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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/07/2025 al n. 2001 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1987 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Stanzione
Maria;
e da
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
NO (Na) il 29/03/1984 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to NN Margherita;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate ex art 127 ter cpc dai rispettivi difensori;
in particolare la sig.ra chiedeva pronunciarsi l'estinzione del giudizio Parte_1
ai sensi dell'art 306 cpc;
si opponeva e riportandosi al ricorso Parte_2 concludeva per la declaratoria degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 le parti, di cui in epigrafe, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scafati il giorno 26.10.2009, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune, atto n. 176, Parte 2, serie A, anno 2009.
Precisavano che dalla unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] il [...]). Deducevano che con sentenza n. 1313/2021 Per_2
del 21/06/2021, avverso la quale non è stata proposta impugnazione, il Tribunale di
OR NN aveva pronunciato la separazione alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto nel corso del giudizio di separazione e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Il Presidente relatore, letto il ricorso e tenuto conto della natura del petitum, fissava l'udienza di comparazione per il giorno 5.11.2025 da tenersi in modalità cartolare.
Con note in sostituzione di udienza del 30.10.2025, il difensore della sig.ra Pt_1
rappresentava che la volontà della propria cliente di revocare, per sopraggiunti motivi, il consenso agli accordi sottoscritti nel ricorso congiunto, e di conseguenza di rinunciare agli atti del giudizio ex art 306 cpc.
Con note ex art 127ter cpc del 30.10.2025 il difensore del sig. si Parte_2 opponeva ed instava per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
Il Tribunale preliminarmente ritiene che la domanda di divorzio congiunto va dichiarata inammissibile per i motivi che seguono. La natura dell'iter processuale scelto dalle parti in causa è caratterizzata da un peculiare dualismo: la fattispecie si configura non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica;
ne consegue pertanto che un'eventuale rinuncia a tale azione sia possibile solo se provenga da parte di entrambi i coniugi.
Nel caso di specie tuttavia la sig.ra deposita istanza di rinuncia agli atti ex Pt_1 art 306 cpc che corrisponde in sostanza a revoca del proprio consenso alla procedura divorzile.
Come è noto, la rinuncia agli atti effettuata unilateralmente - espressione di un proprio diritto processuale esercitato dal difensore costituito in virtù dell'ordinario mandato ad litem - estingue il giudizio solo “ quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”, circostanza che non si verifica nel caso di specie. Di fatti la parte si oppone instando a che il Pt_2
Tribunale si pronunci sulla domanda di divorzio.
Alla luce di tali deduzioni, il giudizio non può essere dichiarato estinto in quanto non vi è consenso da parte del sig. e la sig.ra non ha confermato la Pt_2 Pt_1
volontà di divorzio alle condizioni di cui al ricorso come prevista ex art 473 bis 51 cpc;
si prospetta in tale caso un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Si dà atto che il PM, interventore ex lege, attraverso le comunicazioni di Cancelleria
è stato posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale sulla domanda formulata da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
1) Dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per le ragioni espresse in motivazione;
2) Spese compensate.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/11/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/07/2025 al n. 2001 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1987 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Stanzione
Maria;
e da
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
NO (Na) il 29/03/1984 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to NN Margherita;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate ex art 127 ter cpc dai rispettivi difensori;
in particolare la sig.ra chiedeva pronunciarsi l'estinzione del giudizio Parte_1
ai sensi dell'art 306 cpc;
si opponeva e riportandosi al ricorso Parte_2 concludeva per la declaratoria degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 le parti, di cui in epigrafe, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scafati il giorno 26.10.2009, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune, atto n. 176, Parte 2, serie A, anno 2009.
Precisavano che dalla unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] il [...]). Deducevano che con sentenza n. 1313/2021 Per_2
del 21/06/2021, avverso la quale non è stata proposta impugnazione, il Tribunale di
OR NN aveva pronunciato la separazione alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto nel corso del giudizio di separazione e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Il Presidente relatore, letto il ricorso e tenuto conto della natura del petitum, fissava l'udienza di comparazione per il giorno 5.11.2025 da tenersi in modalità cartolare.
Con note in sostituzione di udienza del 30.10.2025, il difensore della sig.ra Pt_1
rappresentava che la volontà della propria cliente di revocare, per sopraggiunti motivi, il consenso agli accordi sottoscritti nel ricorso congiunto, e di conseguenza di rinunciare agli atti del giudizio ex art 306 cpc.
Con note ex art 127ter cpc del 30.10.2025 il difensore del sig. si Parte_2 opponeva ed instava per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
Il Tribunale preliminarmente ritiene che la domanda di divorzio congiunto va dichiarata inammissibile per i motivi che seguono. La natura dell'iter processuale scelto dalle parti in causa è caratterizzata da un peculiare dualismo: la fattispecie si configura non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica;
ne consegue pertanto che un'eventuale rinuncia a tale azione sia possibile solo se provenga da parte di entrambi i coniugi.
Nel caso di specie tuttavia la sig.ra deposita istanza di rinuncia agli atti ex Pt_1 art 306 cpc che corrisponde in sostanza a revoca del proprio consenso alla procedura divorzile.
Come è noto, la rinuncia agli atti effettuata unilateralmente - espressione di un proprio diritto processuale esercitato dal difensore costituito in virtù dell'ordinario mandato ad litem - estingue il giudizio solo “ quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”, circostanza che non si verifica nel caso di specie. Di fatti la parte si oppone instando a che il Pt_2
Tribunale si pronunci sulla domanda di divorzio.
Alla luce di tali deduzioni, il giudizio non può essere dichiarato estinto in quanto non vi è consenso da parte del sig. e la sig.ra non ha confermato la Pt_2 Pt_1
volontà di divorzio alle condizioni di cui al ricorso come prevista ex art 473 bis 51 cpc;
si prospetta in tale caso un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Si dà atto che il PM, interventore ex lege, attraverso le comunicazioni di Cancelleria
è stato posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale sulla domanda formulata da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
1) Dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per le ragioni espresse in motivazione;
2) Spese compensate.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/11/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca