Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1037/2023
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FRANCONI CP_1
GIANLUCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - EGITTO il 10/04/1998; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CURATRICE DELLA MINORE , Avv. ASCANO ELISABETTA;
Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio con domanda di decadenza della responsabilità
genitoriale del resistente
1
Per parte ricorrente:
“g) Previa valutazione degli atti commissivi ed omissivi del resistente, come illustrati nel ricorso introduttivo e come rappresentati personalmente dalla ricorrente all'udienza del
15.05.2024, oltre che nelle successive memorie di parte e nelle relazioni rese dai Servizi Sociali, dal P.M. e dalla Curatrice della minore Voglia, ai sensi degli artt. 330 e 336 del Cod. Civ., dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. nei confronti
[...] C.F._1 della figlia Persona_1
h) In subordine, voglia confermare il provvedimento provvisoriamente assunto all'udienza del 15.01.2024 e dunque disporre l'affido esclusivo rafforzato, alla sig.ra , della CP_1 figlia nata a [...] il [...], con collocamento esclusivo presso la Persona_1 madre stessa e facoltà della stessa di assumere autonomamente tutte le scelte concernenti la formazione, la sua salute e tutte le decisioni più importanti per la sua vita, senza dover coinvolgere il padre;
In ogni caso:
i) Voglia confermare la già disposta esclusione della facoltà di visita o frequentazione della bambina da parte del sig. fissando, in caso contrario, le Controparte_2 modalità degli incontri protetti;
j) Voglia confermare il già disposto allontanamento dalla residenza famigliare del padre;
k) Confermare, a carico del sig. , l'obbligo, già fissato, del Controparte_3 versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad € Persona_1
250,00 mensili, da versare alla sig.ra oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili CP_1
e delle spese ricreative, disponendo altresì, previe ricerche d'ordine del Giudice, il versamento diretto di detto contributo da parte del datore di lavoro, ove effettivamente controparte risultasse svolgere attività lavorative presso lo stesso;
l) Dichiarare cessata dalle funzioni la Curatrice Speciale della minore, attesa la definizione del presente procedimento.
Con vittoria di spese e compensi.”
Per la curatrice speciale della minore:
“In via principale: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ai sensi degli art.li 330 e
336 C.C. dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. Controparte_2
, nato in [...] il [...], C.F. nei confronti della figlia
[...] C.F._1
, nata a [...] il [...], anche mediante eventuale provvedimento sospensivo Persona_1
d'urgenza della responsabilità stessa, all'esito della valutazione dei comportamenti messi in atto dal resistente così come descritti negli atti difensivi di parte ricorrente, come rappresentati in sede di libero interrogatorio della Sig.ra e come individuabili negli atti di causa CP_1
2 e comunque per tutti i motivi rappresentati nella narrativa della presente memoria di costituzione;
-in via subordinata: voglia il Tribunale adito confermare i provvedimenti già assunti all'udienza del 15/01/2024 disponendo l'affido rafforzato alla Sig.ra della figlia CP_1
con collocamento esclusivo presso la abitazione della madre stessa e facoltà Persona_1 della stessa di assumere autonomamente tutte le scelte relative alla formazione, alla educazione, alla salute, al bene della minore e tutte le decisioni più importanti per la sua vita senza dover coinvolgere il padre;
-voglia, altresì, l'Ill.mo tribunale adito, in ogni caso, confermare la già disposta esclusione della facoltà di visita e/o frequentazione della minore da parte del padre, fissando, in Per_1 caso contrario, le modalità degli incontri protetti;
confermare, altresì, il già disposto allontanamento dalla residenza familiare dello stesso ed assumere ogni altra decisone ritenuta opportuna, anche di carattere economico, per il bene e nell'interesse della minore
[...]
” Per_1
Conclusioni Pubblico Ministero
“Conclude in conformità alle conclusioni della curatrice speciale della minore.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/04/2023 ha chiesto al Tribunale lo scioglimento CP_1 del matrimonio civile del matrimonio contratto con . Controparte_2
La ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in data 19.08.2019 con il sig. Controparte_2
, nato a [...] il [...];
[...]
