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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 958/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 958/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cerchiaro Roberta Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Canovese Enrico CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per i ricorrenti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, come peraltro già avviene a far data dall'anno 2020.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Villafranca Padovana in Via Belle n. 30/c unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata al sig. che continuerà ad abitarla così CP_2
come finora ha fatto insieme alla piccola Per_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno pagina 1 di 4 prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata in modo alternato presso la dimora paterna e materna con il seguente calendario: 4/a) la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la terrà con sé fino al dopo cena, all'incirca alle ore 21.30, quando la riaccompagnerà presso la dimora paterna;
4/b) il padre terrà con sé la figlia durante la notte e al mattino la accompagnerà a scuola;
4/c) nei fine settimana la figlia minore starà alternativamente con il padre o con la madre in funzione dei turni di lavoro della madre;
4/d) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la >glia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Stante il collocamento alternato entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario nei tempi in cui la minore rimarrà con loro.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno intendendosi per tali: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica, le spese dei centri estivi, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, per le quali non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore. Si rinvia per quanto non sopra previsto al
Protocollo del Tribunale di Padova in tema di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
7) Le parti prestano reciprocamente l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla verserà a CP_2 che si dichiara economicamente autosufficiente”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 29.1.2025, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] CP_2
allegando:
- di aver contratto matrimonio il 14.2.2016 in Limena (PD) e trascritto nel relativo registro parte I n.1, serie A, anno 2016:
- che dall'unione coniugale è nata il [...]; Per_2
- che la dimora coniugale era stata fissata a Villafranca Padovana (PD) in Via Belle n. 30/c e tale dimora è di proprietà di;
CP_2
- che la moglie è attualmente occupata con contratto full-time e a tempo indeterminato presso la società
Ranger S.r.l. in qualità di guardia giurata, con un reddito imponibile annuo pari circa ad € 20.000,00, mentre il marito è attualmente occupato presso Meccanica Nicoletti Srl, con un reddito imponibile annuo pari ad € 33.275,00 lordi;
– che marito e moglie sono titolari di rapporti di c/c bancario;
- che la figlia frequenta la scuola elementare a Villafranca Padovana con inizio delle lezioni alle ore
8.00 e termine alle ore 13.00, salvo i lunedì e mercoledì in cui ha il tempo prolungato fino alle ore
15.30 e durante il tempo libero svolge attività extrascolastiche-ludiche;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni
è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che i ricorrenti non coabitano più dall'anno 2020.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 4.3.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in pagina 3 di 4 giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 CP_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione consensuale riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 958/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cerchiaro Roberta Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Canovese Enrico CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per i ricorrenti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, come peraltro già avviene a far data dall'anno 2020.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Villafranca Padovana in Via Belle n. 30/c unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata al sig. che continuerà ad abitarla così CP_2
come finora ha fatto insieme alla piccola Per_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno pagina 1 di 4 prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata in modo alternato presso la dimora paterna e materna con il seguente calendario: 4/a) la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la terrà con sé fino al dopo cena, all'incirca alle ore 21.30, quando la riaccompagnerà presso la dimora paterna;
4/b) il padre terrà con sé la figlia durante la notte e al mattino la accompagnerà a scuola;
4/c) nei fine settimana la figlia minore starà alternativamente con il padre o con la madre in funzione dei turni di lavoro della madre;
4/d) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la >glia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Stante il collocamento alternato entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario nei tempi in cui la minore rimarrà con loro.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno intendendosi per tali: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica, le spese dei centri estivi, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, per le quali non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore. Si rinvia per quanto non sopra previsto al
Protocollo del Tribunale di Padova in tema di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
7) Le parti prestano reciprocamente l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla verserà a CP_2 che si dichiara economicamente autosufficiente”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 29.1.2025, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] CP_2
allegando:
- di aver contratto matrimonio il 14.2.2016 in Limena (PD) e trascritto nel relativo registro parte I n.1, serie A, anno 2016:
- che dall'unione coniugale è nata il [...]; Per_2
- che la dimora coniugale era stata fissata a Villafranca Padovana (PD) in Via Belle n. 30/c e tale dimora è di proprietà di;
CP_2
- che la moglie è attualmente occupata con contratto full-time e a tempo indeterminato presso la società
Ranger S.r.l. in qualità di guardia giurata, con un reddito imponibile annuo pari circa ad € 20.000,00, mentre il marito è attualmente occupato presso Meccanica Nicoletti Srl, con un reddito imponibile annuo pari ad € 33.275,00 lordi;
– che marito e moglie sono titolari di rapporti di c/c bancario;
- che la figlia frequenta la scuola elementare a Villafranca Padovana con inizio delle lezioni alle ore
8.00 e termine alle ore 13.00, salvo i lunedì e mercoledì in cui ha il tempo prolungato fino alle ore
15.30 e durante il tempo libero svolge attività extrascolastiche-ludiche;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni
è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che i ricorrenti non coabitano più dall'anno 2020.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 4.3.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in pagina 3 di 4 giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 CP_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione consensuale riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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