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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 356 /2025 R.G. avente a oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da Parte_1
nei confronti di (già Controparte_1 [...]
con sede legale in Torino, Via Ciro Menotti n. 4, in persona del legale Controparte_2 rappresentante prof. (C.F. ), già operante nel settore CP_3 C.F._1 fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, cancellata dal registro delle imprese in data 07/03/2025 perché “l'ente non svolge più attività economica ne' in via principale ne' in via secondaria”; ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente notificato e che all'udienza del 15.7.2025 la
è comparsa dando atto di aver depositato il giorno stesso in via telematica domanda di CP_1 fissazione del termine ex art. 44 CCII;
rilevato che, nel corso dell'udienza, il giudice relatore ha contestato l'inammissibilità della domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, a cui la fissazione del termine ex art 44 CCII è preordinata, in conseguenza della già avvenuta cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese per cessazione dell'attività (art. 33 comma 4 CCII) e che il tema della ammissibilità è stato trattato nel contraddittorio delle parti;
rilevato che ha insistito per l'apertura della liquidazione Pt_1 Parte_1 giudiziale, contestando anch'essa l'ammissibilità della domanda ex art 44 CCII, e che la CP_1 ha chiesto l'accoglimento della propria domanda di fissazione del termine;
rilevato che, con separato decreto in data odierna, il tribunale ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art 33 comma 4 CCII la domanda della e che pertanto nulla osta secondo l'ordine CP_1 di priorità fissato dall'art 7 CCII alla decisione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario;
osserva quanto segue. Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in quanto ha esercitato attività di impresa commerciale prima sotto la forma giuridica della e poi come CP_2 fino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 7 marzo 2025. CP_1
Analiticamente, deve dirsi che la deriva da una trasformazione eterogenea da CP_1 CP_2 deliberata in data 15.4.2024 e iscritta in data 17.5.2024; ai sensi dell'art. 2500-novies c.c. la trasformazione eterogenea ha efficacia decorsi 60 gg. dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, in assenza di opposizione dei creditori alla trasformazione;
pur tuttavia, l'efficacia della trasformazione in è stata resa pubblica nel registro delle imprese soltanto in data CP_1
8.11.2024, come risulta da esame della visura;
alcuni mesi dopo la iscrizione, il legale rappresentante della ha chiesto la cancellazione volontaria dal registro delle imprese CP_1 perché “l'ente non svolge più attività economica ne' in via principale ne' in via secondaria” e ciò
è stato reso pubblico con la cancellazione in data 7.3.2025.
Osserva il Collegio che la forma giuridica della fondazione non è di per sé incompatibile con lo svolgimento dell'attività d'impresa, pertanto con la sottoposizione della medesima alle procedure previste per l'imprenditore (anche “non minore”, se sussistono i limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII) dal codice della crisi. Pertanto, la semplice evenienza della trasformazione eterogenea non implica ancora che l'attività d'impresa sia cessata a tutti gli effetti, tanto è vero che la comunicazione di cessazione dell'attività è stata fatta soltanto nel corso dell'anno 2025 ed
è stata resa pubblica in data 7.3.2025. Pertanto, è da tale data che decorre il termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della art. 33 comma 1.
In giurisprudenza, sulla assoggettabilità a fallimento di una fondazione che esercita attività di impresa commerciale cfr. tra molte Trib. Milano 27.10.2011 App. Venezia 20.7.2015 (entrambe sulla banca dati online Ius Explorer). Nel senso che in caso di trasformazione eterogenea il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. inizia a decorrere, per effetto della cessazione dell'attività di impresa, e “va sempre calcolato dalla data della cancellazione dalla sezione ordinaria del registro” cfr. Cass. 29.5.2020 n. 10302 (in tema di trasformazione eterogenea da società commerciale a società semplice). In precedenza sempre sulla decorrenza del termine per la sottoposizione al fallimento e la decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese in caso di trasformazione da società a comunione di impresa cfr. Cass. 19.6.2019 n. 16511.
Non potrebbe in verità escludersi che la abbia cessato l'attività d'impresa in epoca CP_1 anteriore alla comunicazione, sennonché tale evenienza, neppure specificamente dedotta e provata dalla debitrice, non può assumere rilevanza poiché soltanto al creditore e al pubblico ministero, ma non al debitore in quanto tale, l'art. 33 comma 3 CCII dà facoltà di “dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1” e soltanto
“in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi”; per contro, l'imprenditore cancellato a domanda non può mai provare di aver cessato l'attività ti
2 impresa in un momento anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese, Al fine di sottrarsi alla apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
Lo stato di insolvenza del debitore si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto:
• dall'esposizione debitoria nei confronti di per 5,9 milioni di euro Parte_1 secondo il ricorso dell' ovvero di 14,3 milioni di euro secondo la certificazione del debito Pt_1 trasmessa dall' alla cancelleria ai sensi dell'art. 365 CCII;
Parte_1
• dalla dichiarata cessazione dell'attività d'impresa;
• dall'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte all'ingentissimo stock debitorio maturato.
Evidentemente Sono superate sia la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI sia il limite dimensionale richiesto dall'art. 2 lett. d) per l'assoggettamento dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.12.2025 alle ore 16.15 nell'aula 65 del Tribunale (piano 1 ingresso 8), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
4 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.7.2025
5
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 356 /2025 R.G. avente a oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da Parte_1
nei confronti di (già Controparte_1 [...]
con sede legale in Torino, Via Ciro Menotti n. 4, in persona del legale Controparte_2 rappresentante prof. (C.F. ), già operante nel settore CP_3 C.F._1 fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, cancellata dal registro delle imprese in data 07/03/2025 perché “l'ente non svolge più attività economica ne' in via principale ne' in via secondaria”; ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente notificato e che all'udienza del 15.7.2025 la
è comparsa dando atto di aver depositato il giorno stesso in via telematica domanda di CP_1 fissazione del termine ex art. 44 CCII;
rilevato che, nel corso dell'udienza, il giudice relatore ha contestato l'inammissibilità della domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, a cui la fissazione del termine ex art 44 CCII è preordinata, in conseguenza della già avvenuta cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese per cessazione dell'attività (art. 33 comma 4 CCII) e che il tema della ammissibilità è stato trattato nel contraddittorio delle parti;
rilevato che ha insistito per l'apertura della liquidazione Pt_1 Parte_1 giudiziale, contestando anch'essa l'ammissibilità della domanda ex art 44 CCII, e che la CP_1 ha chiesto l'accoglimento della propria domanda di fissazione del termine;
rilevato che, con separato decreto in data odierna, il tribunale ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art 33 comma 4 CCII la domanda della e che pertanto nulla osta secondo l'ordine CP_1 di priorità fissato dall'art 7 CCII alla decisione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario;
osserva quanto segue. Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in quanto ha esercitato attività di impresa commerciale prima sotto la forma giuridica della e poi come CP_2 fino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 7 marzo 2025. CP_1
Analiticamente, deve dirsi che la deriva da una trasformazione eterogenea da CP_1 CP_2 deliberata in data 15.4.2024 e iscritta in data 17.5.2024; ai sensi dell'art. 2500-novies c.c. la trasformazione eterogenea ha efficacia decorsi 60 gg. dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, in assenza di opposizione dei creditori alla trasformazione;
pur tuttavia, l'efficacia della trasformazione in è stata resa pubblica nel registro delle imprese soltanto in data CP_1
8.11.2024, come risulta da esame della visura;
alcuni mesi dopo la iscrizione, il legale rappresentante della ha chiesto la cancellazione volontaria dal registro delle imprese CP_1 perché “l'ente non svolge più attività economica ne' in via principale ne' in via secondaria” e ciò
è stato reso pubblico con la cancellazione in data 7.3.2025.
Osserva il Collegio che la forma giuridica della fondazione non è di per sé incompatibile con lo svolgimento dell'attività d'impresa, pertanto con la sottoposizione della medesima alle procedure previste per l'imprenditore (anche “non minore”, se sussistono i limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII) dal codice della crisi. Pertanto, la semplice evenienza della trasformazione eterogenea non implica ancora che l'attività d'impresa sia cessata a tutti gli effetti, tanto è vero che la comunicazione di cessazione dell'attività è stata fatta soltanto nel corso dell'anno 2025 ed
è stata resa pubblica in data 7.3.2025. Pertanto, è da tale data che decorre il termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della art. 33 comma 1.
In giurisprudenza, sulla assoggettabilità a fallimento di una fondazione che esercita attività di impresa commerciale cfr. tra molte Trib. Milano 27.10.2011 App. Venezia 20.7.2015 (entrambe sulla banca dati online Ius Explorer). Nel senso che in caso di trasformazione eterogenea il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. inizia a decorrere, per effetto della cessazione dell'attività di impresa, e “va sempre calcolato dalla data della cancellazione dalla sezione ordinaria del registro” cfr. Cass. 29.5.2020 n. 10302 (in tema di trasformazione eterogenea da società commerciale a società semplice). In precedenza sempre sulla decorrenza del termine per la sottoposizione al fallimento e la decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese in caso di trasformazione da società a comunione di impresa cfr. Cass. 19.6.2019 n. 16511.
Non potrebbe in verità escludersi che la abbia cessato l'attività d'impresa in epoca CP_1 anteriore alla comunicazione, sennonché tale evenienza, neppure specificamente dedotta e provata dalla debitrice, non può assumere rilevanza poiché soltanto al creditore e al pubblico ministero, ma non al debitore in quanto tale, l'art. 33 comma 3 CCII dà facoltà di “dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1” e soltanto
“in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi”; per contro, l'imprenditore cancellato a domanda non può mai provare di aver cessato l'attività ti
2 impresa in un momento anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese, Al fine di sottrarsi alla apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
Lo stato di insolvenza del debitore si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto:
• dall'esposizione debitoria nei confronti di per 5,9 milioni di euro Parte_1 secondo il ricorso dell' ovvero di 14,3 milioni di euro secondo la certificazione del debito Pt_1 trasmessa dall' alla cancelleria ai sensi dell'art. 365 CCII;
Parte_1
• dalla dichiarata cessazione dell'attività d'impresa;
• dall'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte all'ingentissimo stock debitorio maturato.
Evidentemente Sono superate sia la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI sia il limite dimensionale richiesto dall'art. 2 lett. d) per l'assoggettamento dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.12.2025 alle ore 16.15 nell'aula 65 del Tribunale (piano 1 ingresso 8), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
4 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.7.2025
5
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)