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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 20/11/2025 nella causa n. 2676/2024 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SODANO GIOVANNI
- opponente - e
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GRECO RAFFAELLA
- opposto – Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova in apertura precisare come la presente controversia abbia ad oggetto l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta da avverso il precetto notificatogli ad istanza di Parte_1 per la somma complessiva di € 20.746,41 dovuti in forza CP_1 del decreto ingiuntivo n. 1406/2017 emesso dal Tribunale di Avellino in data 16/10/2017, divenuto definitivo ed esecutivo a seguito di giudizio di opposizione conclusosi con la sentenza di rigetto n. 1310/2021. A fondamento dell'opposizione, i seguenti motivi: ex art. 615 c.p.c. 1) infondatezza della domanda e inesigibilità del credito vantato per carenza di legittimazione sostanziale, non avendo la precettante provato la titolarità del credito;
2) nullità della procura;
3) inesattezza del credito vantato, per intervenuto pagamento di una parte di esso;
ex art. 617 c.p.c. 4) nullità del precetto, per mancata notifica del titolo esecutivo azionato, chiedendone altresì in via cautelare la sospensiva. Si costituiva l'opposta la quale, previa contestazione CP_1 di tutti i motivi di opposizione formulati, dichiarava di rinunciare al precetto, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ciò posto e passando al merito, deve preliminarmente rilevarsi come l'intervenuta rinuncia al precetto in data successiva alla instaurazione del giudizio
- evenienza comprovatamente avutasi nel caso di specie - determini irrimediabilmente la cessazione della materia del contendere, non potendo decidersi circa la fondatezza di un'opposizione ove il relativo precetto sia stato rinunciato. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018, n. 20182). Per altrettanto condivisa giurisprudenza, tuttavia, se è vero che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, è altrettanto vero che a ciò non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi
3 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Del resto, la Suprema Corte ha inteso da ultimo chiarire che La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023), posto che il vizio del precetto ha costretto alla reazione giudiziale. Sulle spese Venendo quindi alle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, la cui operatività nella fattispecie in esame è imposta dalla persistente conflittualità delle parti sul punto (v. rispettive conclusioni), si ritiene, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, di poter comunque provvedere all'integrale compensazione delle medesime. Al netto del motivo concernente la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso al precetto, la cui fondatezza è stata posta a fondamento della rinuncia al precetto medesimo (v. comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi), privi di pregio risultano difatti gli ulteriori motivi di opposizione comunque proposti. Quanto al primo motivo (id est: infondatezza della domanda e inesigibilità del credito vantato per carenza di legittimazione sostanziale), non ci si può esimere dal rilevare come la società opposta fosse già parte del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dante la stura al precetto per cui è causa (v. sentenza n. 1310/2021 in atti). Quanto al secondo motivo (id est: nullità della procura), esso risulta formulato in termini talmente generici, vista anche la documentazione all'uopo depositata dall'opposta (v. produzione di parte), da impedirne il concreto ed effettivo vaglio. Quanto al terzo motivo (id est: inesattezza del credito vantato), non si può del pari non tenere conto del fatto che, al di là di ogni altra questione, delle somme richieste col precetto, l'opponente stesso, seppure in misura diversa e/o minore, non ha comunque negato in toto la debenza.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o CP_1 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
4 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 20/11/2025 nella causa n. 2676/2024 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SODANO GIOVANNI
- opponente - e
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GRECO RAFFAELLA
- opposto – Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova in apertura precisare come la presente controversia abbia ad oggetto l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta da avverso il precetto notificatogli ad istanza di Parte_1 per la somma complessiva di € 20.746,41 dovuti in forza CP_1 del decreto ingiuntivo n. 1406/2017 emesso dal Tribunale di Avellino in data 16/10/2017, divenuto definitivo ed esecutivo a seguito di giudizio di opposizione conclusosi con la sentenza di rigetto n. 1310/2021. A fondamento dell'opposizione, i seguenti motivi: ex art. 615 c.p.c. 1) infondatezza della domanda e inesigibilità del credito vantato per carenza di legittimazione sostanziale, non avendo la precettante provato la titolarità del credito;
2) nullità della procura;
3) inesattezza del credito vantato, per intervenuto pagamento di una parte di esso;
ex art. 617 c.p.c. 4) nullità del precetto, per mancata notifica del titolo esecutivo azionato, chiedendone altresì in via cautelare la sospensiva. Si costituiva l'opposta la quale, previa contestazione CP_1 di tutti i motivi di opposizione formulati, dichiarava di rinunciare al precetto, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ciò posto e passando al merito, deve preliminarmente rilevarsi come l'intervenuta rinuncia al precetto in data successiva alla instaurazione del giudizio
- evenienza comprovatamente avutasi nel caso di specie - determini irrimediabilmente la cessazione della materia del contendere, non potendo decidersi circa la fondatezza di un'opposizione ove il relativo precetto sia stato rinunciato. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018, n. 20182). Per altrettanto condivisa giurisprudenza, tuttavia, se è vero che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, è altrettanto vero che a ciò non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi
3 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Del resto, la Suprema Corte ha inteso da ultimo chiarire che La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023), posto che il vizio del precetto ha costretto alla reazione giudiziale. Sulle spese Venendo quindi alle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, la cui operatività nella fattispecie in esame è imposta dalla persistente conflittualità delle parti sul punto (v. rispettive conclusioni), si ritiene, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, di poter comunque provvedere all'integrale compensazione delle medesime. Al netto del motivo concernente la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso al precetto, la cui fondatezza è stata posta a fondamento della rinuncia al precetto medesimo (v. comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi), privi di pregio risultano difatti gli ulteriori motivi di opposizione comunque proposti. Quanto al primo motivo (id est: infondatezza della domanda e inesigibilità del credito vantato per carenza di legittimazione sostanziale), non ci si può esimere dal rilevare come la società opposta fosse già parte del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dante la stura al precetto per cui è causa (v. sentenza n. 1310/2021 in atti). Quanto al secondo motivo (id est: nullità della procura), esso risulta formulato in termini talmente generici, vista anche la documentazione all'uopo depositata dall'opposta (v. produzione di parte), da impedirne il concreto ed effettivo vaglio. Quanto al terzo motivo (id est: inesattezza del credito vantato), non si può del pari non tenere conto del fatto che, al di là di ogni altra questione, delle somme richieste col precetto, l'opponente stesso, seppure in misura diversa e/o minore, non ha comunque negato in toto la debenza.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o CP_1 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
4 Tribunale di Avellino n. 2676/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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