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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3430/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3430/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
, C.F.: , nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in PE UG (TN), frazione Costasavina, via del Poch n°11, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Romina Targa del foro di Trento, C.F.: con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in PE C.F._2
UG (TN), via Pennella n°40, con numero di fax: 0461/532950 ed indirizzo PEC:
Email_1
e
RI FLAVIO, C.F.: , nato a [...], il [...], e C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Annelise Filz del foro di Trento, C.F.: , PEC: con domicilio eletto presso lo C.F._4 Email_2
studio di quest'ultima in Trento, via San Vigilio n°5
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 17 settembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/7/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in PE UG (TN) in data 21/4/2012, come da estratto di matrimonio Atto N. 4, parte
2 serie A - anno 2012, che dalla loro unione erano nate due figlie, , nata a [...] il Per_1
7/1/2010 ed nata a [...] il [...], hanno adito il tribunale con ricorso congiunto Per_2 ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 367/2024, pubblicata il 20.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e LA DI contratto in Parte_1
PE UG (TN) in data 24.04.2012, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento.
2. Assegnare in via definitiva la casa familiare di PE UG (TN), frazione Costasavina, via del Poch n°11 al signor LA DI comprensiva degli arredi.
3. Le figlie minori ed vengono affidate ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori in maniera condivisa con collocazione prevalente presso l'abitazione materna 4. Il padre potrà stare con le figlie secondo il seguente protocollo: - Il lunedì e il martedì, indicativamente dopo le 16.30 - 17.00 se il signor DI lavora, o, se il signor DI non lavora, dalle ore 9.00 del lunedì; il padre avrà quindi le figlie a dormire con sé il lunedì
e il martedì; il padre avrà con sé le figlie anche a week-end alternati (dal venerdì pomeriggio indicativamente, sempre dopo il termine del turno di lavoro). La madre, di conseguenza, avrà le figlie a dormire con sé il mercoledì e il giovedì, oltre che a week-end alternati, sempre a partire dal venerdì pomeriggio. - per metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno le giornate del Natale della Pasqua - per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo dovrà essere concordato tra
i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno 5. A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori il signor LA DI corrisponderà alla RA la somma mensile di € Pt_1
600,00 (pari ad € 300,00 per ogni figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla RA e già noto al signor LA DI. Tale somma sarà rivalutata Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a decorrere da giugno 2025
6. Le spese straordinarie per le figlie minori saranno divise tra i coniugi in misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle stesse i coniugi dichiarano di fare riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense. Dovranno essere previamente concordate le spese il cui ammontare sia superiore ad € 150,00 per capitolo di spesa.
7. L'assegno unico ed ogni provvidenza pubblica prevista in favore del nucleo sarà percepita dalla moglie, indipendentemente da chi ne faccia richiesta.
8. A definitiva e transattiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali e a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica della RA per quanto non riconosciuta dal signor DI, nonché Pt_1
a saldo, stralcio e definizione degli aspetti eventualmente indennitari e risarcitori del divorzio
e, comunque sia, a titolo di liquidazione una tantum, ex art. 5 comma VIII L. n. 898/1970 e successive modifiche, di ogni diritto eventualmente spettante alla RA il Parte_1 signor LA DI riconosce l'importo di € 20.000,00 a favore della RA che Parte_1 accetta, quale una tantum dell'assegno divorzile per la stessa. Tale importo viene corrisposto entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che riconoscerà tale versamento quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile;
9. dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni altra e/o diversa pendenza economica tra loro in essere, ad eccezione di quanto previsto in condizione sub 8 10. spese del giudizio compensate tra le parti”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 367/2024, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n.
898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.; superflua, infine, risulta l'audizione di questi ultimi, in assenza di profili critici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PE UG (TN) in data 21/4/2012 (matrimonio trascritto nel predetto comune al N. 4, parte 2 serie A - anno
2012), da , nata a [...] in data [...], e RI LA, nato a Milano in [...] Parte_1 28.02.1979, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi