CASS
Sentenza 11 maggio 2022
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2022, n. 18528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18528 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CI nei confronti di DI RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del Tribunale di CI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET LL, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2021, il Tribunale di CI, accogliendo la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 7 gennaio 2021, ha annullato il predetto decreto, con il quale era stato disposto, nei confronti della PMI s.r.l. ed in subordine nei confronti del rappresentante legale DI RI, un sequestro preventivo per 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18528 Anno 2022 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/11/2021 l'importo di euro 88.416,00, quale profitto conseguito dal reato di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, per effetto di indebite compensazioni poste in essere utilizzando crediti di imposta inesistenti (principalmente di ricerca e sviluppo), acquistati dalla società AF Industry s.r.l. Il Tribunale di CI ha annullato il decreto in questione, in quanto lo stesso avrebbe violato il principio di ne bis in idem poiché già con altro decreto, emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano il 24 ottobre 2020, era stato disposto un sequestro preventivo per la diversa somma di euro 69.044,38, quale profitto del reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo pertanto che il fatto contestato fosse il medesimo. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CI ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 125, comma 3, e 325 cod. proc. pen., nonché l'«inosservanza della legge per vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata». Secondo quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, il Giudice del riesame avrebbe errato nelle considerazioni svolte sul quantum indebitamente compensato, poiché avrebbe rideterminato l'imposta evasa basandosi esclusivamente su un calcolo aritmetico volto ad escludere dal conteggio i crediti di imposta diversi da quelli di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi fossero comunque inesistenti dato che erano stati ceduti dalla stessa AF s.r.I., che era una "cartiera". Inoltre, il Pubblico Ministero osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti per ricerca e sviluppo, in ragione del fatto che nello stesso capo di imputazione viene fatto integralmente lamenta la, richiamo a tutti i crediti inesistenti. In aggiunta, il pubblico ministero tglr:ZI mancata considerazione del fatto che l'attività investigativa svolta dalla Procura di Milano si era basata su una notizia di reato e su elementi diversi da quelli acquisiti nell'attività di indagine del presente procedimento, che hanno indotto il Gip di CI ad emettere il decreto di sequestro. Il Pubblico Ministero sottolinea, inoltre, che il provvedimento in questione, oltre a fondarsi su un differente quadro probatorio, ha come destinatari anche altri indagati e riguarda un diverso titolo di reato, ovvero quello di cui all'art. 10 quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 anziché il reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, indicato nel decreto del Gip di Milano. Quindi, ad avviso del Pubblico Ministero, risulterebbe violato l'art. 649 cod. proc. pen., tenuto conto che il principio del ne bis in idem, sancito dalla norma, non dovrebbe trovare applicazione in presenza di elementi nuovi che non siano stati sottoposti alla valutazione del Giudice del primo procedimento. 2 /k 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale, aderendo alla ricostruzione operata dal Tribunale, evidenzia che le ulteriori somme oggetto di sequestro nel procedimento in esame rappresentano compensazioni legittime relative a crediti non acquistati presso la AF o comunque relative a rimborsi da assistenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175 del 2014, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente - che richiama, fra l'altro, espressamente una «inosservanza della legge per vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata» -tinture contesta, in sostanza, la ricostruzione fattuale operata dai giudici a sostegno dell'annullamento della misura ablativa, con argomentazioni che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, visto il limite di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il quale consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. solamente per violazione di legge. E va ricordato che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). In particolare, si lamenta che il Tribunale di CI ha erroneamente ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che il fatto storico posto alla base del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Milano sia il medesimo di quello oggetto del presente procedimento, mentre tale identità fattuale è messa decisamente in discussione dai dati richiamati dalla memoria depositata dalla difesa circa la liceità di una parte delle compensazioni effettuate;
