Sentenza 28 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Il sequestro preventivo dell’abuso edilizio non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizioneAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02405/2026REG.PROV.COLL.
N. 00687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2024, proposto da CO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14338/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, il Cons. NI UM e udito per il Comune di Marino l’Avv. Paolo Lanzillotta; dato altresì atto del deposito di note di passaggio in decisione da parte dell’Avv. Giuseppe Petrillo per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 14338/2023 il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l'annullamento della ordinanza di demolizione n. 347 del 30 agosto 2021 di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune di Marino.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Marino.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026.
2. Con il primo motivo, l’appellante rileva “ come la Sentenza oggetto del presente gravame non abbia correttamente valutato la doglianza espressa nel primo motivo di diritto del ricorso di primo grado, inerente il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, relativo alla necessità del coinvolgimento delle altre Amministrazioni competenti, nell’ambito del procedimento demolitorio ”.
Deduce quindi che “ l’eventuale diversa valutazione operata da parte delle ulteriori Amministrazioni competenti che sarebbero dovute intervenire ben avrebbe potuto modificare il corso del procedimento demolitorio, posto che esse avrebbe potuto far luce su elementi non considerati dall’Ente comunale che ha irrogato la sanzione ”.
3. Osserva in argomento il Collegio che la corrispondente censura formulata nel ricorso di primo grado lamentava la mancata previa consultazione delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001.
Deve essere pertanto confermata la valutazione del giudice di primo grado, che risulta quindi immune dal vizio denunciato con il motivo in esame, circa l’inammissibilità per genericità di tale censura, e comunque la sua infondatezza nel merito, considerata l’autosufficienza degli elementi per disporre la demolizione.
4. Con il secondo motivo l’appellante contesta il capo della sentenza di primo grado con cui si è respinto il motivo di ricorso relativo al “ mancato rispetto del termine di 45 giorni di cui all’art. 27 comma III del D.P.R. n. 380/2001, che devono intercorrente tra l’ordinanza di sospensione dei lavori e l’emanazione del provvedimento definitivo ”.
La censura è infondata perché per costante giurisprudenza il termine di 45 giorni ha natura ordinatoria; inoltre il termine in questione riguarda l’efficacia del provvedimento di sospensione, ma non la validità del provvedimento di demolizione ( ex multis , Consiglio di Stato, sentenze n. 3536/2018 e n. 9939/2023).
5. Con il terzo motivo l’appellante contesta il capo della sentenza di primo grado con cui si è respinto il motivo di ricorso relativo fatto che l’immobile fosse sottoposto a sequestro penale.
Anche questa censura è infondata per giurisprudenza costante, come ricordato ex multis da Cons. Stato, Sez. II, sentenza 2 agosto 2024, n. 6950, “ Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime, in verità, il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione. In questi casi costituisce onere del responsabile dell'abuso motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile, secondo la procedura prevista dall'art. 85, disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n.1310; Sez. VI, 20 giugno 2023, n. 6031; Consiglio di Stato Sez. VII, 20 febbraio 2023, n. 1721) .”
Va inoltre considerato che la questione al più può impingere sull’esecuzione dell’ordine demolitorio, ma non già sulla legittimità della sua adozione.
6. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve esser respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante ala pagamento in favore del Comune di Marino delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO COniero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NI UM, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UM | IO COniero |
IL SEGRETARIO