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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 907 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 nonché il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. All'esito delle operazioni peritali il CTU nominato concludeva riconoscendo in capo alla ricorrente la situazione di invalidità ma escludendo la sussistenza dei presupposti sottesi al beneficio di cui in oggetto. Stante il parziale mancato riconoscimento, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
1 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la signora è totalmente inabile;
la Parte_1 stessa non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, la stessa non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80. Tale situazione sussisteva alla data del 13.09.2024.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate in misura di ½ considerato che il requisito sanitario, oggetto della presente causa, è venuto in essere in corso di causa. La restante parte segue la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara la sussistenza della condizione di disabilità di cui all'art.3, comma 3, della L. 104/92, già riconosciuta nella precedente fase di ATP;
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e pone a carico dell' la CP_1 restante parte che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre iva, CPA se generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 10.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 nonché il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. All'esito delle operazioni peritali il CTU nominato concludeva riconoscendo in capo alla ricorrente la situazione di invalidità ma escludendo la sussistenza dei presupposti sottesi al beneficio di cui in oggetto. Stante il parziale mancato riconoscimento, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
1 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la signora è totalmente inabile;
la Parte_1 stessa non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, la stessa non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80. Tale situazione sussisteva alla data del 13.09.2024.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate in misura di ½ considerato che il requisito sanitario, oggetto della presente causa, è venuto in essere in corso di causa. La restante parte segue la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara la sussistenza della condizione di disabilità di cui all'art.3, comma 3, della L. 104/92, già riconosciuta nella precedente fase di ATP;
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e pone a carico dell' la CP_1 restante parte che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre iva, CPA se generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 10.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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