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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8180 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 69262 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Po n. 102, presso lo studio dell'Avv.
AN SO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio degli Avv.ti
NO D. LI e IU VE che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta nonché
(p.iva , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Carbonia alla via San Francesco n. 18 terza chiamata-contumace
oggetto: contratto di appalto CONCLUSIONI per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni in fatto e in diritto meglio articolate in narrativa:
I. accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto di appalto del 25.01.2021 intercorso tra l'odierno attore (committente) e la odierna convenuta (appaltatrice) per grave inadempimento contrattuale (mancata esecuzione e/o incompleta realizzazione e/o mancata consegna delle opere di ristrutturazione appaltate secondo
i termini e condizioni negoziali) nonché per colpa grave e/o dolo ed esclusiva dell'appaltatrice;
II. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni
e spese tutti subiti dall'attore in misura non inferiore a Euro
26.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma che potrà emergere e provata in corso di causa ovvero anche in via equitativa;
III. in via istruttoria, con riserva di formulare ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie e produzioni documentali, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, comma VI°, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione, unitamente riservandosi di chiedere la nomina di un
C.T.U. al fine di compiere le opportune operazioni peritali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”
per la convenuta:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, differita all'uopo la prima udienza di comparizione delle parti, autorizzare a alla chiamata in causa Controparte_1 della C.F./P.iva in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Via San Francesco 19 in
Carbonia (SS). Nel merito, in via principale, piaccia a codesto
Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale ex adverso invocata e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse domande per tutte le ragioni di cui in premessa decretandone l'integrale rigetto.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice accolga in tutto o in parte le avverse domande, piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare
l'inadempimento dell'impresa agli obblighi assunti con CP_2 il contratto di subappalto sottoscritto con la Controparte_1 ed accertare e dichiarare che tutti i danni di cui la
[...]
fosse chiamata a rispondere nei confronti dell'attore CP_1 in conseguenza dell'interruzione delle opere, sono riconducibili all'inadempimento della e, per l'effetto, condannare CP_2 quest'ultima a risarcire, tenere indenne manlevare e garantire la
da ogni e qualsiasi somma che la stessa dovesse Controparte_1 essere condannata a corrispondere al Sig. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma la società per chiedere Controparte_1 la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la società convenuta in data 25 gennaio 2021 per grave inadempimento di quest'ultima con conseguente condanna dell'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 quantificare in misura non inferiore ad euro 26.000,00.
A fondamento delle domande l'attore ha dedotto che:
- in data 25 gennaio 2021 il sig. aveva stipulato con Parte_1 la un contratto di appalto avente ad Controparte_1 oggetto la ristrutturazione del proprio immobile sito in Golfo Aranci
(SS) alla via Libertà n. 197 al fine di poterlo utilizzare per le vacanze estive;
- dopo la stipula del contratto di appalto, l'attore aveva immesso la convenuta nella detenzione dell'immobile da ristrutturare, consegnando la necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed effettuando in data 28 gennaio 2021 il pagamento del primo acconto;
- secondo quanto previsto dal contratto i lavori sarebbero dovuti iniziare tra il 12 e il 15 febbraio 2021 e concludersi entro e non oltre il 21 giugno 2021 oltre ai successivi 7 giorni per le verifiche finali e la consegna del verbale di fine lavori;
- ciononostante i lavori erano iniziati soltanto in data 8 aprile
2021 dopo che la convenuta con significativo ritardo era riuscita finalmente a reperire un'impresa subappaltatrice disponibile all'esecuzione delle opere individuata nella ditta CP_2
- nonostante l'attore, alla data del 20 aprile 2021, avesse effettuato un ulteriore bonifico in favore della
[...]
la subappaltatrice, assumendo di non aver Controparte_1 ricevuto alcun acconto dalla convenuta, in data 22 giugno 2021 aveva abbandonato improvvisamente il cantiere con i lavori non ancora terminati ed eseguiti all'incirca al 50% dopo 2 mesi e mezzo dal loro inizio;
- in data 24 giugno 2021 l'attore si era recato a proprie spese in
Sardegna per incontrare i collaboratori della società convenuta
(Ing. e Arch. che gli avevano Persona_1 Persona_2 comunicato l'impossibilità di reperire altre ditte subappaltatrici disponibili in zona;
- per superare la grave situazione insorta l'attore si era quindi reso disponibile a ricercare una nuova ditta subappaltatrice che aveva poi individuato nella società Costruzioni ZE e IC S.r.l., la quale aveva raggiunto un accordo di massima con la convenuta da perfezionare successivamente mediante l'invio di documenti;
- Costruzioni ZE e IC S.r.l. aveva iniziato i lavori in data
28 giugno 2021 e tuttavia verso la metà di luglio (15/20 luglio
2021), avendo inutilmente richiesto alla società convenuta il pagamento di un acconto, si era ritirata dal cantiere;
- successivamente la convenuta e i suoi collaboratori si erano resi irreperibili lasciando il cantiere sguarnito e i lavori incompiuti, pur avendo scaltramente incassato nei mesi precedenti l'intera somma concordata con l'attore, anche per l'acquisto dei materiali per un totale di Euro 72mila iva compresa;
- l'attore, dopo aver inviato una lettera di diffida a mezzo PEC ricevuta dalla convenuta il 02.08.2021 e rimasta priva di riscontro, era stato costretto a proseguire in proprio con la stessa società
Costruzioni ZE e IC S.r.l. i lavori che si erano poi conclusi entro la metà di agosto;
- l'attore aveva quindi dovuto sopportare una ulteriore spesa di oltre Euro 12.000,00 versati alla nuova ditta subentrata oltre a quelli già precedentemente corrisposti alla odierna convenuta.
Tutto ciò premesso in fatto, il sig. ha denunciato il Parte_1 grave inadempimento della convenuta, la quale, in violazione degli obblighi contrattuali assunti e delle basilari regole di buona fede e correttezza, aveva iniziato i lavori con notevole ed ingiustificato ritardo rispetto al termine iniziale pattuito ed aveva successivamente abbandonato il cantiere, lasciando i lavori incompiuti ed omettendo di reperire un'altra impresa subappaltatrice.
Sotto il profilo dei danni subiti il sig. ha lamentato Parte_1 di aver dovuto accollarsi le ulteriori spese con la ditta ZE e
IC s.r.l. per ultimare in proprio i lavori e di non aver potuto usufruire dell'immobile di sua proprietà per trascorrere le vacanze estive nel mese di luglio e, di fatto, anche nel mese di agosto 2021.
2. Con comparsa depositata in data 22 marzo 2022 si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_1 contestato le domande attrici.
Ad integrazione della ricostruzione dei fatti operata da controparte la società convenuta ha rappresentato che:
- il contratto di appalto stipulato tra le parti escludeva espressamente dalle prestazioni a carico della Controparte_1
“la prestazione di opera professionale volta alla presentazione
[...] di pratiche amministrative o allo svolgimento di direzione lavori” che erano state direttamente assegnate dal committente all'Arch.
il quale, appunto, aveva assunto l'incarico di Persona_2 direzione lavori;
- a mente del contratto di appalto, le opere dovevano avere inizio in data 25 febbraio 2021, ed avrebbero dovuto concludersi in 80 giorni lavorativi;
- tuttavia in data 26 aprile 2021 ed in data 3 maggio 2021 il committente aveva richiesto l'integrazione di opere extra capitolato che richiedevano l'impiego di ulteriori 10 giorni lavorativi, cosicché, considerando anche gli ulteriori 7 giorni per eventuali verifiche, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori doveva ritenersi differito al 14 luglio 2021;
- a causa dell'introduzione dei bonus edilizi, nel corso del 2021 vi era stata difficoltà nel reperire materiale edilizio, di talché le lavorazioni previste nell'immobile dell'attore erano partite con un iniziale ritardo non imputabile a fatto e colpa della convenuta;
- per l'esecuzione delle lavorazioni appaltate la
[...] aveva concluso un contratto di subappalto con Controparte_1
l'impresa Ojos S.r.l., la quale aveva iniziato i lavori effettivamente in data 8 aprile 2021 e li aveva proseguiti sino all'improvviso ed ingiustificato abbandono del cantiere avvenuto in data 23 giugno 2021;
- successivamente la si era attivata Controparte_1 immediatamente per reperire una nuova impresa subappaltatrice e si era resa disponibile a contrattualizzare anche l'impresa, indicata dal committente, Costruzioni ZE e IC S.r.l., la quale tuttavia si era rifiutata espressamente di fornire alla società convenuta la documentazione richiesta dalla legge e per tale motivo non era stato possibile contrattualizzare il rapporto;
- in seguito a tale illegittimo rifiuto, quando lo stato di avanzamento dei lavori aveva raggiunto oltre l'80% delle opere come attestato dai verbali di cantiere sottoscritti dal direttore dei lavori e quando ancora mancavano almeno 20 giorni lavorativi per l'ultimazione dei lavori (considerato il termine ultimo del 14 luglio
2021), il committente aveva dichiarato di non voler ulteriormente proseguire le lavorazioni con la e di Controparte_1 essere intenzionato ad ultimarle direttamente con la ZE e IC
S.r.l., come di fatto era poi avvenuto. Tutto ciò premesso in fatto, la società Controparte_1 ha negato la responsabilità a lei ascritta dal committente deducendo che:
- i ritardi nell'esecuzione dei lavori erano dovuti alla generalizzata mancanza di materie prime di portata nazionale e tale da paralizzare il complessivo settore edile, nonché all'arbitrario abbandono del cantiere da parte dell'impresa subappaltatrice;
- alla data di interruzione del rapporto operata dal committente, vi erano a disposizione della almeno Controparte_1 altri 20 giorni lavorativi per l'ultimazione delle lavorazioni;
- l'interruzione preventiva del contratto da parte del committente aveva fattivamente impedito la conclusione delle lavorazioni da parte della e comunque l'effettiva Controparte_1 verifica di un concreto ritardo nell'esecuzione delle opere, tanto che l'impresa incaricata direttamente dalla committenza aveva concluso le lavorazioni residue proprio nei 14 giorni rimanenti di lavorazioni;
- l'attore non aveva patito alcun danno economico, avendo concluso le opere nei termini già preventivati con la Controparte_1
;
[...]
- in ogni caso l'importo risarcitorio richiesto e quantificato in
Euro 26.000,00 non trovava alcun riscontro fattuale né probatorio.
La società convenuta ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore e, al contempo, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società per essere da questa CP_2 manlevata e tenuta indenne in caso di soccombenza in forza del contratto di subappalto ed in ragione dell'inadempimento ascritto alla subappaltatrice per l'arbitrario ed ingiustificato abbandono del cantiere.
3. Previa autorizzazione del giudice la società convenuta ha chiamato in causa la la quale si è costituita in CP_2 giudizio con una prima memoria difensiva depositata in data 8 settembre 2022, con la quale ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancata osservanza dei termini di legge a comparire ed ha chiesto un nuovo termine a difesa.
All'udienza del 13 settembre 2022, rilevata la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., è stata fissata una nuova udienza di prima comparizione per il giorno 26 gennaio 2023, con assegnazione alla terza chiamata di un termine fino a venti giorni prima per integrare le proprie difese.
In data 2 gennaio 2023 la società ha depositato una CP_2 memoria integrativa con la quale ha contestato la domanda attorea e la domanda di manleva a lei rivolta dalla convenuta.
A supporto delle proprie difese la terza chiamata ha dedotto che:
- il ritardo nell'inizio dei lavori lamentato dal sig. Parte_1 non poteva essere in alcun modo imputato alla , la quale CP_2 era del tutto estranea al rapporto contrattuale di appalto intercorso tra l'attore e la Controparte_1
- la aveva dato seguito al contratto di subappalto, CP_2 stipulato in data 09.04.2021, sin dal giorno 08.04.2021 ed i lavori erano proseguiti sino alla data del 22.06.2021;
- in quella data, i lavori erano ormai in fase pressoché conclusiva, come attestato dalle comunicazioni via mail scambiate tra il diretto dei lavori, il Sig. la e Parte_1 CP_2 il Sig. responsabile regionale della Persona_1 [...]
Controparte_1
- in buona sostanza, residuavano unicamente attività finali, la cui esecuzione era vincolata alla fornitura di beni, materiali e impianti rimessa a fornitori esterni tra cui la stessa società convenuta;
- peraltro, a seguito delle lavorazioni extra capitolato richieste dallo stesso attore, la data di ultimazione dei lavori, originariamente prevista in contratto, doveva ritenersi procrastinata alla metà del mese di luglio 2021;
- a seguito della ricezione della mail inviata in data 22 giugno
2021 dal Sig. la aveva proceduto alla Parte_1 CP_2 immediata messa in sicurezza del cantiere in attesa della fornitura dei materiali necessari al completamento dei lavori e dell'intervento delle ditte terze, nonché in attesa dell'incontro richiesto dal Sig. tra quest'ultimo e la Parte_1 [...]
; Controparte_1
- la società convenuta, con nota del 26.06.2021, si era affrettata a dichiarare unilateralmente “risolto” il rapporto di subappalto in oggetto, adducendo un asserito grave inadempimento in capo alla
[...]
