Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe GInni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2512/2025 R.G.L., avente a oggetto “Carta elettronica del docente”,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Filippo Nula e Luigi La Piana;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso depositato in data 14.3.2025 parte attrice, premettendo di avere lavorato e lavorare come docente per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “(…) accogliere il presente ricorso e per l'effetto disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge
107/2015, l'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500,00 € annui tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del
1
e 2024/2025; ordinare all'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore di attuare tutti gli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla ricorrente, la carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di 1.000,00 € oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94; in subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per mancato riconoscimento del diritto a usufruire della Carta Elettronica del
Docente, nella misura di 1.000,00 € e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore al relativo pagamento in favore della ricorrente, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari(…)”.
Con memoria difensiva depositata in data 30.5.2025 si è costituito in giudizio il e del merito, formulando le seguenti conclusioni: “In via Controparte_1
principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- in via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 13.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal CP_1
convenuto, trattandosi di istanza solo genericamente prospettata nelle conclusioni della propria memoria difensiva senza la specifica indicazione dei procedimenti per i quali la stessa è richiesta.
2 2.2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc.
n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa ; da ultimo, cfr. Per_1
sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L.
Renda – e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
«(...) GI (…) richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
3 “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)
[…]» .
Più nel dettaglio, premesso che “(…) secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato” (CGUE 18.5.2022, cit., punto
39), la Corte di Giustizia UE ha precisato che “(…) al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)” (CGUE 18.5.2022, cit., punto 41).
Una volta acclarata la comparabilità delle situazioni lavorative in esame (dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste), la Corte di
Giustizia UE ha chiarito che “(…) occorre verificare (…) se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale. (…) [L]a nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
4 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
In relazione alla rilevanza della richiamata clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed al principio di non discriminazione ivi sancito, con specifico riferimento al beneficio della Carta Docente e per quanto in questa sede rileva, è infine opportuno richiamare quanto ancora evidenziato dalla Corte di Giustizia, VI
Sezione, nella causa C-450/21:
“35- Nel caso di specie, (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza (…).
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre Persona_2
2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto Per_3
41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo Persona_4
2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
5 GI ulteriormente richiamare, con riguardo agli effetti della pronunzia resa dalla
Corte di Giustizia UE, quanto già evidenziato dall'Ufficio nei propri precedenti rilevanti, a partire dal rilievo che l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di Giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
Del resto, la Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/85 e 389/1989
(richiamate, più di recente, da Corte Cost. n. 284/2007), ha con continuità affermato che
“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e
“ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez.
VI, 8.2.2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto - e per quanto sarà precisato nel prosieguo, anche in rapporto alle diverse tipologie di supplenze normativamente previste -, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, in termini generali, “[i]l giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante
6 regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897;
3841/2002) (…)” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Quanto alle condizioni che impongono la disapplicazione della norma interna, in ragione del contrasto con lo specifico parametro normativo rilevante nel caso di specie, è stato di recente affermato dalla Corte di legittimità: “È stato (…) ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989,
n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)” (Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, 27 ottobre 2023, n. 29961).
2.3. Nella fattispecie in esame, la natura degli incarichi ricevuti dalla parte ricorrente negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di
Giustizia.
In particolare, va rilevato che i docenti a tempo determinato svolgono le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, nell'ambito del servizio di istruzione pubblica.
2.4. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente), è stata assunta negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, come Parte_1
“docente supplente fino al termine delle attività didattiche”, dall'inizio dell'anno scolastico
- o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno di ciascun anno e ciò sulla base di
7 incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (e art. 1 comma 7 d.m.
13 giugno 2007, n.131 - ipotesi di c.d. vacanza su organico di fatto).
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
2.5. Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di legittimità
(sentenza n. 29961/2023 cit.) sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c..
La Suprema Corte - dopo aver precisato l'opportunità di non affrontare in quella sede questioni analoghe afferenti però le supplenze temporanee, attesa la complessità degli ulteriori temi implicati, i possibili dubbi sul piano del diritto unionale e l'estraneità delle questioni al giudizio a quo - ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.6. Nella specie, va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale (su cui Cass. n. 29961/2023 cit., par. 19 ss.) formulata da parte resistente tenuto conto – in disparte ogni ulteriore considerazione – della pretesa attorea concernente gli anni scolastici dal 2023/2024, nonché della notifica dell'odierno ricorso in data 28.3.2023.
2.7. Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti in ogni anno scolastico indicato e documentato – nella specie negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 – e dunque per complessivi € 1.000,00, con la condanna del agli adempimenti CP_1
conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a
8 carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione della carta elettronica in favore di nei Controparte_3 Parte_1 termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese processuali, che si liquidano in complessivi € 515,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93
c.p.c. a favore dei procuratori.
Catania, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe GInni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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