dati la cui correttezza, nell'ambito di una valutazione complessiva del compendio istruttorio, rappresentato anche da intercettazioni telefoniche, potrà essere oggetto di considerazione nel giudizio di merito. Risolvendosi la censura nella critica, effettuata attraverso il richiamo a dati fattuali, del percorso argomentativo seguito dal Tribunale e della valutazione del compendio probatorio ai fini dell'annullamento del provvedimento di sequestro, essa non è apprezzabile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET LL, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2021, il Tribunale di CI, accogliendo la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 7 gennaio 2021, ha annullato il predetto decreto, con il quale era stato disposto, nei confronti della PMI s.r.l. ed in subordine nei confronti del rappresentante legale DI RI, un sequestro preventivo per 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18528 Anno 2022 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/11/2021 l'importo di euro 88.416,00, quale profitto conseguito dal reato di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, per effetto di indebite compensazioni poste in essere utilizzando crediti di imposta inesistenti (principalmente di ricerca e sviluppo), acquistati dalla società AF Industry s.r.l. Il Tribunale di CI ha annullato il decreto in questione, in quanto lo stesso avrebbe violato il principio di ne bis in idem poiché già con altro decreto, emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano il 24 ottobre 2020, era stato disposto un sequestro preventivo per la diversa somma di euro 69.044,38, quale profitto del reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo pertanto che il fatto contestato fosse il medesimo. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CI ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 125, comma 3, e 325 cod. proc. pen., nonché l'«inosservanza della legge per vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata». Secondo quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, il Giudice del riesame avrebbe errato nelle considerazioni svolte sul quantum indebitamente compensato, poiché avrebbe rideterminato l'imposta evasa basandosi esclusivamente su un calcolo aritmetico volto ad escludere dal conteggio i crediti di imposta diversi da quelli di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi fossero comunque inesistenti dato che erano stati ceduti dalla stessa AF s.r.I., che era una "cartiera". Inoltre, il Pubblico Ministero osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti per ricerca e sviluppo, in ragione del fatto che nello stesso capo di imputazione viene fatto integralmente lamenta la, richiamo a tutti i crediti inesistenti. In aggiunta, il pubblico ministero tglr:ZI mancata considerazione del fatto che l'attività investigativa svolta dalla Procura di Milano si era basata su una notizia di reato e su elementi diversi da quelli acquisiti nell'attività di indagine del presente procedimento, che hanno indotto il Gip di CI ad emettere il decreto di sequestro. Il Pubblico Ministero sottolinea, inoltre, che il provvedimento in questione, oltre a fondarsi su un differente quadro probatorio, ha come destinatari anche altri indagati e riguarda un diverso titolo di reato, ovvero quello di cui all'art. 10 quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 anziché il reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, indicato nel decreto del Gip di Milano. Quindi, ad avviso del Pubblico Ministero, risulterebbe violato l'art. 649 cod. proc. pen., tenuto conto che il principio del ne bis in idem, sancito dalla norma, non dovrebbe trovare applicazione in presenza di elementi nuovi che non siano stati sottoposti alla valutazione del Giudice del primo procedimento. 2 /k 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale, aderendo alla ricostruzione operata dal Tribunale, evidenzia che le ulteriori somme oggetto di sequestro nel procedimento in esame rappresentano compensazioni legittime relative a crediti non acquistati presso la AF o comunque relative a rimborsi da assistenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175 del 2014, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente - che richiama, fra l'altro, espressamente una «inosservanza della legge per vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata» -tinture contesta, in sostanza, la ricostruzione fattuale operata dai giudici a sostegno dell'annullamento della misura ablativa, con argomentazioni che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, visto il limite di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il quale consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. solamente per violazione di legge. E va ricordato che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). In particolare, si lamenta che il Tribunale di CI ha erroneamente ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che il fatto storico posto alla base del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Milano sia il medesimo di quello oggetto del presente procedimento, mentre tale identità fattuale è messa decisamente in discussione dai dati richiamati dalla memoria depositata dalla difesa circa la liceità di una parte delle compensazioni effettuate;
dati la cui correttezza, nell'ambito di una valutazione complessiva del compendio istruttorio, rappresentato anche da intercettazioni telefoniche, potrà essere oggetto di considerazione nel giudizio di merito. Risolvendosi la censura nella critica, effettuata attraverso il richiamo a dati fattuali, del percorso argomentativo seguito dal Tribunale e della valutazione del compendio probatorio ai fini dell'annullamento del provvedimento di sequestro, essa non è apprezzabile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente