al momento della nomina.
La non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso ex art. 281 decies CP_1
c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta.
Ed infatti, nel verbale di nomina del 7.5.2024 era stato deliberato di riconoscere alla a fronte della carica conferita, “con efficacia già dal 1° gennaio 2024, CP_1 un'indennità di fine mandato (TFM) nella misura di Euro 2.500,00 in relazione ad ogni anno intero o frazione di esercizio della carica, con applicazione della normativa fiscale vigente”, oltre ad “un compenso lordo di Euro 30.000,00 per ogni anno o frazione di anno di permanenza nell'incarico di Amministratrice svolto a favore della Società eventualmente frazionabili in mesi (…)”.
É poi pacifico che la convenuta, in data 14.6.2024, consapevole dell'imminente revoca dall'incarico di Amministratore Unico, aveva eseguito autonomamente in proprio favore quattro operazioni di bonifico istantaneo di importo di € 2.500,00 cadauna, per un totale di
€ 10.000,00 recanti causale “Acconto Compenso Annuale Amministratore Unico”.
Orbene, come emerge dal verbale di nomina, a fronte della frazione d'anno in cui è stata amministratrice (pari a 38 giorni), a deve essere riconosciuto l'importo Controparte_1 di € 3.123,29 lordi (netti € 2.544,00), oltre alla quota TFM maturata di complessivi €
pagina 2 di 3 260,27 lordi per complessivi € 3.383,56 lordi;
risulta poi che la società ha versato la somma di € 2.522,60 lordi (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), con un residuo da versare pari ad €
860,96 lordi (netti € 810,00).
Ne consegue che la è tenuta a restituire alla l'importo complessivo CP_1 Parte_1 di € 9190,00: va peraltro sottolineato che la convenuta non ha prospettato alcuna lettura alternativa delle previsioni assembleari relative alle somme alla stessa dovute, rimanendo contumace.
Va quindi accolta la domanda della società attrice condannando la convenuta al pagamento della somma di € 9.190,00 oltre interessi legali dalla data della messa in mora (diffida del 3 luglio 2024) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.377,90 (considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria e con la riduzione del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre € 501,00 per spese vive, iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
9.190,00 oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in complessivi € 2878,90, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il 29 luglio 2025
La Presidente rel. est.
Daniela Galazzi
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