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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1760/2024
Il Giudice del Lavoro, RE AR, a seguito dell'udienza svolta in data
01.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GU RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Domenica Togo, quale funzionaria delegata dall'amministrazione scolastico, ed elettivamente domiciliati presso il convenuto;
Controparte_2
resistente OGGETTO: Riconoscimento del servizio reso nell'annualità 2013
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s.
2018/2019; c) per l'effetto, condannare il ad Controparte_1 effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche
l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il
al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1 dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dalla Direzione Didattica Part Circolo di di Venezia, prot. n. 4796 del 02.12.2004, siccome omette la Parte_3 valutazione dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. GU
RO.”.
Pag. 2 di 14 Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2024, , docente di ruolo Parte_1 assunta con contratto a tempo indeterminato, chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l'anno 2013, con conseguente riconoscimento e valutazione ai fini giuridici ed economici nella ricostruzione della propria carriera del servizio reso durante l'anno 2013, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia e determinazione del giusto trattamento retributivo;
nonché chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e inquadramento nella fascia stipendiale spettante 21/27 con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione scolastica convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione integrale di carriera.
Conseguentemente, chiedeva la condanna del Controparte_1
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione
[...] dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera (incluso l'anno 2013), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Infine, chiedeva di dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del d.lgs. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera che omette la valutazione dell'annualità interessata (prot. n. 4796 Direzione Didattica Circolo XXI di
Chirignago di Venezia).
Pag. 3 di 14 2. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva che, a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, presentava istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio reso ai fini giuridici ed economici e il competente ufficio scolastico provvedeva alla ricostruzione con riconoscimento del servizio pre-ruolo. Tuttavia, la ricorrente rilevava che nella determinazione del trattamento retributivo non veniva computato l'anno 2013, nonostante il regolare svolgimento del servizio, a causa di un'errata interpretazione da parte dell'amministrazione scolastica dell'art. 9, commi 1 e 2, d.l. 78/2010, conv. con l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.P.R. 122/2013, che aveva comportato la sterilizzazione economica del triennio 2010-2013 nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera al solo scopo di evitare l'erogazione di un trattamento maggiore maturato, tenuto conto che secondo tale disposizione il trattamento economico complessivo dei dipendenti non dovesse superare quello attribuito per l'anno 2010. Lamentava, dunque, che il contenimento della spesa pubblica si era trasformato in un'esclusione tout court della validità dello sviluppo professionale. Secondo parte ricorrente, infatti, l'unica interpretazione costituzionalmente legittima del cd. blocco è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti esclusivamente nel periodo indicato nella norma, fermo restando invece la valutazione giuridica dell'annualità maturata ai fini della progressione dell'anzianità e degli incrementi retributivi per il periodo successivo, in quanto il blocco economico di singoli anni non può produrre effetti illimitati.
3. In data 18.02.2025, si costituivano in giudizio il Controparte_1
e l' eccependo in via
[...] Controparte_2 preliminare la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 295/1939 e
2948 c.c., prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
4. Nel merito, parte resiste eccepiva l'infondatezza delle pretese rilevando che la sterilizzazione definitiva dell'anno 2013 è dovuta a un'esigenza di contenimento della spesa previsto dall'art 9 D.L. 78/2010, sulla cui legittimità costituzionale si
Pag. 4 di 14 è già pronunciata più volte la Corte costituzionale. La temporanea limitazione delle aspettative di alcune categorie di lavoratori – secondo l'amministrazione scolastica - è avvenuta soltanto a tutela del superiore interesse pubblico volto al consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. Deduceva, pertanto, la correttezza del proprio operato. Contestava, in ogni caso, il conteggio proposto dalla parte ricorrente perché quantificazione generica e non supportata da documentazione probatoria.
5. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.10.2025, parte ricorrente insisteva sulla sussistenza di interesse, concreto e attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione anche al solo riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità maturata nell'anno 2013, non valutato dal . Inoltre, la ricorrente formulava rinuncia agli atti ai sensi dell'art. CP_1
306 c.p.c. relativamente alla domanda di riconoscimento dell'annualità ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e alla condanna delle differenze maturate.
Non si ravvisa nessuna contestazione nelle note scritte di parte convenuta.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 01.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso va rigettato per i motivi che seguono.
8. In via preliminare, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta. Va rammentato che i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli scatti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica
Pag. 5 di 14 giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
9. Nel caso di specie, risultano prescritti i diritti di credito reclamati dalla ricorrente per tutto il periodo antecedente al quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo avvenuto in data 15.11.2024, che costituisce unico atto interruttivo della prescrizione.
10. Nel merito, ai fini della risoluzione della presente causa, occorre prendere le mosse dal quadro normativo alla luce delle più recenti pronunce dei giudici di legittimità.
11. L'art. 9, commi 21-23, d.l. 78/2010, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale, prevede che “21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
Pag. 6 di 14 meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-
2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per
l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011,
2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per
l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. .23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Successivamente, per effetto dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 122/2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ed invero ha previsto che “le disposizioni dell'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”.
12. L'art. 8, comma 14, del d.l. citato inoltre dispone che ““fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto legge 25
Pag. 7 di 14 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
13. L'art. 64, comma 9, d.l. 112/2008, citato dalla precedente disposizione, rientra nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico e aveva previsto che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
, a decorrere dall'anno Controparte_3 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_3 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.”
14. Invece, la contrattazione collettiva alla quale rinvia l'art. 8 d.l. 78/2010 esaminato è intervenuta con il CCNL del 13.03.2013 finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1, comma 3); successivamente con il CCNL del 07.08.214 che ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le risorse.
Pag. 8 di 14 Attualmente, nessuna contrattazione collettiva è intervenuta in tal senso con riferimento all'anno 2013.
15. Infine, l'art. 1, comma 4, d.l. n. 3/2014, bloccando le azioni di recupero relative all'anno 2013, ha previsto che “ attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
16. Tale il quadro normativo, la questione sul riconoscimento dell'annualità 2013 è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che ha risolto il contrasto interpretativo dell'art. 9 comma 3, d.l. 78/2010, ossia lo scontro tra l'interpretazione del personale scolastico secondo cui la norma avrebbe impedito di tener conto dell'anno 2013 limitatamente al trattamento retributivo senza incidere sul regolamento del rapporto successivo, e l'interpretazione del
, secondo cui la norma avrebbe comportato la sterilizzazione definitiva CP_1 ai fini economici dell'anno 2013, non computabile nemmeno ai fini della progressione stipendiale successiva al blocco, a meno di eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle risorse necessarie.
17. Nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 118 disp. att. cpc.
e 132 c.p.c., si riporta e si condivide la motivazione dei giudici di legittimità di risoluzione del contrasto nelle sentenze del 21.05.2025, Sez. Lav., nn. 13618 e
13619: “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità
Pag. 9 di 14 di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014. A questa conclusione si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma
l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta quindi di si tratti di “progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di
Pag. 10 di 14 un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013”.
18. I giudici di legittimità richiamano sul punto i principi espressi dalla Corte costituzionale che si è espressa escludendo i profili di illegittimità della disciplina in esame prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo aver rilevato che la norma dettata dal d.l. 78/210 ha la finalità di garantire un effetto di risparmio sulla spesa pubblica che impedisce – salvo eccezioni espressamente previste – il recupero delle annualità successive delle somme non erogate. Ha, infatti, precisato come questa esigenza giustifichi le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità senza che venga modificato “il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost., 17.12.2013,
n. 310).
Pag. 11 di 14 19. Inoltre, nelle pronunce di legittimità citate, viene osservato che “mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
20. La stessa ordinanza della Corte di Cassazione del 11.06.2024, n. 16133 citata dalla ricorrente, distingue gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera, rilevando la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, tra effetti giuridici ed economici dell'anzianità di servizio, motivo per cui il blocco non riguarda gli effetti giuridici ma solo gli effetti economici – essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo del contenimento della spesa pubblica.
21. Alla luce di quanto sinora osservato, il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa
“sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo e previdenziale, fermo restando l'utilità sul piano giuridico del servizio reso. In sostanza, l'anzianità maturata nell'anno 2013 non è utile ai fini economici fino a quando il recupero non sarà previsto espressamente dalla contrattazione collettiva – come per le annualità precedenti 2011 e 2012 – senza che in tal senso si ravvisino profili di illegittimità. Osservato che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi
Pag. 12 di 14 effetti giuridici, il blocco dell'anno 2013 non influisce negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
22. Tutto quanto premesso, va osservato che la rinuncia effettuata dalla parte ricorrente non rientra nella disciplina di cui all'art. 306 c.p.c., che non prevede la possibilità di rinunciare parzialmente alla domanda, in quanto tale tipo di rinuncia – se accettata dalla controparte – comporta l'estinzione dell'intera causa. Si prende atto, infatti, che la ricorrente ha rinunciato a un capo della domanda e al diritto sostanziale correlato, azione che non richiede alcuna formalità, poiché comporta la riduzione del thema decidendum.
23. In merito, dunque, alla domanda di riconoscimento dell'anzianità giuridica per l'anno 2013, va ribadito che l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente un interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto. Il riconoscimento ai fini giuridici è utile per gli istituti come la mobilità, selezioni interne e concorsi.
24. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha prospettato alcuna lesione di diritti diversi rispetto alla maturazione degli scatti stipendiali e che possa essere conseguito in ragione del riconoscimento ai fini giuridici o che sia stato di fatto negato dall'amministrazione scolastica. Allo stato, dunque, in assenza di allegazione e prova circa un concreto e attuale interesse al riconoscimento dell'annualità in parola, una pronuncia in tal senso risulta inammissibile.
25. La domanda va, dunque, integralmente rigettata.
26. Le spese di lite vanno compensate integralmente in ragione dei contrasti esistenti sul tema nella giurisprudenza di merito, del consolidamento recente dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e rilevato che l'amministrazione scolastica si è costituita tramite il proprio funzionario delegato, sicché non ha sopportato spese processuali da rimborsare.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Pag. 13 di 14 Pisa, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RE AR
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1760/2024
Il Giudice del Lavoro, RE AR, a seguito dell'udienza svolta in data
01.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GU RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Domenica Togo, quale funzionaria delegata dall'amministrazione scolastico, ed elettivamente domiciliati presso il convenuto;
Controparte_2
resistente OGGETTO: Riconoscimento del servizio reso nell'annualità 2013
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s.
2018/2019; c) per l'effetto, condannare il ad Controparte_1 effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche
l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il
al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1 dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dalla Direzione Didattica Part Circolo di di Venezia, prot. n. 4796 del 02.12.2004, siccome omette la Parte_3 valutazione dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. GU
RO.”.
Pag. 2 di 14 Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2024, , docente di ruolo Parte_1 assunta con contratto a tempo indeterminato, chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l'anno 2013, con conseguente riconoscimento e valutazione ai fini giuridici ed economici nella ricostruzione della propria carriera del servizio reso durante l'anno 2013, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia e determinazione del giusto trattamento retributivo;
nonché chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e inquadramento nella fascia stipendiale spettante 21/27 con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione scolastica convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione integrale di carriera.
Conseguentemente, chiedeva la condanna del Controparte_1
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione
[...] dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera (incluso l'anno 2013), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Infine, chiedeva di dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del d.lgs. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera che omette la valutazione dell'annualità interessata (prot. n. 4796 Direzione Didattica Circolo XXI di
Chirignago di Venezia).
Pag. 3 di 14 2. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva che, a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, presentava istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio reso ai fini giuridici ed economici e il competente ufficio scolastico provvedeva alla ricostruzione con riconoscimento del servizio pre-ruolo. Tuttavia, la ricorrente rilevava che nella determinazione del trattamento retributivo non veniva computato l'anno 2013, nonostante il regolare svolgimento del servizio, a causa di un'errata interpretazione da parte dell'amministrazione scolastica dell'art. 9, commi 1 e 2, d.l. 78/2010, conv. con l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.P.R. 122/2013, che aveva comportato la sterilizzazione economica del triennio 2010-2013 nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera al solo scopo di evitare l'erogazione di un trattamento maggiore maturato, tenuto conto che secondo tale disposizione il trattamento economico complessivo dei dipendenti non dovesse superare quello attribuito per l'anno 2010. Lamentava, dunque, che il contenimento della spesa pubblica si era trasformato in un'esclusione tout court della validità dello sviluppo professionale. Secondo parte ricorrente, infatti, l'unica interpretazione costituzionalmente legittima del cd. blocco è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti esclusivamente nel periodo indicato nella norma, fermo restando invece la valutazione giuridica dell'annualità maturata ai fini della progressione dell'anzianità e degli incrementi retributivi per il periodo successivo, in quanto il blocco economico di singoli anni non può produrre effetti illimitati.
3. In data 18.02.2025, si costituivano in giudizio il Controparte_1
e l' eccependo in via
[...] Controparte_2 preliminare la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 295/1939 e
2948 c.c., prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
4. Nel merito, parte resiste eccepiva l'infondatezza delle pretese rilevando che la sterilizzazione definitiva dell'anno 2013 è dovuta a un'esigenza di contenimento della spesa previsto dall'art 9 D.L. 78/2010, sulla cui legittimità costituzionale si
Pag. 4 di 14 è già pronunciata più volte la Corte costituzionale. La temporanea limitazione delle aspettative di alcune categorie di lavoratori – secondo l'amministrazione scolastica - è avvenuta soltanto a tutela del superiore interesse pubblico volto al consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. Deduceva, pertanto, la correttezza del proprio operato. Contestava, in ogni caso, il conteggio proposto dalla parte ricorrente perché quantificazione generica e non supportata da documentazione probatoria.
5. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.10.2025, parte ricorrente insisteva sulla sussistenza di interesse, concreto e attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione anche al solo riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità maturata nell'anno 2013, non valutato dal . Inoltre, la ricorrente formulava rinuncia agli atti ai sensi dell'art. CP_1
306 c.p.c. relativamente alla domanda di riconoscimento dell'annualità ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e alla condanna delle differenze maturate.
Non si ravvisa nessuna contestazione nelle note scritte di parte convenuta.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 01.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso va rigettato per i motivi che seguono.
8. In via preliminare, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta. Va rammentato che i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli scatti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica
Pag. 5 di 14 giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
9. Nel caso di specie, risultano prescritti i diritti di credito reclamati dalla ricorrente per tutto il periodo antecedente al quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo avvenuto in data 15.11.2024, che costituisce unico atto interruttivo della prescrizione.
10. Nel merito, ai fini della risoluzione della presente causa, occorre prendere le mosse dal quadro normativo alla luce delle più recenti pronunce dei giudici di legittimità.
11. L'art. 9, commi 21-23, d.l. 78/2010, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale, prevede che “21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
Pag. 6 di 14 meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-
2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per
l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011,
2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per
l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. .23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Successivamente, per effetto dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 122/2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ed invero ha previsto che “le disposizioni dell'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”.
12. L'art. 8, comma 14, del d.l. citato inoltre dispone che ““fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto legge 25
Pag. 7 di 14 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
13. L'art. 64, comma 9, d.l. 112/2008, citato dalla precedente disposizione, rientra nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico e aveva previsto che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
, a decorrere dall'anno Controparte_3 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_3 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.”
14. Invece, la contrattazione collettiva alla quale rinvia l'art. 8 d.l. 78/2010 esaminato è intervenuta con il CCNL del 13.03.2013 finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1, comma 3); successivamente con il CCNL del 07.08.214 che ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le risorse.
Pag. 8 di 14 Attualmente, nessuna contrattazione collettiva è intervenuta in tal senso con riferimento all'anno 2013.
15. Infine, l'art. 1, comma 4, d.l. n. 3/2014, bloccando le azioni di recupero relative all'anno 2013, ha previsto che “ attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
16. Tale il quadro normativo, la questione sul riconoscimento dell'annualità 2013 è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che ha risolto il contrasto interpretativo dell'art. 9 comma 3, d.l. 78/2010, ossia lo scontro tra l'interpretazione del personale scolastico secondo cui la norma avrebbe impedito di tener conto dell'anno 2013 limitatamente al trattamento retributivo senza incidere sul regolamento del rapporto successivo, e l'interpretazione del
, secondo cui la norma avrebbe comportato la sterilizzazione definitiva CP_1 ai fini economici dell'anno 2013, non computabile nemmeno ai fini della progressione stipendiale successiva al blocco, a meno di eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle risorse necessarie.
17. Nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 118 disp. att. cpc.
e 132 c.p.c., si riporta e si condivide la motivazione dei giudici di legittimità di risoluzione del contrasto nelle sentenze del 21.05.2025, Sez. Lav., nn. 13618 e
13619: “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità
Pag. 9 di 14 di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014. A questa conclusione si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma
l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta quindi di si tratti di “progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di
Pag. 10 di 14 un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013”.
18. I giudici di legittimità richiamano sul punto i principi espressi dalla Corte costituzionale che si è espressa escludendo i profili di illegittimità della disciplina in esame prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo aver rilevato che la norma dettata dal d.l. 78/210 ha la finalità di garantire un effetto di risparmio sulla spesa pubblica che impedisce – salvo eccezioni espressamente previste – il recupero delle annualità successive delle somme non erogate. Ha, infatti, precisato come questa esigenza giustifichi le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità senza che venga modificato “il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost., 17.12.2013,
n. 310).
Pag. 11 di 14 19. Inoltre, nelle pronunce di legittimità citate, viene osservato che “mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
20. La stessa ordinanza della Corte di Cassazione del 11.06.2024, n. 16133 citata dalla ricorrente, distingue gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera, rilevando la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, tra effetti giuridici ed economici dell'anzianità di servizio, motivo per cui il blocco non riguarda gli effetti giuridici ma solo gli effetti economici – essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo del contenimento della spesa pubblica.
21. Alla luce di quanto sinora osservato, il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa
“sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo e previdenziale, fermo restando l'utilità sul piano giuridico del servizio reso. In sostanza, l'anzianità maturata nell'anno 2013 non è utile ai fini economici fino a quando il recupero non sarà previsto espressamente dalla contrattazione collettiva – come per le annualità precedenti 2011 e 2012 – senza che in tal senso si ravvisino profili di illegittimità. Osservato che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi
Pag. 12 di 14 effetti giuridici, il blocco dell'anno 2013 non influisce negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
22. Tutto quanto premesso, va osservato che la rinuncia effettuata dalla parte ricorrente non rientra nella disciplina di cui all'art. 306 c.p.c., che non prevede la possibilità di rinunciare parzialmente alla domanda, in quanto tale tipo di rinuncia – se accettata dalla controparte – comporta l'estinzione dell'intera causa. Si prende atto, infatti, che la ricorrente ha rinunciato a un capo della domanda e al diritto sostanziale correlato, azione che non richiede alcuna formalità, poiché comporta la riduzione del thema decidendum.
23. In merito, dunque, alla domanda di riconoscimento dell'anzianità giuridica per l'anno 2013, va ribadito che l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente un interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto. Il riconoscimento ai fini giuridici è utile per gli istituti come la mobilità, selezioni interne e concorsi.
24. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha prospettato alcuna lesione di diritti diversi rispetto alla maturazione degli scatti stipendiali e che possa essere conseguito in ragione del riconoscimento ai fini giuridici o che sia stato di fatto negato dall'amministrazione scolastica. Allo stato, dunque, in assenza di allegazione e prova circa un concreto e attuale interesse al riconoscimento dell'annualità in parola, una pronuncia in tal senso risulta inammissibile.
25. La domanda va, dunque, integralmente rigettata.
26. Le spese di lite vanno compensate integralmente in ragione dei contrasti esistenti sul tema nella giurisprudenza di merito, del consolidamento recente dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e rilevato che l'amministrazione scolastica si è costituita tramite il proprio funzionario delegato, sicché non ha sopportato spese processuali da rimborsare.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Pag. 13 di 14 Pisa, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RE AR
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