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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3938/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3938/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Pelella presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Ravenna (RA), via IV Novembre n. 5, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e Parte_2
il signor in data 16.07.2022 in SU (UD), regolarmente trascritto nei registri degli Parte_1
atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2022, parte 2, serie A, numero 1;
b) ordinare al Comune di SU di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3 c) confermare le condizioni di separazione relative alla ex dimora coniugale e disporre che il signor
e la signora provvederanno autonomamente al loro personale Parte_1 Parte_2
mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
d) disporre che le spese della presente procedura siano a carico di .” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 8/2025, pubblicata il 10/01/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto il cumulo Parte_1 Parte_2 delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
10/07/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 8/2025, pubblicata il
10/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3938/2024 R.G. V.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordatario in data 16.07.2022 in SU (UD), trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2022, atto n. 1, Parte II, Serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SU (UD) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) Spese del procedimento a carico di come da domanda congiunta. Parte_1
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3938/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Pelella presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Ravenna (RA), via IV Novembre n. 5, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e Parte_2
il signor in data 16.07.2022 in SU (UD), regolarmente trascritto nei registri degli Parte_1
atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2022, parte 2, serie A, numero 1;
b) ordinare al Comune di SU di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3 c) confermare le condizioni di separazione relative alla ex dimora coniugale e disporre che il signor
e la signora provvederanno autonomamente al loro personale Parte_1 Parte_2
mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
d) disporre che le spese della presente procedura siano a carico di .” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 8/2025, pubblicata il 10/01/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto il cumulo Parte_1 Parte_2 delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
10/07/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 8/2025, pubblicata il
10/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3938/2024 R.G. V.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordatario in data 16.07.2022 in SU (UD), trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2022, atto n. 1, Parte II, Serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SU (UD) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) Spese del procedimento a carico di come da domanda congiunta. Parte_1
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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