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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 18234/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 18234/2019 promossa da:
, con l'avv. Bruno Liberti Parte_1
ATTORE
contro
, con gli avv.ti Giovanna Aucone e Sergio Ferrari Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2019, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. deducendo quanto segue. Controparte_1
Nel mese di settembre 2009 il sig. si rivolgeva all'avv. al fine di chiedergli Pt_1 CP_1 assistenza professionale relativa alla procedura di separazione promossa dalla ex moglie, R_
r.g. 14159/2009 e altresì per la causa di disconoscimento della secondogenita
[...] PE
, r.g. 18638/2010 (docc. 1 e 2).
[...]
L'avv. predisponeva la comparsa di costituzione e risposta con la quale non si opponeva CP_1 alla domanda di separazione ma si opponeva alla richiesta presentata dalla sig. circa R_
l'assegnazione della casa coniugale e di un assegno di mantenimento (doc. 3).
In data 1.12.2009 all'udienza presidenziale veniva assegnata provvisoriamente la casa coniugale cointestata ai coniugi alla sig.ra ed inoltre, veniva posto a carico del sig. R_ Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante assegno mensile di 400,00 euro
(doc. 4).
1 In data 1.12.2009 l'avv. informava l'attore in merito alle decisioni prese nel corso CP_1 dell'udienza camerale ma lo stesso avrebbe omesso di informarlo circa la possibilità di impugnare il provvedimento di assegnazione mediante reclamo alla Corte d'Appello (doc. 5).
Nel mese di gennaio 2010, il sig. ha, quindi, dovuto lasciare la casa coniugale per Pt_1 trasferirsi presso l'abitazione della propria madre, corrispondendo alla stessa la somma annua di
2.400,00 euro a titolo di indennità per vitto e alloggio (doc. 8).
Successivamente, l'avv. depositava una nota integrativa autorizzata datata 22.1.2010 (doc. CP_1
6) con la quale chiedeva la revoca immediata del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ma tale richiesta sarebbe pervenuta oltre la scadenza dei termini per proporre il reclamo.
Con sentenza del 19.6.2013 il Tribunale di Brescia modificava il provvedimento di assegnazione
(doc. 7) stabilendo “quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale in comproprietà,
è appena il caso di evidenziare che il provvedimento di assegnazione viene adottato solo nel caso in cui vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti”.
Inoltre lamentava che l'Avv. avrebbe omesso di eccepire l'incapacità a testimoniare della CP_1 sig.a nel procedimento di separazione. Persona_2
L'attore deduceva di aver subito un danno patrimoniale pari a 29.000,00 euro di cui 20.600,00 euro corrisposti a titolo di vitto e alloggio alla propria madre da gennaio 2010 a settembre 2018, data coincidente con il decesso della stessa ed inoltre, sarebbe stato privato di un potenziale guadagno da parte della ex moglie in relazione al godimento esclusivo della casa coniugale per un importo complessivo non inferiore a 8.400,00 euro (metà del canone locatizio percepibile).
Deduceva inoltre che avrebbe subito un danno non patrimoniale quantificabile in non meno di
25.000,00 euro a causa di un trauma psicologico conseguente al cambiamento radicale delle proprie abitudini che lo avrebbe costretto a ricorrere all'utilizzo di ansiolitici e calmanti (doc. 9).
In data 18.1.2019, il sig. avanzava richiesta di risarcimento danni all'avv. (doc. Pt_1 CP_1
12), il quale rispondeva mediante missiva del 31.5.2019 affermando di aver proposto allo stesso la possibilità di presentare reclamo avverso il provvedimento presidenziale ma che lo stesso si sarebbe rifiutato di procedere in tal senso (doc. 13).
Deduceva altresì che l'avv. avrebbe predisposto tardivamente l'atto di citazione in merito CP_1 all'azione di disconoscimento di paternità della figlia (doc. 14) e che tale procedimento PE si sarebbe concluso con una dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione con condanna del sig. alla refusione delle spese legali nei confronti della figlia e della ex moglie per un Pt_1 totale complessivo di 17.128,00 euro (spese legali, liquidate in favore della figlia in complessivi euro 7.100,00 oltre accessori e nei confronti della ex moglie in ulteriori euro Persona_1
6.400,00 oltre accessori) ed inoltre, tale provvedimento gli avrebbe precluso definitivamente la possibilità di far accertare giudizialmente l'effettiva paternità della figlia e ciò gli PE avrebbe comportato un danno non patrimoniale quantificabile in non meno di 20.000,00 euro.
2 Deduceva altresì di aver corrisposto all'avv. l'importo di 7.324,00 euro a titolo di CP_1 compenso professionale e ne chiedeva la ripetizione a causa dell'asserita condotta negligente del professionista.
Chiedeva in via principale, di accertare la responsabilità professionale dell'avv. e per CP_1
l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati in complessivi
98.452,80 euro o nella diversa somma che venisse accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del comportamento negligente al saldo effettivo.
L'avv. ritualmente costituitosi in giudizio, deduceva di aver espletato diligentemente il CP_1 proprio mandato professionale in quanto l'obbligazione dell'avvocato costituisce un'obbligazioni di mezzi e non di risultato, pertanto, il professionista avrebbe l'obbligo di mettere in atto le condizioni necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito ma non a conseguire il risultato.
Esponeva inoltre, di aver informato il sig. circa la possibilità di esperire reclamo avverso Pt_1 il provvedimento presidenziale dell'1.12.2009 ma che costui si sarebbe rifiutato di procedere in tal senso non volendo sostenere ulteriori costi.
Deduceva altresì di aver reso edotto l'attore di essere decaduto dall'azione di disconoscimento della paternità della figlia ma che, nonostante ciò, il sig. avrebbe deciso di PE Pt_1 procedere ugualmente con la causa ed inoltre, lo stesso non avrebbe fornito elementi atti a dimostrare che quest'ultimo avrebbe avuto notizia degli adulteri della moglie solo in epoca recente.
Rappresentava inoltre la mancanza di prova circa il nesso causale tra il danno lamentato dall'attore e la condotta asseritamente negligente del convenuto.
In merito al quantum domandato dall'attore, in relazione all'indennità di vitto e alloggio asseritamente corrisposta dallo stesso alla madre, deduceva che l'attore non avrebbe provato di essersi trasferito presso l'abitazione della madre, né tanto meno di aver effettuato dei versamenti alla stessa a titolo di vitto e alloggio poiché le ricevute prodotte dall'attore avrebbero solo un valore confessorio tra il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_2
Contestava altresì il quantum domandato dall'attore in riferimento al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione della casa coniugale da parte della moglie, poiché il parametro di riferimento utilizzato dal medesimo sarebbe inappropriato ed inoltre, il sig. non avrebbe Pt_1 fornito dei riscontri oggettivi in merito.
Contestava inoltre la documentazione prodotta dall'attore al fine di dimostrare il danno biologico asseritamente subito dallo stesso poiché si tratterebbe di una consulenza stragiudiziale non assunta in contradditorio tra le parti.
3 Infine, contestava la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore in merito all'impossibilità di accertare giudizialmente l'effettiva paternità della figlia poiché non si comprenderebbe la PE natura del danno né i criteri impiegati dall'attore per la quantificazione dello stesso.
L'avv. a conferma della correttezza della propria condotta professionale esponeva che CP_1 dopo l'esposto presentato dal sig. l'Ordine degli Avvocati di Brescia non ha dato Pt_1 seguito alla vicenda ed ha archiviato il procedimento.
Chiedeva in via principale, di accertare il corretto espletamento del mandato difensivo allo stesso conferito da parte del sig. accertare che nessun danno è stato arrecato all'attore e per Pt_1
l'effetto, rigettare le domande attoree.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, quantificare i danni nella sola misura che venisse accertata in corso di causa e rigettare tutte le voci di danno che non risultassero accertate nell'an e nel quantum.
La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e successivamente, fissata a precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nel caso di specie l'avvocato, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente (Cass.
15743/2024). Quindi, anche laddove il professionista abbia commesso un errore non sussiste un'automatica responsabilità dello stesso ovvero un automatico diritto al risarcimento in favore del cliente essendo la responsabilità dell'avvocato configurabile solo nel caso in cui – eseguita una valutazione prognostica – è possibile asserire con certezza che senza l'errore il cliente avrebbe ottenuto il risultato sperato1.
Ciò premesso, nel caso di specie si osserva che la censura circa la mancata eccezione di incapacità a testimoniare della figlia non coglie nel segno perché l'azione di Persona_2 disconoscimento della paternità proposta dal nei confronti della figlia non Pt_1 PE comportava l'incapacità2 di quest'ultima a testimoniare nella causa di separazione giudiziale dei
4 genitori ma piuttosto una valutazione circa la sua attendibilità. Su questo aspetto risulta che l'avvocato a pagina 8 della comparsa conclusionale della causa di separazione (cfr. all. 1) CP_1 in relazione all'udienza di ammissione dei mezzi di prova del 4 luglio 2017 ha puntualmente rilevato che “inutile dire che la signora ha espresso da tempo, per tale fatto, Persona_2 ampio astio e malanimo nei confronti dell'odierno esponente e, per ciò solo, si reputa che le sue dichiarazioni andranno più opportunamente espunte dal Collegio”; a pagina 3 della memoria di replica (cfr all. n. 2), il difensore ha ribadito che: “la stessa risposta, peraltro, si impone anche rispetto alle condotte che le figlie hanno descritto, invero genericamente, collocandole in un tempo assai remoto. Sulla parzialità delle deposizioni da parte delle figlie si richiama quanto già riferito nei precedenti atti e ci si limita ad osservare che, nell'esaminare una domanda di addebito, si reputa debba essere particolarmente scrupoloso il vaglio di attendibilità dei testimoni, che deve tener conto dei rapporti familiari e personali”. Quindi risulta documentato che il convenuto ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Persona_2 invitando il giudice a non tenerne conto ai fini della decisione.
Dalla lettura della sentenza emessa a conclusione del giudizio di separazione emerge che quanto testimoniato dalla sig.ra durante il giudizio di separazione non ha influito sulla Persona_2 decisione della causa. Invero, nella sentenza si legge che “benché […] entrambe le figlie della coppia, sentite come testi abbiano riferito che la madre aveva sempre subito le violenze del padre, spesso ubriaco, tale contegno del coniuge non può ritenersi causa della separazione in quanto anch'esso risalente nel tempo, avendo le figlie dichiarato che gli ultimi anni di violenza cui avevano assistito risalivano all'anno 2001”.
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata opposizione avverso il “provvedimento ingiusto di assegnazione della casa coniugale emesso dal Presidente in difetto dei presupposti di legge” non avendolo reclamato si rileva quanto segue.
La casa coniugale era cointestata ai coniugi, la figlia sebbene maggiorenne ed PE economicamente sufficiente risiedeva nella casa familiare con la madre e nutriva grande avversità verso il padre che aveva intentato azione di disconoscimento nei suoi confronti, la sig.ra R_ era priva di reddito, tanto che il sig. anche con la sentenza di separazione è stato Pt_1
c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio nel quale è richiesta la sua testimonianza con riferimento alla materia che ivi è in discussione in una qualsiasi veste (legittimazione attiva o passiva, anche in linea alternativa o solidale, primaria o secondaria, intervento volontario o su istanza di parte)” (Tribunale Bologna, sent. 20.03.2020).
“L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri cointeressati. Ne consegue che la circostanza che penda una diversa (anche se, eventualmente, analoga) controversia tra un teste e taluna delle parti in causa, non vale a determinare la sussistenza di un interesse dello stesso teste - rilevante ai sensi del citato art. 246 c.p.c. - nella causa in cui viene escusso e non comporta quindi di per sé la sua incapacità a testimoniare o l'inutilizzabilità della testimonianza assunta” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9832 del 03.10.1998).
5 condannato a corrispondere un mantenimento mensile pari a euro 375,00, mentre il era Pt_1 titolare di redditi propri oltre che proprietario di altri immobili (all.to n. 12), tra cui era comproprietario della casa in cui dopo il provvedimento si è trasferito con la madre, “di un altro immobile sito in Pontevico dove trascorre le sue giornate […] [aveva] la disponibilità esclusiva di altri appartamenti delle figlie, mentre la sig.ra dispone solamente della casa R_ coniugale” (verbale 20.11.2011 all. 14 convenuto). Nel periodo in cui è estato emesso il provvedimento presidenziale una parte della giurisprudenza riconosceva al giudice ampia discrezionalità nell'assegnare la casa familiare di cui i coniugi fossero comproprietari a quello tra i due economicamente più debole, ciò anche in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti con esso conviventi, al fine di favorire il consorte privo di redditi propri, consentendogli così di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ. n. 870/1998 e Cass. civ. n. 2070/2000).
