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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1543 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
c.f. , in persona del procuratore speciale avvocato Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Valerio Scelfo, per procura in calce all'atto di Parte_2
appello.
Appellante
(c.f. , (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Morello per procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio. Appellati
(c.f. (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._4 CP_3 C.F._5 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._6 CP_5
, (c.f. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8 CP_6
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._9 CP_7
), (c.f. ). C.F._10 CP_8 C.F._11
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 68/2019, emessa Tribunale di Agrigento, pubblicata il 15 gennaio 2019:
dichiarare la erroneità, illegittimità e infondatezza della sentenza per violazione ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 1920, commi 2 e 3, cod. civ.;
in ogni caso, ritenere e dichiarare illegittima, erronea ed infondata la sentenza, con le conseguenti statuizioni e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA del presente giudizio.
Conclusioni degli appellati:
2 preliminarmente, dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.;
nel merito, rigettare l'appello promosso da con conseguente conferma in ogni Parte_1
sua parte della sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 68 del 14 gennaio 2019, il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento delle domande proposte da e , eredi di in virtù Parte_3 Parte_4 Persona_1
del testamento olografo del giorno 17 gennaio 2012, pubblicato dal Notaio Persona_2
di Agrigento il 22 febbraio 2012 (Rep. n. 52110; Racc. n. 22538), ha condannato Parte_1
alla corresponsione, di € 20.466,60, oltre interessi, in forza della polizza di assicurazione
[...]
sulla vita n. 50004999875, denominata “Poste Futuro Ad Hoc”, stipulata il 20 gennaio 2009
da Persona_1
Nel motivare la decisione il Tribunale:
- ha ritenuto sussistente nella polizza assicurativa dedotta in giudizio la clausola c.d.
di pari facoltà di rimborso secondo la quale ciascuno degli eredi cointestatari della polizza può ottenere autonomamente il rimborso del capitale dovuto;
- ha ritenuto illegittimo, in considerazione della disposizione testamentaria con la quale l'assicurata, aveva nominato e Persona_1 Parte_3 Pt_4
3 suoi eredi universali, il diniego di alla richiesta di Pt_4 Parte_1
rimborso avanzata dagli attori;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori.
Infine, in accordo al canone della soccombenza, ha condannato la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronunzia ha proposto appello lamentando, con un unico Parte_1
articolato motivo, la violazione nonché l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 1920,
commi 2 e 3, c.c. Si duole, in particolare, che il primo Giudice:
- avrebbe erroneamente ritenuto sussistente nella polizza assicurativa la c.d. clausola di pari facoltà rimborso;
- avrebbe errato nel ritenere che beneficiari della polizza assicurativa fossero e Parte_3
in quanto nominati eredi universali da atteso che il Parte_4 Persona_1
testamento dedotto in giudizio “non conteneva alcuna revoca esplicita, né alcun riferimento
alla designazione formulata nella polizza, ma solamente l'istituzione di due eredi universali,
circostanza che, di per sé sola, non poteva essere considerata un'univoca manifestazione di
volontà di revoca” (pag. 7 dell'atto di appello);
- avrebbe, di conseguenza, erroneamente ritenuto illegittima la mancata corresponsione del rimborso atteso era intenzione di adempiere correttamente, corrispondendo Parte_1
“gli importi di causa soltanto ai beneficiari ritualmente designati in seno alla polizza” pag. 7
dell'atto di appello).
4 Si sono costituiti ritualmente in giudizio e che -eccepita, in via Parte_3 Parte_4
preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e denunziata la disintegrità del contraddittorio sensi dell'art. 331 c.p.c.- hanno insistito nel merito per il rigetto dell'impugnazione.
L'appello -che si sottrae all'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.- è meritevole di accoglimento.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 331 c.p.c., sull'assunto della nullità o inesistenza della notifica dell'atto di appello ai nove beneficiari della polizza assicurativa.
La società appellante ha attestato di aver provveduto alla notifica nel termine fissato dalla
Corte in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'interessata.
In particolare, le notifiche a e eredi di Controparte_6 Controparte_9 CP_2
deceduto il 20 gennaio 2018– nonché a , e
[...] CP_3 CP_5 CP_4
sono andate a buon fine, come dimostrano le ricevute di ritorno depositate in atti.
[...]
Accurate (e minuziosamente ricostruite in comparsa conclusionale) sono state le ricerche degli altri tre convenuti, e (classe 1959) condotte CP_1 CP_7 CP_6 Per_1
dall'appellante in Italia e all'estero (i destinatari si era trasferiti negli Stati Uniti) in via diretta e per via consolare, tuttavia approdate a un nulla di fatto così che, del tutto correttamente, la notifica è stata infine perfezionata nelle forme indicate dall'art. 143 c.p.c..
5 Rammentato che l'art. 6 della legge del 27 ottobre 1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) necessita di essere coordinato con l'art. 44 c.c. e con l'art. 31 delle disp. att.
cod. civ. che dispone che “il trasferimento della residenza si prova con la doppia
dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora
abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui
è fissata la nuova residenza”, dalla documentazione agli atti consta che né Controparte_6
né avevano effettuato alcuna dichiarazione ex art. 31 disp. att. cod. civ. al Controparte_1
comune di ultima residenza, , il quale ha poi trasmesso al notificante Controparte_10
certificato di irreperibilità.
Quanto a , del quale risultava certificazione AIRE dell'indirizzo estero di CP_7
residenza è stato eseguito, tuttavia con esito negativo notifica per via consolare,
giustificandosi dunque anche per costui l'accesso al criterio residuale di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Accedendo al merito, per una più chiara comprensione della vicenda, è utile premettere che nel contratto di assicurazione sulla vita "Postafuturo Ad Hoc" n. 50004999875 stipulato il
13.2.2009, l'assicurata aveva indicato espressamente i beneficiari - Persona_1
( , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 CP_3 CP_5
(8.2.1959), e Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_6
(31.1.1958)- che, alla scadenza del contratto, convenuta per il 31 dicembre 2015, sarebbero
6 stati legittimati a riscuotere la complessiva somma di euro 20.466,00 (di cui € 15.169,37 quale capitale ed € 5.297,23 per "bonus a scadenza") prevista in polizza.
Con testamento olografo del 17 gennaio 2012, pubblicato il 22.2.2012 dal Notaio Per_2
di Agrigento, la de cuius aveva nominato e istituito eredi universali “in tutti i miei
[...]
beni, mobili ed immobili, passati e futuri, ovunque siti e comunque composti, compresi tra i
mobili tutti i miei risparmi e tutto il mio denaro e tutti i miei depositi bancari e postali (…)”
i nipoti e (all.to n. 5 dell'atto di citazione del primo grado di Parte_3 Parte_4
giudizio).
In forza di tale istituzione e sull'argomento che dal tenore letterale della scheda testamentaria si evincesse "inconfutabilmente che la effettiva volontà dell'assicurata era quella di revocare
la propria precedente designazione contrattuale in favore degli unici eredi universali" (pag.
2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), questi ultimi hanno domandato l'adempimento del contratto assicurativo.
Il contratto di assicurazione sulla vita, con il quale il contraente si obbliga a versare in vita i premi a fronte dell'impegno, da parte dell'assicuratore, di corrispondere la somma assicurata
-una volta verificatosi l'evento morte- a chi è stato indicato quale beneficiario, si ascrive, come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza, al genus dei contratti in favore di terzo, atteso che il beneficiario acquista un diritto jure proprio nei confronti dell'assicuratore.
7 L'art. 1921 c.c. prevede che la designazione del beneficiario possa essere revocata con le forme con le quali può essere fatta a norma del precedente art. 1920 c.c. e, dunque, anche per testamento.
L'indicazione del beneficiario svolge la funzione di rendere nota alla compagnia di assicurazione l'identità del creditore, onde adempiere correttamente alla propria obbligazione.
L'acquisto del diritto si perfeziona nella sfera giuridica del beneficiario tempore mortis, ma non anche causa mortis, giacché per espressa volontà del legislatore il diritto di credito sorge in capo al beneficiario in virtù della designazione. Dispone invero l'art. 1920 comma 3 c.c.:
"per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione".