, e ciò addirittura prima che fosse decorso integralmente CP_2 il termine di tre giorni accordato per la ripresa dei lavori e ancor prima dello spirare del termine di luglio per la consegna della fine lavori, con ciò manifestando chiaramente anche la palese volontà di non adempiere all'obbligo di pagamento dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice;
- la risoluzione unilateralmente dichiarata dalla
[...] doveva ritenersi del tutto illegittima, in Controparte_1 quanto nessun inadempimento era imputabile alla società chiamata in causa, la quale, alla data del 22.06.2021, aveva pressoché ultimato le lavorazioni di sua spettanza e le rimanenti, comunque, non potevano essere ancora eseguite, da una parte perché non di competenza della stessa dall'altra per mancanza dei CP_2 materiali e degli impianti necessari al completamento delle opere, la cui fornitura era estranea all'oggetto del contratto di subappalto intercorso tra le parti;
- l'operata unilaterale risoluzione del contratto di subappalto altro non era che un recesso del subcommittente e, come tale, idoneo a legittimare i rimedi indennitari di cui all'art. 1671 cod. civ. specie in ordine al dovuto pagamento degli importi non ancora corrisposti per le opere eseguite pari complessivamente ad euro
4.687,33.
La società ha quindi chiesto il rigetto della domanda CP_2 di manleva e, a sua volta, ha proposto domande riconvenzionali nei confronti della convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione
In via principale Rigettare perché infondata in fatto e in diritto ogni domanda formulata da avverso la e Controparte_1 CP_2 per l'effetto mandare quest'ultima assolta da qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o responsabilità avanzate, a qualsiasi titolo, nei suoi confronti.
In via riconvenzionale
Accertare il credito vantato dalla nei confronti CP_2 della e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di euro 4.687,33, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
In via Subordinata
Nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovesse essere accertato qualsivoglia inadempimento in capo alla nei confronti della CP_2 Controparte_1
, previo accertamento del credito di euro 4.687,33, ovvero
[...] quell'altra somma ritenuta di giustizia vantato dalla terza chiamata nei confronti della disporne la Controparte_1 compensazione con le somme eventualmente riconosciute come dovute.”
4. Prima dello scadere del primo dei termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) con sentenza n. 14/2023 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 17.03.2023, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_2
Il processo è stato quindi dichiarato interrotto e poi riassunto dal sig. che ha provveduto a notificare il ricorso in Parte_1 riassunzione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza anche alla in liquidazione giudiziale, che non si è CP_2 costituita ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e con ordinanza del 31 gennaio 2024 sono state motivatamente respinte le richieste istruttorie formulate dall'attore e dalla convenuta
[...]
Controparte_1 All'udienza del 14 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la sola parte attrice ha depositate le note scritte autorizzate precisando le conclusioni riportate in epigrafe;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
*********
5. Le domande proposte dall'attore sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che con contratto di appalto sottoscritto in data 25 gennaio 2021 il sig. ha affidato alla società Parte_1 Controparte_1
i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Golfo
[...]
Aranci (SS) alla via Libertà n. 197.
Dal contratto, prodotto in copia sia dall'attore (doc. 1) che dalla convenuta (doc. 2), risulta che le parti hanno pattuito, all'art. 8, un corrispettivo pari a complessivi euro 32.344,02 oltre IVA (cfr. art. 3 del contratto) ed hanno fissato, all'art. 6, per la consegna dei lavori ultimati un termine di 80 giorni lavorativi decorrente dal 25 febbraio 2021, indicato, all'art. 5, quale giorno di inizio lavori.
In corso d'opera le parti hanno concordato l'affidamento di lavorazioni aggiuntive come risulta dal preventivo datato 26 aprile
2021 dell'importo di euro 2.154,12 oltre iva (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) e dal preventivo datato 3 maggio 2021 dell'importo di euro 6.405,76 oltre iva (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), entrambi sottoscritti per accettazione dal committente odierno attore. Per la nuova commessa le parti contraenti hanno concordato un ulteriore termine di complessivi dieci giorni e precisamente ulteriori 3 giorni aggiuntivi per i lavori di cui al preventivo datato 26 aprile 2021 e ulteriori 7 giorni aggiuntivi per i lavori di cui al preventivo datato 3 maggio 2021.
Emerge poi sempre per tabulas che la società appaltatrice qui convenuta, avvalendosi della facoltà - espressamente prevista dall'art. 22 del contratto - di subappaltare a terze imprese le opere a lei commissionate dall'attore, ha stipulato con la società
[...]
tre contratti di subappalto di cui il primo sottoscritto CP_2 in data 9 aprile 2021 (doc. 1 del fascicolo della terza chiamata), il secondo sottoscritto in data 3 maggio 2021 (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta) e l'ultimo sottoscritto in data 3 giugno 2021
(doc. 2 del fascicolo della terza chiamata).
L'attore ha inoltre documentato i pagamenti effettuati in favore di a saldo delle fatture di volta in Controparte_1 volta emesse da quest'ultima e precisamente (cfr. docc. 2 e 4 del fascicolo di parte attrice): la somma di euro 10.673,53 pagata con bonifico del 28 gennaio 2021 a saldo della fattura n. 1637 del 29 gennaio 2021; la somma di euro 7.112,45 pagata con bonifico del 19 arile 2021 a saldo della fattura n. 12279 del 20 aprile 2021; la somma di euro 6.654,84 pagata con bonifico del 22 aprile 2021 a saldo della fattura n. 13033 del 23 aprile 2021; la somma di euro 1.019,64 pagata con bonifico del 4 maggio 2021 a saldo della fattura n. 14776 del 5 maggio 2021; la somma di euro 2.890,05 pagata con bonifico del
4 maggio 2021 a saldo della fattura n. 14777 del 5 maggio 2021; la somma di euro 1.156,54 pagata con bonifico del 4 maggio 2021 a saldo della fattura n. 14806 del 5 maggio 2021; la somma di euro 1.184,76 pagata con bonifico del 5 maggio 2021 a saldo della fattura n. 19512 del 1 giugno 2021; la somma di euro 343,74 pagata con bonifico del
15 giugno 2021 a saldo della fattura n. 21770 del 16 giugno 2021; la somma di euro 3.523,17 pagata con bonifico del 22 aprile 2021 a saldo della fattura n. 21097 del 23 giugno 2021. I pagamenti del committente in favore della convenuta, dunque, ammontano complessivamente ad euro 34.558,72 iva compresa, non risultando documentati i maggiori esborsi indicati nell'atto di citazione per un totale di euro 72.000,00.
Il sig. lamenta il grave inadempimento della società Parte_1 appaltatrice accusata di aver iniziato i lavori con notevole ed ingiustificato ritardo rispetto al termine iniziale previsto nel contratto (25.02.2021) e di aver successivamente abbandonato il cantiere e lasciato i lavori incompiuti omettendo altresì di reperire una nuova impresa subappaltatrice in sostituzione della
[...]
