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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1152/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3602/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da ricorrente
- CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. - 02683660837
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005537109 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036891247 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 878/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 12.05.2025 ON CO RO impugnava due cartelle di pagamento meglio in epigrafe identificate che erano state notificate il 14.02.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.4.388,76 a titolo di "omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA TARSU anni 2008/2012 e 2006/2007".
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e, quanto agli anni 2006/2007, l'insoluto della cartella n. 341966 del 18.10.2018 e, per gli anni 2008/2012, la intimazione di pagamento n. 270855 del 29.07.2019 che erano richiamati nelle cartelle oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere. Aggiungeva che essa istante non era proprietaria nè possessore di immobili nel Comune di Capizzi.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio depositando memoria del 2.08.2025 con la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine a eccezioni che riguardavano la fase di formazione del ruolo che era di esclusiva pertinenza dell'ente titolare della pretesa fatta valere e rilevava la regolarità del proprio operato di riscossione del tributo.
La società Società _1 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 23.01.2026 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 19.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa della ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 19.09.2019 e rilevava che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notifica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che Società 1 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 19.09.2019 ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 14.02.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato. Questo ragionamento vale, a maggior ragione, per l'imposta degli anni 2006/2007 dal momento che, in difetto di prova di notifica di atti interruttivi, il primo atto di cui vi è prova che la ricorrente abbia avuto conoscenza è la cartella oggetto di impugnazione.
Non può, viceversa, avere rilievo la deduzione relativa alla mancanza di titolarità di beni in capo alla ricorrente anche per il fatto che ella, a sostegno dell'assunto, ha depositato uno stato di famiglia intestato al marito Nominativo_1 che non esclude che la signora fosse titolare di immobili nel Comune di Capizzi.
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di Società _1 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di AD che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (le cartelle contenevano ruoli formati e consegnati nel 2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.800,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di AD. Così deciso in Messina il 17.02.2026 II Giudice monocratico dr.ssa
LV PA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3602/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da ricorrente
- CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. - 02683660837
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005537109 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036891247 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 878/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 12.05.2025 ON CO RO impugnava due cartelle di pagamento meglio in epigrafe identificate che erano state notificate il 14.02.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.4.388,76 a titolo di "omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA TARSU anni 2008/2012 e 2006/2007".
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e, quanto agli anni 2006/2007, l'insoluto della cartella n. 341966 del 18.10.2018 e, per gli anni 2008/2012, la intimazione di pagamento n. 270855 del 29.07.2019 che erano richiamati nelle cartelle oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere. Aggiungeva che essa istante non era proprietaria nè possessore di immobili nel Comune di Capizzi.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio depositando memoria del 2.08.2025 con la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine a eccezioni che riguardavano la fase di formazione del ruolo che era di esclusiva pertinenza dell'ente titolare della pretesa fatta valere e rilevava la regolarità del proprio operato di riscossione del tributo.
La società Società _1 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 23.01.2026 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 19.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa della ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 19.09.2019 e rilevava che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notifica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che Società 1 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 19.09.2019 ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 14.02.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato. Questo ragionamento vale, a maggior ragione, per l'imposta degli anni 2006/2007 dal momento che, in difetto di prova di notifica di atti interruttivi, il primo atto di cui vi è prova che la ricorrente abbia avuto conoscenza è la cartella oggetto di impugnazione.
Non può, viceversa, avere rilievo la deduzione relativa alla mancanza di titolarità di beni in capo alla ricorrente anche per il fatto che ella, a sostegno dell'assunto, ha depositato uno stato di famiglia intestato al marito Nominativo_1 che non esclude che la signora fosse titolare di immobili nel Comune di Capizzi.
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di Società _1 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di AD che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (le cartelle contenevano ruoli formati e consegnati nel 2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.800,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di AD. Così deciso in Messina il 17.02.2026 II Giudice monocratico dr.ssa
LV PA