Invero le successive richieste di modifica del provvedimento presidenziale avanzate dalla difesa del il 22.1.2010 (all-6 convenuto), il 20.11.2011 ed il 19.4.2012 (in quest'ultimo caso Pt_1 adducendo anche un peggioramento delle condizioni di salute del 3, non sono state Pt_1 accolte dall'allora giudice istruttore dott.ssa Fedele.
Non si ritiene, quindi, raggiunta la prova secondo la regola “del più probabile che non” che in caso di reclamo la Corte di Appello di Brescia avrebbe senz'altro riformato il provvedimento sfavorevole al assegnando a lui stesso la casa. Sul punto si rileva che la stessa sentenza Pt_1
n. 2411/2013 non ha assegnato ad alcuno dei comproprietari la casa di cui erano comproprietari.
La domanda attorea di risarcimento va respinta anche per assenza di prova del danno. Quanto alla causa di separazione, l'attore ha dedotto di aver subito danni rappresentati dall'indennità di vitto e alloggio che avrebbe corrisposto dal gennaio 2010 al settembre 2018 alla propria madre per complessivi euro 20.600,00 (euro 2.400 annui); nonché dal mancato guadagno di euro 8.400 che avrebbe potuto ricavare se l'immobile in comproprietà con la moglie anziché essere goduto da quest'ultima in via esclusiva dal dicembre 2009 al giugno 2013 fosse stato dato in locazione
(valore locatizio dell'immobile stimato in 400 euro considerato alla metà per 42 mensilità durante i quali l'ex moglie ha goduto in via esclusiva dell'immobile in comproprietà).
Quanto alla prima richiesta non si comprende come possa essere anche astrattamente imputabile al convenuto il periodo dal giugno 2013 al 2018 posto che il fatto che l'attore non è tornato nel possesso dell'immobile nonostante la sentenza n. 2411/2013 costituisce elemento estraneo alla condotta del convenuto per la quale il ha incardinato con diverso difensore causa r.g. Pt_1
6 17148/2015. Coglie nel segno l'argomentazione del convenuto laddove espone che l'attore per ottenere l'eventuale ristoro delle somme corrisposte alla madre, avrebbe dovuto dimostrare che se fosse rimasto nella propria casa avrebbe sostenuto una spesa in misura inferiore. In altri termini la richiesta risarcitoria dell'attore avrebbe potuto trovare ristoro solo nel caso in cui la difesa attorea avesse provato che in caso di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, nel medesimo lasso di tempo preso in considerazione, il sig. per il proprio mantenimento Pt_1 avrebbe speso una cifra inferiore rispetto a quella sostenuta vivendo con la madre nella casa che era cointestata ad entrambi (i testimoni indicati dall'attore hanno riferito soltanto che il Pt_1 avrebbe contribuito a pagare le utenze della casa materna e all'acquisto di generi alimentari, provvedendovi personalmente o versando alcune somme alla di lui madre;
trattasi di costi che avrebbe sostenuto quand'anche avesse continuato ad abitare nella casa coniugale di cui era parimenti comproprietario al 50%).
La seconda richiesta si pone in termini ipotetici in quanto non è in alcun modo certo come gli ex coniugi avrebbero gestito il bene in comproprietà nel quale peraltro viveva anche la secondogenita , non risulta quindi altamente probabile che avrebbero posto in locazione PE
l'immobile traendo il guadagno asserito dall'attore.
Quanto alle conseguenze di carattere non patrimoniale si rileva che non è stata espressamente dedotta la sussistenza di alcun danno biologico e che risulta oltremodo difficile stabilire nel complesso quadro relazionale quali ripercussioni sullo stato d'animo dell'attore siano potenzialmente connesse alla sola assegnazione della casa alla ex moglie che viveva con la secondogenita verso la quale era stato incardinata azione di disconoscimento della paternità.
Per quanto concerne la doglianza sul deposito tardivo della domanda di disconoscimento della paternità della secondogenita si rileva quanto segue. Persona_2
Il professionista ha predisposto l'atto di citazione per il disconoscimento nel mese di ottobre 2010
e lo ha notificato il 4.11.2010 (doc. 14).
Lo stesso difensore, a pagina 3 della propria comparsa di costituzione datata 28.10.2009 e depositata nella causa di separazione (doc. 3), riportava l'intenzione del sig. di procedere Pt_1 per la richiesta di disconoscimento della figlia : “Come egli ha di recente scoperto, ella PE da molti anni intrattiene, senza scrupolo alcuno, diverse relazioni extraconiugali, tali da alimentare nel marito fondati sospetti che la secondogenita , in realtà non sia neppure PE sua figlia;
il sig. intende pertanto promuovere al più presto azione per il Pt_1 disconoscimento di paternità”.
In sede istruttoria, durante l'esperimento dell'interrogatorio formale, è emerso che al legale convenuto sin dai primi colloqui (il primo avvenuto a settembre del 2009) era stato riferito dal cliente circa forte dubbio sulla paternità di una delle due figlie (verbale dell'8.6.2021: “il sig. era venuto da me per la separazione ricevuta dalla moglie perché l'assistessi in quel Pt_1
7 procedimento, in tale occasione mi aveva parlato solo della separazione in vista della costituzione per l'udienza. Non ricordo dopo quanto tempo, ma successivamente il sig. Pt_1 mi raccontò di avere dei sospetti circa la paternità di una delle sue figlie. Io suggerii di chiedere alla collega che assisteva la moglie del la disponibilità ad effettuare un esame Tes_1 Pt_1 del DNA”).
In data 9.6.2010 l'avv. invia una missiva all'avv. – legale della sig.ra – CP_1 Tes_1 R_ circa la scoperta delle relazioni extraconiugali della donna, da cui presumibilmente sarebbe stata concepita la figlia (v. sub. doc. 17). PE
Da quanto sopra documentato, in particolare, dalla comparsa di costituzione in giudizio nella causa di separazione, emerge inequivocabilmente che nell'ottobre del 2009 il avesse Pt_1 conoscenza dell'adulterio della moglie e che tale circostanza fosse stata resa nota all'avv. il CP_1 quale la riportava nel proprio atto del 28.10.2009. Ne consegue che l'azione di disconoscimento è stata tardivamente incardinata dal legale convenuto ex art. 244 c.c.
