Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7723
TAR
Sentenza 2 marzo 2023
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CS
Ordinanza collegiale 20 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dall'Azienda Agricola Costamagna NN BA e CE avverso la sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario. L'azienda agricola aveva agito in primo grado per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'imputazione del prelievo supplementare da parte di AGEA per il periodo 1995/96-2008/09 e la conseguente rideterminazione di tale prelievo, deducendo in particolare eccesso di potere per difetto di istruttoria e contrasto tra normativa interna e comunitaria. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile. L'appellante, nel riproporre i motivi di primo grado, ha lamentato la sussistenza dei presupposti per un'azione di accertamento, sostenendo che l'accertamento dell'illegittimità dei prelievi le avrebbe consentito di evitare l'impugnazione di singole cartelle e di non vedere vantato un credito incerto. Ha altresì contestato la qualificazione dell'iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti come mera rendicontazione, ritenendola espressione di potere pubblico lesivo della sua posizione, anche in considerazione della mancata comunicazione. AGEA, costituendosi in appello, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma della sentenza di primo grado e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello infondato nel merito, confermando la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ribadito i principi giurisprudenziali sull'ammissibilità dell'azione di accertamento "atipica" a tutela di interessi legittimi, la quale è esperibile solo in via residuale, laddove sussista un interesse concreto e attuale ad ottenere una pronuncia che rimuova una situazione di incertezza, e purché non vi sia interferenza con poteri amministrativi non ancora esercitati. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto difettare un interesse concreto e attuale, poiché l'azione impositiva era futura ed eventuale, e non si configurava una reale lesività attuale. Inoltre, la domanda di accertamento investiva un potere impositivo non ancora esercitato, violando il limite posto dall'art. 34, comma 2, c.p.a., e non rispettava il carattere di residualità, essendo l'appellante legittimata ad impugnare i singoli atti impositivi. La circostanza dell'iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti non è stata ritenuta idonea a superare tali considerazioni, poiché l'appellante avrebbe dovuto tempestivamente impugnare tale iscrizione, qualificata come atto equiparato all'iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, dato che la violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità. Pertanto, l'appello è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7723
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 7723
    Data del deposito : 3 ottobre 2025
    Fonte ufficiale :

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