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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2793/2022 vertente tra:
CP_1
opponente
e
Controparte_2
[...]
[...]
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2793/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ermes Tommasino, elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio del difensore in Sessa Aurunca, Via XXI Luglio n. 19, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv.to Sergio Cardaropoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Napoli, Via Carducci n. 42, in virtù di procura allegata agli atti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Francesco De Cesare, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Paola, Via Gioacchino Da Fiore n. 1, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante impugnava la cartella di pagamento notificata in data 28.1.2022, distinta con n. 02820190033565228000 dell'importo di € 16.162,23, per rate scadute ed interessi relativi al finanziamento agevolato concesso ai sensi del D. Lgs. 185/2000, ente impositore Controparte_2
[...]
A sostegno della opposizione, l'istante adduceva quale unica ragione la prescrizione della pretesa azionata per decorso del termine decennale, in quanto “… a far data dall'anno 2010 sino al ricevimento della notifica del 28.01.2022, nessun atto idoneo ad interrompere i termini prescrizionali
è stato notificato al sig. …” (cfr. pag. 2 atto di citazione) e concludeva per l'accoglimento CP_1
della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che concludevano per il rigetto della opposizione.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa va detto che, nelle ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, il motivo di opposizione spiegato va ricondotto nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto a procedere in executivis.
Innanzitutto – al fine di meglio comprendere i fatti di causa – giova fare cenno alle vicende che hanno dato origine al presente procedimento.
Dalla documentazione versata agli atti dalla si ricava: Controparte_2
- della richiesta dell'odierno istante alle agevolazioni di autoimpiego, di cui al Titolo II del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (cfr. doc. 5 allegato alla costituzione di ); CP_2
- della concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 185/2000 (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla costituzione di ), cui seguiva l'erogazione in favore dell'odierno opponente del CP_2
complessivo importo di euro 30.383,39 (cfr. doc. 3 allegato alla costituzione di ). CP_2
In ragione del perdurante inadempimento dell'odierno istante veniva emessa ingiunzione di pagamento notificata in data 20.6.2016 (cfr. doc. 9 allegato alla costituzione di ). CP_2
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, respinta.
3 In punto di premessa, occorre evidenziare che, nella presente sede, avuto riguardo al thema decidendum, non possono trovare ingresso questioni inerenti profili cognitori di accertamento dell'obbligazione sottesa alla pretesa azionata in via esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza,
05-05-2017, n. 10939).
L'ente creditore ha prodotto copia della ingiunzione di pagamento n. 78345697691-9, corredata da avviso di ricevimento ove è riportato il n. identificativo di essa.
Se ne inferisce della infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione: ed invero - posto che nel caso in esame deve farsi applicazione del termine di prescrizione applicabile in genere alle azioni contrattuali e, quindi, decennale – all'atto della notificazione della cartella (28.1.2022), tenuto conto della dimostrazione della notificazione della sottesa ingiunzione di pagamento, esso termine non era certamente decorso.
Ad avviso di chi scrive non vale a mutare i termini della questione l'addotta circostanza - per la prima volta specificamente devoluta in sede di II memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c. – dello stato civile dell'istante che, secondo la prospettazione offerta, varrebbe a destituire di validità la notificazione e, conseguenzialmente, l'idoneità di esso atto ad interrompere il termine di prescrizione.
In particolare, allegando copia del certificato di stato civile, la difesa dell'opponente ha dedotto: “… in comparsa di costituzione afferma di aver interrotto il termine prescrizionale mediante la notifica dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 20/06/2016, a tal fine l'opposta deposita copia di ricevuta di ritorno (all.n.9 di controparte). Ebbene, l'ingiunzione non è mai stata ritualmente notificata, ciò in quanto l'atto veniva ritirato dalla “ del , peraltro in Via Pt_1 CP_1
Corbara Marzuli. Sul punto è opportuno evidenziare che il sig. ad oggi, è , non ha CP_1 Pt_2 moglie e nel mese di giugno dell'anno 2016 non domiciliava più in via Corbara Marzuli ma bensì in via Belvedere in Sessa Aurunca. …” (cfr. pag. 1 II memoria 183, VI comma c.p.c.).
