Art. 125. (Trattenute per scioperi brevi)
Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al successivo articolo 171.
Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta puo' essere disposta a tale titolo ne' puo' farsi luogo a restituzione di esse.
Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al successivo articolo 171.
Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta puo' essere disposta a tale titolo ne' puo' farsi luogo a restituzione di esse.