CP_2
Gli inadempimenti ascritti alla società convenuta devono ritenersi definitivamente accertati, in quanto comprovati dalla documentazione acquisita in atti e comunque confessoriamente ammessi da
[...]
, che nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 ha testualmente affermato: “I lavori iniziavano effettivamente in data 8 aprile 2021 … e proseguivano sino all'improvviso ed ingiustificato abbandono dei lavori da parte dell'impresa subappaltatrice Ojos S.r.l. alla data del 23 giugno 2021”.
Il mancato completamento dei lavori appaltati è attestato dal messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2021 (doc. 3 del fascicolo della terza chiamata), con il quale il direttore dei lavori, arch. aggiornando il committente sulla Controparte_3 situazione del cantiere fino a quella data, ha elencato le numerose lavorazioni rimaste ineseguite e precisamente: “1) massettino al posto dell'autolivellante per livellare piano primo (trovata differenza di 2 cm da un punto all'altro del piano); 2) realizzazione di pavimenti e rivestimenti (mancano 14 piastrelle decoro bagno P1, disponibili dal fornitore da domani), 3) tinteggiatura (barattoli nel mio studio, da portare in cantiere); 4) posa dei piatti doccia
(da ritirare dal fornitore), dei sanitari e della rubinetteria (già in cantiere); 5) posa delle porte interne (in attesa di conferma posatori, ma già arrivate); 6) posa dei condizionatori e del boiler elettrico (condizionatori in arrivo, boiler in ritardo); 7) infilaggio cavi elettrici e messa in funzione dell'impianto elettrico (lunedì con elettricista, materiale Bticino già in cantiere)”.
Le giustificazioni addotte da circa la Controparte_1 generalizzata mancanza di materie prime che avrebbe interessato il settore edile nell'anno 2021 non possono integrare il caso fortuito o la forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità della convenuta.
Si tratta, infatti, di allegazioni del tutto generiche al pari degli articoli di stampa prodotti a supporto (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), i quali non dimostrano affatto che la carenza di materiale edile abbia in concreto riguardato anche le specifiche forniture richieste da e dalla sua Controparte_1 subappaltatrice per l'esecuzione dell'appalto oggetto di causa. Non sono state, infatti, documentate eventuali comunicazioni dei fornitori attestanti impedimenti o ritardi nella spedizione dei materiali richiesti.
Neanche l'arbitrario abbandono del cantiere da parte della
[...]
può scriminare la condotta inadempiente dell'impresa CP_2 appaltatrice qui convenuta, che, essendosi obbligata in proprio con il sig. , risponde nei confronti di quest'ultimo anche per Parte_1 gli inadempimenti del subappaltatore.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza che Controparte_1
non sia riuscita a reperire altra impresa in sostituzione
[...] della e a stipulare un contratto di subappalto con la CP_2
Costruzioni ZE e IC S.r.l. a causa del rifiuto di quest'ultima di fornire la documentazione richiesta dalla legge, dal momento che la convenuta era comunque tenuta, in mancanza di altra impresa disponibile, ad attivarsi prontamente per completare in proprio i lavori oggetto di appalto rimasti ineseguiti.
Una volta accertato il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'attore e ciò anche in considerazione delle due diffide trasmesse a mezzo pec dal legale del committente, ricevute dalla convenuta rispettivamente in data 2 agosto 2021 (all.
5 del fascicolo di parte attrice) e in data 20 settembre 2021 (all.
6 del fascicolo di parte attrice) e rimaste prive di riscontro.
L'attore non ha chiesto la restituzione neanche parziale del corrispettivo versato all'appaltatrice, ma soltanto il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della convenuta. La pretesa risarcitoria è stata quantificata in complessivi euro 26.000,00 indicando, quale uniche voci di danno, le ulteriori spese sostenute per il completamento dei lavori e il mancato utilizzo nei mesi di luglio ed agosto 2021 dell'immobile oggetto dei lavori per cui è causa. Le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori sono state ben documentate dall'attore che ha prodotto le seguenti fatture e i corrispondenti ordini di bonifico (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice): fattura n. 33 del 12 luglio 2021 emessa dalla società
Costruzioni NI e IC s.r.l.s. per l'importo di euro 4.000,00 pagato con bonifico eseguito in data 12 luglio 2021; fattura n. 36 del 27 luglio 2021 emessa dalla società Costruzioni NI e IC
s.r.l.s. per l'importo di euro 5.500,00 pagato con bonifico eseguito in data 29 luglio 2021; fattura n. 1 del 16 luglio 2021 emessa dalla
GCM Service di CO RE per l'importo di euro 2.074,00 pagato con bonifico eseguito in data 19 luglio 2021; fattura n. 18 del 20 luglio 2021 emessa da per l'importo di euro 280,00 Persona_3 pagato con bonifico eseguito in data 20 luglio 2021.
Pertanto, il danno emergente subito dall'attore ammonta complessivamente ad euro 11.854,00 da ritenere in via equitativa già rivalutato all'attualità.
Nessuna somma può essere liquidata per l'altra voce di danno dedotta nell'atto di citazione ovvero la mancata utilizzazione dell'appartamento per i mesi di luglio ed agosto 2021, dal momento che l'attore non ha specificamente indicato, né tanto meno ha offerto alcuna prova sul valore locatizio dell'appartamento interessato dai lavori. D'altra parte deve essere esclusa anche la liquidazione del danno in via equitativa, la quale postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. 12/04/2023 n. 9744).
Per quanto fin qui esposto deve essere Controparte_1 condannata a pagare in favore del sig. la somma Parte_1 complessiva di euro 11.854,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
6. Quanto alla domanda di manleva originariamente proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata ora in CP_2 liquidazione giudiziale, se ne deve dichiarare l'improcedibilità, essendo stata formulata secondo le forme del rito ordinario anziché con le specifiche modalità previste dalla legge fallimentare (artt.
93 e ss. l.f.) ed ora dalla Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (cfr. artt. 200 e ss. d.lgs. n. 14 del 2019) improntata all'applicazione del principio della concorsualità (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. sez.un. 10/12/2004 n. 23077).
7. Da ultimo devono ritenersi rinunciate le domande finalizzate all'accertamento del credito di euro 4.687,33 che la CP_2 aveva rivolto in via riconvenzionale alla convenuta, dal momento che tali domande non sono state coltivate dal curatore della società in liquidazione giudiziale che è rimasta contumace.
8. Le spese di lite tra l'attore e la convenuta seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Nulla è dovuto alla Controparte_2 rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato in data 18 gennaio 2021 tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore, condanna a pagare in Controparte_1 favore di la somma di euro 11.854,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- dichiara improcedibile la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti della Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 69262 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Po n. 102, presso lo studio dell'Avv.
AN SO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio degli Avv.ti
NO D. LI e IU VE che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta nonché
(p.iva , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Carbonia alla via San Francesco n. 18 terza chiamata-contumace
oggetto: contratto di appalto CONCLUSIONI per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni in fatto e in diritto meglio articolate in narrativa:
I. accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto di appalto del 25.01.2021 intercorso tra l'odierno attore (committente) e la odierna convenuta (appaltatrice) per grave inadempimento contrattuale (mancata esecuzione e/o incompleta realizzazione e/o mancata consegna delle opere di ristrutturazione appaltate secondo
i termini e condizioni negoziali) nonché per colpa grave e/o dolo ed esclusiva dell'appaltatrice;
II. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni
e spese tutti subiti dall'attore in misura non inferiore a Euro
26.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma che potrà emergere e provata in corso di causa ovvero anche in via equitativa;
III. in via istruttoria, con riserva di formulare ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie e produzioni documentali, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, comma VI°, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione, unitamente riservandosi di chiedere la nomina di un
C.T.U. al fine di compiere le opportune operazioni peritali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”
per la convenuta:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, differita all'uopo la prima udienza di comparizione delle parti, autorizzare a alla chiamata in causa Controparte_1 della C.F./P.iva in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Via San Francesco 19 in
Carbonia (SS). Nel merito, in via principale, piaccia a codesto
Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale ex adverso invocata e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse domande per tutte le ragioni di cui in premessa decretandone l'integrale rigetto.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice accolga in tutto o in parte le avverse domande, piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare
l'inadempimento dell'impresa agli obblighi assunti con CP_2 il contratto di subappalto sottoscritto con la Controparte_1 ed accertare e dichiarare che tutti i danni di cui la
[...]
fosse chiamata a rispondere nei confronti dell'attore CP_1 in conseguenza dell'interruzione delle opere, sono riconducibili all'inadempimento della e, per l'effetto, condannare CP_2 quest'ultima a risarcire, tenere indenne manlevare e garantire la
da ogni e qualsiasi somma che la stessa dovesse Controparte_1 essere condannata a corrispondere al Sig. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma la società per chiedere Controparte_1 la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la società convenuta in data 25 gennaio 2021 per grave inadempimento di quest'ultima con conseguente condanna dell'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 quantificare in misura non inferiore ad euro 26.000,00.
A fondamento delle domande l'attore ha dedotto che:
- in data 25 gennaio 2021 il sig. aveva stipulato con Parte_1 la un contratto di appalto avente ad Controparte_1 oggetto la ristrutturazione del proprio immobile sito in Golfo Aranci
(SS) alla via Libertà n. 197 al fine di poterlo utilizzare per le vacanze estive;
- dopo la stipula del contratto di appalto, l'attore aveva immesso la convenuta nella detenzione dell'immobile da ristrutturare, consegnando la necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed effettuando in data 28 gennaio 2021 il pagamento del primo acconto;
- secondo quanto previsto dal contratto i lavori sarebbero dovuti iniziare tra il 12 e il 15 febbraio 2021 e concludersi entro e non oltre il 21 giugno 2021 oltre ai successivi 7 giorni per le verifiche finali e la consegna del verbale di fine lavori;
- ciononostante i lavori erano iniziati soltanto in data 8 aprile
2021 dopo che la convenuta con significativo ritardo era riuscita finalmente a reperire un'impresa subappaltatrice disponibile all'esecuzione delle opere individuata nella ditta CP_2
- nonostante l'attore, alla data del 20 aprile 2021, avesse effettuato un ulteriore bonifico in favore della
[...]
la subappaltatrice, assumendo di non aver Controparte_1 ricevuto alcun acconto dalla convenuta, in data 22 giugno 2021 aveva abbandonato improvvisamente il cantiere con i lavori non ancora terminati ed eseguiti all'incirca al 50% dopo 2 mesi e mezzo dal loro inizio;
- in data 24 giugno 2021 l'attore si era recato a proprie spese in
Sardegna per incontrare i collaboratori della società convenuta
(Ing. e Arch. che gli avevano Persona_1 Persona_2 comunicato l'impossibilità di reperire altre ditte subappaltatrici disponibili in zona;
- per superare la grave situazione insorta l'attore si era quindi reso disponibile a ricercare una nuova ditta subappaltatrice che aveva poi individuato nella società Costruzioni ZE e IC S.r.l., la quale aveva raggiunto un accordo di massima con la convenuta da perfezionare successivamente mediante l'invio di documenti;
- Costruzioni ZE e IC S.r.l. aveva iniziato i lavori in data
28 giugno 2021 e tuttavia verso la metà di luglio (15/20 luglio
2021), avendo inutilmente richiesto alla società convenuta il pagamento di un acconto, si era ritirata dal cantiere;
- successivamente la convenuta e i suoi collaboratori si erano resi irreperibili lasciando il cantiere sguarnito e i lavori incompiuti, pur avendo scaltramente incassato nei mesi precedenti l'intera somma concordata con l'attore, anche per l'acquisto dei materiali per un totale di Euro 72mila iva compresa;
- l'attore, dopo aver inviato una lettera di diffida a mezzo PEC ricevuta dalla convenuta il 02.08.2021 e rimasta priva di riscontro, era stato costretto a proseguire in proprio con la stessa società
Costruzioni ZE e IC S.r.l. i lavori che si erano poi conclusi entro la metà di agosto;
- l'attore aveva quindi dovuto sopportare una ulteriore spesa di oltre Euro 12.000,00 versati alla nuova ditta subentrata oltre a quelli già precedentemente corrisposti alla odierna convenuta.
Tutto ciò premesso in fatto, il sig. ha denunciato il Parte_1 grave inadempimento della convenuta, la quale, in violazione degli obblighi contrattuali assunti e delle basilari regole di buona fede e correttezza, aveva iniziato i lavori con notevole ed ingiustificato ritardo rispetto al termine iniziale pattuito ed aveva successivamente abbandonato il cantiere, lasciando i lavori incompiuti ed omettendo di reperire un'altra impresa subappaltatrice.
Sotto il profilo dei danni subiti il sig. ha lamentato Parte_1 di aver dovuto accollarsi le ulteriori spese con la ditta ZE e
IC s.r.l. per ultimare in proprio i lavori e di non aver potuto usufruire dell'immobile di sua proprietà per trascorrere le vacanze estive nel mese di luglio e, di fatto, anche nel mese di agosto 2021.
2. Con comparsa depositata in data 22 marzo 2022 si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_1 contestato le domande attrici.
Ad integrazione della ricostruzione dei fatti operata da controparte la società convenuta ha rappresentato che:
- il contratto di appalto stipulato tra le parti escludeva espressamente dalle prestazioni a carico della Controparte_1
“la prestazione di opera professionale volta alla presentazione
[...] di pratiche amministrative o allo svolgimento di direzione lavori” che erano state direttamente assegnate dal committente all'Arch.
il quale, appunto, aveva assunto l'incarico di Persona_2 direzione lavori;
- a mente del contratto di appalto, le opere dovevano avere inizio in data 25 febbraio 2021, ed avrebbero dovuto concludersi in 80 giorni lavorativi;
- tuttavia in data 26 aprile 2021 ed in data 3 maggio 2021 il committente aveva richiesto l'integrazione di opere extra capitolato che richiedevano l'impiego di ulteriori 10 giorni lavorativi, cosicché, considerando anche gli ulteriori 7 giorni per eventuali verifiche, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori doveva ritenersi differito al 14 luglio 2021;
- a causa dell'introduzione dei bonus edilizi, nel corso del 2021 vi era stata difficoltà nel reperire materiale edilizio, di talché le lavorazioni previste nell'immobile dell'attore erano partite con un iniziale ritardo non imputabile a fatto e colpa della convenuta;
- per l'esecuzione delle lavorazioni appaltate la
[...] aveva concluso un contratto di subappalto con Controparte_1
l'impresa Ojos S.r.l., la quale aveva iniziato i lavori effettivamente in data 8 aprile 2021 e li aveva proseguiti sino all'improvviso ed ingiustificato abbandono del cantiere avvenuto in data 23 giugno 2021;
- successivamente la si era attivata Controparte_1 immediatamente per reperire una nuova impresa subappaltatrice e si era resa disponibile a contrattualizzare anche l'impresa, indicata dal committente, Costruzioni ZE e IC S.r.l., la quale tuttavia si era rifiutata espressamente di fornire alla società convenuta la documentazione richiesta dalla legge e per tale motivo non era stato possibile contrattualizzare il rapporto;
- in seguito a tale illegittimo rifiuto, quando lo stato di avanzamento dei lavori aveva raggiunto oltre l'80% delle opere come attestato dai verbali di cantiere sottoscritti dal direttore dei lavori e quando ancora mancavano almeno 20 giorni lavorativi per l'ultimazione dei lavori (considerato il termine ultimo del 14 luglio
2021), il committente aveva dichiarato di non voler ulteriormente proseguire le lavorazioni con la e di Controparte_1 essere intenzionato ad ultimarle direttamente con la ZE e IC
S.r.l., come di fatto era poi avvenuto. Tutto ciò premesso in fatto, la società Controparte_1 ha negato la responsabilità a lei ascritta dal committente deducendo che:
- i ritardi nell'esecuzione dei lavori erano dovuti alla generalizzata mancanza di materie prime di portata nazionale e tale da paralizzare il complessivo settore edile, nonché all'arbitrario abbandono del cantiere da parte dell'impresa subappaltatrice;
- alla data di interruzione del rapporto operata dal committente, vi erano a disposizione della almeno Controparte_1 altri 20 giorni lavorativi per l'ultimazione delle lavorazioni;
- l'interruzione preventiva del contratto da parte del committente aveva fattivamente impedito la conclusione delle lavorazioni da parte della e comunque l'effettiva Controparte_1 verifica di un concreto ritardo nell'esecuzione delle opere, tanto che l'impresa incaricata direttamente dalla committenza aveva concluso le lavorazioni residue proprio nei 14 giorni rimanenti di lavorazioni;
- l'attore non aveva patito alcun danno economico, avendo concluso le opere nei termini già preventivati con la Controparte_1
;
[...]
- in ogni caso l'importo risarcitorio richiesto e quantificato in
Euro 26.000,00 non trovava alcun riscontro fattuale né probatorio.
La società convenuta ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore e, al contempo, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società per essere da questa CP_2 manlevata e tenuta indenne in caso di soccombenza in forza del contratto di subappalto ed in ragione dell'inadempimento ascritto alla subappaltatrice per l'arbitrario ed ingiustificato abbandono del cantiere.
3. Previa autorizzazione del giudice la società convenuta ha chiamato in causa la la quale si è costituita in CP_2 giudizio con una prima memoria difensiva depositata in data 8 settembre 2022, con la quale ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancata osservanza dei termini di legge a comparire ed ha chiesto un nuovo termine a difesa.
All'udienza del 13 settembre 2022, rilevata la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., è stata fissata una nuova udienza di prima comparizione per il giorno 26 gennaio 2023, con assegnazione alla terza chiamata di un termine fino a venti giorni prima per integrare le proprie difese.
In data 2 gennaio 2023 la società ha depositato una CP_2 memoria integrativa con la quale ha contestato la domanda attorea e la domanda di manleva a lei rivolta dalla convenuta.
A supporto delle proprie difese la terza chiamata ha dedotto che:
- il ritardo nell'inizio dei lavori lamentato dal sig. Parte_1 non poteva essere in alcun modo imputato alla , la quale CP_2 era del tutto estranea al rapporto contrattuale di appalto intercorso tra l'attore e la Controparte_1
- la aveva dato seguito al contratto di subappalto, CP_2 stipulato in data 09.04.2021, sin dal giorno 08.04.2021 ed i lavori erano proseguiti sino alla data del 22.06.2021;
- in quella data, i lavori erano ormai in fase pressoché conclusiva, come attestato dalle comunicazioni via mail scambiate tra il diretto dei lavori, il Sig. la e Parte_1 CP_2 il Sig. responsabile regionale della Persona_1 [...]
Controparte_1
- in buona sostanza, residuavano unicamente attività finali, la cui esecuzione era vincolata alla fornitura di beni, materiali e impianti rimessa a fornitori esterni tra cui la stessa società convenuta;
- peraltro, a seguito delle lavorazioni extra capitolato richieste dallo stesso attore, la data di ultimazione dei lavori, originariamente prevista in contratto, doveva ritenersi procrastinata alla metà del mese di luglio 2021;
- a seguito della ricezione della mail inviata in data 22 giugno
2021 dal Sig. la aveva proceduto alla Parte_1 CP_2 immediata messa in sicurezza del cantiere in attesa della fornitura dei materiali necessari al completamento dei lavori e dell'intervento delle ditte terze, nonché in attesa dell'incontro richiesto dal Sig. tra quest'ultimo e la Parte_1 [...]
; Controparte_1
- la società convenuta, con nota del 26.06.2021, si era affrettata a dichiarare unilateralmente “risolto” il rapporto di subappalto in oggetto, adducendo un asserito grave inadempimento in capo alla
[...]
, e ciò addirittura prima che fosse decorso integralmente CP_2 il termine di tre giorni accordato per la ripresa dei lavori e ancor prima dello spirare del termine di luglio per la consegna della fine lavori, con ciò manifestando chiaramente anche la palese volontà di non adempiere all'obbligo di pagamento dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice;
- la risoluzione unilateralmente dichiarata dalla
[...] doveva ritenersi del tutto illegittima, in Controparte_1 quanto nessun inadempimento era imputabile alla società chiamata in causa, la quale, alla data del 22.06.2021, aveva pressoché ultimato le lavorazioni di sua spettanza e le rimanenti, comunque, non potevano essere ancora eseguite, da una parte perché non di competenza della stessa dall'altra per mancanza dei CP_2 materiali e degli impianti necessari al completamento delle opere, la cui fornitura era estranea all'oggetto del contratto di subappalto intercorso tra le parti;
- l'operata unilaterale risoluzione del contratto di subappalto altro non era che un recesso del subcommittente e, come tale, idoneo a legittimare i rimedi indennitari di cui all'art. 1671 cod. civ. specie in ordine al dovuto pagamento degli importi non ancora corrisposti per le opere eseguite pari complessivamente ad euro
4.687,33.
La società ha quindi chiesto il rigetto della domanda CP_2 di manleva e, a sua volta, ha proposto domande riconvenzionali nei confronti della convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione
In via principale Rigettare perché infondata in fatto e in diritto ogni domanda formulata da avverso la e Controparte_1 CP_2 per l'effetto mandare quest'ultima assolta da qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o responsabilità avanzate, a qualsiasi titolo, nei suoi confronti.
In via riconvenzionale
Accertare il credito vantato dalla nei confronti CP_2 della e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di euro 4.687,33, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
In via Subordinata
Nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovesse essere accertato qualsivoglia inadempimento in capo alla nei confronti della CP_2 Controparte_1
, previo accertamento del credito di euro 4.687,33, ovvero
[...] quell'altra somma ritenuta di giustizia vantato dalla terza chiamata nei confronti della disporne la Controparte_1 compensazione con le somme eventualmente riconosciute come dovute.”
4. Prima dello scadere del primo dei termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) con sentenza n. 14/2023 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 17.03.2023, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_2
Il processo è stato quindi dichiarato interrotto e poi riassunto dal sig. che ha provveduto a notificare il ricorso in Parte_1 riassunzione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza anche alla in liquidazione giudiziale, che non si è CP_2 costituita ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e con ordinanza del 31 gennaio 2024 sono state motivatamente respinte le richieste istruttorie formulate dall'attore e dalla convenuta
[...]
Controparte_1 All'udienza del 14 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la sola parte attrice ha depositate le note scritte autorizzate precisando le conclusioni riportate in epigrafe;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
*********
5. Le domande proposte dall'attore sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che con contratto di appalto sottoscritto in data 25 gennaio 2021 il sig. ha affidato alla società Parte_1 Controparte_1
i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Golfo
[...]
Aranci (SS) alla via Libertà n. 197.
Dal contratto, prodotto in copia sia dall'attore (doc. 1) che dalla convenuta (doc. 2), risulta che le parti hanno pattuito, all'art. 8, un corrispettivo pari a complessivi euro 32.344,02 oltre IVA (cfr. art. 3 del contratto) ed hanno fissato, all'art. 6, per la consegna dei lavori ultimati un termine di 80 giorni lavorativi decorrente dal 25 febbraio 2021, indicato, all'art. 5, quale giorno di inizio lavori.
In corso d'opera le parti hanno concordato l'affidamento di lavorazioni aggiuntive come risulta dal preventivo datato 26 aprile
2021 dell'importo di euro 2.154,12 oltre iva (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) e dal preventivo datato 3 maggio 2021 dell'importo di euro 6.405,76 oltre iva (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), entrambi sottoscritti per accettazione dal committente odierno attore. Per la nuova commessa le parti contraenti hanno concordato un ulteriore termine di complessivi dieci giorni e precisamente ulteriori 3 giorni aggiuntivi per i lavori di cui al preventivo datato 26 aprile 2021 e ulteriori 7 giorni aggiuntivi per i lavori di cui al preventivo datato 3 maggio 2021.
Emerge poi sempre per tabulas che la società appaltatrice qui convenuta, avvalendosi della facoltà - espressamente prevista dall'art. 22 del contratto - di subappaltare a terze imprese le opere a lei commissionate dall'attore, ha stipulato con la società
[...]
tre contratti di subappalto di cui il primo sottoscritto CP_2 in data 9 aprile 2021 (doc. 1 del fascicolo della terza chiamata), il secondo sottoscritto in data 3 maggio 2021 (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta) e l'ultimo sottoscritto in data 3 giugno 2021
(doc. 2 del fascicolo della terza chiamata).
L'attore ha inoltre documentato i pagamenti effettuati in favore di a saldo delle fatture di volta in Controparte_1 volta emesse da quest'ultima e precisamente (cfr. docc. 2 e 4 del fascicolo di parte attrice): la somma di euro 10.673,53 pagata con bonifico del 28 gennaio 2021 a saldo della fattura n. 1637 del 29 gennaio 2021; la somma di euro 7.112,45 pagata con bonifico del 19 arile 2021 a saldo della fattura n. 12279 del 20 aprile 2021; la somma di euro 6.654,84 pagata con bonifico del 22 aprile 2021 a saldo della fattura n. 13033 del 23 aprile 2021; la somma di euro 1.019,64 pagata con bonifico del 4 maggio 2021 a saldo della fattura n. 14776 del 5 maggio 2021; la somma di euro 2.890,05 pagata con bonifico del
4 maggio 2021 a saldo della fattura n. 14777 del 5 maggio 2021; la somma di euro 1.156,54 pagata con bonifico del 4 maggio 2021 a saldo della fattura n. 14806 del 5 maggio 2021; la somma di euro 1.184,76 pagata con bonifico del 5 maggio 2021 a saldo della fattura n. 19512 del 1 giugno 2021; la somma di euro 343,74 pagata con bonifico del
15 giugno 2021 a saldo della fattura n. 21770 del 16 giugno 2021; la somma di euro 3.523,17 pagata con bonifico del 22 aprile 2021 a saldo della fattura n. 21097 del 23 giugno 2021. I pagamenti del committente in favore della convenuta, dunque, ammontano complessivamente ad euro 34.558,72 iva compresa, non risultando documentati i maggiori esborsi indicati nell'atto di citazione per un totale di euro 72.000,00.
Il sig. lamenta il grave inadempimento della società Parte_1 appaltatrice accusata di aver iniziato i lavori con notevole ed ingiustificato ritardo rispetto al termine iniziale previsto nel contratto (25.02.2021) e di aver successivamente abbandonato il cantiere e lasciato i lavori incompiuti omettendo altresì di reperire una nuova impresa subappaltatrice in sostituzione della
[...]
CP_2
Gli inadempimenti ascritti alla società convenuta devono ritenersi definitivamente accertati, in quanto comprovati dalla documentazione acquisita in atti e comunque confessoriamente ammessi da
[...]
, che nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 ha testualmente affermato: “I lavori iniziavano effettivamente in data 8 aprile 2021 … e proseguivano sino all'improvviso ed ingiustificato abbandono dei lavori da parte dell'impresa subappaltatrice Ojos S.r.l. alla data del 23 giugno 2021”.
Il mancato completamento dei lavori appaltati è attestato dal messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2021 (doc. 3 del fascicolo della terza chiamata), con il quale il direttore dei lavori, arch. aggiornando il committente sulla Controparte_3 situazione del cantiere fino a quella data, ha elencato le numerose lavorazioni rimaste ineseguite e precisamente: “1) massettino al posto dell'autolivellante per livellare piano primo (trovata differenza di 2 cm da un punto all'altro del piano); 2) realizzazione di pavimenti e rivestimenti (mancano 14 piastrelle decoro bagno P1, disponibili dal fornitore da domani), 3) tinteggiatura (barattoli nel mio studio, da portare in cantiere); 4) posa dei piatti doccia
(da ritirare dal fornitore), dei sanitari e della rubinetteria (già in cantiere); 5) posa delle porte interne (in attesa di conferma posatori, ma già arrivate); 6) posa dei condizionatori e del boiler elettrico (condizionatori in arrivo, boiler in ritardo); 7) infilaggio cavi elettrici e messa in funzione dell'impianto elettrico (lunedì con elettricista, materiale Bticino già in cantiere)”.
Le giustificazioni addotte da circa la Controparte_1 generalizzata mancanza di materie prime che avrebbe interessato il settore edile nell'anno 2021 non possono integrare il caso fortuito o la forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità della convenuta.
Si tratta, infatti, di allegazioni del tutto generiche al pari degli articoli di stampa prodotti a supporto (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), i quali non dimostrano affatto che la carenza di materiale edile abbia in concreto riguardato anche le specifiche forniture richieste da e dalla sua Controparte_1 subappaltatrice per l'esecuzione dell'appalto oggetto di causa. Non sono state, infatti, documentate eventuali comunicazioni dei fornitori attestanti impedimenti o ritardi nella spedizione dei materiali richiesti.
Neanche l'arbitrario abbandono del cantiere da parte della
[...]
può scriminare la condotta inadempiente dell'impresa CP_2 appaltatrice qui convenuta, che, essendosi obbligata in proprio con il sig. , risponde nei confronti di quest'ultimo anche per Parte_1 gli inadempimenti del subappaltatore.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza che Controparte_1
non sia riuscita a reperire altra impresa in sostituzione
[...] della e a stipulare un contratto di subappalto con la CP_2
Costruzioni ZE e IC S.r.l. a causa del rifiuto di quest'ultima di fornire la documentazione richiesta dalla legge, dal momento che la convenuta era comunque tenuta, in mancanza di altra impresa disponibile, ad attivarsi prontamente per completare in proprio i lavori oggetto di appalto rimasti ineseguiti.
Una volta accertato il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'attore e ciò anche in considerazione delle due diffide trasmesse a mezzo pec dal legale del committente, ricevute dalla convenuta rispettivamente in data 2 agosto 2021 (all.
5 del fascicolo di parte attrice) e in data 20 settembre 2021 (all.
6 del fascicolo di parte attrice) e rimaste prive di riscontro.
L'attore non ha chiesto la restituzione neanche parziale del corrispettivo versato all'appaltatrice, ma soltanto il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della convenuta. La pretesa risarcitoria è stata quantificata in complessivi euro 26.000,00 indicando, quale uniche voci di danno, le ulteriori spese sostenute per il completamento dei lavori e il mancato utilizzo nei mesi di luglio ed agosto 2021 dell'immobile oggetto dei lavori per cui è causa. Le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori sono state ben documentate dall'attore che ha prodotto le seguenti fatture e i corrispondenti ordini di bonifico (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice): fattura n. 33 del 12 luglio 2021 emessa dalla società
Costruzioni NI e IC s.r.l.s. per l'importo di euro 4.000,00 pagato con bonifico eseguito in data 12 luglio 2021; fattura n. 36 del 27 luglio 2021 emessa dalla società Costruzioni NI e IC
s.r.l.s. per l'importo di euro 5.500,00 pagato con bonifico eseguito in data 29 luglio 2021; fattura n. 1 del 16 luglio 2021 emessa dalla
GCM Service di CO RE per l'importo di euro 2.074,00 pagato con bonifico eseguito in data 19 luglio 2021; fattura n. 18 del 20 luglio 2021 emessa da per l'importo di euro 280,00 Persona_3 pagato con bonifico eseguito in data 20 luglio 2021.
Pertanto, il danno emergente subito dall'attore ammonta complessivamente ad euro 11.854,00 da ritenere in via equitativa già rivalutato all'attualità.
Nessuna somma può essere liquidata per l'altra voce di danno dedotta nell'atto di citazione ovvero la mancata utilizzazione dell'appartamento per i mesi di luglio ed agosto 2021, dal momento che l'attore non ha specificamente indicato, né tanto meno ha offerto alcuna prova sul valore locatizio dell'appartamento interessato dai lavori. D'altra parte deve essere esclusa anche la liquidazione del danno in via equitativa, la quale postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. 12/04/2023 n. 9744).
Per quanto fin qui esposto deve essere Controparte_1 condannata a pagare in favore del sig. la somma Parte_1 complessiva di euro 11.854,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
6. Quanto alla domanda di manleva originariamente proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata ora in CP_2 liquidazione giudiziale, se ne deve dichiarare l'improcedibilità, essendo stata formulata secondo le forme del rito ordinario anziché con le specifiche modalità previste dalla legge fallimentare (artt.
93 e ss. l.f.) ed ora dalla Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (cfr. artt. 200 e ss. d.lgs. n. 14 del 2019) improntata all'applicazione del principio della concorsualità (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. sez.un. 10/12/2004 n. 23077).
7. Da ultimo devono ritenersi rinunciate le domande finalizzate all'accertamento del credito di euro 4.687,33 che la CP_2 aveva rivolto in via riconvenzionale alla convenuta, dal momento che tali domande non sono state coltivate dal curatore della società in liquidazione giudiziale che è rimasta contumace.
8. Le spese di lite tra l'attore e la convenuta seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Nulla è dovuto alla Controparte_2 rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato in data 18 gennaio 2021 tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore, condanna a pagare in Controparte_1 favore di la somma di euro 11.854,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- dichiara improcedibile la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti della Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo