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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.9089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9089/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della relativa motivazione nell'udienza di discussione a trattazione scritta del 3-6-2025, avente ad oggetto “Altri istituti del diritto delle locazioni” e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato conferito con atto separato allegato all'atto di opposizione dall'Avv.
Carlo Carbone, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in Lusciano alla
Via G. Marconi II Trav. Snc Condom. P.co Azzurro - Scala B;
- OPPONENTE -
CONTRO
( ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (Na), alla via Giulio Genoino n.80, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Chiacchio dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- OPPOSTI -
- CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI -
All'udienza del 3-6-2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come note scritte depositate in data 3-6-2025 per parte opponente e il 2-6-2025 per parte opposta, che espressamente si richiamano,
e il giudice il Giudice decideva la causa depositando il dispositivo e deposito contestuale della relativa motivazione.
Dott. Maurizio Spezzaferri 1 R.G. n.9089/2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Mediante ricorso in opposizione tardiva ex art. 668 cpc, Parte_1
deduceva come in data 2-10-2024 gli fosse stata notificata a mezzo
[...]
pec un'ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di un giudizio di sfratto per morosità incardinato dalla avente RG 5710/2024 e che Parte_2
di tale procedimento non aveva avuto alcuna notizia e per tale motivo non si era presentato all'udienza di convalida dello sfratto per morosità, rendendosi contumace.
Solo con la notifica del precetto per il rilascio dell'immobile in data 2-10-
2024 aveva avuto contezza della notifica effettuata dell'ingiunzione di sfratto per morosità.
Deducendo inoltre come i canoni indicati nella intimazione di sfratto suddetta erano stati già pagati mediante bonifico bancario al numero di IBAN indicato nel contratto di locazione, avanzava opposizione avverso il decreto di ingiunzione di pagamento con annullamento, revoca e sospensione dell'esecuzione dello sfratto per morosità e rigetto della domanda dell'opposta in quanto infondata e destituita di fondamento con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio per l'udienza del 07/02/2025, si costituiva l'opposto la quale, nel contestare ogni avverso dedotto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, deduceva quanto segue:
- Il ricorrente ha ricevuto la notifica dello sfratto di morosità a mezzo pec di cui al registro IPA in data 17/06/2024, come da ricevute e visura in atti (in allegato n.1), queste ultime ritualmente sono state depositate anche nel procedimento di convalida per lo sfratto avente rg n. 5710/24;
- Il ricorrente qualora avesse voluto contestare la propria morosità, ben poteva costituirsi nel giudizio sopra indicato, preferendo invece saldare parzialmente i canoni scaduti, “…tant'è che dalla data del 17/06/2024 alla data fissata in citazione per il 10/07/24 versava alla ricorrente ben 8 mensilità come da ricevute di bonifico allegate (all. n. 2); inoltre La prima udienza dello sfratto per morosità fissata in citazione per il 10/07/2024, veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 07/08/2024, quando, il sottoscritto procuratore dava atto dei predetti pagamenti avvenuti solo dopo la notifica della citazione, precisando che il conduttore restava moroso per le mensilità che dalla notifica dello sfratto all'udienza del 07/08/2024 erano scadute ma
Dott. Maurizio Spezzaferri 2 R.G. n.9089/2024
rimaste insolute, come da verbale d'udienza che si allega (all.3). Su tali presupposti lo sfratto per morosità veniva convalidato ed il ricorrente condannato a pagate la somma dei canoni scaduti per la somma di Euro
1400/00 oltre Euro 1.300/00 per compensi di lite ed Euro 76/00 per spese anticipate, iva cpa e spese generali come per legge, come da ingiunzione che si allega (all.4);
• Dalla data del 07/08/2024 sono seguiti ulteriori bonifici, il primo in data
30/10/2024 per Euro 700/00 (all.5); il secondo in data 03/01/2025 per Euro
700/00; e dopo ancora il 15-16-21/Gennaio/2025 tutti di pari importo di Euro
700/00, pertanto, ad oggi, escludendo la mensilità di Febbraio 2025 risulta ancora debitrice nei confronti della locatrice della somma di Euro 1.400/00 per mensilità scadute e non ancora saldate, oltre i predetti compensi di lite;
• Infine, la resistente dichiara che anche l'ingiunzione oggetto di lite, veniva notificata al ricorrente allo stesso indirizzo pec al quale gli era stato notificato lo sfratto per morosità;” (cosi in memoria di costituzione).
Tanto premesso e richiamato, il resistente opponendosi ad ogni richiesta di sospensione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere inerente il pagamento delle mensilità scadute alla data del Dicembre del 2024, ed essendo stato condannato il ricorrente, con il decreto ingiuntivo opposto, al pagamento delle mensilità scadute e da scadere dal mese di Agosto 2024, chiede accertarsi che alla data del 06/02/2025 risultano ancora scadute e non pagate i canoni inerenti le mensilità di Dicembre 2024 e Gennaio 2025.
Alla prima udienza parte ricorrente, comparso personalmente si rendeva disponibile a versare entro “…7 giorni a corrispondere quanto altro dovuto.
Sono stato in difficoltà economica perché si sono accumulate varie spese per la gestione del negozio di vendita biancheria e questo è stato dovuto al periodo post covid. Sono pienamente disponibile a trovare un accordo con la proprietà del locale commerciale con l'assistenza del mio avvocato.”.
Concesso termine a difesa alla difesa a parte ricorrente a fronte del deposito della comparsa di costituzione del resistente in prossimità dell'udienza del 7-
2-2025, le parti alla successiva udienza a trattazione scritta del 2-5-2025 dichiaravano di non aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del giudizio e, in particolare, la difesa di parte opposta dichiarava “non esservi materia del contendere per non aver precettato al Sig. il Parte_1
pagamento di alcuna somma di danaro dovuta in relazione ai fatti per cui è
Dott. Maurizio Spezzaferri 3 R.G. n.9089/2024
causa.” (cfr. nota scritta del 2-6-2025) mentre la difesa di parte opposta richiedeva la prosecuzione del rapporto di locazione non sussistendo la mora contestata (cfr. nota scritta del 3-6-2025).
2. In diritto. L'opposizione è inammissibile per quanto di seguito si passa ad esplicitare.
In via di principio, deve evidenziarsi come parte opponente ha utilizzato lo strumento processuale di cui all'art. 688 c.p.c. per impugnare il provvedimento ingiuntivo relativamente ai canoni oggetto di ingiunzione di sfratto per morosità richiedendo preventivamente la revoca dell'ordinanza di convalida dello sfratto essendo stati pagati i canoni di locazione addebitati.
Ora a fronte delle puntuali contestazioni di parte opposta, l'opponente si è limitato a richiedere un termine per versare gli ulteriori canoni oggetto di ingiunzione senza contestare come i precedenti fossero stati versati tardivamente e, in parte, dopo la convalida dello sfratto per morosità.
Occorre rammentare a questo punto che, a norma dell'art. 668 c.p.c. (al primo comma), "se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore". La Corte costituzionale, con sentenza additiva n. 89/1972, ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 668 c.p.c. (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva (fase c.d. rescindente) occorre che l'opponente dia prova che la sua mancata comparizione all'udienza di convalida sia dovuta ad una non tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore, ovvero (a seguito della pronuncia additiva della Corte
Costituzionale) che, nonostante l'effettiva conoscenza della citazione, la mancata comparizione all'udienza di convalida sia direttamente riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.
3. Nella fattispecie, va anzitutto esclusa la irregolarità della notificazione dell'intimazione quale "vocatio in ius", risultando alcuna prova contraria che la notifica a mezzo pec non sia pervenuta all'indirizzo riportato nel registro
INIPEC, come verificato anche dal precedente giudizio. Si veda in particolare
Dott. Maurizio Spezzaferri 4 R.G. n.9089/2024
la busta telematica allegata da parte attrice nel procedimento RG 5710/2024 ove risulta depositata la ricevuta di consegna con tutti gli allegati di cui al relativo messaggio a mezzo pec n. 531994.msg.
In altre parole, parte opponente fonda la sua difesa indicando solo che non sussisteva la morosità senza nulla dire o provare circa la mancata conoscenza dell'intimazione di sfratto per l'udienza fissata nel procedimento RG n.
5710/2024.
D'altra parte, deve escludersi che, nonostante l'effettiva conoscenza della citazione, la mancata comparizione all'udienza di convalida sia direttamente riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.
Com'è noto, il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive, imprevedibili ed eccezionali, che escludono l'imputabilità all'intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione (Cass. n. 4794/1983). La forza maggiore ricorre in presenza della cosiddetta vis maior cui resisti non potest, cioè di quella forza esterna cui la persona non può opporsi e che, nella specie, le impedisce ineluttabilmente la comparizione all'udienza di convalida.
Orbene, non essendo intervenuta (e neppure prospettata e provata dalla parte) nel caso di specie alcuna circostanza imprevedibile - quale, ad esempio, un'informazione errata ricevuta dalla cancelleria (ad esempio l'indicazione di una data errata) ovvero una omessa o tardiva iscrizione a ruolo (che nel caso di specie va esclusa per tabulas essendo la causa già iscritta a ruolo) - la parte, pur personalmente, era tenuta a conoscere, secondo il principio ignorantia legis non excusat, o quantomeno a informarsi, secondo le regole della normale diligenza, della data in cui si sarebbe effettivamente tenuta l'udienza.
4. In definitiva, non avendo l'opponente fornito prova della non imputabilità della mancata comparizione all'udienza differita d'ufficio per legge, né risultando alcun legittimo impedimento a comparire per caso fortuito o forza maggiore, va escluso che il procedimento iscritto al n°5710/2024 r.g, fosse affetto da una qualsiasi irregolarità, ed in particolare da quelle denunciate dall'opponente.
L'opposizione va dunque ritenuta radicalmente inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta, ex art. 668 c.p.c., da (che si configura come un mezzo Parte_1
d'impugnazione straordinaria di un titolo giudiziale idoneo al giudicato formale e sostanziale, v. Cass. n°10146.2001), consegue l'impossibilità di
Dott. Maurizio Spezzaferri 5 R.G. n.9089/2024
valutare il merito dell'opposizione ex art. 668 c.p.c., atteso che sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l'efficacia del giudicato sull'esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio (Cass. n°19695.2008: "l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale per la risoluzione del contratto di locazione e per la condanna al rilascio").
Per tutte le ragioni sopra esposte deve dunque provvedersi come in dispositivo, con assorbimento di ogni ulteriore e inammissibile richiesta formulata dalle parti, da ultimo, nelle note scritte conclusionali sopra citate.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014 e considerando il valore della causa ad esclusione della fase istruttoria non espletata (valore compreso nello scaglione fino ad euro 5.200,00 tenuto conto dell'ammontare dei canoni oggetto di contestazione) e l'attività svolta, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta, ex art. 668 c.p.c., da avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal
Tribunale di Napoli Nord all'udienza del 7-8-2024, a definizione del procedimento per intimazione di sfratto per morosità iscritto al n°
5710/2024;
- dichiara assorbite le ulteriori questioni avanzate dalle parti;
- condanna l'opponente a rifondere, in favore della controparte, le spese di lite che liquida in Euro=1.701,00=, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Aversa, addì 4 giugno 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Maurizio Spezzaferri
Dott. Maurizio Spezzaferri 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9089/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della relativa motivazione nell'udienza di discussione a trattazione scritta del 3-6-2025, avente ad oggetto “Altri istituti del diritto delle locazioni” e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato conferito con atto separato allegato all'atto di opposizione dall'Avv.
Carlo Carbone, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in Lusciano alla
Via G. Marconi II Trav. Snc Condom. P.co Azzurro - Scala B;
- OPPONENTE -
CONTRO
( ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (Na), alla via Giulio Genoino n.80, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Chiacchio dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- OPPOSTI -
- CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI -
All'udienza del 3-6-2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come note scritte depositate in data 3-6-2025 per parte opponente e il 2-6-2025 per parte opposta, che espressamente si richiamano,
e il giudice il Giudice decideva la causa depositando il dispositivo e deposito contestuale della relativa motivazione.
Dott. Maurizio Spezzaferri 1 R.G. n.9089/2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Mediante ricorso in opposizione tardiva ex art. 668 cpc, Parte_1
deduceva come in data 2-10-2024 gli fosse stata notificata a mezzo
[...]
pec un'ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di un giudizio di sfratto per morosità incardinato dalla avente RG 5710/2024 e che Parte_2
di tale procedimento non aveva avuto alcuna notizia e per tale motivo non si era presentato all'udienza di convalida dello sfratto per morosità, rendendosi contumace.
Solo con la notifica del precetto per il rilascio dell'immobile in data 2-10-
2024 aveva avuto contezza della notifica effettuata dell'ingiunzione di sfratto per morosità.
Deducendo inoltre come i canoni indicati nella intimazione di sfratto suddetta erano stati già pagati mediante bonifico bancario al numero di IBAN indicato nel contratto di locazione, avanzava opposizione avverso il decreto di ingiunzione di pagamento con annullamento, revoca e sospensione dell'esecuzione dello sfratto per morosità e rigetto della domanda dell'opposta in quanto infondata e destituita di fondamento con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio per l'udienza del 07/02/2025, si costituiva l'opposto la quale, nel contestare ogni avverso dedotto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, deduceva quanto segue:
- Il ricorrente ha ricevuto la notifica dello sfratto di morosità a mezzo pec di cui al registro IPA in data 17/06/2024, come da ricevute e visura in atti (in allegato n.1), queste ultime ritualmente sono state depositate anche nel procedimento di convalida per lo sfratto avente rg n. 5710/24;
- Il ricorrente qualora avesse voluto contestare la propria morosità, ben poteva costituirsi nel giudizio sopra indicato, preferendo invece saldare parzialmente i canoni scaduti, “…tant'è che dalla data del 17/06/2024 alla data fissata in citazione per il 10/07/24 versava alla ricorrente ben 8 mensilità come da ricevute di bonifico allegate (all. n. 2); inoltre La prima udienza dello sfratto per morosità fissata in citazione per il 10/07/2024, veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 07/08/2024, quando, il sottoscritto procuratore dava atto dei predetti pagamenti avvenuti solo dopo la notifica della citazione, precisando che il conduttore restava moroso per le mensilità che dalla notifica dello sfratto all'udienza del 07/08/2024 erano scadute ma
Dott. Maurizio Spezzaferri 2 R.G. n.9089/2024
rimaste insolute, come da verbale d'udienza che si allega (all.3). Su tali presupposti lo sfratto per morosità veniva convalidato ed il ricorrente condannato a pagate la somma dei canoni scaduti per la somma di Euro
1400/00 oltre Euro 1.300/00 per compensi di lite ed Euro 76/00 per spese anticipate, iva cpa e spese generali come per legge, come da ingiunzione che si allega (all.4);
• Dalla data del 07/08/2024 sono seguiti ulteriori bonifici, il primo in data
30/10/2024 per Euro 700/00 (all.5); il secondo in data 03/01/2025 per Euro
700/00; e dopo ancora il 15-16-21/Gennaio/2025 tutti di pari importo di Euro
700/00, pertanto, ad oggi, escludendo la mensilità di Febbraio 2025 risulta ancora debitrice nei confronti della locatrice della somma di Euro 1.400/00 per mensilità scadute e non ancora saldate, oltre i predetti compensi di lite;
• Infine, la resistente dichiara che anche l'ingiunzione oggetto di lite, veniva notificata al ricorrente allo stesso indirizzo pec al quale gli era stato notificato lo sfratto per morosità;” (cosi in memoria di costituzione).
Tanto premesso e richiamato, il resistente opponendosi ad ogni richiesta di sospensione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere inerente il pagamento delle mensilità scadute alla data del Dicembre del 2024, ed essendo stato condannato il ricorrente, con il decreto ingiuntivo opposto, al pagamento delle mensilità scadute e da scadere dal mese di Agosto 2024, chiede accertarsi che alla data del 06/02/2025 risultano ancora scadute e non pagate i canoni inerenti le mensilità di Dicembre 2024 e Gennaio 2025.
Alla prima udienza parte ricorrente, comparso personalmente si rendeva disponibile a versare entro “…7 giorni a corrispondere quanto altro dovuto.
Sono stato in difficoltà economica perché si sono accumulate varie spese per la gestione del negozio di vendita biancheria e questo è stato dovuto al periodo post covid. Sono pienamente disponibile a trovare un accordo con la proprietà del locale commerciale con l'assistenza del mio avvocato.”.
Concesso termine a difesa alla difesa a parte ricorrente a fronte del deposito della comparsa di costituzione del resistente in prossimità dell'udienza del 7-
2-2025, le parti alla successiva udienza a trattazione scritta del 2-5-2025 dichiaravano di non aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del giudizio e, in particolare, la difesa di parte opposta dichiarava “non esservi materia del contendere per non aver precettato al Sig. il Parte_1
pagamento di alcuna somma di danaro dovuta in relazione ai fatti per cui è
Dott. Maurizio Spezzaferri 3 R.G. n.9089/2024
causa.” (cfr. nota scritta del 2-6-2025) mentre la difesa di parte opposta richiedeva la prosecuzione del rapporto di locazione non sussistendo la mora contestata (cfr. nota scritta del 3-6-2025).
2. In diritto. L'opposizione è inammissibile per quanto di seguito si passa ad esplicitare.
In via di principio, deve evidenziarsi come parte opponente ha utilizzato lo strumento processuale di cui all'art. 688 c.p.c. per impugnare il provvedimento ingiuntivo relativamente ai canoni oggetto di ingiunzione di sfratto per morosità richiedendo preventivamente la revoca dell'ordinanza di convalida dello sfratto essendo stati pagati i canoni di locazione addebitati.
Ora a fronte delle puntuali contestazioni di parte opposta, l'opponente si è limitato a richiedere un termine per versare gli ulteriori canoni oggetto di ingiunzione senza contestare come i precedenti fossero stati versati tardivamente e, in parte, dopo la convalida dello sfratto per morosità.
Occorre rammentare a questo punto che, a norma dell'art. 668 c.p.c. (al primo comma), "se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore". La Corte costituzionale, con sentenza additiva n. 89/1972, ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 668 c.p.c. (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva (fase c.d. rescindente) occorre che l'opponente dia prova che la sua mancata comparizione all'udienza di convalida sia dovuta ad una non tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore, ovvero (a seguito della pronuncia additiva della Corte
Costituzionale) che, nonostante l'effettiva conoscenza della citazione, la mancata comparizione all'udienza di convalida sia direttamente riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.
3. Nella fattispecie, va anzitutto esclusa la irregolarità della notificazione dell'intimazione quale "vocatio in ius", risultando alcuna prova contraria che la notifica a mezzo pec non sia pervenuta all'indirizzo riportato nel registro
INIPEC, come verificato anche dal precedente giudizio. Si veda in particolare
Dott. Maurizio Spezzaferri 4 R.G. n.9089/2024
la busta telematica allegata da parte attrice nel procedimento RG 5710/2024 ove risulta depositata la ricevuta di consegna con tutti gli allegati di cui al relativo messaggio a mezzo pec n. 531994.msg.
In altre parole, parte opponente fonda la sua difesa indicando solo che non sussisteva la morosità senza nulla dire o provare circa la mancata conoscenza dell'intimazione di sfratto per l'udienza fissata nel procedimento RG n.
5710/2024.
D'altra parte, deve escludersi che, nonostante l'effettiva conoscenza della citazione, la mancata comparizione all'udienza di convalida sia direttamente riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.
Com'è noto, il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive, imprevedibili ed eccezionali, che escludono l'imputabilità all'intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione (Cass. n. 4794/1983). La forza maggiore ricorre in presenza della cosiddetta vis maior cui resisti non potest, cioè di quella forza esterna cui la persona non può opporsi e che, nella specie, le impedisce ineluttabilmente la comparizione all'udienza di convalida.
Orbene, non essendo intervenuta (e neppure prospettata e provata dalla parte) nel caso di specie alcuna circostanza imprevedibile - quale, ad esempio, un'informazione errata ricevuta dalla cancelleria (ad esempio l'indicazione di una data errata) ovvero una omessa o tardiva iscrizione a ruolo (che nel caso di specie va esclusa per tabulas essendo la causa già iscritta a ruolo) - la parte, pur personalmente, era tenuta a conoscere, secondo il principio ignorantia legis non excusat, o quantomeno a informarsi, secondo le regole della normale diligenza, della data in cui si sarebbe effettivamente tenuta l'udienza.
4. In definitiva, non avendo l'opponente fornito prova della non imputabilità della mancata comparizione all'udienza differita d'ufficio per legge, né risultando alcun legittimo impedimento a comparire per caso fortuito o forza maggiore, va escluso che il procedimento iscritto al n°5710/2024 r.g, fosse affetto da una qualsiasi irregolarità, ed in particolare da quelle denunciate dall'opponente.
L'opposizione va dunque ritenuta radicalmente inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta, ex art. 668 c.p.c., da (che si configura come un mezzo Parte_1
d'impugnazione straordinaria di un titolo giudiziale idoneo al giudicato formale e sostanziale, v. Cass. n°10146.2001), consegue l'impossibilità di
Dott. Maurizio Spezzaferri 5 R.G. n.9089/2024
valutare il merito dell'opposizione ex art. 668 c.p.c., atteso che sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l'efficacia del giudicato sull'esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio (Cass. n°19695.2008: "l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale per la risoluzione del contratto di locazione e per la condanna al rilascio").
Per tutte le ragioni sopra esposte deve dunque provvedersi come in dispositivo, con assorbimento di ogni ulteriore e inammissibile richiesta formulata dalle parti, da ultimo, nelle note scritte conclusionali sopra citate.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014 e considerando il valore della causa ad esclusione della fase istruttoria non espletata (valore compreso nello scaglione fino ad euro 5.200,00 tenuto conto dell'ammontare dei canoni oggetto di contestazione) e l'attività svolta, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta, ex art. 668 c.p.c., da avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal
Tribunale di Napoli Nord all'udienza del 7-8-2024, a definizione del procedimento per intimazione di sfratto per morosità iscritto al n°
5710/2024;
- dichiara assorbite le ulteriori questioni avanzate dalle parti;
- condanna l'opponente a rifondere, in favore della controparte, le spese di lite che liquida in Euro=1.701,00=, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Aversa, addì 4 giugno 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Maurizio Spezzaferri
Dott. Maurizio Spezzaferri 6