TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2006/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2006/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. FRISON SAMANTHA MARY
e
Parte 2 nato il [...] a [...]
rappresentato e difeso dall'avv. BLANCO ALESSIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"Sulle rispettive unità immobiliari
1) La casa coniugale sita in Buttigliera d'Asti (AT), Via Principe di Piemonte n.19, è di proprietà del signor Parte 2 che continuerà ad abitarvi.
2) La signora Parte 1 si è allontanata dalla casa coniugale ed abita presso l'immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Buttigliera D'Asti (AT), Via Don Giovanni Bosco n. 34.
3) Sulla predetta unità abitativa di cui al punto 2, grava un mutuo fondiario acceso il 23.07.2008 presso l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con parte mutuante Parte 3 Parte 2 per l'importo di €. 80.000,00, da restituire secondo le pattuizioni originarie in trenta anni (con scadenza al 2038), ma successivamente rinegoziato e con scadenza attuale al 31.05.2026.
La rata mensile è pari ad € 525,39.
4) Il signor Pt 2 e la signora T_ concordano che la rata di mutuo di € 525,39 verrà corrisposta dalle rispettive parti per la quota di spettanza del 50% ciascuno. Sull'indipendenza economica di
AL e sul mantenimento di PE_1
5) I figli PE 1 ed AL sono maggiorenni. AL lavora presso la soc. De Tommasi S.r.l. con stipendio base mensile di circa €. 1.200,00 ed è pertanto economicamente indipendente. PE_1 frequenta il quarto anno dell'istituto tecnico B. Vittone a Chieri (TO), con indirizzo Servizi commerciali Web Marketing.
Pt 1 a titolo 6) Il signor Pt 2 a partire dal deposito del presente ricorso, verserà alla signora '
di mantenimento per il figlio PE 1 attualmente studente, l'importo di €. 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 7) Le spese extra verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% nel rispetto di quanto disciplinato dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti il 07
luglio 2017.
8) L'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà richiesto e trattenuto dalla signora Pt 1 nella misura del 100% (con impegno del sig. Pt 2 a rilasciare le necessarie autorizzazioni e dichiarazioni in tal senso, ovvero dichiarazioni di espressa rinuncia se richieste, presso le Pubbliche
Amministrazioni ed Enti di Previdenza ed Assistenza competenti;
nonché a consegnare senza dilazioni alla sig.ra T_ tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio nel suo massimo importo).
9) Le detrazioni fiscali, invece, saranno divise al 50% tra le parti. Le detrazioni fiscali, invece,
Situazione economico-patrimoniale dei coniugi
10) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento avendo ciascuno idonee capacità e concrete possibilità lavorative.
Beni mobili registrati
11) Il sig. Pt 2 è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Fiat ID, targata CR032MY,
e EN CA, targata ES899MA; quest'ultima è attualmente utilizzata dalla sig.ra T_ che continuerà ad utilizzarla.
Conti correnti
12) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e alla chiusura dei conti correnti bancari cointestati ad eccezione di quello acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti n. 041 24436-0, che verrà chiuso contestualmente all'estinzione del mutuo fondiario n. rapporto 041/30067908.
Sulla querela
13) La signora T_ superato il momento di conflittualità esistente con il sig. T_ , rimetterà
(se così rubricata e pertanto rimettibile e previa verifica in tal senso da parte del sig. T_ e successiva comunicazione alla sig.ra T_ la querela sporta nei confronti del marito per i fatti del
26 gennaio 2024 per i quali è aperto procedimento penale n. 825/2024”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
'nata a [...] il [...] e da Parte_2 nato a Parte 1
CHIERI (TO) il 31/08/1971, celebrato in BUTTIGLIERA D'ASTI (AT) in data 15/09/1996, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 1996, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2006/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. FRISON SAMANTHA MARY
e
Parte 2 nato il [...] a [...]
rappresentato e difeso dall'avv. BLANCO ALESSIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"Sulle rispettive unità immobiliari
1) La casa coniugale sita in Buttigliera d'Asti (AT), Via Principe di Piemonte n.19, è di proprietà del signor Parte 2 che continuerà ad abitarvi.
2) La signora Parte 1 si è allontanata dalla casa coniugale ed abita presso l'immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Buttigliera D'Asti (AT), Via Don Giovanni Bosco n. 34.
3) Sulla predetta unità abitativa di cui al punto 2, grava un mutuo fondiario acceso il 23.07.2008 presso l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con parte mutuante Parte 3 Parte 2 per l'importo di €. 80.000,00, da restituire secondo le pattuizioni originarie in trenta anni (con scadenza al 2038), ma successivamente rinegoziato e con scadenza attuale al 31.05.2026.
La rata mensile è pari ad € 525,39.
4) Il signor Pt 2 e la signora T_ concordano che la rata di mutuo di € 525,39 verrà corrisposta dalle rispettive parti per la quota di spettanza del 50% ciascuno. Sull'indipendenza economica di
AL e sul mantenimento di PE_1
5) I figli PE 1 ed AL sono maggiorenni. AL lavora presso la soc. De Tommasi S.r.l. con stipendio base mensile di circa €. 1.200,00 ed è pertanto economicamente indipendente. PE_1 frequenta il quarto anno dell'istituto tecnico B. Vittone a Chieri (TO), con indirizzo Servizi commerciali Web Marketing.
Pt 1 a titolo 6) Il signor Pt 2 a partire dal deposito del presente ricorso, verserà alla signora '
di mantenimento per il figlio PE 1 attualmente studente, l'importo di €. 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 7) Le spese extra verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% nel rispetto di quanto disciplinato dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti il 07
luglio 2017.
8) L'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà richiesto e trattenuto dalla signora Pt 1 nella misura del 100% (con impegno del sig. Pt 2 a rilasciare le necessarie autorizzazioni e dichiarazioni in tal senso, ovvero dichiarazioni di espressa rinuncia se richieste, presso le Pubbliche
Amministrazioni ed Enti di Previdenza ed Assistenza competenti;
nonché a consegnare senza dilazioni alla sig.ra T_ tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio nel suo massimo importo).
9) Le detrazioni fiscali, invece, saranno divise al 50% tra le parti. Le detrazioni fiscali, invece,
Situazione economico-patrimoniale dei coniugi
10) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento avendo ciascuno idonee capacità e concrete possibilità lavorative.
Beni mobili registrati
11) Il sig. Pt 2 è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Fiat ID, targata CR032MY,
e EN CA, targata ES899MA; quest'ultima è attualmente utilizzata dalla sig.ra T_ che continuerà ad utilizzarla.
Conti correnti
12) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e alla chiusura dei conti correnti bancari cointestati ad eccezione di quello acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti n. 041 24436-0, che verrà chiuso contestualmente all'estinzione del mutuo fondiario n. rapporto 041/30067908.
Sulla querela
13) La signora T_ superato il momento di conflittualità esistente con il sig. T_ , rimetterà
(se così rubricata e pertanto rimettibile e previa verifica in tal senso da parte del sig. T_ e successiva comunicazione alla sig.ra T_ la querela sporta nei confronti del marito per i fatti del
26 gennaio 2024 per i quali è aperto procedimento penale n. 825/2024”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
'nata a [...] il [...] e da Parte_2 nato a Parte 1
CHIERI (TO) il 31/08/1971, celebrato in BUTTIGLIERA D'ASTI (AT) in data 15/09/1996, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 1996, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.