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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 920/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239021153986000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239021153986000 IRAP 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3703/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, DP1 di Roma ha proposto appello avverso la sentenza n. 13139 del 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239021153986000, riguardante la cartella di pagamento n. 09720100325124535002, relativa ad IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2004.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la contribuente invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccepita prescrizione dei tributi richiesti sul presupposto della mancata prova della tempestiva notifica della cartella di pagamento, atto a monte dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia appellante – per la parte che qui interessa – insiste nel ritenere che la cartella di pagamento risulta notificata per compiuta giacenza il 3.5.2012 e che la successiva intimazione di pagamento (primo atto interruttivo) sarebbe stata notificata entro il termine di prescrizione decennale, tenendo conto della sospensione dei termini imposta dalla disciplina emergenziale introdotta a seguito della pandemia da
Covid.
L'appello è infondato.
E' incontroverso che l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata il 27/06/2023, in epoca successiva alla maturazione del termine di prescrizione decennale, pur tenendo conto del periodo di sospensione dedotto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 920/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239021153986000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239021153986000 IRAP 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3703/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, DP1 di Roma ha proposto appello avverso la sentenza n. 13139 del 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239021153986000, riguardante la cartella di pagamento n. 09720100325124535002, relativa ad IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2004.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la contribuente invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccepita prescrizione dei tributi richiesti sul presupposto della mancata prova della tempestiva notifica della cartella di pagamento, atto a monte dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia appellante – per la parte che qui interessa – insiste nel ritenere che la cartella di pagamento risulta notificata per compiuta giacenza il 3.5.2012 e che la successiva intimazione di pagamento (primo atto interruttivo) sarebbe stata notificata entro il termine di prescrizione decennale, tenendo conto della sospensione dei termini imposta dalla disciplina emergenziale introdotta a seguito della pandemia da
Covid.
L'appello è infondato.
E' incontroverso che l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata il 27/06/2023, in epoca successiva alla maturazione del termine di prescrizione decennale, pur tenendo conto del periodo di sospensione dedotto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.