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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1813/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1813/2018 promossa da:
C.F. ), ora , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. SALERNO ISABELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROSA ROSARIO CP_1 C.F._1
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (c.f. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BRUNO ANGELA
IN PERSONA DEL PREFETTO P.T. C/O AVVOCATURA Controparte_3
DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATI
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di n. 396/2017 depositata e resa pubblica il CP_2
18.10.2017.
Atto di appello notificato il 17-19 aprile 2018.
CONCLUSIONI
Parte appellante, con le memorie del 27.3.2025: si fa presente che i suddetti ruoli sono stati azzerati dagli enti impositori come da estratti ruolo che si allegano. Avendo appreso di tali sgravi, solo in seguito ad espressa richiesta dei ruoli aggiornati e non essendo più a debito le cartelle di pagamento impugnate nel giudizio di primo grado, si chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si chiede inoltre la compensazione delle spese, considerato che gli annullamenti sono stati eseguiti successivamente alla proposizione dell'appello, come da estratti ruolo allegati
CP_1
rigettare l'appello o dichiarare cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite
pagina 1 di 3 : Controparte_2
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e quindi estrometterlo Controparte_2 dal giudizio, tenendolo indenne da eventuali responsabilità in ordine a vizi propri del preavviso di fermo amministrativo, perché attività ricadente esclusivamente in capo a - Parte_1 nel merito, accertare e dichiarare la piena legittimità di tutti gli atti posti in essere dal CP_2
; - in ogni caso, accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto,
[...] Parte_1 riformare la sentenza di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il giudice di pace di annullava la comunicazione preventiva di CP_2 ipoteca, ai sensi della legge 228 del 2012, ritenendo mai notificate le cartelle di pagamento sottese o presupposte e comunque estinto per prescrizione il credito delle Amministrazioni interessate (sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, violazione della legge assegni).
Avverso detta sentenza propone tempestivo appello il concessionario per la riscossione, deducendo che le cartelle sono state regolarmente notificate e che il termine prescrizionale di cinque anni è stato interrotto da ulteriori avvisi di intimazione di pagamento.
Nelle more del giudizio, con la comparsa conclusionale del 27.3.2025, il concessionario per la riscossione chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere per azzeramento del ruolo da parte degli enti impositori interessati, come da estratti di ruolo aggiornati che produce.
Per quanto sopra osservato va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale;
va in primo luogo osservato che non risulta il motivo del discarico del ruolo da parte dell'ente impositore, né risulta che tutte le cartelle in questione siano state interessate dalla c.d. “rottamazione” prevista per gli importi fino ad € 1.000,00.
Tanto premesso, va rilevato che l'appello risulta in parte fondato, perché:
1) le 4 cartelle presupposte (…22649, ….196423, …. , ….98917) sono state tutte P.IVA_3 regolarmente notificate, come comprovato dal concessionario per la riscossione con la produzione in allegato delle relazioni di notificazione, redatte dal messo notificatore e recanti l'indirizzo del destinatario e la sottoscrizione per ricevuta di persona di famiglia (il marito, la nuora o della parte medesima, , pur se, quest'ultima, non necessaria ex art. 26 CP_1 comma 3 dpr 602 del 1973. Errata deve dirsi, sul punto, la motivazione del primo giudice, secondo la quale le notifiche sono da considerarsi inesistenti quando siano eseguite a mezzo di soggetto privato e non da poste italiane, in quanto, a tacer d'altro, le notifiche sono state curate dai messi notificatori dello stesso agente della riscossione. Va inoltre rilevato, a differenza di quanto deduce la difesa della , che in tema di riscossione delle imposte, ove il CP_1 concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella (Cass. 23039/2016); e che
2) la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle deve ritenersi consumata per le prime due di esse indicate al punto 1, in quanto notificate il 17.4.2009 e il 25.1.2010; tra tali date e il successivo atto di interruzione, ovvero la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, notificata il 13.5.2016, non risulta intervenuto alcun atto interruttivo, tale non potendosi ritenere l'avviso di intimazione meramente indicato dall'agente per la riscossione, ma non versato in atti;
non è quindi possibile apprezzare se lo stesso si riferiva anche o soltanto alle cartelle in questione;
non risulta invece consumata la prescrizione per le cartelle ….065041, pagina 2 di 3 ….98917, in quanto notificate il 20.5.2011 e il 19.10.2011. Anche sul punto deve dirsi errata ed apodittica la motivazione del primo giudice, riferita a tutte le cartelle (“..comunque sia sono decorsi i 5 anni previsti dalla legge per la prescrizione…”).
Per quanto sopra considerato le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite del primo e del doppio grado.