La difesa del convenuto si concentra sul fatto che il sarebbe stato informato della Pt_1 probabile eccezione di decadenza che l'ex moglie e la figlia avrebbero sollevato in ordine alla data dell'effettiva scoperta dell'adulterio e che, comunque, l'esito negativo del giudizio è dipeso dal fatto che “il cliente non è stato in grado di fornire elementi utili a dimostrare di aver avuto notizia dei tradimenti in epoca recente”.
Si impongono due ordini di considerazioni, da un lato rimane fermo il fatto che l'avv. ha CP_1 dato avvio al procedimento di disconoscimento della paternità oltre un anno dalla dichiarata (in comparsa di costituzione) scoperta e dall'altro che comunque nella sentenza n. 1915/2013 è dato atto che l'eccezione di decadenza è stata sollevata effettivamente dalle convenute e comunque
“avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio” e che “occorreva che il marito dimostrasse non solo i tradimenti della moglie, ma soprattutto la data della scoperta di questi da parte sua.
I capitoli di prova dell'attore, di cui va ribadita l'irrilevanza, erano tutti diretti a dimostrare che la sin dall'epoca della celebrazione del matrimonio, risalente al maggio 1972, avesse R_ intrattenuto relazioni extraconiugali.
Nessuna richiesta di prova orale è stata dedotta con riferimento alla recente venuta a conoscenza delle condotte libertine della moglie”.
Quanto sopra dimostra che la tematica della decadenza dell'azione di disconoscimento non è stata trattata con la dovuta diligenza dal professionista incaricato che ha incardinato l'azione certamente un anno dopo la scoperta en nella stessa attività preparatoria e di predisposizione dell'atto non ha adeguatamente approfondito una questione rilevabile anche d'ufficio senza formulare capitoli di prova coerenti e senza aver dato atto di aver richiesto al cliente puntuali spiegazioni sul punto. Appare, quindi, non pertinente che il convenuto ora addebiti verso il l'incapacità di costui di fornire elementi utili sulla data della scoperta, quando, nemmeno Pt_1
8 dà atto di aver esaminato con costui la questione e non ha dimostrati di aver colto l'essenzialità di formulare adeguata prova a riguardo.
Tali elementi provano l'inadempimento del convenuto e fondano la richiesta di risarcimento del danno quantificato in euro 17.128,80 oltre interessi dal 18.1.2019 (data della prima richiesta risarcitoria doc.12) ovvero l'importo dovuto a titolo di spese legali liquidate in soccombenza in favore della oltre alla restituzione dei compensi per questa causa versati Parte_2 all'avv. CP_1
Su quest'ultimo punto risulta provato dai doc. 40-41 e 42 che l'attore ha versato l'importo di eruo
7.324,00 all'avv. direttamente o ai suoi stretti collaboratori. Dalle ricevute prodotte, infatti, CP_1
è riportata la dicitura degli acconti versati, cui segue la data del pagamento, ed accanto la firma dell'avv. dallo stesso riconosciuta in sede di interrogatorio formale oppure quella dei suoi CP_1 collaboratori. Costoro, avv.ti Cazzoletti e Perego, sentiti come testimoni hanno negato di aver ricevuto le predette somme, pur riconoscendo la paternità delle firme siglate a fianco alle varie diciture di acconto per conto dell'avv. Quanto riferito appare inverosimile anche CP_1 considerato che dalla semplice visione dei documenti allegati sub doc. 40, 41, 42, è possibile notare come l'inchiostro sia uniforme per ogni riga, il che fa ben intendere come sia la scritta Pa
“Acconto 00 in data…” che la sottoscrizione, siano state effettivamente eseguite con la stessa penna. Ogni riga, infatti, è consecutiva all'altra, per cui le firme successive risultano essere state apposte quando le precedenti risultavano già esistenti. In assenza di prova della falsità dei documenti rileva che le sottoscrizioni sono state effettivamente apposte dall'avv. dall'avv. CP_1
Cazzoletti e dall'avv. Perego per conto del primo con dicitura “x Magli”; i testi hanno confermato l'autenticità delle loro firme nelle date di ricezione degli acconti indicati.
Dal momento che non è stata fatta espressa imputazione a quale causa si riferisse l'importo complessivo di 7.324,00 considerato quanto liquidato nella sentenza di disconoscimento e i valori in uso presso la terza sezione dell'intestato Tribunale per le cause di separazione si liquida l'importo da restituire in quanto riferibile alla causa di disconoscimento in euro 5.500 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore richiesta di risarcimento di danno da perdita di chance di poter far accertare la verità biologica sulla paternità della secondogenita PE
Invero la sentenza con cui il è stato dichiarato decaduto dall'azione di
[...] Pt_1 disconoscimento da atto che “dall'esame dei testi indicati dalle convenute è emerso come da molti anni il marito accusasse la moglie di tradimento e questo anche in presenza di terze persone (testi e;
si consideri pure la denuncia querela sporta Testimone_2 Testimone_3 dalla nei confronti del marito nel maggio 1998 – quindi più di dieci anni prima l'indizio R_ del presente giudizio – sempre in relazione ad accuse di relazioni sentimentali con altri uomini)”. Alla luce di tali considerazioni è inequivoco che data la realtà dei fatti non si poneva alcuna occasione favorevole per un diverso accertamento e che quindi non è stata la condotta del
9 convenuto ad impedire all'attore di conoscere la verità circa l'effettiva o meno paternità della secondogenita, già all'epoca della notifica dell'atto di citazione non accertabile giudizialmente dato il tempo trascorso dalla scoperta degli adulteri.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna il convenuto a corrispondere all'attore l'importo di euro 17.128,80 oltre interessi legali dal 12.1.2019 al saldo.
Condanna il convenuto a restituire l'importo di 5.500 oltre interessi legali dalla ricezione al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non può affermarsi per il solo fatto del mancato adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivante” (Cass. 17414/2019). 2 “L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 3 La necessità che vi fosse un mutamento delle circostanze inziali era previsto nel previgente art. 708 c.p.c. ma non in quello successivamente riformato dal D.l. 35 del 2005. Peraltro, il testo dell'art. 709 c.p.c. prevedeva già prima della riforma del 2005 la possibilità per il Giudice istruttore di revocare o modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza dal Presidente, senza che fosse necessariamente intervenuto un mutamento delle circostanze.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 18234/2019 promossa da:
, con l'avv. Bruno Liberti Parte_1
ATTORE
contro
, con gli avv.ti Giovanna Aucone e Sergio Ferrari Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2019, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. deducendo quanto segue. Controparte_1
Nel mese di settembre 2009 il sig. si rivolgeva all'avv. al fine di chiedergli Pt_1 CP_1 assistenza professionale relativa alla procedura di separazione promossa dalla ex moglie, R_
r.g. 14159/2009 e altresì per la causa di disconoscimento della secondogenita
[...] PE
, r.g. 18638/2010 (docc. 1 e 2).