- che dall'unione matrimoniale è nata a [...] il [...] la figlia Persona_1
- che in data 28.01.2021 le parti hanno presentato ricorso per separazione consensuale omologata con provvedimento del 25.3.2021 e da allora i coniugi non si sono più riconciliati e lo stato di separazione si è protratto per il termine legale;
- che dal momento della separazione il resistente non avrebbe frequentato la figlia cessando stanzialmente ogni relazione con la stessa e non contribuendo al di lei mantenimento;
- che il resistente era imputato, al momento della presentazione del ricorso, per gravi condotte di violenza domestica commesse in danno della ricorrente.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con affidamento super esclusivo della figlia minore a sé ed interruzione delle frequentazioni padre figlia, con conferma del contributo al mantenimento della minore determinato in sede di
3 seprazione in € 250 mensili oltre ISTAT annuale e contributo del 50% alle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti è comparsa la ricorrente dichiarando di risiedere in immobile di proprietà del padre, di essere disoccupata e priva di redditi, di non avere proprietà immobiliari né rilevanti risparmi, confermando la totale assenza del resistente dal momento della separazione con interruzione di ogni contatto con la figlia minore;
il resistente non è comparso, con conseguente dichiarazione di contumacia. E' stato disposto quale provvedimento provvisorio l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore, sospendendo le frequentazioni padre-figlia, disponendo che qualora il padre avesse voluto vedere la figlia avrebbe dovuto rivolgersi al servizio sociale del Comune di Ferentillo, luogo di residenza abituale della minore, al fine di effettuare una preventiva valutazione sulle capacità genitoriali dello stesso da far pervenire al Tribunale.
Nel corso dell'udienza il difensore della parte ricorrente ha formulato richiesta di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, ai sensi dell'art. 330 c.c., veniva quindi autorizzato a depositare memoria per formalizzare la richiesta di decadenza, disponendo la notifica della memoria alla parte contumace entro il 15 aprile 2024, nonché autorizzando parte convenuta a depositare 30 giorni prima dell'udienza eventuali memorie a fronte delle nuove domande formulate dalla parte ricorrente;
la causa, quindi, veniva rinviata al 22 maggio
2024 per esame anche della relazione trasmessa dal servizio sociale e per eventuale nomina di curatore speciale della minore in caso di formalizzazione della domanda di decadenza.
A seguito del deposito, da parte ricorrente, di memoria autorizzata contenente l'istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 e ss. c.c., all'udienza del 22 maggio
2024, rilevata la tempestiva notifica effettuata al resistente contumace della memoria contenente la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso, vista la nota depositata ex art. 72 cpc dal Pubblico Ministero, parte ex art. 336 c.c. dei procedimenti aventi ad oggetto domande ex art. 330 c.c., nota contenente l'adesione alla suindicata domanda di decadenza, visto l'articolo 473 bis 8 c.p.c., è stata nominata la curatrice speciale della minore
, concedendo termine fino al 15 luglio 2024 per la costituzione in giudizio della Persona_1 curatrice.
In data 30.04.2024 i Servizi Sociali del Comune di Ferentillo hanno depositato nota di aggiornamento sulle condizioni della minore;
in data 15.05.2024 la ricorrente ha Persona_1 depositato Sentenza n. 329/2024 del Tribunale di Terni, resa a carico di nel Proc. CP_4
n. 1210/2021 RG.N.R., sentenza di condanna passata in giudicato.
All'udienza di decisione le parti costituite hanno concluso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 162/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti con remissione della causa sul ruolo per l'escussione di informatori in grado di riferire sulle condotte poste in essere dal resistente, in data successiva alla separazione.
Nel prosieguo del procedimento sono stati escussi gli informatori, all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4 Dato atto che con sentenza parziale n. 162/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, devono essere decise le domande relative alla figlia minore.
Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
La domanda di decadenza di dalla titolarità e Controparte_2 dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Persona_1 nata il [...], deve essere accolta.
Dalle risultanze probatorie (in particolare dalle dichiarazioni degli informatori, dalle relazioni del Servizio Sociale in atti, dagli atti del procedimento penale, dalla sentenza di condanna del resistente, passata in giudicato) emerge che dalla nascita della minore, avvenuta a fine gennaio
2020, il padre non ha più visto né sentito la bambina, né l'ha più cercata, se non in due sole occasioni, subito dopo la separazione, avvenuta nel marzo del 2021, quando la minore aveva poco più che un anno. Inoltre, il resistente non ha mai contribuito al mantenimento della figlia, rendendosi totalmente inadempiente rispetto a quanto previsto nella separazione, pur trattandosi di separazione consensuale, oltre ad aver posto in essere, nel corso del matrimonio, condotte di violenza domestica in danno della ricorrente che evidenziano la di lui indole violenta ed aggressiva.
Tali circostanze sono state confermate nella relazione depositata in atti dei servizi sociali del che da tempo seguono il nucleo familiare, dalle dichiarazioni degli Parte_1 informatori, dalle risultanze del procedimento penale.
I testi escussi hanno tutti confermato la totale assenza del padre sia quanto all'accudimento della figlia, avendo cessato ogni rapporto con la stessa da tempo, sia quanto agli obblighi di mantenimento.
La teste , madre della ricorrente e nonna della bambina, ha dichiarato: “Nel Testimone_1
2021 mia figlia e il resistente si sono lasciati nel mese di gennaio;
da allora il resistente ha visto la bambina 3 volte al massimo per un'ora per ogni incontro;
il resistente non vede la bambina da febbraio 2021, l'ultimo incontro è stato in quella occasione poi non è venuto più; ha fatto qualche chiamata telefonica a me in cui prometteva che sarebbe venuto a trovare la bambina e avrebbe pagato qualcosa per il mantenimento;
per il mantenimento della bambina ha lasciato solo una volta 60,00 euro e una volta 50,00 nelle occasioni in cui è venuto a trovarla. Da febbraio 2021 non ha versato niente né per il mantenimento ordinario né per le spese straordinarie;
non so dove sia il resistente e neppure se è rimasto in Italia. Per cancellarlo dalla residenza abbiamo dovuto attendere un anno perché era irreperibile.”
Il teste , fratello della ricorrente, ha dichiarato: “Il resistente non vede la bambina Testimone_2 da molti anni, dal 2021 quando è andato via e mia sorella e il marito si sono lasciati. Subito dopo la cessazione della loro convivenza qualche volta è venuto a vedere la bambina (io ricordo una volta), poco tempo dopo;
da allora non è più venuto. Non vede la bambina da più di 4 anni;
non mi risulta che contribuisca al mantenimento della bambina né che abbia versato alcuna forma di mantenimento da quando non la vede. So che il resistente non ha mai cercato
5 la bambina in tutti questi anni, non se ne è mai occupato, è sempre mia sorella che ha provveduto ad accudirla.”.
I testi escussi hanno confermato la totale assenza del padre dalla vita della figlia, perdurante all'attualità.
Inoltre, ai fini della valutazione della domanda di decadenza devono essere considerate le condotte poste in essere dal padre nel corso della vita matrimoniale, condotte caratterizzate da violenza ed aggressività come desumibile dalla motivazione della sentenza penale di condanna n. 329/2024 emessa dal Tribunale di Terni. In tale decisione, passata in giudicato, è stato accertato (sulla base delle testimonianze anche dei genitori della ricorrente che hanno vissuto in prima persona molti degli episodi oggetto di denuncia) che l'odierno resistente ha tenuto condotte maltrattanti e persecutorie in danno della moglie, tanto da essere ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ( art. 572 C.P, art. 612 bis C.P. e art. 570 Bis C.P.) con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, ed alla condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita (la cui compiuta quantificazione è stata demandata ad un separato giudizio civile con una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 15.000,00) disponendo altresì la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'odierno resistente con la sentenza del Tribunale di Roma del 12 settembre 2018 e con la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 luglio 2019.
Da tali elementi risultano provati i profili di pregiudizio, che potrebbe derivare alla minore dalla perdurante titolarità in capo al padre della responsabilità genitoriale. Ciò anche in applicazione dell'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione”. Le condotte del resistente devono essere qualificate come violenza domestica e data la loro gravità e permanenza nel tempo possono essere poste alla base non solo della disciplina dell'affidamento ma anche della pronuncia di decadenza.
Infatti, alle condotte di violenza domestica agite nel corso del matrimonio nelle forme di violenza fisica (maltrattamenti) e psicologica (ingiurie e atti persecutori) si sono aggiunte condotte di violenza economica non avendo il resistente contribuito dopo la separazione, neppure in minima parte al mantenimento della figlia pur avendo piena capacità lavorativa.
Le condotte violente del resistente tenute nel corso della vita matrimoniale (dettagliatamente descritte nella sentenza di condanna acquisita in atti, che risulta passata in giudicato e costituisce pertanto piena prova di tale condotte) unite alle condotte abbandoniche del resistente che ha, volontariamente, cessato di avere ogni contatto con la figlia minore, provocando nella stessa un indubbio pregiudizio, essendo di notoria evidenza che la totale ed ingiustificata assenza di un genitore produce conseguenze nella crescita dei figli, impongono l'accoglimento della domanda di decadenza formulata dalla ricorrente e dalla curatrice speciale della minore, alla quale il Pubblico Ministero ha prestato adesione. Infatti, non può essere imposto al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale in mancanza di volontà dello stesso ad assumere il ruolo di cura, assistenza morale e materiale dei figli, che dalla filiazione deriva.
6 Inoltre, il comportamento del resistente che oltre ad aver tenuto comportamenti di violenza domestica nel corso della vita matrimoniale, dopo la separazione senza spiegazioni o ragioni note, ha cessato di partecipare alla vita della figlia, induce il Collegio a confermare l'interruzione di ogni relazione tra il padre e la minore, già disposta nei provvedimenti provvisori emessi in corso di giudizio. Il rischio che il resistente possa riattivare tali contatti per poi di nuovo rendersi irreperibile, come accaduto dal 2021, con indubbia compromissione dell'interesse della minore, che sarebbe chiamata a subire ulteriore abbandono da parte della figura paterna, con innegabile pregiudizio, impone di prevedere che l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre figlia debba essere preceduta da approfondita valutazione della situazione del resistente, delle di lui capacità genitoriali, del superamento delle condotte aggressive e violente, della volontà di riassumere i compiti genitoriali, valutazione da compire a seguito di richiesta giudiziale dello stesso di voler riprendere un ruolo nella vita della figlia dimostrando di aver modificato i propri comportamenti.
A seguito degli accertamenti compiuti e delle risultanze dell'istruttoria deve essere, confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre già disposto nel provvedimento provvisorio.
A fronte della totale assenza del resistente, infatti, la ricorrente ha adempiuto adeguatamente con il supporto della propria famiglia, all'accudimento della figlia. Nella relazione redatta dai responsabili dei Servizi Sociali del Comune di Ferentillo, luogo di residenza della minore, emerge la positiva situazione della minore, l'elevato attaccamento alla figura materna e ai numerosi parenti del ramo genitoriale della madre presenti nel medesimo contesto di vita della minore, l'assenza di qualsiasi pregiudizio per la bambina. Anche nella relazione del Servizio sociale viene dato atto della totale assenza del padre e del di lui completo disinteresse rispetto alle necessità di accudimento e mantenimento della minore.
La minore vive in un'abitazione di proprietà di , nonno materno, Per_1 Persona_2 insieme alla ricorrente, ai nonni materni ai bisnonni materni ed allo zio, in tre appartamenti distinti ed ha frequentato la scuola. La famiglia della ricorrente appare un nucleo ben strutturato, unito, dedito al lavoro, emerge un forte legame reciproco tra ed i nonni materni, che Per_1 sostengono anche economicamente la ricorrente. Nelle relazione si dà atto che la minore è molto legata alla mamma ed al resto della famiglia, “è serena, è una bambina solare, intelligente, educata”.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse della minore disporne, l'affidamento esclusivo alla madre la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la figlia, con totale esclusione da tali scelte del padre.
Mantenimento della minore
Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza
7 presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie la ricorrente è allo stato disoccupata e priva di redditi sostenuta per il di lei mantenimento e per quello della minore dai genitori con i quali convive.
Quanto alla posizione del resistente lo stesso è rimasto contumace, ma anche se non sono noti i redditi dallo stesso attualmente percepiti, non emergono in atti compromissioni della di lui capacità lavorativa, che pertanto è perfettamente in grado di produrre redditi.
Sul punto il Collegio deve evidenziare come la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nella specie deve pertanto presumersi la piena capacità lavorativa del resistente che deve contribuire al mantenimento della figlia nella misura indicata, dovendo confermare quanto concordemente stabilito dalle parti al momento della separazione consensuale.
Occorre premettere che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriali non fa venir meno l'obbligo del genitore decaduto di contribuire al mantenimento del figlio.
Alla luce di tali risultanze, valutate le presumibili esigenze economiche della figlia, rapportate all'età, i tempi di permanenza della stessa in via pressoché esclusiva presso la madre, deve essere previsto che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma pari ad euro € 250 mensili da corrispondere alla madre convivente oltre
ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di aprile 2023 (data della domanda).
Quanto alla richiesta di disporre ordine diretto di versamento di tale importo, deve rilevarsi come l'attuale formulazione dell'art. 473 bis.37 c.p.c. prevede che sia la parte a formulare tale istanza diretta al terzo creditore del genitore obbligato, senza la necessità di provvedimento giudiziale.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla
8 stessa delle scelte di maggiore rilevanza per la figlia le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il 50% delle spese.
Ulteriori domande
La domanda del difensore della ricorrente disporre un ordine di allontanamento del resistente senza limiti di tempo ed al di fuori della cornice determinata dagli artt. 473 bis.69 e segg. c.p.c. che disciplinando gli ordini di protezione ne prevedono una durata temporale, deve essere dichiarata inammissibile.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo (considerando i parametri minimi in ragione della contumacia della controparte) devono essere poste a carico del resistente che con la sua condotta ha reso necessari accertamenti e verifiche.
Il resistente deve essere condannato a rifondere le spese legali della curatrice speciale della minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato ritenuto che a norma dell'art.133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è previsto che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale dato atto che con sentenza parziale n. 162/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, così provvede:
dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia minore Controparte_2 nata il [...], con interruzione di ogni frequentazione padre figlia;
Persona_1
affida in via esclusiva la figlia alla madre attribuendo Persona_1 CP_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti la minore – elencazione meramente esemplificativa: istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, richiesta di indennità comunque denominate, trasferimento della residenza abituale della minore etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del consenso del padre;
determina in 250,00 euro il contributo mensile dovuto da Controparte_2
per il mantenimento della figlia minore da corrispondere a
[...] Persona_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal CP_1
9 mese di aprile 2023, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che il padre contribuisca nella misura dell'50% alle spese straordinarie per la figlia secondo quanto indicato in parte motiva;
condanna al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.800, oltre accessori come
[...] per legge;
condanna al pagamento in favore dello Stato, ai Controparte_2 sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, delle spese di giudizio per il curatore della minore (ammesso a patrocinio a spese dello Stato) che si liquidano in complessivi € 3.800, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio in collegamento da remoto del 26 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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