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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 29/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 1° aprile 2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata in Pianopoli (CZ), al Parte_1 C.F._1
Corso Roma n. 20, presso lo studio degli avv.ti Gabriella LUCIA – CF - e Rossella C.F._2
CERMINARA – CF - che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._3
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF – nato a [...], ora ZI ER (CZ) Controparte_1 C.F._4 il 27 settembre 1963;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 1° aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13/01/2025, la sig.ra chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la medesima e il sig.
[...]
- matrimonio celebrato in data 29 settembre 1985 ed a ZI ER (CZ) – atto n. 112, Controparte_1
P. II, S. A, Uff. 1, anno 1985 - nonché di disporre l'allontanamento del sig. dall'abitazione coniugale CP_1 essendo già i coniugi separati, senza altra riconoscibile condizione.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: “Gli istanti contraevano matrimonio concordatario, annotato al n. 112 P. 2 S. A degli atti del Comune di ZI ER (CZ), in data 29 settembre 1985, per
1 come si evince dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, che si allega al presente ricorso
(all. 1) e stabilivano la residenza familiare in Pianopoli (CZ) alla Via Vittime di Nassirya n. 32/4.
Dalla loro unione nascevano tre figli, LE, e , meglio sopra generalizzati: LE e Per_1 Per_2 Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre maggiorenne ed attualmente non Per_2 economicamente autosufficiente. I suddetti coniugi si separavano con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pianopoli, in data 21 febbraio 2024 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio dello stato civile al N. 3 P. 2 S. C anno 2024 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al N. 5 P. 2 S. C anno 2024 (all. 2). Dall'accordo di separazione sono trascorsi i termini di legge durante i quali non si è ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale, tanto più che il sig. intrattiene una relazione sentimentale con un'altra Controparte_1 donna già da molto tempo. All'odierno resistente è stato inviato apposito avviso per l'avvio di una procedura congiunta a mezzo di racc. a/r regolarmente pervenuta, che - tuttavia - è rimasta senza esito (all. 3).
Successivamente al ricevimento della richiesta di divorzio, contro la volontà dell'odierna ricorrente, il sig.
faceva rientro presso l'abitazione coniugale, pur avendola lasciata a seguito della Controparte_1 relazione intrattenuta con altra donna in costanza di matrimonio, occupandola “sine titulo”. L'abitazione coniugale è da sempre nel possesso esclusivo della signora , giusto contratto di Parte_1 locazione a suo nome”.
All'udienza del 1 aprile 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente il quale, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non compariva, rendendo così impossibile il tentativo di conciliazione, che, ad ogni modo, non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente in udienza (vedi verbale in atti).
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°,
c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , stante la sua mancata Controparte_1 costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei suoi riguardi (vedi in atti).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dall'accordo di separazione, concluso dalle parti dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pianopoli, in data 21 febbraio 2024 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio dello stato civile al N. 3, P. 2, S. C, anno 2024, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al N. 5, P. 2, S. C, anno 2024 (vedi i relativi allegati in atti).
2 Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte ricorrente – ad ulteriore sostegno di ciò – ha peraltro affermato che l'ex coniuge intrattiene – ormai da tempo – una pacifica relazione extraconiugale con un'altra donna (il che avrebbe determinato, a suo tempo, circa un anno fa, la decisione di separarsi nelle forme alternative di cui in premessa;
n.d.r.) i, mentre la parte resistente ha preferito non costituirsi affatto nel giudizio de quo.
Ricorre, quindi, nella fattispecie (e senza dubbio) l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n.
898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3. Per il resto, atteso: A) che i coniugi sono entrambi dichiaratamente economicamente autosufficienti, come già all'epoca della separazione;
B) che tutti i tre figli nati in costanza di matrimonio sono maggiorenni ed i Per_ primi due anche senza dubbio autosufficienti e che la terza – – lo sarebbe diventata, per sopravvenuto licenziamento, solo in data successiva alla separazione (anche se, sul punto, la parte ricorrente non ha chiesto si provveda in qualche modo al suo mantenimento;
n.d.r.); C) che nulla occorre statuire in tema di affido, Per_ collocamento prevalente della prole ( vivrebbe presso la casa coniugale, peraltro in affitto, dunque con la madre;
vedi dichiarazioni rese a verbale;
in atti) ed in tema di regolamentazione del regime di visita, resta da stabilire – a seguito di apposita domanda sul punto – in tema di destinazione della casa familiare.
Sul punto, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
La formale assegnazione della casa familiare è, infatti, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del
13.01.2012, n. 387).
3 La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti: in difetto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Nel caso in oggetto, osserva il Collegio che – nella separazione, appena un anno fa – tutti i figli, compresa venivano ritenuti ed indicati come maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre - in sede di Per_2 Per_ comparizione personale delle parti – veniva indicata come figlia che, a seguito di licenziamento, era nelle more divenuta economicamente non autosufficiente;
ritiene tuttavia la Corte che tale affermazione, nonostante la contumacia del resistente, appaia generica e priva di sostanziale riscontro probatorio, come – allo stesso titolo ed allo stesso verso – anche quella, parimenti generica, relativa alla stabile relazione extraconiugale del marito, ed alla circostanza del suo solo recente rientro in casa, non essendo neanche provato il suo allontanamento, tantomeno definitivo, in costanza di separazione.
Nella convenzione, infatti, nulla si diceva un punto di assegnazione della casa coniugale.
Segue il rigetto della richiesta di assegnazione della casa familiare.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI ER, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ZI ER (CZ) in data 29.09.1985 tra sig.ra - CF - nata a [...], ora Parte_1 C.F._1
ZI ER (CZ), il 13 dicembre 1965 e sig. – CF Controparte_1
- nato a [...], ora ZI ER (CZ) il 27 settembre 1963, (matrimonio C.F._4 trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di ZI ER (CZ), atto n. 112, P. II, S.
A, Uff. 1, anno 1985);
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) NULLA sulla casa coniugale;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in ZI ER al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile tenutasi in data
01/04/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 1° aprile 2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata in Pianopoli (CZ), al Parte_1 C.F._1
Corso Roma n. 20, presso lo studio degli avv.ti Gabriella LUCIA – CF - e Rossella C.F._2
CERMINARA – CF - che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._3
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF – nato a [...], ora ZI ER (CZ) Controparte_1 C.F._4 il 27 settembre 1963;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 1° aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13/01/2025, la sig.ra chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la medesima e il sig.
[...]
- matrimonio celebrato in data 29 settembre 1985 ed a ZI ER (CZ) – atto n. 112, Controparte_1
P. II, S. A, Uff. 1, anno 1985 - nonché di disporre l'allontanamento del sig. dall'abitazione coniugale CP_1 essendo già i coniugi separati, senza altra riconoscibile condizione.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: “Gli istanti contraevano matrimonio concordatario, annotato al n. 112 P. 2 S. A degli atti del Comune di ZI ER (CZ), in data 29 settembre 1985, per
1 come si evince dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, che si allega al presente ricorso
(all. 1) e stabilivano la residenza familiare in Pianopoli (CZ) alla Via Vittime di Nassirya n. 32/4.
Dalla loro unione nascevano tre figli, LE, e , meglio sopra generalizzati: LE e Per_1 Per_2 Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre maggiorenne ed attualmente non Per_2 economicamente autosufficiente. I suddetti coniugi si separavano con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pianopoli, in data 21 febbraio 2024 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio dello stato civile al N. 3 P. 2 S. C anno 2024 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al N. 5 P. 2 S. C anno 2024 (all. 2). Dall'accordo di separazione sono trascorsi i termini di legge durante i quali non si è ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale, tanto più che il sig. intrattiene una relazione sentimentale con un'altra Controparte_1 donna già da molto tempo. All'odierno resistente è stato inviato apposito avviso per l'avvio di una procedura congiunta a mezzo di racc. a/r regolarmente pervenuta, che - tuttavia - è rimasta senza esito (all. 3).