[...]
L'avv. predisponeva la comparsa di costituzione e risposta con la quale non si opponeva CP_1 alla domanda di separazione ma si opponeva alla richiesta presentata dalla sig. circa R_
l'assegnazione della casa coniugale e di un assegno di mantenimento (doc. 3).
In data 1.12.2009 all'udienza presidenziale veniva assegnata provvisoriamente la casa coniugale cointestata ai coniugi alla sig.ra ed inoltre, veniva posto a carico del sig. R_ Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante assegno mensile di 400,00 euro
(doc. 4).
1 In data 1.12.2009 l'avv. informava l'attore in merito alle decisioni prese nel corso CP_1 dell'udienza camerale ma lo stesso avrebbe omesso di informarlo circa la possibilità di impugnare il provvedimento di assegnazione mediante reclamo alla Corte d'Appello (doc. 5).
Nel mese di gennaio 2010, il sig. ha, quindi, dovuto lasciare la casa coniugale per Pt_1 trasferirsi presso l'abitazione della propria madre, corrispondendo alla stessa la somma annua di
2.400,00 euro a titolo di indennità per vitto e alloggio (doc. 8).
Successivamente, l'avv. depositava una nota integrativa autorizzata datata 22.1.2010 (doc. CP_1
6) con la quale chiedeva la revoca immediata del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ma tale richiesta sarebbe pervenuta oltre la scadenza dei termini per proporre il reclamo.
Con sentenza del 19.6.2013 il Tribunale di Brescia modificava il provvedimento di assegnazione
(doc. 7) stabilendo “quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale in comproprietà,
è appena il caso di evidenziare che il provvedimento di assegnazione viene adottato solo nel caso in cui vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti”.
Inoltre lamentava che l'Avv. avrebbe omesso di eccepire l'incapacità a testimoniare della CP_1 sig.a nel procedimento di separazione. Persona_2
L'attore deduceva di aver subito un danno patrimoniale pari a 29.000,00 euro di cui 20.600,00 euro corrisposti a titolo di vitto e alloggio alla propria madre da gennaio 2010 a settembre 2018, data coincidente con il decesso della stessa ed inoltre, sarebbe stato privato di un potenziale guadagno da parte della ex moglie in relazione al godimento esclusivo della casa coniugale per un importo complessivo non inferiore a 8.400,00 euro (metà del canone locatizio percepibile).
Deduceva inoltre che avrebbe subito un danno non patrimoniale quantificabile in non meno di
25.000,00 euro a causa di un trauma psicologico conseguente al cambiamento radicale delle proprie abitudini che lo avrebbe costretto a ricorrere all'utilizzo di ansiolitici e calmanti (doc. 9).
In data 18.1.2019, il sig. avanzava richiesta di risarcimento danni all'avv. (doc. Pt_1 CP_1
12), il quale rispondeva mediante missiva del 31.5.2019 affermando di aver proposto allo stesso la possibilità di presentare reclamo avverso il provvedimento presidenziale ma che lo stesso si sarebbe rifiutato di procedere in tal senso (doc. 13).
Deduceva altresì che l'avv. avrebbe predisposto tardivamente l'atto di citazione in merito CP_1 all'azione di disconoscimento di paternità della figlia (doc. 14) e che tale procedimento PE si sarebbe concluso con una dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione con condanna del sig. alla refusione delle spese legali nei confronti della figlia e della ex moglie per un Pt_1 totale complessivo di 17.128,00 euro (spese legali, liquidate in favore della figlia in complessivi euro 7.100,00 oltre accessori e nei confronti della ex moglie in ulteriori euro Persona_1
6.400,00 oltre accessori) ed inoltre, tale provvedimento gli avrebbe precluso definitivamente la possibilità di far accertare giudizialmente l'effettiva paternità della figlia e ciò gli PE avrebbe comportato un danno non patrimoniale quantificabile in non meno di 20.000,00 euro.
2 Deduceva altresì di aver corrisposto all'avv. l'importo di 7.324,00 euro a titolo di CP_1 compenso professionale e ne chiedeva la ripetizione a causa dell'asserita condotta negligente del professionista.
Chiedeva in via principale, di accertare la responsabilità professionale dell'avv. e per CP_1
l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati in complessivi
98.452,80 euro o nella diversa somma che venisse accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del comportamento negligente al saldo effettivo.
L'avv. ritualmente costituitosi in giudizio, deduceva di aver espletato diligentemente il CP_1 proprio mandato professionale in quanto l'obbligazione dell'avvocato costituisce un'obbligazioni di mezzi e non di risultato, pertanto, il professionista avrebbe l'obbligo di mettere in atto le condizioni necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito ma non a conseguire il risultato.
Esponeva inoltre, di aver informato il sig. circa la possibilità di esperire reclamo avverso Pt_1 il provvedimento presidenziale dell'1.12.2009 ma che costui si sarebbe rifiutato di procedere in tal senso non volendo sostenere ulteriori costi.
Deduceva altresì di aver reso edotto l'attore di essere decaduto dall'azione di disconoscimento della paternità della figlia ma che, nonostante ciò, il sig. avrebbe deciso di PE Pt_1 procedere ugualmente con la causa ed inoltre, lo stesso non avrebbe fornito elementi atti a dimostrare che quest'ultimo avrebbe avuto notizia degli adulteri della moglie solo in epoca recente.
Rappresentava inoltre la mancanza di prova circa il nesso causale tra il danno lamentato dall'attore e la condotta asseritamente negligente del convenuto.
In merito al quantum domandato dall'attore, in relazione all'indennità di vitto e alloggio asseritamente corrisposta dallo stesso alla madre, deduceva che l'attore non avrebbe provato di essersi trasferito presso l'abitazione della madre, né tanto meno di aver effettuato dei versamenti alla stessa a titolo di vitto e alloggio poiché le ricevute prodotte dall'attore avrebbero solo un valore confessorio tra il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_2
Contestava altresì il quantum domandato dall'attore in riferimento al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione della casa coniugale da parte della moglie, poiché il parametro di riferimento utilizzato dal medesimo sarebbe inappropriato ed inoltre, il sig. non avrebbe Pt_1 fornito dei riscontri oggettivi in merito.
Contestava inoltre la documentazione prodotta dall'attore al fine di dimostrare il danno biologico asseritamente subito dallo stesso poiché si tratterebbe di una consulenza stragiudiziale non assunta in contradditorio tra le parti.
3 Infine, contestava la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore in merito all'impossibilità di accertare giudizialmente l'effettiva paternità della figlia poiché non si comprenderebbe la PE natura del danno né i criteri impiegati dall'attore per la quantificazione dello stesso.
L'avv. a conferma della correttezza della propria condotta professionale esponeva che CP_1 dopo l'esposto presentato dal sig. l'Ordine degli Avvocati di Brescia non ha dato Pt_1 seguito alla vicenda ed ha archiviato il procedimento.
Chiedeva in via principale, di accertare il corretto espletamento del mandato difensivo allo stesso conferito da parte del sig. accertare che nessun danno è stato arrecato all'attore e per Pt_1
l'effetto, rigettare le domande attoree.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, quantificare i danni nella sola misura che venisse accertata in corso di causa e rigettare tutte le voci di danno che non risultassero accertate nell'an e nel quantum.
La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e successivamente, fissata a precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nel caso di specie l'avvocato, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente (Cass.
15743/2024). Quindi, anche laddove il professionista abbia commesso un errore non sussiste un'automatica responsabilità dello stesso ovvero un automatico diritto al risarcimento in favore del cliente essendo la responsabilità dell'avvocato configurabile solo nel caso in cui – eseguita una valutazione prognostica – è possibile asserire con certezza che senza l'errore il cliente avrebbe ottenuto il risultato sperato1.
Ciò premesso, nel caso di specie si osserva che la censura circa la mancata eccezione di incapacità a testimoniare della figlia non coglie nel segno perché l'azione di Persona_2 disconoscimento della paternità proposta dal nei confronti della figlia non Pt_1 PE comportava l'incapacità2 di quest'ultima a testimoniare nella causa di separazione giudiziale dei
4 genitori ma piuttosto una valutazione circa la sua attendibilità. Su questo aspetto risulta che l'avvocato a pagina 8 della comparsa conclusionale della causa di separazione (cfr. all. 1) CP_1 in relazione all'udienza di ammissione dei mezzi di prova del 4 luglio 2017 ha puntualmente rilevato che “inutile dire che la signora ha espresso da tempo, per tale fatto, Persona_2 ampio astio e malanimo nei confronti dell'odierno esponente e, per ciò solo, si reputa che le sue dichiarazioni andranno più opportunamente espunte dal Collegio”; a pagina 3 della memoria di replica (cfr all. n. 2), il difensore ha ribadito che: “la stessa risposta, peraltro, si impone anche rispetto alle condotte che le figlie hanno descritto, invero genericamente, collocandole in un tempo assai remoto. Sulla parzialità delle deposizioni da parte delle figlie si richiama quanto già riferito nei precedenti atti e ci si limita ad osservare che, nell'esaminare una domanda di addebito, si reputa debba essere particolarmente scrupoloso il vaglio di attendibilità dei testimoni, che deve tener conto dei rapporti familiari e personali”. Quindi risulta documentato che il convenuto ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Persona_2 invitando il giudice a non tenerne conto ai fini della decisione.
Dalla lettura della sentenza emessa a conclusione del giudizio di separazione emerge che quanto testimoniato dalla sig.ra durante il giudizio di separazione non ha influito sulla Persona_2 decisione della causa. Invero, nella sentenza si legge che “benché […] entrambe le figlie della coppia, sentite come testi abbiano riferito che la madre aveva sempre subito le violenze del padre, spesso ubriaco, tale contegno del coniuge non può ritenersi causa della separazione in quanto anch'esso risalente nel tempo, avendo le figlie dichiarato che gli ultimi anni di violenza cui avevano assistito risalivano all'anno 2001”.
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata opposizione avverso il “provvedimento ingiusto di assegnazione della casa coniugale emesso dal Presidente in difetto dei presupposti di legge” non avendolo reclamato si rileva quanto segue.
La casa coniugale era cointestata ai coniugi, la figlia sebbene maggiorenne ed PE economicamente sufficiente risiedeva nella casa familiare con la madre e nutriva grande avversità verso il padre che aveva intentato azione di disconoscimento nei suoi confronti, la sig.ra R_ era priva di reddito, tanto che il sig. anche con la sentenza di separazione è stato Pt_1
c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio nel quale è richiesta la sua testimonianza con riferimento alla materia che ivi è in discussione in una qualsiasi veste (legittimazione attiva o passiva, anche in linea alternativa o solidale, primaria o secondaria, intervento volontario o su istanza di parte)” (Tribunale Bologna, sent. 20.03.2020).
“L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri cointeressati. Ne consegue che la circostanza che penda una diversa (anche se, eventualmente, analoga) controversia tra un teste e taluna delle parti in causa, non vale a determinare la sussistenza di un interesse dello stesso teste - rilevante ai sensi del citato art. 246 c.p.c. - nella causa in cui viene escusso e non comporta quindi di per sé la sua incapacità a testimoniare o l'inutilizzabilità della testimonianza assunta” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9832 del 03.10.1998).
5 condannato a corrispondere un mantenimento mensile pari a euro 375,00, mentre il era Pt_1 titolare di redditi propri oltre che proprietario di altri immobili (all.to n. 12), tra cui era comproprietario della casa in cui dopo il provvedimento si è trasferito con la madre, “di un altro immobile sito in Pontevico dove trascorre le sue giornate […] [aveva] la disponibilità esclusiva di altri appartamenti delle figlie, mentre la sig.ra dispone solamente della casa R_ coniugale” (verbale 20.11.2011 all. 14 convenuto). Nel periodo in cui è estato emesso il provvedimento presidenziale una parte della giurisprudenza riconosceva al giudice ampia discrezionalità nell'assegnare la casa familiare di cui i coniugi fossero comproprietari a quello tra i due economicamente più debole, ciò anche in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti con esso conviventi, al fine di favorire il consorte privo di redditi propri, consentendogli così di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ. n. 870/1998 e Cass. civ. n. 2070/2000).
Invero le successive richieste di modifica del provvedimento presidenziale avanzate dalla difesa del il 22.1.2010 (all-6 convenuto), il 20.11.2011 ed il 19.4.2012 (in quest'ultimo caso Pt_1 adducendo anche un peggioramento delle condizioni di salute del 3, non sono state Pt_1 accolte dall'allora giudice istruttore dott.ssa Fedele.
Non si ritiene, quindi, raggiunta la prova secondo la regola “del più probabile che non” che in caso di reclamo la Corte di Appello di Brescia avrebbe senz'altro riformato il provvedimento sfavorevole al assegnando a lui stesso la casa. Sul punto si rileva che la stessa sentenza Pt_1
n. 2411/2013 non ha assegnato ad alcuno dei comproprietari la casa di cui erano comproprietari.
La domanda attorea di risarcimento va respinta anche per assenza di prova del danno. Quanto alla causa di separazione, l'attore ha dedotto di aver subito danni rappresentati dall'indennità di vitto e alloggio che avrebbe corrisposto dal gennaio 2010 al settembre 2018 alla propria madre per complessivi euro 20.600,00 (euro 2.400 annui); nonché dal mancato guadagno di euro 8.400 che avrebbe potuto ricavare se l'immobile in comproprietà con la moglie anziché essere goduto da quest'ultima in via esclusiva dal dicembre 2009 al giugno 2013 fosse stato dato in locazione
(valore locatizio dell'immobile stimato in 400 euro considerato alla metà per 42 mensilità durante i quali l'ex moglie ha goduto in via esclusiva dell'immobile in comproprietà).
Quanto alla prima richiesta non si comprende come possa essere anche astrattamente imputabile al convenuto il periodo dal giugno 2013 al 2018 posto che il fatto che l'attore non è tornato nel possesso dell'immobile nonostante la sentenza n. 2411/2013 costituisce elemento estraneo alla condotta del convenuto per la quale il ha incardinato con diverso difensore causa r.g. Pt_1
6 17148/2015. Coglie nel segno l'argomentazione del convenuto laddove espone che l'attore per ottenere l'eventuale ristoro delle somme corrisposte alla madre, avrebbe dovuto dimostrare che se fosse rimasto nella propria casa avrebbe sostenuto una spesa in misura inferiore. In altri termini la richiesta risarcitoria dell'attore avrebbe potuto trovare ristoro solo nel caso in cui la difesa attorea avesse provato che in caso di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, nel medesimo lasso di tempo preso in considerazione, il sig. per il proprio mantenimento Pt_1 avrebbe speso una cifra inferiore rispetto a quella sostenuta vivendo con la madre nella casa che era cointestata ad entrambi (i testimoni indicati dall'attore hanno riferito soltanto che il Pt_1 avrebbe contribuito a pagare le utenze della casa materna e all'acquisto di generi alimentari, provvedendovi personalmente o versando alcune somme alla di lui madre;
trattasi di costi che avrebbe sostenuto quand'anche avesse continuato ad abitare nella casa coniugale di cui era parimenti comproprietario al 50%).
La seconda richiesta si pone in termini ipotetici in quanto non è in alcun modo certo come gli ex coniugi avrebbero gestito il bene in comproprietà nel quale peraltro viveva anche la secondogenita , non risulta quindi altamente probabile che avrebbero posto in locazione PE
l'immobile traendo il guadagno asserito dall'attore.
Quanto alle conseguenze di carattere non patrimoniale si rileva che non è stata espressamente dedotta la sussistenza di alcun danno biologico e che risulta oltremodo difficile stabilire nel complesso quadro relazionale quali ripercussioni sullo stato d'animo dell'attore siano potenzialmente connesse alla sola assegnazione della casa alla ex moglie che viveva con la secondogenita verso la quale era stato incardinata azione di disconoscimento della paternità.
Per quanto concerne la doglianza sul deposito tardivo della domanda di disconoscimento della paternità della secondogenita si rileva quanto segue. Persona_2
Il professionista ha predisposto l'atto di citazione per il disconoscimento nel mese di ottobre 2010
e lo ha notificato il 4.11.2010 (doc. 14).
Lo stesso difensore, a pagina 3 della propria comparsa di costituzione datata 28.10.2009 e depositata nella causa di separazione (doc. 3), riportava l'intenzione del sig. di procedere Pt_1 per la richiesta di disconoscimento della figlia : “Come egli ha di recente scoperto, ella PE da molti anni intrattiene, senza scrupolo alcuno, diverse relazioni extraconiugali, tali da alimentare nel marito fondati sospetti che la secondogenita , in realtà non sia neppure PE sua figlia;
il sig. intende pertanto promuovere al più presto azione per il Pt_1 disconoscimento di paternità”.
In sede istruttoria, durante l'esperimento dell'interrogatorio formale, è emerso che al legale convenuto sin dai primi colloqui (il primo avvenuto a settembre del 2009) era stato riferito dal cliente circa forte dubbio sulla paternità di una delle due figlie (verbale dell'8.6.2021: “il sig. era venuto da me per la separazione ricevuta dalla moglie perché l'assistessi in quel Pt_1
7 procedimento, in tale occasione mi aveva parlato solo della separazione in vista della costituzione per l'udienza. Non ricordo dopo quanto tempo, ma successivamente il sig. Pt_1 mi raccontò di avere dei sospetti circa la paternità di una delle sue figlie. Io suggerii di chiedere alla collega che assisteva la moglie del la disponibilità ad effettuare un esame Tes_1 Pt_1 del DNA”).
In data 9.6.2010 l'avv. invia una missiva all'avv. – legale della sig.ra – CP_1 Tes_1 R_ circa la scoperta delle relazioni extraconiugali della donna, da cui presumibilmente sarebbe stata concepita la figlia (v. sub. doc. 17). PE
Da quanto sopra documentato, in particolare, dalla comparsa di costituzione in giudizio nella causa di separazione, emerge inequivocabilmente che nell'ottobre del 2009 il avesse Pt_1 conoscenza dell'adulterio della moglie e che tale circostanza fosse stata resa nota all'avv. il CP_1 quale la riportava nel proprio atto del 28.10.2009. Ne consegue che l'azione di disconoscimento è stata tardivamente incardinata dal legale convenuto ex art. 244 c.c.
La difesa del convenuto si concentra sul fatto che il sarebbe stato informato della Pt_1 probabile eccezione di decadenza che l'ex moglie e la figlia avrebbero sollevato in ordine alla data dell'effettiva scoperta dell'adulterio e che, comunque, l'esito negativo del giudizio è dipeso dal fatto che “il cliente non è stato in grado di fornire elementi utili a dimostrare di aver avuto notizia dei tradimenti in epoca recente”.
Si impongono due ordini di considerazioni, da un lato rimane fermo il fatto che l'avv. ha CP_1 dato avvio al procedimento di disconoscimento della paternità oltre un anno dalla dichiarata (in comparsa di costituzione) scoperta e dall'altro che comunque nella sentenza n. 1915/2013 è dato atto che l'eccezione di decadenza è stata sollevata effettivamente dalle convenute e comunque
“avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio” e che “occorreva che il marito dimostrasse non solo i tradimenti della moglie, ma soprattutto la data della scoperta di questi da parte sua.
I capitoli di prova dell'attore, di cui va ribadita l'irrilevanza, erano tutti diretti a dimostrare che la sin dall'epoca della celebrazione del matrimonio, risalente al maggio 1972, avesse R_ intrattenuto relazioni extraconiugali.
Nessuna richiesta di prova orale è stata dedotta con riferimento alla recente venuta a conoscenza delle condotte libertine della moglie”.
Quanto sopra dimostra che la tematica della decadenza dell'azione di disconoscimento non è stata trattata con la dovuta diligenza dal professionista incaricato che ha incardinato l'azione certamente un anno dopo la scoperta en nella stessa attività preparatoria e di predisposizione dell'atto non ha adeguatamente approfondito una questione rilevabile anche d'ufficio senza formulare capitoli di prova coerenti e senza aver dato atto di aver richiesto al cliente puntuali spiegazioni sul punto. Appare, quindi, non pertinente che il convenuto ora addebiti verso il l'incapacità di costui di fornire elementi utili sulla data della scoperta, quando, nemmeno Pt_1
8 dà atto di aver esaminato con costui la questione e non ha dimostrati di aver colto l'essenzialità di formulare adeguata prova a riguardo.
Tali elementi provano l'inadempimento del convenuto e fondano la richiesta di risarcimento del danno quantificato in euro 17.128,80 oltre interessi dal 18.1.2019 (data della prima richiesta risarcitoria doc.12) ovvero l'importo dovuto a titolo di spese legali liquidate in soccombenza in favore della oltre alla restituzione dei compensi per questa causa versati Parte_2 all'avv. CP_1
Su quest'ultimo punto risulta provato dai doc. 40-41 e 42 che l'attore ha versato l'importo di eruo
7.324,00 all'avv. direttamente o ai suoi stretti collaboratori. Dalle ricevute prodotte, infatti, CP_1
è riportata la dicitura degli acconti versati, cui segue la data del pagamento, ed accanto la firma dell'avv. dallo stesso riconosciuta in sede di interrogatorio formale oppure quella dei suoi CP_1 collaboratori. Costoro, avv.ti Cazzoletti e Perego, sentiti come testimoni hanno negato di aver ricevuto le predette somme, pur riconoscendo la paternità delle firme siglate a fianco alle varie diciture di acconto per conto dell'avv. Quanto riferito appare inverosimile anche CP_1 considerato che dalla semplice visione dei documenti allegati sub doc. 40, 41, 42, è possibile notare come l'inchiostro sia uniforme per ogni riga, il che fa ben intendere come sia la scritta Pa
“Acconto 00 in data…” che la sottoscrizione, siano state effettivamente eseguite con la stessa penna. Ogni riga, infatti, è consecutiva all'altra, per cui le firme successive risultano essere state apposte quando le precedenti risultavano già esistenti. In assenza di prova della falsità dei documenti rileva che le sottoscrizioni sono state effettivamente apposte dall'avv. dall'avv. CP_1
Cazzoletti e dall'avv. Perego per conto del primo con dicitura “x Magli”; i testi hanno confermato l'autenticità delle loro firme nelle date di ricezione degli acconti indicati.
Dal momento che non è stata fatta espressa imputazione a quale causa si riferisse l'importo complessivo di 7.324,00 considerato quanto liquidato nella sentenza di disconoscimento e i valori in uso presso la terza sezione dell'intestato Tribunale per le cause di separazione si liquida l'importo da restituire in quanto riferibile alla causa di disconoscimento in euro 5.500 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore richiesta di risarcimento di danno da perdita di chance di poter far accertare la verità biologica sulla paternità della secondogenita PE
Invero la sentenza con cui il è stato dichiarato decaduto dall'azione di
[...] Pt_1 disconoscimento da atto che “dall'esame dei testi indicati dalle convenute è emerso come da molti anni il marito accusasse la moglie di tradimento e questo anche in presenza di terze persone (testi e;
si consideri pure la denuncia querela sporta Testimone_2 Testimone_3 dalla nei confronti del marito nel maggio 1998 – quindi più di dieci anni prima l'indizio R_ del presente giudizio – sempre in relazione ad accuse di relazioni sentimentali con altri uomini)”. Alla luce di tali considerazioni è inequivoco che data la realtà dei fatti non si poneva alcuna occasione favorevole per un diverso accertamento e che quindi non è stata la condotta del
9 convenuto ad impedire all'attore di conoscere la verità circa l'effettiva o meno paternità della secondogenita, già all'epoca della notifica dell'atto di citazione non accertabile giudizialmente dato il tempo trascorso dalla scoperta degli adulteri.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna il convenuto a corrispondere all'attore l'importo di euro 17.128,80 oltre interessi legali dal 12.1.2019 al saldo.
Condanna il convenuto a restituire l'importo di 5.500 oltre interessi legali dalla ricezione al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non può affermarsi per il solo fatto del mancato adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivante” (Cass. 17414/2019). 2 “L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 3 La necessità che vi fosse un mutamento delle circostanze inziali era previsto nel previgente art. 708 c.p.c. ma non in quello successivamente riformato dal D.l. 35 del 2005. Peraltro, il testo dell'art. 709 c.p.c. prevedeva già prima della riforma del 2005 la possibilità per il Giudice istruttore di revocare o modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza dal Presidente, senza che fosse necessariamente intervenuto un mutamento delle circostanze.