Ragusa, 24/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1813/2018 promossa da:
C.F. ), ora , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. SALERNO ISABELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROSA ROSARIO CP_1 C.F._1
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (c.f. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BRUNO ANGELA
IN PERSONA DEL PREFETTO P.T. C/O AVVOCATURA Controparte_3
DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATI
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di n. 396/2017 depositata e resa pubblica il CP_2
18.10.2017.
Atto di appello notificato il 17-19 aprile 2018.
CONCLUSIONI
Parte appellante, con le memorie del 27.3.2025: si fa presente che i suddetti ruoli sono stati azzerati dagli enti impositori come da estratti ruolo che si allegano. Avendo appreso di tali sgravi, solo in seguito ad espressa richiesta dei ruoli aggiornati e non essendo più a debito le cartelle di pagamento impugnate nel giudizio di primo grado, si chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si chiede inoltre la compensazione delle spese, considerato che gli annullamenti sono stati eseguiti successivamente alla proposizione dell'appello, come da estratti ruolo allegati
CP_1
rigettare l'appello o dichiarare cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite
pagina 1 di 3 : Controparte_2
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e quindi estrometterlo Controparte_2 dal giudizio, tenendolo indenne da eventuali responsabilità in ordine a vizi propri del preavviso di fermo amministrativo, perché attività ricadente esclusivamente in capo a - Parte_1 nel merito, accertare e dichiarare la piena legittimità di tutti gli atti posti in essere dal CP_2
; - in ogni caso, accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto,
[...] Parte_1 riformare la sentenza di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il giudice di pace di annullava la comunicazione preventiva di CP_2 ipoteca, ai sensi della legge 228 del 2012, ritenendo mai notificate le cartelle di pagamento sottese o presupposte e comunque estinto per prescrizione il credito delle Amministrazioni interessate (sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, violazione della legge assegni).
Avverso detta sentenza propone tempestivo appello il concessionario per la riscossione, deducendo che le cartelle sono state regolarmente notificate e che il termine prescrizionale di cinque anni è stato interrotto da ulteriori avvisi di intimazione di pagamento.
Nelle more del giudizio, con la comparsa conclusionale del 27.3.2025, il concessionario per la riscossione chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere per azzeramento del ruolo da parte degli enti impositori interessati, come da estratti di ruolo aggiornati che produce.
Per quanto sopra osservato va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale;
va in primo luogo osservato che non risulta il motivo del discarico del ruolo da parte dell'ente impositore, né risulta che tutte le cartelle in questione siano state interessate dalla c.d. “rottamazione” prevista per gli importi fino ad € 1.000,00.
Tanto premesso, va rilevato che l'appello risulta in parte fondato, perché:
1) le 4 cartelle presupposte (…22649, ….196423, …. , ….98917) sono state tutte P.IVA_3 regolarmente notificate, come comprovato dal concessionario per la riscossione con la produzione in allegato delle relazioni di notificazione, redatte dal messo notificatore e recanti l'indirizzo del destinatario e la sottoscrizione per ricevuta di persona di famiglia (il marito, la nuora o della parte medesima, , pur se, quest'ultima, non necessaria ex art. 26 CP_1 comma 3 dpr 602 del 1973. Errata deve dirsi, sul punto, la motivazione del primo giudice, secondo la quale le notifiche sono da considerarsi inesistenti quando siano eseguite a mezzo di soggetto privato e non da poste italiane, in quanto, a tacer d'altro, le notifiche sono state curate dai messi notificatori dello stesso agente della riscossione. Va inoltre rilevato, a differenza di quanto deduce la difesa della , che in tema di riscossione delle imposte, ove il CP_1 concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella (Cass. 23039/2016); e che
2) la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle deve ritenersi consumata per le prime due di esse indicate al punto 1, in quanto notificate il 17.4.2009 e il 25.1.2010; tra tali date e il successivo atto di interruzione, ovvero la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, notificata il 13.5.2016, non risulta intervenuto alcun atto interruttivo, tale non potendosi ritenere l'avviso di intimazione meramente indicato dall'agente per la riscossione, ma non versato in atti;
non è quindi possibile apprezzare se lo stesso si riferiva anche o soltanto alle cartelle in questione;
non risulta invece consumata la prescrizione per le cartelle ….065041, pagina 2 di 3 ….98917, in quanto notificate il 20.5.2011 e il 19.10.2011. Anche sul punto deve dirsi errata ed apodittica la motivazione del primo giudice, riferita a tutte le cartelle (“..comunque sia sono decorsi i 5 anni previsti dalla legge per la prescrizione…”).
Per quanto sopra considerato le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite del primo e del doppio grado.
Ragusa, 24/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3