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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il Parte_2
23.04.1985
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Marconi Luca e domiciliati presso il suo studio in Trento vicolo Galasso n.19, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 19.05.2010 in Recife (Brasile) trascritto presso lo Stato Civile del
Comune di Arco preso atto che all'udienza del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 11.03.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di , trascritto al n. 13 Parte_3
Parte II Serie C del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1) con conferma di quanto disposto in sede di separazione e quindi nulla provvedendosi per quanto riguarda la dimora coniugale e per quanto riguarda assegni alimentari o di divorzio.
2) Spese per il procedimento interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il Parte_2
23.04.1985
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Marconi Luca e domiciliati presso il suo studio in Trento vicolo Galasso n.19, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 19.05.2010 in Recife (Brasile) trascritto presso lo Stato Civile del
Comune di Arco preso atto che all'udienza del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 11.03.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di , trascritto al n. 13 Parte_3
Parte II Serie C del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1) con conferma di quanto disposto in sede di separazione e quindi nulla provvedendosi per quanto riguarda la dimora coniugale e per quanto riguarda assegni alimentari o di divorzio.
2) Spese per il procedimento interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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