Tale ultima precisazione consente di escludere profili di interferenza tra vicenda contrattuale e successione ereditaria, atteso che con la stipula della polizza non si attua alcun trasferimento diretto dal contraente al terzo beneficiario. La prestazione di pagamento, invero, è resa dall'assicuratore, dal cui patrimonio fuoriesce l'importo, in assenza di passaggio dalla successione ereditaria dell'assicurato. Chiarisce al riguardo la Suprema Corte che "nel
momento in cui l'assicurato individua il beneficiario … la liquidazione dell'indennizzo da
parte dell'assicuratore non farà più parte del patrimonio dell'assicurato, al momento della
morte di questi"; ciò in quanto il diritto acquistato dal beneficiario per effetto del contratto di assicurazione “non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non
potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né
8 di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (Cass. civ.
15.10.2018 n. 25635)
Occasione di contatto tra le due vicende, contrattuale ed ereditaria, potrebbe aversi nell'ipotesi in cui con il testamento l'assicurato provveda a modificare la designazione del beneficiario.
E' facoltà che gli artt. 1920 e 1921 c.c. contemplano espressamente con l'effetto di consentire al disponente di rivedere le proprie determinazioni per adattarle al mutamento nel tempo di circostanze di fatto o all'evoluzione del proprio sentire, che tuttavia non immuta l'inquadramento teorico del contratto di assicurazione sulla vita: questo rimane un atto inter
vivos, senza assumere per il caso un cui la designazione del beneficiario sia contenuta in un testamento, la natura di attribuzione mortis causa, connotato dalla peculiarità che l'indicazione al debitore - la compagnia di assicurazioni- della persona del beneficiario della prestazione di pagamento può essere operata anche in un atto diverso e successivo rispetto al contratto.
Su quanto sin qui affermato sembrano convenire gli appellati che a pag. 4 della comparsa di costituzione in appello chiariscono di non agire "iure ereditatis, ma iure proprio in quanto
nuovi designati", soggiungendo che la volontà espressa da nella scheda Persona_1
testamentaria equivale a revoca della precedente designazione dei beneficiari.
Ciò impone un'ulteriore precisazione.
La revoca prevista dall'art. 1921 c.c. deve essere inequivoca ed alla sua interpretazione deve precedersi secondo le regole dettate dall'art. 1362 c.c. e ss. c.c. in tema di interpretazione del
9 contratto (ancora Cass. n. 25635/2018). Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati non vengono invece "in soccorso le classiche norme che presiedono l'interpretazione del
testamento" (pag. 3 della comparsa di costituzione in appello). Come chiarito dalla Suprema
Corte, invero, poiché il beneficiario indicato nella polizza "acquista un diritto iure proprio
del tutto autonomo rispetto alle vicende successorie" che trova fonte nel contratto di assicurazione (Cass. civ. 25635/2018), è alle regole di ermeneusi del contratto che occorre far riferimento, senza rilevi la regola del favor testamenti, posto che non possono vengono in considerazione profili attinenti alla validità dell'atto mortis causa.
Non può poi affermarsi che l'istituzione quale erede di persona diversa dal beneficiario indicato nella polizza assicurativa equivalga, sempre e necessariamente in via presuntiva, a revoca della designazione operata in contratto. Deve invero "negarsi che, in difetto di alcun
riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa
di per sé sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita della
(ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione"
(Cass. 21.12.2016 n. 26606). In altri termini, il fatto storico della redazione di un testamento in un momento successivo alla stipula della polizza non autorizza a ritenere, per il caso in cui l'erede sia persona diversa dal beneficiario, che il testatore abbia inteso sostituire il beneficiario revocando la precedente individuazione
Occorre piuttosto indagare in concreto se il testatore abbia manifestato volontà di incidere sul contratto di assicurazione modificando la designazione dei beneficiari.
10 L'esame della scheda testamentaria redatta da non sorregge simile Persona_1
conclusione.
Difetta, invero, in essa, che pur non è priva di specificità (si consideri che la testatrice chiarisce cosa debba intendersi per beni mobili, puntualizzando che in essi sono ricompresi "tutti i miei
risparmi e tutto il mio denaro e tutti i miei depositi bancari e postali”), alcun riferimento al contratto di assicurazione sulla vita, che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, è
cosa diversa dai depositi postali.
Né persuade l'ulteriore argomento sviluppato dagli appellati e secondo cui Pt_3 Pt_4
l'istituzione testamentaria dei nipoti "costituiva il segno di riconoscenza per l'assistenza
prestata in suo favore dagli attori" (pag. 3 della comparsa di costituzione in appello), come rivelato dalla precisazione secondo cui l'istituzione era sottoposta dalla testatrice "alla
condizione essenziale che mi prestino cura ed assistenza morale materiale sin al momento
della mia morte, anche accogliendomi nella loro abitazione ed assistendomi, se sarò
ricoverata, anche in ospedale, e ciò anche a turno tra di essi, espressamente escludendosi
però ogni loro onere pecuniario".
Il rilievo, pur ragionevolmente fondato in fatto è però privo delle conseguenze giuridiche che gli appellati intendono attribuirgli in quanto trascura, ancora una volta, il peculiare inquadramento giuridico del contratto di assicurazione tra gli atti inter vivos piuttosto che tra le disposizioni mortis causa. Come efficacemente sottolineato dalla Suprema Corte, in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla vicenda in esame, "è evidente che la volontà
11 dell'assicurato è quella di beneficiare chi le è stato vicino, ma tale parametro riguarda la
volontà del testatore, più che quella del contraente", la quale necessita di separata e specifica considerazione.
Non ricorrono dunque elementi ai quali ancorare la conclusione dell'intervenuta revoca della precedente designazione.
Conclusivamente, dunque, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte nel primo grado di giudizio da e devono essere rigettate. Parte_5 Parte_4
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che queste,
liquidate in € 4.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.782,50 - di cui € 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale– per il presente grado di giudizio,
devono essere poste, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, a carico solidale degli appellati e , Pt_3 Pt_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia, qui dichiarata, di
, Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
(1959), (1958) e , gli ultimi due in proprio e quali eredi di Controparte_6 CP_8
, così provvede: Controparte_2
12 in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 68/2019 del 14 gennaio 2019 appellata da con atto di citazione regolarmente notificato a Parte_1 Controparte_1
, (1959), CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_6
(1958) e , gli ultimi due quali eredi di , e a
[...] CP_8 Controparte_2 Pt_3
, rigetta le domande proposte da e con l'atto Parte_6 Parte_5 Parte_4
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
condanna gli appellati e a rifondere a le spese Parte_3 Parte_4 Parte_1
di lite liquidate in € 4.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.782,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1543 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
c.f. , in persona del procuratore speciale avvocato Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Valerio Scelfo, per procura in calce all'atto di Parte_2
appello.
Appellante
(c.f. , (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Morello per procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio. Appellati
(c.f. (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._4 CP_3 C.F._5 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._6 CP_5
, (c.f. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8 CP_6
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._9 CP_7
), (c.f. ). C.F._10 CP_8 C.F._11
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 68/2019, emessa Tribunale di Agrigento, pubblicata il 15 gennaio 2019:
dichiarare la erroneità, illegittimità e infondatezza della sentenza per violazione ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 1920, commi 2 e 3, cod. civ.;
in ogni caso, ritenere e dichiarare illegittima, erronea ed infondata la sentenza, con le conseguenti statuizioni e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA del presente giudizio.
Conclusioni degli appellati:
2 preliminarmente, dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.;
nel merito, rigettare l'appello promosso da con conseguente conferma in ogni Parte_1
sua parte della sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 68 del 14 gennaio 2019, il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento delle domande proposte da e , eredi di in virtù Parte_3 Parte_4 Persona_1
del testamento olografo del giorno 17 gennaio 2012, pubblicato dal Notaio Persona_2
di Agrigento il 22 febbraio 2012 (Rep. n. 52110; Racc. n. 22538), ha condannato Parte_1
alla corresponsione, di € 20.466,60, oltre interessi, in forza della polizza di assicurazione
[...]
sulla vita n. 50004999875, denominata “Poste Futuro Ad Hoc”, stipulata il 20 gennaio 2009
da Persona_1
Nel motivare la decisione il Tribunale:
- ha ritenuto sussistente nella polizza assicurativa dedotta in giudizio la clausola c.d.
di pari facoltà di rimborso secondo la quale ciascuno degli eredi cointestatari della polizza può ottenere autonomamente il rimborso del capitale dovuto;
- ha ritenuto illegittimo, in considerazione della disposizione testamentaria con la quale l'assicurata, aveva nominato e Persona_1 Parte_3 Pt_4
3 suoi eredi universali, il diniego di alla richiesta di Pt_4 Parte_1
rimborso avanzata dagli attori;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori.
Infine, in accordo al canone della soccombenza, ha condannato la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronunzia ha proposto appello lamentando, con un unico Parte_1
articolato motivo, la violazione nonché l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 1920,
commi 2 e 3, c.c. Si duole, in particolare, che il primo Giudice:
- avrebbe erroneamente ritenuto sussistente nella polizza assicurativa la c.d. clausola di pari facoltà rimborso;
- avrebbe errato nel ritenere che beneficiari della polizza assicurativa fossero e Parte_3
in quanto nominati eredi universali da atteso che il Parte_4 Persona_1
testamento dedotto in giudizio “non conteneva alcuna revoca esplicita, né alcun riferimento
alla designazione formulata nella polizza, ma solamente l'istituzione di due eredi universali,
circostanza che, di per sé sola, non poteva essere considerata un'univoca manifestazione di
volontà di revoca” (pag. 7 dell'atto di appello);
- avrebbe, di conseguenza, erroneamente ritenuto illegittima la mancata corresponsione del rimborso atteso era intenzione di adempiere correttamente, corrispondendo Parte_1
“gli importi di causa soltanto ai beneficiari ritualmente designati in seno alla polizza” pag. 7
dell'atto di appello).
4 Si sono costituiti ritualmente in giudizio e che -eccepita, in via Parte_3 Parte_4
preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e denunziata la disintegrità del contraddittorio sensi dell'art. 331 c.p.c.- hanno insistito nel merito per il rigetto dell'impugnazione.
L'appello -che si sottrae all'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.- è meritevole di accoglimento.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 331 c.p.c., sull'assunto della nullità o inesistenza della notifica dell'atto di appello ai nove beneficiari della polizza assicurativa.
La società appellante ha attestato di aver provveduto alla notifica nel termine fissato dalla
Corte in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'interessata.
In particolare, le notifiche a e eredi di Controparte_6 Controparte_9 CP_2
deceduto il 20 gennaio 2018– nonché a , e
[...] CP_3 CP_5 CP_4
sono andate a buon fine, come dimostrano le ricevute di ritorno depositate in atti.
[...]
Accurate (e minuziosamente ricostruite in comparsa conclusionale) sono state le ricerche degli altri tre convenuti, e (classe 1959) condotte CP_1 CP_7 CP_6 Per_1
dall'appellante in Italia e all'estero (i destinatari si era trasferiti negli Stati Uniti) in via diretta e per via consolare, tuttavia approdate a un nulla di fatto così che, del tutto correttamente, la notifica è stata infine perfezionata nelle forme indicate dall'art. 143 c.p.c..
5 Rammentato che l'art. 6 della legge del 27 ottobre 1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) necessita di essere coordinato con l'art. 44 c.c. e con l'art. 31 delle disp. att.
cod. civ. che dispone che “il trasferimento della residenza si prova con la doppia
dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora
abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui
è fissata la nuova residenza”, dalla documentazione agli atti consta che né Controparte_6
né avevano effettuato alcuna dichiarazione ex art. 31 disp. att. cod. civ. al Controparte_1
comune di ultima residenza, , il quale ha poi trasmesso al notificante Controparte_10
certificato di irreperibilità.
Quanto a , del quale risultava certificazione AIRE dell'indirizzo estero di CP_7
residenza è stato eseguito, tuttavia con esito negativo notifica per via consolare,
giustificandosi dunque anche per costui l'accesso al criterio residuale di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Accedendo al merito, per una più chiara comprensione della vicenda, è utile premettere che nel contratto di assicurazione sulla vita "Postafuturo Ad Hoc" n. 50004999875 stipulato il
13.2.2009, l'assicurata aveva indicato espressamente i beneficiari - Persona_1
( , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 CP_3 CP_5
(8.2.1959), e Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_6
(31.1.1958)- che, alla scadenza del contratto, convenuta per il 31 dicembre 2015, sarebbero
6 stati legittimati a riscuotere la complessiva somma di euro 20.466,00 (di cui € 15.169,37 quale capitale ed € 5.297,23 per "bonus a scadenza") prevista in polizza.
Con testamento olografo del 17 gennaio 2012, pubblicato il 22.2.2012 dal Notaio Per_2
di Agrigento, la de cuius aveva nominato e istituito eredi universali “in tutti i miei
[...]
beni, mobili ed immobili, passati e futuri, ovunque siti e comunque composti, compresi tra i
mobili tutti i miei risparmi e tutto il mio denaro e tutti i miei depositi bancari e postali (…)”
i nipoti e (all.to n. 5 dell'atto di citazione del primo grado di Parte_3 Parte_4
giudizio).
In forza di tale istituzione e sull'argomento che dal tenore letterale della scheda testamentaria si evincesse "inconfutabilmente che la effettiva volontà dell'assicurata era quella di revocare
la propria precedente designazione contrattuale in favore degli unici eredi universali" (pag.
2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), questi ultimi hanno domandato l'adempimento del contratto assicurativo.
Il contratto di assicurazione sulla vita, con il quale il contraente si obbliga a versare in vita i premi a fronte dell'impegno, da parte dell'assicuratore, di corrispondere la somma assicurata
-una volta verificatosi l'evento morte- a chi è stato indicato quale beneficiario, si ascrive, come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza, al genus dei contratti in favore di terzo, atteso che il beneficiario acquista un diritto jure proprio nei confronti dell'assicuratore.
7 L'art. 1921 c.c. prevede che la designazione del beneficiario possa essere revocata con le forme con le quali può essere fatta a norma del precedente art. 1920 c.c. e, dunque, anche per testamento.
L'indicazione del beneficiario svolge la funzione di rendere nota alla compagnia di assicurazione l'identità del creditore, onde adempiere correttamente alla propria obbligazione.
L'acquisto del diritto si perfeziona nella sfera giuridica del beneficiario tempore mortis, ma non anche causa mortis, giacché per espressa volontà del legislatore il diritto di credito sorge in capo al beneficiario in virtù della designazione. Dispone invero l'art. 1920 comma 3 c.c.:
"per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione".
Tale ultima precisazione consente di escludere profili di interferenza tra vicenda contrattuale e successione ereditaria, atteso che con la stipula della polizza non si attua alcun trasferimento diretto dal contraente al terzo beneficiario. La prestazione di pagamento, invero, è resa dall'assicuratore, dal cui patrimonio fuoriesce l'importo, in assenza di passaggio dalla successione ereditaria dell'assicurato. Chiarisce al riguardo la Suprema Corte che "nel
momento in cui l'assicurato individua il beneficiario … la liquidazione dell'indennizzo da
parte dell'assicuratore non farà più parte del patrimonio dell'assicurato, al momento della
morte di questi"; ciò in quanto il diritto acquistato dal beneficiario per effetto del contratto di assicurazione “non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non
potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né
8 di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (Cass. civ.
15.10.2018 n. 25635)
Occasione di contatto tra le due vicende, contrattuale ed ereditaria, potrebbe aversi nell'ipotesi in cui con il testamento l'assicurato provveda a modificare la designazione del beneficiario.
E' facoltà che gli artt. 1920 e 1921 c.c. contemplano espressamente con l'effetto di consentire al disponente di rivedere le proprie determinazioni per adattarle al mutamento nel tempo di circostanze di fatto o all'evoluzione del proprio sentire, che tuttavia non immuta l'inquadramento teorico del contratto di assicurazione sulla vita: questo rimane un atto inter
vivos, senza assumere per il caso un cui la designazione del beneficiario sia contenuta in un testamento, la natura di attribuzione mortis causa, connotato dalla peculiarità che l'indicazione al debitore - la compagnia di assicurazioni- della persona del beneficiario della prestazione di pagamento può essere operata anche in un atto diverso e successivo rispetto al contratto.
Su quanto sin qui affermato sembrano convenire gli appellati che a pag. 4 della comparsa di costituzione in appello chiariscono di non agire "iure ereditatis, ma iure proprio in quanto
nuovi designati", soggiungendo che la volontà espressa da nella scheda Persona_1
testamentaria equivale a revoca della precedente designazione dei beneficiari.
Ciò impone un'ulteriore precisazione.
La revoca prevista dall'art. 1921 c.c. deve essere inequivoca ed alla sua interpretazione deve precedersi secondo le regole dettate dall'art. 1362 c.c. e ss. c.c. in tema di interpretazione del
9 contratto (ancora Cass. n. 25635/2018). Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati non vengono invece "in soccorso le classiche norme che presiedono l'interpretazione del
testamento" (pag. 3 della comparsa di costituzione in appello). Come chiarito dalla Suprema
Corte, invero, poiché il beneficiario indicato nella polizza "acquista un diritto iure proprio
del tutto autonomo rispetto alle vicende successorie" che trova fonte nel contratto di assicurazione (Cass. civ. 25635/2018), è alle regole di ermeneusi del contratto che occorre far riferimento, senza rilevi la regola del favor testamenti, posto che non possono vengono in considerazione profili attinenti alla validità dell'atto mortis causa.
Non può poi affermarsi che l'istituzione quale erede di persona diversa dal beneficiario indicato nella polizza assicurativa equivalga, sempre e necessariamente in via presuntiva, a revoca della designazione operata in contratto. Deve invero "negarsi che, in difetto di alcun
riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa
di per sé sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita della
(ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione"
(Cass. 21.12.2016 n. 26606). In altri termini, il fatto storico della redazione di un testamento in un momento successivo alla stipula della polizza non autorizza a ritenere, per il caso in cui l'erede sia persona diversa dal beneficiario, che il testatore abbia inteso sostituire il beneficiario revocando la precedente individuazione
Occorre piuttosto indagare in concreto se il testatore abbia manifestato volontà di incidere sul contratto di assicurazione modificando la designazione dei beneficiari.
10 L'esame della scheda testamentaria redatta da non sorregge simile Persona_1
conclusione.
Difetta, invero, in essa, che pur non è priva di specificità (si consideri che la testatrice chiarisce cosa debba intendersi per beni mobili, puntualizzando che in essi sono ricompresi "tutti i miei
risparmi e tutto il mio denaro e tutti i miei depositi bancari e postali”), alcun riferimento al contratto di assicurazione sulla vita, che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, è
cosa diversa dai depositi postali.
Né persuade l'ulteriore argomento sviluppato dagli appellati e secondo cui Pt_3 Pt_4
l'istituzione testamentaria dei nipoti "costituiva il segno di riconoscenza per l'assistenza
prestata in suo favore dagli attori" (pag. 3 della comparsa di costituzione in appello), come rivelato dalla precisazione secondo cui l'istituzione era sottoposta dalla testatrice "alla
condizione essenziale che mi prestino cura ed assistenza morale materiale sin al momento
della mia morte, anche accogliendomi nella loro abitazione ed assistendomi, se sarò
ricoverata, anche in ospedale, e ciò anche a turno tra di essi, espressamente escludendosi
però ogni loro onere pecuniario".
Il rilievo, pur ragionevolmente fondato in fatto è però privo delle conseguenze giuridiche che gli appellati intendono attribuirgli in quanto trascura, ancora una volta, il peculiare inquadramento giuridico del contratto di assicurazione tra gli atti inter vivos piuttosto che tra le disposizioni mortis causa. Come efficacemente sottolineato dalla Suprema Corte, in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla vicenda in esame, "è evidente che la volontà
11 dell'assicurato è quella di beneficiare chi le è stato vicino, ma tale parametro riguarda la
volontà del testatore, più che quella del contraente", la quale necessita di separata e specifica considerazione.
Non ricorrono dunque elementi ai quali ancorare la conclusione dell'intervenuta revoca della precedente designazione.
Conclusivamente, dunque, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte nel primo grado di giudizio da e devono essere rigettate. Parte_5 Parte_4
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che queste,
liquidate in € 4.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.782,50 - di cui € 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale– per il presente grado di giudizio,
devono essere poste, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, a carico solidale degli appellati e , Pt_3 Pt_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia, qui dichiarata, di
, Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
(1959), (1958) e , gli ultimi due in proprio e quali eredi di Controparte_6 CP_8
, così provvede: Controparte_2
12 in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 68/2019 del 14 gennaio 2019 appellata da con atto di citazione regolarmente notificato a Parte_1 Controparte_1
, (1959), CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_6
(1958) e , gli ultimi due quali eredi di , e a
[...] CP_8 Controparte_2 Pt_3
, rigetta le domande proposte da e con l'atto Parte_6 Parte_5 Parte_4
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
condanna gli appellati e a rifondere a le spese Parte_3 Parte_4 Parte_1
di lite liquidate in € 4.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.782,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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