Successivamente al ricevimento della richiesta di divorzio, contro la volontà dell'odierna ricorrente, il sig.
faceva rientro presso l'abitazione coniugale, pur avendola lasciata a seguito della Controparte_1 relazione intrattenuta con altra donna in costanza di matrimonio, occupandola “sine titulo”. L'abitazione coniugale è da sempre nel possesso esclusivo della signora , giusto contratto di Parte_1 locazione a suo nome”.
All'udienza del 1 aprile 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente il quale, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non compariva, rendendo così impossibile il tentativo di conciliazione, che, ad ogni modo, non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente in udienza (vedi verbale in atti).
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°,
c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , stante la sua mancata Controparte_1 costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei suoi riguardi (vedi in atti).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dall'accordo di separazione, concluso dalle parti dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pianopoli, in data 21 febbraio 2024 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio dello stato civile al N. 3, P. 2, S. C, anno 2024, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al N. 5, P. 2, S. C, anno 2024 (vedi i relativi allegati in atti).
2 Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte ricorrente – ad ulteriore sostegno di ciò – ha peraltro affermato che l'ex coniuge intrattiene – ormai da tempo – una pacifica relazione extraconiugale con un'altra donna (il che avrebbe determinato, a suo tempo, circa un anno fa, la decisione di separarsi nelle forme alternative di cui in premessa;
n.d.r.) i, mentre la parte resistente ha preferito non costituirsi affatto nel giudizio de quo.
Ricorre, quindi, nella fattispecie (e senza dubbio) l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n.
898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3. Per il resto, atteso: A) che i coniugi sono entrambi dichiaratamente economicamente autosufficienti, come già all'epoca della separazione;
B) che tutti i tre figli nati in costanza di matrimonio sono maggiorenni ed i Per_ primi due anche senza dubbio autosufficienti e che la terza – – lo sarebbe diventata, per sopravvenuto licenziamento, solo in data successiva alla separazione (anche se, sul punto, la parte ricorrente non ha chiesto si provveda in qualche modo al suo mantenimento;
n.d.r.); C) che nulla occorre statuire in tema di affido, Per_ collocamento prevalente della prole ( vivrebbe presso la casa coniugale, peraltro in affitto, dunque con la madre;
vedi dichiarazioni rese a verbale;
in atti) ed in tema di regolamentazione del regime di visita, resta da stabilire – a seguito di apposita domanda sul punto – in tema di destinazione della casa familiare.
Sul punto, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
La formale assegnazione della casa familiare è, infatti, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del
13.01.2012, n. 387).
3 La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti: in difetto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Nel caso in oggetto, osserva il Collegio che – nella separazione, appena un anno fa – tutti i figli, compresa venivano ritenuti ed indicati come maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre - in sede di Per_2 Per_ comparizione personale delle parti – veniva indicata come figlia che, a seguito di licenziamento, era nelle more divenuta economicamente non autosufficiente;
ritiene tuttavia la Corte che tale affermazione, nonostante la contumacia del resistente, appaia generica e priva di sostanziale riscontro probatorio, come – allo stesso titolo ed allo stesso verso – anche quella, parimenti generica, relativa alla stabile relazione extraconiugale del marito, ed alla circostanza del suo solo recente rientro in casa, non essendo neanche provato il suo allontanamento, tantomeno definitivo, in costanza di separazione.
Nella convenzione, infatti, nulla si diceva un punto di assegnazione della casa coniugale.
Segue il rigetto della richiesta di assegnazione della casa familiare.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI ER, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ZI ER (CZ) in data 29.09.1985 tra sig.ra - CF - nata a [...], ora Parte_1 C.F._1
ZI ER (CZ), il 13 dicembre 1965 e sig. – CF Controparte_1
- nato a [...], ora ZI ER (CZ) il 27 settembre 1963, (matrimonio C.F._4 trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di ZI ER (CZ), atto n. 112, P. II, S.
A, Uff. 1, anno 1985);
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) NULLA sulla casa coniugale;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in ZI ER al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile tenutasi in data
01/04/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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