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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13897 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EN EN riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15153/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
, nato in [...] in data [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall''Avv. C.F._1 Parte_2
-appellante -
E
via Tevere n. 44/46/48 – via Isonzo n. 19, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, ossia la C.F. e P.I. in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'A.U., Dott. nato a [...] [...], c.f. , Controparte_3 CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Arnaldo Morace Pinelli
-Appellato e appellante incidentale - Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23302/21 emessa il giorno 30/10/2021 e pubblicata in data 05/11/2021, nel procedimento nrg. 74803/18 del Giudice di Pace di CP_1
FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza n. 23302/21 il Giudice di Pace di dichiarava la cessata materia del CP_1 contendere in merito all'impugnazione da parte del Sig. della delibera del Parte_1
20/11/2018 del di compensando le Controparte_4 Parte_3 CP_1 spese di lite.
Ha proposto appello esponendo che egli aveva convenuto dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di , il chiedendo dichiarare: nullo od annullato il deliberato del CP_1 Controparte_4 giorno 20/11/18 limitatamente al punto n.2 dell 'o.d.g. per quanto riguardava l'approvazione dei bilanci e riparti ivi indicati. In subordine chiedeva di compensare il debito del previo CP_4 accertamento del credito dell'attore nella misura di € 1.285,37 . Nell'atto di citazione venivano analiticamente esposti gli errori contabili contenuti "Riparto consuntivo gestione condominiale 01/01/2017 - 31/12/2017" derivanti dall'illegittima imputazione di somme a titolo di sanzione prevista dall'art. 18 bis del regolamento e la mancata imputazione di pagamenti effettuati. In particolare l'attore sosteneva che la delibera era invalida perché la presunta morosità dell'attore di € 2.775,84, che dava luogo ai saldi errati indicati nelle tabelle indicate, era dovuta unicamente al mancato pagamento delle sole somme previste a titolo di sanzione ex art. 18 bis del Regolamento condominiale. pagina 1 di 5 Tale clausola prevedeva, secondo una prima versione in vigore sino all'anno 2013, che: “In caso di morosità sarà applicata una sanzione pecuniaria pari al 5% della soma dovuta per ogni mese di ritardo nei pagamenti …” (doc. D). Successivamente la stessa clausola veniva modificata con delibera del 10/01/14, secondo la quale: "sarà applicata una sanzione pecuniaria pari ad euro 10,00 per ogni mese di ritardo" (doc. E). Il Condominio aveva già citato il Sig. dinanzi al Giudice di Pace di Roma nel Parte_1 procedimento distinto con il nrg. 15914/15 al fine di vedersi riconoscere l'importo di € 2.294,67 dovuto, a seguito dell'approvazione della delibera assembleare del 19/06/14, in forza della clausola n.18 bis del Regolamento condominiale per i ritardi nel pagamento delle rate condominiali ed in tale giudizio egli si era costituito chiedendo di accertare e dichiarare (doc. G) nulla la clausola n.18 bis del Regolamento e non dovuta alcuna somma a titolo di penale da parte del Sig. Parte_1
Il predetto procedimento si concludeva con la sentenza n. 34465/18, pubblicata in data 15/10/18 , con la quale il Giudice ha dichiarato “la nullità delle delibere assembleari che hanno addebitato al condomino un importo superiore alle lire 100 (pari ad € 0,05) a titolo di sanzione pecuniaria Pt_1 per violazione del regolamento” (previa precisazione che si tratta dell''art. 18 bis del Regolamento condominio) per violazione dell'art. 70 disp. att. cc (cass. Civ. sent. n.10329/08) ed incidentalmente per nullità non essendo stato approvato all'unanimità; Il era a conoscenza di detta pronuncia e il bilancio è stato consapevolmente approvato in CP_4 contrasto con la citata sentenza. Inoltre risultava provato che con la sola eccezione degli importi previsti dal citato art. 18 bis Regolamento condominiale e conseguente quota individuale arretrato, non solo egli aveva saldato l'intera somma dovuta per gli oneri condominiali ma anche che, non avendo avuto conoscenza dei pagamenti eseguiti dal proprio conduttore , aveva versato in eccesso l'importo complessivo CP_5 di € 1.285,37. Si costituiva il convenuto chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del CP_4 contendere in ragione della circostanza che , prima della notifica dell'atto di citazione, l'Amministratore aveva invitato il Sig. ad incontrarsi per discuterne e, successivamente Pt_1 all'introduzione della causa, aveva inviato una comunicazione personale con la quale rettificava il bilancio come chiesto dall'attore.
2.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace tra l'altro affermava “la questione avrebbe potuto verosimilmente risolversi bonariamente, senza adire l'autorità giudiziaria, attraverso un incontro chiarificatore tra le parti. Risulta invece che il sig. declinava l'invito e, appena 6 giorni dopo, Pt_1 il 17 dicembre 2018, faceva notificare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, omettendo peraltro di esperire la mediazione, nella specie obbligatoria, trattandosi di vertenza concernente questioni condominiale, che avrebbe interrotto il termine per la proposizione dell'impugnativa della delibera e avrebbe potuto consentire di definire bonariamente la vicenda.”“Dall'analisi dei fatti sopra riportati emerge, da una parte, che la delibera iniziale del era errata, e dunque CP_4 impugnabile. Emerge però, allo stesso tempo, che il nuovo amministratore del si è da CP_4 subito mostrato disponibile a correggere l'errore di bilancio, come ha poi in concreto fatto, sia per le vie brevi (rettificando il bilancio e il riparto 2017, con conseguente annullamento del debito dell'attore), sia convocando l'assemblea condominiale, come preteso dall'attore. Emerge infine che la controversia avrebbe potuto ben concludersi bonariamente anche in sede di mediazione, ove fosse stata dall'attore previamente esperita, essendo obbligatoria per siffatta materia, o quanto meno in sede pagina 2 di 5 della mediazione effettivamente svolta il 24 febbraio 2020.” In conclusione, alla luce di quanto sopra ricostruito, risulta che entrambe le parti, con il loro comportamento preprocessuale e processuale, hanno dato luogo all'instaurazione ed alla continuazione della presente controversia sino all'epilogo giurisdizionale, per cui, conseguentemente, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, avendo ciascuna di esse concorso a farle maturare.” L'appellante censura tale motivazione sostenendo che il è l'unico responsabile dei fatti di CP_4 causa in quanto: avrebbe potuto evitare l'impugnazione della delibera assembleare del 20/11/2018 qualora, a seguito della contestazione con e.mail dell'11/02/2018 da parte del Sig. Parte_1 della invalidità dell'assemblea, l'Amministratore avesse convocato entro il 20/12/2018 o comunque al più presto l'Assemblea per deliberare sull'errore od anche se fosse stato il medesimo una CP_4 volta conosciute le determinazioni del Sig. o comunque ricevuta la notifica dell'atto di Pt_1 citazione, a promuovere la procedura di mediazione;
quand'anche il Sig avesse promosso la Pt_1 procedura di mediazione subito e prima dell'azione giudiziaria, di fatto la vertenza non sarebbe stata comunque definita in via bonaria atteso che, in realtà, l'Assemblea è stata effettivamente convocata ed ha deliberato in merito solo il 28/12/2019 e quindi dopo 13 mesi;
la rettifica del bilancio effettuata motu proprio dall'Amministratore è priva di qualsivoglia valore giuridico e non impegna il in quanto non è stata approvata in Assemblea. CP_4
Contrariamente a quanto affermato dalla parte convenuta, all'assemblea del 20/11/18 il CP_4 era già a conoscenza della sentenza n. 34465/18 del Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 15/10/18, in quanto il difensore di quest'ultimo aveva chiesto una copia uso appello della sentenza in data 23/10/18 ; il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1137 cc per impugnare la delibera assembleare del 20/11/18 sarebbe scaduto il giorno 20/12/18. L'eliminazione dell'errore da parte dell'Amministratore operata con pec del 26/03/2019 senza approvazione dell'Assemblea, del presunto debito di €2.775,84 non ha alcun valore giuridico in quanto, come espressamente previsto dagli artt. 1135 e 1130 bis cc è l'Assemblea che approva e modifica i bilanci ed i rendiconti condominiali . Quanto alla procedura di Mediazione, l'art. 5 del D.lgvo n. 28/2010 non vieta l'introduzione dell'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria prima di aver promosso la procedura di mediazione per cui occorre verificare in concreto se una preventiva procedura di mediazione avrebbe potuto ottenere, senza dover causare i costi dell'azione giudiziaria, lo stesso risultato. In realtà, se anche il avesse promosso Pt_1 subito la procedura di mediazione , invece di adire l'Autorità giudiziaria, comunque la vertenza non sarebbe stata risolta in via stragiudiziale in quanto per approvare un nuovo bilancio occorreva necessariamente convocare l'Assemblea condominiale che invece, risulta convocata solo in data 28/12/19. Ciò premesso , secondo l'appellante, la compensazione ope legis delle spese di lite per cessazione della materia del contendere contrasta con il principio di responsabilità delle spese del giudizio. Ha concluso l'appellante , quindi, chiedendo “riformare l'impugnata sentenza nelle parti indicate ai punti 1 e 2 del presente appello nei modi ivi domandati, in particolare i capi della sentenza di primo grado che affermano la corresponsabilità delle parti e la compensazione delle spese di causa, e per l'effetto condannare il di alle spese Parte_4 CP_1 esenti, competenze e spese generali, oltre cpa ed iva di legge, del primo grado in favore del Sig.
. Con vittoria delle spese esenti, competenze e spese generali, oltre cpa ed iva di Parte_5 legge, del giudizio di appello". pagina 3 di 5 3. Si è costituito il Condominio in via Tevere n. 44/46/48 – via Isonzo n. 19 esponendo a CP_1 sua volta le ragioni che attestano , invece, una responsabilità dell'appellante nell'instaurazione e prosecuzione del giudizio di primo grado. Il Sig. ha impugnato una delibera condominiale che ha approvato il conto consuntivo 2017, Pt_1 affetto da un errore che egli, mancando di partecipare all'assemblea, direttamente o per tramite di un delegato, ha consentito si consolidasse. Il bilancio poneva, infatti, a suo carico un debito verso il di Euro 2.775,84, annullato da una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Roma (15 CP_4 ottobre 2018), ignota all'Amministratore, da poco entrato in carica, e all'assemblea condominiale. Il fatto che il legale, incaricato dal precedente amministratore, abbia chiesto una copia della sentenza ad uso appello in data 23 ott. 2018 non prova che la stessa sia stata rilasciata prima dell'assemblea del 20 nov. 2018 e, soprattutto, che la stessa sia stata comunicata prima di tale data al nuovo amministratore. Subito dopo l'approvazione del bilancio ed in considerazione delle doglianze del Sig. Pt_1
l'Amministratore del Condominio lo ha invitato ad un incontro per chiarire ogni questione e dopo appena sei giorni è stata notificata la citazione, senza neppure esperire la mediazione obbligatoria. L'amministratore del Condominio ha avuto prontezza di correggere quell'errore e provveduto alla relativa rettifica (pec 26 marzo 2019: ns. doc. n. 19) ma l'appellante ha preteso che la rettifica fosse effettuata da un'assemblea condominiale all'uopo convocata. Disposta dal Giudice la mediazione obbligatoria non si è pervenuti ad un accordo perché l'appellante ha preteso un irragionevole rimborso delle spese legali di Euro 2.930,60. Il appellato sostiene , quindi, che la vicenda come correttamente ricostruita doveva CP_4 condurre alla condanna alle spese di lite dell'attore e, quindi, il capo della sentenza impugnata che ha compensato le spese di lite del primo grado, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, deve essere riformato chiedendo “1.- Rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2.- In accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante alla refusione delle spese del doppio grado, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. 3.- In considerazione di quanto esposto al superiore § 12, condannare l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, non inferiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
3. Sia l'appello principale che l'appello incidentale appaiono infondati. In virtù della soccombenza cd. virtuale – che è espressione del principio di causalità - in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, secondo una delibazione sommaria, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione. Causare un processo significa, quindi, anche proporre un 'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata . D'altra parte, non è esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo . Ciò premesso in generale , ritiene il giudicante che nella specie, per un verso, ruolo centrale abbia la mancata attivazione da parte dell'attore-appellante del necessario prodromico procedimento di mediazione e, dall'altra, l' effettività dell'errore contabile contenuto nella delibera impugnata . Com'è noto il legislatore ha potenziato considerevolmente negli ultimi anni gli strumenti finalizzati alla definizione stragiudiziale delle controversie sanzionando con l'improcedibilità della domanda le ipotesi di mancato esperimento . La circostanza che l'avvio , in ipotesi di inottemperanza delle parti, possa essere disposto in limine litis dal giudice, già adito, è solo uno strumento correttivo che tuttavia non può contribuire a snaturare la previsione e le finalità di un procedimento che obbligatoriamente pagina 4 di 5 deve precedere l'instaurazione del giudizio . Nella specie dai fatti così come allegati dalle parti nella loro sequenza temporale appare evidente che la controversia sostanziale su cui si fondava l'interesse dell'appellante alla proposizione dell'azione di annullamento della deliberazione poteva essere sicuramente risolta in sede di mediazione , il cui avvio avrebbe interrotto il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. a tutela dell'appellante consentendo la tempestiva correzione del documento contabile impugnato. Né può sostenersi l'inutilità del procedimento, come fa parte appellante, sostenendo che, comunque, non essendo ancora l'amministratore autorizzato dall'assemblea alla correzione del documento contabile ed essendo stata poi tale assemblea convocata a distanza di mesi , ciò evidenzierebbe la non necessità dell'avvio della procedura di mediazione . Tale utilità, infatti, va valutata ex ante e non vi è dubbio che una serio impegno delle parti in sede di mediazione avrebbe potuto senz'altro evitare l'instaurazione del giudizio di impugnativa della deliberazione assembleare . Se , dunque, secondo il riferito principio di causalità , l'attore ha contribuito , omettendo di avviare tempestivamente il procedimento di mediazione e notificando immediatamente l'atto di citazione , all'instaurazione e alla prosecuzione della causa , deve considerarsi, d'altra parte, quanto all'infondatezza dell'appello incidentale , che il , indipendente da una sua negligenza , CP_4 aveva approvato un bilancio per l'anno 2017 non corretto anche per la previsione di una sanzione ai sensi dell'art. 18 bis del regolamento esorbitante dai limiti previsti dall'art. 70 disp.att. c.c. . Pur , infatti, ammettendo che l'Amministratore non conoscesse la sentenza già emessa dal Giudice di pace le somme a tale titolo richieste non erano oggettivamente dovute per cui le censure sollevate dall'appellante risultavano legittime . Correttamente, quindi, con la sentenza appellata Il Giudice di pace ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado che, in ragione della soccombenza reciproca, vanno compensate anche con riferimento al presente giudizio di appello
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 23302/21 emessa il giorno 30/10/2021 e pubblicata in data 05/11/2021, nel procedimento nrg. 74803/18 del Giudice di Pace di CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/02 sia nei confronti dell'appellante principale che nei confronti del appellante incidentale CP_4
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2025 Il Giudice
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