Ebbene, premesso che il dedotto mutamento dell'indirizzo di residenza rileva alla stregua di una mera allegazione, la circostanza della discrasia tra la qualifica indicata dal soggetto ricevente e lo stato civile dell'opponente, non vale ad inficiare la regolarità della notificazione, atteso che l'opponente non ha assolto all'onere probatorio correlato alla contestazione sollevata.
La qualità di persona abilitata alla ricezione dell'atto presso il domicilio del destinatario si presume dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale notificatore, salvo che l'interessato fornisca la prova contraria, dimostrando l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata, ovvero l'occasionalità della presenza di questi presso il domicilio (cfr. Cass. Sent. n.
27587/2018).
Peraltro, la notificazione di un atto, in base all'art. 139 c.p.c. può essere effettuata mediante consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, cioè di persona che sia legata al destinatario da un
4 rapporto di convivenza, la quale “non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, stricto sensu, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché
l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario” (cfr. Cass. n. 18716/2018).
In definitiva, la circostanza che un soggetto venga trovato presso il recapito del destinatario e che si presti a ricevere l'atto comporta la ragionevole presunzione che detto consegnatario, in quanto legato al destinatario da uno specifico rapporto, familiare o personale, sollecitamente porterà l'atto a conoscenza del diretto interessato.
In questi casi, la qualità di persona di famiglia si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore (e, dunque, a prescindere dalla erroneità della qualifica indicata), mentre incombe sul destinatario - che contesti la validità della notificazione - l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di dimostrare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata e l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cassazione, pronunce nn. 28902, 25984, 25910 e 16316 del 2017, e n. 23506/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del D.M.
55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da , ogni contraria CP_1
istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quelle opposte,
ed che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura CP_2 CP_3 indicata in parte motiva) in € 2.518,00 per ciascuna (€ 438,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2793/2022 vertente tra:
CP_1
opponente
e
Controparte_2
[...]
[...]
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2793/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ermes Tommasino, elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio del difensore in Sessa Aurunca, Via XXI Luglio n. 19, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv.to Sergio Cardaropoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Napoli, Via Carducci n. 42, in virtù di procura allegata agli atti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Francesco De Cesare, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Paola, Via Gioacchino Da Fiore n. 1, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante impugnava la cartella di pagamento notificata in data 28.1.2022, distinta con n. 02820190033565228000 dell'importo di € 16.162,23, per rate scadute ed interessi relativi al finanziamento agevolato concesso ai sensi del D. Lgs. 185/2000, ente impositore Controparte_2
[...]
A sostegno della opposizione, l'istante adduceva quale unica ragione la prescrizione della pretesa azionata per decorso del termine decennale, in quanto “… a far data dall'anno 2010 sino al ricevimento della notifica del 28.01.2022, nessun atto idoneo ad interrompere i termini prescrizionali
è stato notificato al sig. …” (cfr. pag. 2 atto di citazione) e concludeva per l'accoglimento CP_1
della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che concludevano per il rigetto della opposizione.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa va detto che, nelle ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, il motivo di opposizione spiegato va ricondotto nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto a procedere in executivis.
Innanzitutto – al fine di meglio comprendere i fatti di causa – giova fare cenno alle vicende che hanno dato origine al presente procedimento.
Dalla documentazione versata agli atti dalla si ricava: Controparte_2
- della richiesta dell'odierno istante alle agevolazioni di autoimpiego, di cui al Titolo II del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (cfr. doc. 5 allegato alla costituzione di ); CP_2
- della concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 185/2000 (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla costituzione di ), cui seguiva l'erogazione in favore dell'odierno opponente del CP_2
complessivo importo di euro 30.383,39 (cfr. doc. 3 allegato alla costituzione di ). CP_2
In ragione del perdurante inadempimento dell'odierno istante veniva emessa ingiunzione di pagamento notificata in data 20.6.2016 (cfr. doc. 9 allegato alla costituzione di ). CP_2
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, respinta.
3 In punto di premessa, occorre evidenziare che, nella presente sede, avuto riguardo al thema decidendum, non possono trovare ingresso questioni inerenti profili cognitori di accertamento dell'obbligazione sottesa alla pretesa azionata in via esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza,
05-05-2017, n. 10939).
L'ente creditore ha prodotto copia della ingiunzione di pagamento n. 78345697691-9, corredata da avviso di ricevimento ove è riportato il n. identificativo di essa.
Se ne inferisce della infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione: ed invero - posto che nel caso in esame deve farsi applicazione del termine di prescrizione applicabile in genere alle azioni contrattuali e, quindi, decennale – all'atto della notificazione della cartella (28.1.2022), tenuto conto della dimostrazione della notificazione della sottesa ingiunzione di pagamento, esso termine non era certamente decorso.
Ad avviso di chi scrive non vale a mutare i termini della questione l'addotta circostanza - per la prima volta specificamente devoluta in sede di II memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c. – dello stato civile dell'istante che, secondo la prospettazione offerta, varrebbe a destituire di validità la notificazione e, conseguenzialmente, l'idoneità di esso atto ad interrompere il termine di prescrizione.
In particolare, allegando copia del certificato di stato civile, la difesa dell'opponente ha dedotto: “… in comparsa di costituzione afferma di aver interrotto il termine prescrizionale mediante la notifica dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 20/06/2016, a tal fine l'opposta deposita copia di ricevuta di ritorno (all.n.9 di controparte). Ebbene, l'ingiunzione non è mai stata ritualmente notificata, ciò in quanto l'atto veniva ritirato dalla “ del , peraltro in Via Pt_1 CP_1
Corbara Marzuli. Sul punto è opportuno evidenziare che il sig. ad oggi, è , non ha CP_1 Pt_2 moglie e nel mese di giugno dell'anno 2016 non domiciliava più in via Corbara Marzuli ma bensì in via Belvedere in Sessa Aurunca. …” (cfr. pag. 1 II memoria 183, VI comma c.p.c.).
Ebbene, premesso che il dedotto mutamento dell'indirizzo di residenza rileva alla stregua di una mera allegazione, la circostanza della discrasia tra la qualifica indicata dal soggetto ricevente e lo stato civile dell'opponente, non vale ad inficiare la regolarità della notificazione, atteso che l'opponente non ha assolto all'onere probatorio correlato alla contestazione sollevata.
La qualità di persona abilitata alla ricezione dell'atto presso il domicilio del destinatario si presume dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale notificatore, salvo che l'interessato fornisca la prova contraria, dimostrando l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata, ovvero l'occasionalità della presenza di questi presso il domicilio (cfr. Cass. Sent. n.
27587/2018).
Peraltro, la notificazione di un atto, in base all'art. 139 c.p.c. può essere effettuata mediante consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, cioè di persona che sia legata al destinatario da un
4 rapporto di convivenza, la quale “non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, stricto sensu, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché
l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario” (cfr. Cass. n. 18716/2018).
In definitiva, la circostanza che un soggetto venga trovato presso il recapito del destinatario e che si presti a ricevere l'atto comporta la ragionevole presunzione che detto consegnatario, in quanto legato al destinatario da uno specifico rapporto, familiare o personale, sollecitamente porterà l'atto a conoscenza del diretto interessato.
In questi casi, la qualità di persona di famiglia si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore (e, dunque, a prescindere dalla erroneità della qualifica indicata), mentre incombe sul destinatario - che contesti la validità della notificazione - l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di dimostrare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata e l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cassazione, pronunce nn. 28902, 25984, 25910 e 16316 del 2017, e n. 23506/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del D.M.
55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da , ogni contraria CP_1
istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quelle opposte,
ed che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura CP_2 CP_3 indicata in parte motiva) in € 2.518,00 per ciascuna (€ 438,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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